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Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione del 13 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, e l'articolo 22, paragrafo 4,

Il regolamento (UE) n. 600/2014 impone che le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) eseguano un numero significativo di calcoli al fine di calibrare l'applicabilità del regime di trasparenza pre- e post-negoziazione e l'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati, nonché per determinare se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico.

Al fine di effettuare i calcoli necessari, sia le autorità competenti che l'ESMA devono essere in grado di ottenere dati affidabili e di elevata qualità per ogni classe di attività a cui si applica il regolamento (UE) n. 600/2014. È pertanto necessario migliorare sia l'accessibilità che la qualità dei dati a disposizione delle autorità competenti e dell'ESMA conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 e al regolamento (UE) n. 600/2014, in modo che la classificazione degli strumenti finanziari, compreso il calcolo delle soglie ai fini della trasparenza pre- e post-negoziazione e, se necessario, le ricalibrature di tali soglie, possa avvenire in modo più consapevole dopo un certo periodo di applicazione del regime.

È opportuno prevedere disposizioni che specificano, in termini generali, gli elementi comuni per quanto riguarda il contenuto e il formato dei dati che debbono essere presentati dalle sedi di negoziazione, dai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e dai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) a fini di trasparenza e per altri calcoli. Tali disposizioni dovrebbero integrare quelle dei regolamenti delegati della Commissione (UE) 2017/5873, (UE) 2017/5834, (UE) 2017/5675, (UE) 2017/5656 e (UE) 2016/20207 che stabiliscono la metodologia e i dati necessari per eseguire i calcoli pertinenti e specificano il contenuto e la portata dei dati necessari per effettuare i calcoli a fini di trasparenza. Pertanto il contenuto, il formato e la qualità dei dati trasmessi riguardo alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP dovrebbero essere coerenti con la metodologia applicabile a tali calcoli di cui ai pertinenti atti di esecuzione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014.

Fatta eccezione per le potenziali richieste di dati ad hoc e i calcoli da effettuare ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero presentare segnalazioni su base giornaliera. Considerata l'ampia gamma di strumenti finanziari coperti e la grande quantità di dati da trattare, la segnalazione giornaliera permette alle autorità competenti di processare più accuratamente file di dimensioni ragionevoli e garantisce efficienza e tempestività nella gestione dei dati presentati, nel controllo della loro qualità e nel loro trattamento. La raccolta di dati su base giornaliera semplifica inoltre l'obbligo di fornitura di dati a carico delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP sollevandoli dall'onere di calcolare il numero di giorni di negoziazione nei casi in cui è applicabile il criterio quantitativo della liquidità, e di aggregare i dati relativi al medesimo strumento finanziario per le diverse categorie di scadenze temporali nei casi in cui deve essere considerata la durata residua. La centralizzazione di tale calcolo assicura inoltre un uso coerente dei criteri per tutti gli strumenti finanziari e le sedi di negoziazione.

Le sedi di negoziazione dovrebbero conservare dati che siano completi e consentano alle autorità competenti e all'ESMA di effettuare calcoli accurati. Fermo restando che le informazioni richieste sono normalmente fornite nelle segnalazioni post-negoziazione, in alcuni casi le informazioni necessarie per i calcoli non sono contenute nelle suddette segnalazioni. Ciò vale, ad esempio, per le informazioni relative alle operazioni eseguite sulla base di ordini che hanno beneficiato della deroga basata sulla dimensione elevata, che non dovrebbero essere incluse nelle segnalazioni poiché ciò potrebbe esporre tali operazioni ad effetti avversi sul mercato. Tuttavia, poiché tali informazioni potrebbero servire alle autorità competenti per eseguire calcoli accurati, esse dovrebbero essere adeguatamente conservate dalle sedi di negoziazione, dagli APA e dai CTP e comunicate, se necessario, alle autorità competenti e all'ESMA. Le sedi di negoziazione dovrebbero provvedere a diffondere adeguatamente le informazioni da trasmettere alle autorità competenti e all'ESMA. Le operazioni eseguite sulla base di ordini di dimensione elevata dovrebbero essere identificate in modo appropriato nella loro segnalazione ai CTP.

Poiché un'unica fonte non sempre detiene una serie completa di dati per una classe di attività o persino un determinato strumento, i dati dovrebbero essere raccolti da una varietà di fonti. Pertanto, al fine di consentire alle autorità competenti e all'ESMA di acquisire e consolidare dati di elevata qualità provenienti da varie fonti, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero utilizzare, laddove disponibili, specifiche prestabilite in termini di contenuto e formato per rendere la raccolta di dati più agevole e più efficiente sotto il profilo dei costi.

Data la sensibilità dei calcoli necessari e viste le potenziali conseguenze commerciali per le sedi di negoziazione, per gli emittenti e gli altri partecipanti al mercato in caso di pubblicazione di informazioni inesatte che potrebbero portare, nel caso del meccanismo del massimale del volume, alla sospensione del beneficio delle deroghe in una determinata sede o in tutta l'Unione per un determinato strumento finanziario, è fondamentale chiarire il formato dei dati da presentare alle autorità competenti e all'ESMA al fine di istituire canali di comunicazione efficaci con le sedi di negoziazione e i CTP e garantire una tempestiva e corretta pubblicazione dei dati richiesti.

Il regolamento (UE) n. 600/2014 dispone che l'ESMA pubblichi, per gli strumenti finanziari ai quali si applica il meccanismo del massimale del volume, le misurazioni del volume totale delle negoziazioni svolte nei 12 mesi precedenti e delle percentuali delle negoziazioni che hanno beneficiato sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti. In caso di strumenti finanziari negoziati in più di una valuta, è necessario convertire i volumi delle negoziazioni eseguite in varie valute in una valuta comune così da consentire il calcolo di tali volumi ed effettuare i necessari calcoli. Dovrebbero essere pertanto previsti la metodologia e i tassi di cambio da utilizzare, ove necessario, per convertire i volumi delle negoziazioni.

Ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione dovrebbero essere tenute a segnalare i volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti liquidi, della deroga basata su operazioni negoziate. Dato che le deroghe si applicano agli ordini e non alle operazioni, è importante chiarire che i volumi da segnalare dovrebbero includere tutte le operazioni contrassegnate con «RFPT» o «NLIQ» ai fini della pubblicazione delle operazioni post-negoziazione e come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/587. Se un'operazione è stata eseguita sulla base di due ordini che beneficiano della deroga basata sulla dimensione elevata, tale operazione non dovrebbe essere conteggiata nel calcolo dei volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e della deroga basata su operazioni negoziate.

Ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione e i CTP dovrebbero garantire che la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l'operazione sia identificata con la precisione necessaria per consentire all'ESMA di svolgere tutti i calcoli di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. In particolare, l'identificativo della sede di negoziazione dovrebbe identificare una sola sede di negoziazione e non più sedi aventi lo stesso gestore. Gli identificativi delle sedi di negoziazione dovrebbero consentire all'ESMA di distinguere in modo univoco tutte le sedi di negoziazione per le quali il gestore del mercato ha ricevuto un'autorizzazione specifica a norma della direttiva 2014/65/UE.

Ai fini del meccanismo del massimale del volume è necessario richiedere che le sedi di negoziazione presentino una prima segnalazione il giorno dell'entrata in applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 con i volumi delle negoziazioni che hanno beneficiato della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti finanziari liquidi, della deroga basata su operazioni negoziate per l'anno civile precedente. Per garantire un'applicazione proporzionata di tale obbligo, le sedi di negoziazione dovrebbero fondare la propria segnalazione a tal fine sui volumi aggiustati delle negoziazioni eseguite in virtù delle deroghe equivalenti vigenti ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 e del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione9.

Al fine di fornire dati accurati alle autorità competenti e all'ESMA, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero assicurare che le stesse operazioni non figurino più volte nelle loro segnalazioni.

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto precisano il contenuto, il formato e la frequenza delle richieste di dati, il metodo da utilizzare per elaborare tali dati e altre specifiche relative alla pubblicazione delle informazioni a fini di trasparenza a norma del regolamento (UE) n. 600/2014. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che entreranno in vigore contemporaneamente, e per consentire alle parti interessate, in particolare alle persone soggette agli obblighi, di averne una visione globale, è auspicabile riunire le disposizioni in un unico regolamento.

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio10,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i dettagli riguardanti le richieste di dati inviate dalle autorità competenti e i dettagli riguardanti la risposta a tali richieste da parte delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP, ai fini del calcolo e dell'adeguamento dei regimi di trasparenza pre- e post-negoziazione e dell'obbligo di negoziazione, in particolare per determinare quanto segue:

  1. a) se gli strumenti rappresentativi di capitale (equity), gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale (equity-like) e gli strumenti non rappresentativi di capitale dispongono di un mercato liquido;

  2. b) le soglie per le deroghe relative alla trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale, gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale e gli strumenti non rappresentativi di capitale;

  3. c) le soglie per i differimenti relativi alla trasparenza post-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale, gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale e gli strumenti non rappresentativi di capitale;

  4. d) quando la liquidità di una categoria di strumenti finanziari scende al di sotto di una determinata soglia;

  5. e)

  6. f) le normali dimensioni del mercato applicabili agli internalizzatori sistematici che negoziano in strumenti rappresentativi di capitale e strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale;

  7. g) per gli strumenti rappresentativi di capitale e gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale, il volume totale delle negoziazioni nell’Unione per strumento finanziario nei 12 mesi precedenti e le percentuali delle negoziazioni per ciascuno strumento finanziario eseguite nell’Unione in virtù della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 nei 12 mesi precedenti;

  8. h) se gli strumenti derivati sono sufficientemente liquidi per l'applicazione dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati.

Art. 2 Contenuto delle richieste di dati e informazioni da segnalare

1. Per i calcoli che hanno luogo a date o frequenze predefinite, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono all’ESMA e alle loro autorità competenti tutti i dati richiesti per effettuare i calcoli di cui ai seguenti regolamenti:

  1. a) regolamento delegato (UE) 2017/587;

  2. b) regolamento delegato (UE) 2017/583;

  3. c) regolamento delegato (UE) 2017/567;

  4. d)

2. Le richieste di informazioni ad hoc da parte dell’ESMA e delle autorità competenti ai fini dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 contengono il nome del soggetto segnalante e tutti i dettagli necessari ai fini della richiesta.

3. Su richiesta, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono all’ESMA e alle loro autorità competenti tutti i dati che l’ESMA è tenuta a prendere in considerazione per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2020, compresi i dati seguenti:

  1. a) la frequenza media delle negoziazioni;

  2. b) la dimensione media e la distribuzione delle negoziazioni;

  3. c) il numero e la tipologia dei partecipanti al mercato;

  4. d) la misura media dei differenziali.

Art. 3 Frequenza delle richieste di dati e tempi di risposta per le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP

1. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano quotidianamente i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. In caso di richiesta ad hoc, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, entro quattro settimane dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che circostanze eccezionali impongano una risposta entro un periodo di tempo più breve secondo quanto specificato nella richiesta stessa.

3.

Art. 5 Tipo di dati da conservare e periodo di conservazione da parte delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP

1. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano per cinque anni tutti i dati necessari per effettuare i calcoli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano state rese pubbliche.

2. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano per cinque anni tutti i dati che l’ESMA o le autorità competenti possono chiedere conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano state rese pubbliche.

Art. 6 Obblighi di segnalazione per le sedi di negoziazione e i CTP ai fini del meccanismo del massimale del volume

Art. 7 Obblighi di segnalazione da parte delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP all’ESMA ai fini dell’obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati

1.

2. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP trasmettono all’ESMA, senza indugio e in ogni caso non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati in questione, i dati per determinare se i derivati sono sufficientemente liquidi a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h).

Art. 8 Obblighi di pubblicazione in capo all’ESMA per il massimale del volume

1. L’ESMA pubblica le misurazioni del volume totale delle negoziazioni per ciascuno strumento finanziario nei 12 mesi precedenti e delle percentuali delle negoziazioni in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento nell’Unione nei 12 mesi precedenti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, entro le ore 22:00 CET del settimo giorno lavorativo successivo alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno civile.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate gratuitamente e in un formato leggibile meccanicamente e dall’uomo ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e quale specificato all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/567.

3. Qualora uno strumento finanziario sia negoziato in più di una valuta nell’Unione, l’ESMA converte tutti i volumi in euro utilizzando i tassi di cambio medi calcolati sulla base dei tassi di cambio di riferimento pubblicati quotidianamente dalla Banca centrale europea sul suo sito Internet nei 12 mesi precedenti. L’ESMA utilizza tali volumi convertiti per il calcolo e la pubblicazione del volume totale delle negoziazioni e delle percentuali delle negoziazioni in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento nell’Unione ai sensi del paragrafo 1.

Art. 9 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker