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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione del 1o marzo 2017 che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO III

ALLEGATO III

REQUISITI COMUNI PER I FORNITORI DI ATM/ANS (Parte-ATM/ANS.OR)

SOTTOPARTE A — REQUISITI GENERALI (ATM/ANS.OR.A)

ATM/ANS.OR.A.001 Ambito di applicazione

A norma dell'articolo 6, il presente allegato stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi.

ATM/ANS.OR.A.005 Richiesta di un certificato di fornitore di servizi

  1. (a) La richiesta di un certificato di fornitore di servizi o di una modifica a un certificato esistente è effettuata nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente, tenendo conto dei requisiti applicabili del presente regolamento.

  2. (b) A norma dell'articolo 6, per ottenere il certificato il fornitore di servizi si conforma::

    1. (1) ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 216/2008;

    2. (2) ai requisiti comuni di cui al presente allegato;

    3. (3) ai requisiti specifici di cui agli allegati da IV a XIII, nei casi in cui tali requisiti siano applicabili ai servizi che il fornitore fornisce o intende fornire.

ATM/ANS.OR.A.010 Richiesta di un certificato limitato

  1. (a) A prescindere dalle disposizioni della lettera b), il fornitore di servizi di traffico aereo può richiedere un certificato limitato alla fornitura di servizi nello spazio aereo sotto la responsabilità dello Stato membro in cui ha la propria sede di attività principale o l'eventuale sede sociale, quando esso fornisce o intende fornire servizi compresi esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:

    1. (1) lavoro aereo;

    2. (2) aviazione generale;

    3. (3) trasporto aereo commerciale con aeromobili di massa massima al decollo inferiore a 10 tonnellate o con meno di 20 posti passeggeri;

    4. (4) trasporto aereo commerciale con meno di 10000 movimenti all'anno, indipendentemente dalla massa massima al decollo e dal numero di posti passeggeri; ai fini della presente norma per «movimenti» si intende, prendendo come riferimento un dato anno, la media del numero totale di decolli e atterraggi dei tre anni precedenti.

  2. (b) Anche i seguenti fornitori di servizi di navigazione aerea possono richiedere un certificato limitato:

    1. (1) i fornitori di servizi di navigazione aerea diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo con un fatturato annuo lordo non superiore a 1000000 EUR per i servizi che essi forniscono o intendono fornire.

    2. (2) i fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di informazioni volo aeroportuali, gestendo regolarmente non più di una posizione di lavoro in qualsiasi aeroporto.

  3. (c) Come stabilito dall'autorità competente, i fornitori di servizi di navigazione aerea che richiedono un certificato limitato conformemente alla lettera a) o alla lettera b), punto 1, possiedono almeno i requisiti di cui:

    1. (1) al punto ATM/ANS.OR.B.001 Competenza e capacità tecniche e operative;

    2. (2) al punto ATM/ANS.OR.B.005 Sistema di gestione;

    3. (3) al punto ATM/ANS.OR.B.020 Requisiti per il personale;

    4. (4) al punto ATM/ANS.OR.A.075 Apertura e trasparenza nella fornitura dei servizi;

    5. (5) agli allegati IV, V, VI e VIII, nei casi in cui tali requisiti siano applicabili ai servizi che il fornitore fornisce o intende fornire, a norma dell'articolo 6.

  4. (d) Come stabilito dall'autorità competente, i fornitori di servizi di navigazione aerea che richiedono un certificato limitato conformemente alla lettera b), numero 2, possiedono almeno i requisiti di cui alla lettera c), punti da 1 a 4, e i requisiti specifici di cui all'allegato IV.

  5. (e) Per ottenere un certificato limitato il richiedente presenta domanda all'autorità competente nella forma e secondo le modalità stabilite dalla stessa.

ATM/ANS.AR.A.015 Dichiarazioni dei fornitori di servizi informazioni volo

  1. (a) A norma dell'articolo 7, i fornitori di servizi informazioni volo possono dichiarare di possedere la capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti se soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 216/2008, anche i seguenti requisiti alternativi:

    1. (1) il fornitore di servizi di informazione di volo fornisce o intende fornire i propri servizi gestendo regolarmente non più di una posizione di lavoro;

    2. (2) tali servizi sono di natura temporanea e hanno una durata che l'autorità competente ha convenuto essere necessaria per assicurare una garanzia proporzionale della sicurezza.

  2. (b) I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività:

    1. (1) trasmettono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti prima di iniziare le operazioni, nella forma e secondo le modalità stabilite dalla stessa;

    2. (2) trasmettono all'autorità competente un elenco dei metodi alternativi di rispondenza utilizzati, in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.020;

    3. (3) mantengono la conformità ai requisiti applicabili e alle informazioni fornite nella dichiarazione;

    4. (4) notificano all'autorità competente qualsiasi modifica intervenuta nella loro dichiarazione o nei metodi di rispondenza utilizzati mediante la presentazione di una dichiarazione rettificativa;

    5. (5) forniscono i propri servizi in conformità al loro manuale operativo e rispettano tutte le disposizioni pertinenti contenute in tale pubblicazione.

  3. (c) Prima di cessare la fornitura di servizi, i fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività informano l'autorità competente entro un periodo fissato da quest'ultima.

  4. (d) I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività possiedono i requisiti di cui:

    1. (1) al punto ATM/ANS.OR.A.001 Ambito di applicazione;

    2. (2) al punto ATM/ANS.OR.A.020 Metodi di rispondenza;

    3. (3) al punto ATM/ANS.OR.A.035 Dimostrazione della conformità;

    4. (4) al punto ATM/ANS.OR.A.040 Modifiche — parte generale;

    5. (5) al punto ATM/ANS.OR.A.045 Modifiche al sistema funzionale;

    6. (6) al punto ATM/ANS.OR.A.050 Facilitazione e cooperazione;

    7. (7) al punto ATM/ANS.OR.A.055 Rilievi e azioni correttive;

    8. (8) al punto ATM/ANS.OR.A.060 Reazione immediata a un problema di sicurezza;

    9. (9) al punto ATM/ANS.OR.A.065 Segnalazione degli eventi;

    10. (10) al punto ATM/ANS.OR.B.001 Competenza e capacità tecniche e operative;

    11. (11) al punto ATM/ANS.OR.B.005 Sistema di gestione;

    12. (12) al punto ATM/ANS.OR.B.020 Requisiti per il personale;

    13. (13) al punto ATM/ANS.OR.B.035 Manuali operativi;

    14. (14) al punto ATM/ANS.OR.D.020 Responsabilità e copertura assicurativa;

    15. (15) all'allegato IV.

  5. (e) I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività possono avviare le attività solo dopo aver ricevuto l'attestazione di ricevimento della dichiarazione dell'autorità competente.

ATM/ANS.OR.A.020 Metodi di rispondenza

  1. (a) Il fornitore di servizi può utilizzare metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) all'AMC adottato dall'Agenzia per stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento.

  2. (b) Qualora il fornitore di servizi desideri fare uso di un AltMOC, esso ne trasmette prima una descrizione completa all'autorità competente. La descrizione include eventuali revisioni a manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri la conformità ai requisiti del presente regolamento. Il fornitore di servizi può applicare tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione dell'autorità competente e su ricevimento della notifica di cui al punto ATM/ANS.AR.A.015d).

ATM/ANS.OR.A.025 Mantenimento della validità di un certificato

  1. (a) Il certificato di un fornitore mantiene la propria validità purché:

    1. (1) il fornitore di servizi continui ad ottemperare ai requisiti applicabili del presente regolamento, compresi quelli relativi alla facilitazione e alla cooperazione ai fini dell'esercizio dei poteri delle autorità competenti e quelli relativi alla gestione dei rilievi, come indicato rispettivamente ai punti ATM/ANS.OR.A.050 e ATM/ANS.OR.A.055;

    2. (2) il certificato non sia stato ceduto, sospeso o revocato.

  2. (b) Qualora il certificato sia ceduto o revocato, esso è immediatamente restituito all'autorità competente.

ATM/ANS.OR.A.030 Mantenimento della validità di una dichiarazione di un fornitore di servizi informazioni volo

Una dichiarazione del fornitore di servizi informazioni volo emessa in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.015 mantiene la propria validità purché:

  1. (a) i servizi informazioni volo continuino a essere forniti in conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento, compresi quelli relativi alla facilitazione e alla cooperazione ai fini dell'esercizio dei poteri delle autorità competenti e quelli relativi alla gestione dei rilievi, come indicato rispettivamente ai punti ATM/ANS.OR.A.050 e ATM/ANS.OR.A.055;

  2. (b) la dichiarazione non sia stata ritirata dal fornitore di tali servizi o cancellata dall'autorità competente.

ATM/ANS.OR.A.035 Dimostrazione della conformità

Su richiesta dell'autorità competente i fornitori di servizi forniscono tutti gli elementi atti a comprovare la propria conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento.

ATM/ANS.OR.A.040 Modifiche — parte generale

  1. (a) La notifica e la gestione di:

    1. (1) una modifica del sistema funzionale o una modifica che influisca sul sistema funzionale è effettuata in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.045;

    2. (2) una modifica della fornitura del servizio, del sistema di gestione del fornitore di servizi e/o del sistema di gestione della sicurezza, che non pregiudichi il sistema funzionale, è effettuata conformemente alla lettera b).

  2. (b) L'implementazione di qualsiasi modifica di cui alla lettera a), punto 2, richiede una previa approvazione, a meno che tale modifica non sia notificata e gestita secondo una procedura approvata dall'autorità competente conformemente al punto ATM/ANS.AR.C.025c).

ATM/ANS.OR.A.045 Modifiche al sistema funzionale

  1. (a) I fornitori di servizi che intendono modificare il proprio sistema funzionale:

    1. (1) notificano la modifica all'autorità competente;

    2. (2) forniscono all'autorità competente, su richiesta, tutte le ulteriori informazioni che le consentano di decidere in merito all'opportunità di riesaminare la motivazione del cambiamento;

    3. (3) informano gli altri fornitori di servizi e, ove possibile, le società aeronautiche interessate dalla modifica prevista.

  2. (b) Una volta notificata una modifica, il fornitore di servizi informa l'autorità competente di qualsiasi variazione sostanziale delle informazioni fornite conformemente alla lettera a), punti 1 e 2, e i pertinenti fornitori di servizi e società aeronautiche di qualsiasi variazione sostanziale delle informazioni fornite conformemente alla lettera a), punto 3.

  3. (c) I fornitori di servizi possono autorizzare il passaggio allo stato di servizio operativo solo di quelle parti della modifica per le quali sono state portate a termine le attività previste dalle procedure di cui al punto ATM/ANS.OR.B.010.

  4. (d) Se la modifica è soggetta al riesame dell'autorità competente in conformità al punto ATM/ANS.AR.C.035, il fornitore di servizi può autorizzare il passaggio allo stato di servizio operativo solo di quelle parti della modifica per le quali l'autorità competente ha approvato la motivazione.

  5. (e) Qualora la modifica interessi anche altri fornitori di servizi e/o società aeronautiche, come indicato alla lettera a), punto 3, il fornitore di servizi e tali altri fornitori di servizi stabiliscono di concerto:

    1. (1) i rapporti di dipendenza tra di loro e, laddove possibile, dalle società aeronautiche interessate;

    2. (2) le ipotesi e le misure di attenuazione del rischio che si riferiscono a più fornitori di servizi o società aeronautiche.

  6. (f) I fornitori di servizi interessati dalle ipotesi e dalle misure di attenuazione del rischio di cui alla lettera e), punto 2, utilizzano nella propria motivazione della modifica solamente ipotesi e misure di attenuazione del rischio concordate fra loro e, laddove possibile, con le società aeronautiche.

  7. (g) Prima di integrare le apparecchiature ATM/ANS nel sistema funzionale, il fornitore di ATM/ANS garantisce che:

    1. (1) le apparecchiature ATM/ANS nuove o modificate siano certificate dall’Agenzia conformemente al regolamento delegato (UE) 2023/1768 e fabbricate da un’organizzazione di progettazione o di produzione approvata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione10; o

    2. (2) le apparecchiature ATM/ANS nuove o modificate siano dichiarate da un’organizzazione di progettazione approvata a norma del regolamento delegato (UE) 2023/1768 e fabbricate da un’organizzazione di progettazione o di produzione approvata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769; o

    3. (3) per le apparecchiature ATM/ANS nuove o modificate sia rilasciata una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1768; o

    4. (4) quando le apparecchiature ATM/ANS non sono soggette alla valutazione di conformità di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1768, sia stata verificata la conformità delle apparecchiature ATM/ANS in questione alle specifiche e qualifiche applicabili.

  8. (h) Il fornitore di ATM/ANS garantisce che sia stata verificata la conformità delle apparecchiature ATM/ANS alle specifiche del fabbricante delle apparecchiature, anche per quanto riguarda l’installazione e le prove in loco.

  9. (i) Prima di mettere in servizio le apparecchiature ATM/ANS, il fornitore di ATM/ANS garantisce che il sistema funzionale modificato che integra tali apparecchiature ATM/ANS soddisfi tutti i requisiti applicabili e individua tutte le deviazioni e le limitazioni.

  10. (j) Quando mette in servizio le apparecchiature ATM/ANS, il fornitore di ATM/ANS provvede affinché le apparecchiature ATM/ANS, anche quelle modificate, siano messe in servizio nel rispetto delle condizioni d’uso e delle eventuali limitazioni applicabili e soddisfino tutti i requisiti applicabili.

ATM/ANS.OR.A.050 Facilitazione e cooperazione

I fornitori di servizi facilitano le ispezioni e gli audit da parte dell'autorità competente, o di un soggetto riconosciuto che agisce per loro conto, e cooperano secondo necessità ai fini dell'efficiente ed efficace esercizio dei poteri delle autorità competenti di cui all'articolo 5.

ATM/ANS.OR.A.055 Rilievi e azioni correttive

Al ricevimento della notifica di rilievo da parte dell'autorità competente, il fornitore di servizi:

  1. (a) individua le cause che sono alla base della non conformità;

  2. (b) definisce un piano di azioni correttive che soddisfa i requisiti di approvazione da parte dell'autorità competente;

  3. (c) dimostra l'attuazione di azioni correttive in modo soddisfacente per l'autorità competente entro il periodo di tempo proposto dal fornitore di servizi e concordato con tale autorità conformemente al punto ATM/ANS.AR.C.050e).

ATM/ANS.OR.A.060 Reazione immediata a un problema di sicurezza

  1. a) I fornitori di servizi attuano tutte le misure di sicurezza, incluse le direttive di sicurezza, imposte dall’autorità competente conformemente al punto ATM/ANS.AR.A.025, lettera c). Quando viene emanata una direttiva di sicurezza per correggere la condizione di cui alla dichiarazione di conformità rilasciata a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/1768, salvo se diversamente disposto dell’autorità competente in caso di necessità di un intervento urgente, il fornitore di ATM/ANS:

    1. (1) propone l’azione correttiva adeguata e sottopone i dettagli della proposta all’approvazione dell’autorità competente;

    2. (2) ottenuta l’approvazione dell’autorità competente, si conforma ad essa.

ATM/ANS.OR.A.065 Segnalazione di eventi

  1. a) Nell’ambito del proprio sistema di gestione, il fornitore di ATM/ANS istituisce e mantiene un sistema di segnalazione degli eventi che comprenda segnalazioni obbligatorie e volontarie. I fornitori di ATM/ANS stabiliti in uno Stato membro garantiscono che il sistema sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e del regolamento (UE) 2018/1139, nonché degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tali regolamenti.

  2. b) I fornitori di ATM/ANS segnalano all’autorità competente, e a ogni altra organizzazione che lo Stato membro in cui operano prevede debba essere informata, qualsiasi evento o condizione riguardante la sicurezza che mette in pericolo o, se non corretto o risolto, potrebbe mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, e in particolare qualsiasi incidente o inconveniente grave.

  3. c) Fatta salva la lettera b), il fornitore di ATM/ANS segnala all’autorità competente e all’organizzazione responsabile della progettazione e/o della manutenzione dei sistemi ATM/ANS e dei loro costituenti, se diversa dal fornitore di ATM/ANS stesso, ogni malfunzionamento, difetto tecnico, superamento di limitazioni tecniche, evento o altra circostanza irregolare che ha o potrebbe avere messo in pericolo la sicurezza dei servizi e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave.

  4. d) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e gli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, le segnalazioni:

    1. 1) sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fornitore di ATM/ANS è venuto a conoscenza dell’evento o della condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;

    2. 2) sono effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente;

    3. 3) contengono tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota al fornitore di ATM/ANS.

  5. e) Per i fornitori di ATM/ANS che non sono stabiliti in uno Stato membro, le segnalazioni obbligatorie iniziali:

    1. 1) salvaguardano adeguatamente la riservatezza dell’identità dell’informatore e delle persone menzionate nella segnalazione;

    2. 2) sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fornitore di ATM/ANS è venuto a conoscenza dell’evento, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;

    3. 3) sono effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente;

    4. 4) contengono tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota al fornitore di ATM/ANS.

  6. f) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ove opportuno, un’ulteriore segnalazione nella quale sono forniti i dettagli delle azioni che l’organizzazione intende intraprendere per prevenire il ripetersi di eventi simili in futuro è effettuata non appena tali azioni sono state individuate; tali segnalazioni ulteriori sono:

    1. 1) inviate ai soggetti pertinenti cui è stata inviata la segnalazione iniziale in conformità alle lettere b) e c);

    2. 2) effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.

ATM/ANS.OR.A.070 Piani di emergenza

I fornitori di servizi adottano piani di emergenza per tutti i servizi forniti nel caso di eventi che comportino un significativo deterioramento o un'interruzione delle loro attività.

ATM/ANS.OR.A.075 Apertura e trasparenza nella fornitura dei servizi

  1. (a) I fornitori di servizi forniscono i loro servizi in modo aperto e trasparente. Essi pubblicano le condizioni di accesso ai propri servizi e le relative modifiche e istituiscono un processo di consultazione, individuale o collettiva, degli utenti dei servizi, su base regolare o secondo necessità, in caso di determinate modifiche nella fornitura del servizio.

  2. (b) I fornitori di servizi non possono porre in atto discriminazioni in base alla nazionalità o ad altre caratteristiche dell'utente o della classe di utenti dei loro servizi in maniera contraria al diritto dell'Unione.

ATM/ANS.OR.A.080 Fornitura di dati aeronautici

  1. a) I fornitori di servizi provvedono affinché i dati aeronautici inerenti ai loro servizi siano forniti con debito anticipo ai fornitori di AIS.

  2. b) Quando sono pubblicati i dati aeronautici inerenti ai loro servizi, i fornitori di servizi devono:

    1. (1) monitorare i dati;

    2. (2) notificare ai fornitori di AIS qualunque modifica necessaria a garantire la correttezza e la completezza dei dati;

    3. (3) notificare ai fornitori di AIS i casi in cui siano stati riscontrati errori nei dati o questi risultino inadeguati.

ATM/ANS.OR.A.085 Gestione della qualità dei dati aeronautici

Al momento della produzione, del trattamento o della trasmissione di dati ai fornitori di (AIS), i fornitori di servizi devono:

  1. a) garantire che i dati aeronautici di cui all’appendice 1 siano conformi alle specifiche del catalogo dei dati aeronautici;

  2. b) garantire che siano soddisfatti i seguenti requisiti di qualità dei dati:

    1. (1) l’accuratezza dei dati aeronautici deve essere quella specificata nel catalogo dei dati aeronautici;

    2. (2) i dati aeronautici devono essere mantenuti integri;

    3. (3) devono essere predisposte procedure, basate sulla classificazione dell’integrità indicata nel catalogo dei dati aeronautici, che consentano:

      1. i) per quanto riguarda i dati di routine, di evitare che vengano corrotti durante il trattamento dei dati;

      2. ii) per quanto riguarda i dati essenziali, di evitare che vengano corrotti nelle varie fasi del processo; se del caso, devono altresì essere previsti processi supplementari per fare fronte ai possibili rischi dell’architettura globale del sistema, in modo da garantire ulteriormente l’integrità dei dati a tale livello;

      3. iii) per quanto riguarda i dati critici, di evitare che vengano corrotti nelle varie fasi del processo; devono inoltre essere previsti processi supplementari a garanzia dell’integrità dei dati, al fine di alleviare gli effetti delle anomalie riscontrate che potrebbero compromettere l’integrità dei dati mediante analisi approfondita dell’architettura globale del sistema;

    4. (4) la risoluzione dei dati aeronautici deve essere commisurata all’effettiva accuratezza dei dati;

    5. (5) i dati aeronautici devono essere tracciabili;

    6. (6) occorre assicurare l’attualità dei dati aeronautici, tenendo conto di eventuali limitazioni del loro periodo di validità;

    7. (7) i dati aeronautici devono essere completi;

    8. (8) il formato dei dati forniti deve soddisfare i requisiti specificati;

  3. c) per quanto riguarda la produzione dei dati, stipulare accordi formali specifici con l’originatore dei dati, contenenti istruzioni per la creazione, la modifica o la cancellazione dei dati; tali accordi comprendono come minimo:

    1. (1) una descrizione chiara, che non possa essere fraintesa, dei dati aeronautici che devono essere creati, modificati o cancellati;

    2. (2) l’entità alla quale devono essere forniti i dati aeronautici;

    3. (3) la data e l’ora in cui devono essere forniti i dati aeronautici;

    4. (4) il formato che deve essere utilizzato per la relazione sulla creazione dei dati;

    5. (5) il formato in cui devono essere trasmessi i dati aeronautici;

    6. (6) l’obbligo di individuare eventuali limitazioni all’uso dei dati;

  4. d) provvedere affinché siano impiegate tecniche di convalida e di verifica dei dati per garantire che i dati aeronautici rispettino i relativi requisiti di qualità dei dati; inoltre:

    1. (1) la verifica serve ad accertare che i dati aeronautici ricevuti non siano corrotti e ad evitare che vengano corrotti nelle varie fasi del trattamento dei dati aeronautici;

    2. (2) se vengono inseriti manualmente, i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche devono essere sottoposti a una verifica indipendente volta a rilevare eventuali errori;

    3. (3) quando si utilizzano dati aeronautici per ricavare o calcolare nuovi dati aeronautici, i dati iniziali devono essere verificati e convalidati, tranne nei casi in cui siano forniti da una fonte autorevole;

  5. e) trasmettere i dati aeronautici per via elettronica;

  6. f) stipulare accordi formali con:

    1. (1) tutti i soggetti che inviano loro dati;

    2. (2) altri fornitori di servizi o gestori aeroportuali nel caso in cui siano scambiati dati aeronautici e informazioni aeronautiche;

  7. g) provvedere affinché le informazioni di cui al punto AIS.TR.505, lettera a), siano fornite in tempo utile ai fornitori di AIS;

  8. h) raccogliere e trasmettere metadati comprendenti almeno:

    1. (1) l’identificazione delle organizzazioni o delle entità che intervengono in qualsiasi operazione di produzione, trasmissione o manipolazione di dati aeronautici;

    2. (2) le operazioni eseguite;

    3. (3) la data e l’ora di esecuzione delle operazioni;

  9. i) garantire che gli strumenti e i software utilizzati per supportare o automatizzare i processi relativi ai dati aeronautici e alle informazioni aeronautiche svolgano le loro funzioni senza causare ripercussioni negative sulla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche;

  10. j) garantire che, durante la trasmissione e/o l’archiviazione dei dati aeronautici, vengano impiegate tecniche digitali di rilevazione degli errori nei dati al fine di supportare i livelli applicabili di integrità dei dati;

  11. k) garantire che il trasferimento dei dati aeronautici sia oggetto di un adeguato processo di autenticazione, che dia ai destinatari la certezza che i dati sono stati trasmessi da una fonte autorizzata;

  12. l) garantire che gli errori individuati durante la creazione dei dati e dopo la loro trasmissione siano trattati, corretti o risolti e che sia data la precedenza alla gestione degli errori riscontrati nei dati aeronautici critici ed essenziali.

ATM/ANS.OR.A.090 Sistemi di riferimento comuni per la navigazione aerea

Ai fini della navigazione aerea, i fornitori di servizi utilizzano:

  1. a) il sistema geodetico mondiale - 1984 (WGS-84) quale sistema di riferimento orizzontale;

  2. b) il dato di livello medio del mare (MSL) quale sistema di riferimento verticale;

  3. c) il calendario gregoriano e il tempo universale coordinato (UTC) quali sistemi di riferimento temporale.

SOTTOPARTE B — GESTIONE (ATM/ANS.OR.B)

ATM/ANS.OR.B.001 Competenza e capacità tecniche e operative

I fornitori di servizi assicurano di essere in grado di fornire i propri servizi in modo sicuro, efficiente, continuativo e sostenibile, corrispondente a un livello previsto di domanda complessiva in un determinato spazio aereo. A questo scopo essi mantengono un adeguato livello di capacità e competenza sotto l'aspetto tecnico ed operativo.

ATM/ANS.OR.B.005 Sistema di gestione

  1. (a) I fornitori di servizi attuano e mantengono un sistema di gestione comprendente:

    1. (1) linee di autorità e responsabilità ben definite all'interno della propria organizzazione, inclusa la responsabilità diretta del dirigente responsabile;

    2. (2) una descrizione delle filosofie e dei principi generali del fornitore di servizi in termini di sicurezza, qualità e security dei suoi servizi, che insieme costituiscono una politica sottoscritta dal dirigente responsabile;

    3. (3) gli strumenti per verificare la prestazione organizzativa del fornitore di servizi in base agli indicatori e agli obiettivi di prestazione del sistema di gestione;

    4. (4) un processo volto a individuare le modifiche nell'organizzazione del fornitore di servizi e del contesto in cui opera, che potrebbero ripercuotersi su processi, procedure e servizi già istituiti e, se necessario, modificare il sistema di gestione e/o il sistema funzionale per fronteggiare tali modifiche;

    5. (5) un processo volto a riesaminare il sistema di gestione, individuare le cause di prestazioni del sistema di gestione inferiori allo standard, determinare le implicazioni di tali prestazioni inferiori allo standard ed eliminarne o attenuarne le cause;

    6. (6) un processo volto ad assicurare che il personale del fornitore di servizi sia addestrato e in possesso delle competenze per svolgere le proprie funzioni in maniera sicura, efficiente, continua e sostenibile. In questo contesto il fornitore di servizi definisce le politiche per l'assunzione e l'addestramento del personale;

    7. (7) strumenti formali di comunicazione volti ad assicurare che tutto il personale del fornitore di servizi conosca pienamente il sistema di gestione, che consentano la trasmissione di informazioni essenziali e che permettano di spiegare per quale motivo sono state intraprese determinate azioni o sono state introdotte o modificate determinate procedure.

    8. (8) un processo volto a garantire che la progettazione, o le modifiche alla progettazione, delle apparecchiature ATM/ANS cui si applica l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/1768 siano conformi alle specifiche applicabili, anche per quanto riguarda la funzione di verifica indipendente della dimostrazione di conformità sulla base della quale il fornitore di ATM/ANS rilascia una dichiarazione di conformità e la relativa documentazione di conformità.

  2. (b) I fornitori di servizi documentano tutti i processi chiave del sistema di gestione, compreso un processo per sensibilizzare il personale alle rispettive responsabilità e una procedura per la modifica di tali processi.

  3. (c) I fornitori di servizi stabiliscono una funzione per monitorare la conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili e l'adeguatezza delle procedure. Il monitoraggio della conformità comprende un sistema di riporto dei rilievi al dirigente responsabile al fine di assicurare un'efficace attuazione delle necessarie misure correttive.

  4. (d) I fornitori di servizi controllano l'operato del proprio sistema funzionale e, laddove sia individuata un'insufficienza, ne stabiliscono le cause e le eliminano o, dopo aver stabilito l'implicazione di tale insufficienza, ne attenuano gli effetti.

  5. (e) Il sistema di gestione è proporzionato alle dimensioni del fornitore di servizi e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati a tali attività.

  6. (f) Nell'ambito del suo sistema di gestione, il fornitore di servizi crea interfacce ufficiali con i pertinenti fornitori di servizi e le società aeronautiche al fine di:

    1. (1) assicurare l'identificazione e la valutazione dei pericoli per la sicurezza dell'aviazione insiti nelle proprie attività e la gestione, ed eventualmente la mitigazione, dei relativi rischi;

    2. (2) assicurare che la fornitura dei servizi avvenga in conformità ai requisiti del presente regolamento.

  7. (g) Nel caso in cui il fornitore di servizi detenga anche un certificato di gestore aeroportuale, esso assicura che il sistema di gestione copre tutte le attività nell'ambito dei suoi certificati.

ATM/ANS.OR.B.005 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

Oltre al sistema di gestione di cui al punto ATM/ANS.OR.B.005, il fornitore di servizi istituisce, attua e mantiene un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea

ATM/ANS.OR.B.010 Procedure di gestione delle modifiche

  1. (a) I fornitori di servizi impiegano procedure per gestire, valutare e, se necessario, attenuare l'impatto delle modifiche sui propri sistemi funzionali conformemente ai punti ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 e ATS.OR.210, a seconda dei casi.

  2. (b) Le procedure di cui alla lettera a) o qualsiasi modifica sostanziale di dette procedure:

    1. (1) sono presentate dal fornitore di servizi all'autorità competente per l'approvazione;

    2. (2) non vengono applicate prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente.

  3. (c) Qualora le procedure approvate di cui alla lettera b) non siano adeguate per una specifica modifica, il fornitore di servizi:

    1. (1) presenta all'autorità competente una richiesta di esenzione in deroga alle procedure approvate;

    2. (2) fornisce all'autorità competente i dettagli della deroga e la giustificazione per la sua applicazione;

    3. (3) non applica la deroga prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente.

ATM/ANS.OR.B.015 Attività appaltate

  1. a) I fornitori di servizi possono appaltare attività a organizzazioni esterne, se necessario, a supporto delle proprie operazioni.

  2. b) Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803, il fornitore di servizi garantisce che le attività comprese negli ATM/ANS che rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139, per le quali sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento, siano appaltate esclusivamente a organizzazioni titolari di un certificato contenente i pertinenti termini di approvazione o che abbiano presentato una dichiarazione, a seconda dei casi.

  3. c) Le attività ausiliarie possono essere appaltate a organizzazioni che non sono in possesso di un certificato né hanno presentato una dichiarazione.

  4. d) Le attività ausiliarie sono appaltate soltanto se è accertato che gli eventuali effetti sulla fornitura dei servizi possono essere gestiti in modo efficace.

  5. e) Il fornitore di servizi monitora periodicamente l’esecuzione delle attività appaltate.

ATM/ANS.OR.B.016 Uso di risorse provenienti da organizzazioni non certificate Qualora si avvalga di personale o attrezzature forniti da un’organizzazione esterna, il fornitore di servizi provvede affinché:

  1. a) tale personale e tali attrezzature siano pienamente integrati nel suo sistema funzionale e gestionale e sia mantenuto il controllo operativo;

  2. b) la responsabilità dell’attività rimanga interamente a carico del fornitore di servizi;

  3. c) sia concluso un contratto formale a tal fine.

ATM/ANS.OR.B.020 Requisiti per il personale

  1. (a) I fornitori di servizi nominano un dirigente responsabile in grado di garantire che tutte le attività possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile è incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace.

  2. (b) I fornitori di servizi definiscono i poteri, i compiti e le responsabilità del personale designato, in particolare del personale direttivo con funzioni attinenti alla sicurezza, alla qualità, alla security, alle finanze e alle risorse umane.

ATM/ANS.OR.B.025 Requisiti per le strutture

I fornitori di servizi assicurano la disponibilità di strutture adeguate e appropriate per svolgere e gestire tutte le mansioni e le attività in conformità ai requisiti applicabili.

ATM/ANS.OR.B.030 Conservazione dei registri

  1. (a) I fornitori di servizi istituiscono un sistema per la conservazione dei registri che permetta un'adeguata archiviazione e una tracciabilità affidabile di tutte le proprie attività, in particolare per quanto concerne gli elementi indicati al punto ATM/ANS.OR.B.005.

  2. (b) Il formato e il periodo di conservazione dei registri di cui alla lettera a) è specificato nelle procedure del sistema di gestione del fornitore di servizi.

  3. (c) La documentazione è conservata con modalità che assicurano la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.

ATM/ANS.OR.B.035 Manuali operativi

  1. (a) I fornitori di servizi forniscono e tengono aggiornati i propri manuali operativi concernenti i servizi forniti, ad uso e guida del personale operativo.

  2. (b) Essi garantiscono che:

    1. (1) i manuali operativi contengono le istruzioni e le informazioni necessarie al personale operativo per l'esecuzione dei compiti assegnatigli;

    2. (2) il personale ha accesso alle parti dei manuali operativi che lo riguardano;

    3. (3) il personale addetto alle operazioni è informato delle modifiche apportate al manuale operativo concernenti i suoi compiti in modo tale da permetterne l'applicazione a partire dal momento dell'entrata in vigore.

SOTTOPARTE C — REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DIVERSI DAI FORNITORI DI ATS (ATM/ANS.OR.C)

ATM/ANS.OR.C.001 Ambito di applicazione

La presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle sottoparti A e B.

ATM/ANS.OR.C.005 Valutazione del sostegno alla sicurezza e garanzia delle modifiche al sistema funzionale

  1. (a) Per qualsiasi modifica notificata conformemente al punto ATM/ANS.OR.A.045a)1), i fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo:

    1. (1) si accertano che la valutazione del sostegno alla sicurezza sia condotta in modo da comprendere l'ambito di applicazione della modifica, ovvero:

      1. (i) le apparecchiature, gli aspetti procedurali e gli elementi umani oggetto della modifica;

      2. (ii) le interfacce e le interazioni tra gli elementi oggetto della modifica e il resto del sistema funzionale;

      3. (iii) le interfacce e le interazioni tra gli elementi oggetto della modifica e il contesto in cui essi sono destinati a operare;

      4. (iv) il ciclo di vita della modifica dalla sua definizione alla sua applicazione, compresa la fase di messa in servizio;

      5. (v) le modalità operative degradate pianificate;

    2. (2) garantiscono, con sufficiente affidabilità, attraverso una motivazione completa, documentata e valida, che il servizio sarà fornito e continuerà a essere fornito solo nel modo specificato per il rispettivo contesto.

  2. (b) I fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo si accertano che la valutazione del sostegno alla sicurezza di cui alla lettera a) comprenda:

    1. (1) la verifica che:

      1. (i) la valutazione corrisponde all'ambito di applicazione della modifica come definito alla lettera a), punto1;

      2. (ii) il servizio svolge le proprie attività solo nel modo specificato per il rispettivo contesto;

      3. (iii) il modo in cui il servizio svolge le proprie attività è conforme e non in contrasto con i requisiti applicabili del presente regolamento imposti ai servizi forniti dal sistema funzionale a seguito della modifica; e

    2. (2) la specificazione dei criteri di monitoraggio necessari per dimostrare che il servizio prestato dal sistema funzionale a seguito della modifica continuerà a svolgere le proprie attività solo nel modo specificato per il rispettivo contesto.

SOTTOPARTE D — REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI ANS E ATFM E IL GESTORE DELLA RETE (ATM/ANS.OR.D)

ATM/ANS.OR.D.001 Ambito di applicazione

La presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi di navigazione aerea (ANS) e di gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM) e dal gestore della rete, oltre ai requisiti di cui alle sottoparti A, B e C.

ATM/ANS.OR.D.005 Piano delle attività, piano annuale e piano di miglioramento delle prestazioni

(a) Piano delle attività

  1. (1) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo elaborano un piano delle attività relativo a un periodo di almeno cinque anni. Il piano delle attività:

    1. (i) definisce le finalità e gli obiettivi generali dei fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e la loro strategia per il conseguimento degli stessi coerentemente con eventuali piani globali a più lungo termine dei fornitori di servizi di navigazione aerea o di gestione dei flussi di traffico aereo e con i pertinenti requisiti della legislazione dell'Unione per lo sviluppo di infrastrutture o altre tecnologie;

    2. (ii) comprende obiettivi di rendimento sotto il profilo della sicurezza, della capacità, dell'ambiente e dell'efficienza economica secondo i casi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione8.

  2. (2) Le informazioni di cui ai punti i) e ii) del punto 1 sono in linea con il piano di miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 e, per quanto riguarda i dati in materia di sicurezza, sono coerenti con il programma statale di sicurezza di cui alla norma 3.1.1 dell'annesso 19 della Convenzione di Chicago, prima edizione del luglio 2013.

  3. (3) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di servizi di gestione dei flussi di traffico aereo presentano motivazioni relative all'aspetto economico e della sicurezza per progetti di investimento importanti ivi compreso, ove pertinente, l'impatto previsto sugli obiettivi di rendimento appropriati di cui al punto ii) del punto 1, identificando gli investimenti che derivano dai requisiti normativi connessi all'attuazione del programma di ricerca ATM nell'ambito del cielo unico europeo (SESAR).

(b) Piano annuale

  1. (1) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo elaborano un piano annuale per l'esercizio successivo che precisa ulteriormente le componenti del piano delle attività e descrive le modifiche apportatevi rispetto al piano precedente.

  2. (2) Il piano annuale risponde alle seguenti disposizioni relative al livello e alla qualità dei servizi, come il livello atteso sotto il profilo della capacità, della sicurezza, dell'ambiente e dell'efficienza economica:

    1. (i) informazioni sull'implementazione di nuove infrastrutture o su altri sviluppi e una dichiarazione che specifichi in quale modo essi contribuiranno al miglioramento delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, compresi il livello e la qualità dei servizi;

    2. (ii) indicatori di rendimento, a seconda dei casi, coerenti con il piano di miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, in funzione dei quali possano essere ragionevolmente valutati il livello di prestazioni e la qualità dei servizi;

    3. (iii) informazioni sulle misure previste per attenuare i rischi sul piano della sicurezza individuati dai fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, inclusi gli indicatori di sicurezza per monitorare il rischio di sicurezza e, ove opportuno, una stima dei costi di tali misure;

    4. (iv) previsioni relative alla situazione finanziaria a breve termine del fornitore di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e alle eventuali modifiche del piano aziendale o ripercussioni sullo stesso.

(c) Parte dei piani relativa alla prestazione

Su richiesta, i fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo mettono a disposizione della Commissione il contenuto della parte del piano delle attività e del piano annuale relativa alla prestazione, alle condizioni stabilite dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale.

ATM/ANS.OR.D.010 Gestione della sicurezza (security)

  1. a) Come parte integrante del loro sistema di gestione, secondo quanto previsto al punto ATM/ANS.OR.B.005, i fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete istituiscono un sistema di gestione della sicurezza (security) al fine di assicurare:

    1. (1) la sicurezza dei loro impianti e del loro personale in modo da prevenire qualsiasi indebita interferenza nella fornitura dei servizi;

    2. (2) la sicurezza dei dati operativi che ricevono, producono o utilizzano, di modo che il loro accesso sia riservato alle sole persone autorizzate.

  2. b) Il sistema di gestione della sicurezza (security) definisce:

    1. 1) i processi e le procedure relative alla valutazione e alla riduzione del rischio per la sicurezza, al controllo e al miglioramento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti;

    2. 2) i mezzi per individuare, monitorare e rilevare le violazioni della sicurezza e allertare il personale con opportuni avvisi;

    3. 3) i mezzi per contenere gli effetti delle violazioni della sicurezza e individuare le misure di ripristino e le procedure di attenuazione dei rischi per evitare che tali eventi si ripetano.

  3. (c) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete garantiscono che il loro personale sia dotato di nulla osta di sicurezza, se del caso, e si coordinano con le competenti autorità civili e militari per garantire la sicurezza degli impianti, del personale e dei dati.

  4. d) Gli aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni devono essere gestiti conformemente al punto ATM.ANS.OR.B.005A.

ATM/ANS.OR.D.015 Solidità finanziaria — capacità economica e finanziaria

I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo sono necessariamente in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari, ad esempio con riferimento ai costi di esercizio fissi e variabili o ai costi di investimento in conto capitale. Essi si servono di un idoneo sistema contabile. I fornitori di servizi dimostrano la propria capacità tramite il piano annuale di cui al punto ATM/ANS.OR.D.005b), nonché per mezzo di bilanci finanziari e conti di gestione, compatibilmente con il loro status giuridico, e si sottopongono a regolari audit finanziari condotti da organismi indipendenti.

ATM/ANS.OR.D.020 Responsabilità e copertura assicurativa

  1. (a) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete adottano modalità per coprire la responsabilità civile connessa all'esercizio delle loro mansioni conformemente alle norme applicabili.

  2. (b) Il metodo impiegato per fornire tale copertura è adeguato alla perdita potenziale e al danno in oggetto e considera lo stato giuridico dei fornitori interessati e del gestore della rete, nonché il livello di copertura assicurativa commerciale disponibile.

  3. (c) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete che si avvalgono dei servizi di un altro fornitore garantiscono che gli accordi da loro sottoscritti a tal fine specifichino la ripartizione delle responsabilità tra le parti.

ATM/ANS.OR.D.025 Requisiti di rendicontazione

  1. (a) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo forniscono all'autorità competente una relazione annuale delle loro attività.

  2. (b) Tale relazione comprende i risultati finanziari ottenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, fatto salvo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 550/2004, nonché le loro prestazioni operative e tutte le altre attività e sviluppi significativi, in particolare nel settore della sicurezza.

  3. (c) Il gestore della rete presenta una relazione annuale delle sue attività alla Commissione e all’Agenzia. La relazione illustra il rendimento operativo e ogni altra attività o sviluppo significativo, in particolare nel settore della sicurezza.

  4. (d) Le relazioni annuali di cui alle lettere a) e c) comprendono almeno:

    1. (1) una valutazione del livello di rendimento dei servizi forniti,

    2. (2) per i fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di rendimento stabiliti nel piano delle attività di cui al punto ATM/ANS.OR.D.005a), mettendo a confronto le prestazioni effettivamente fornite rispetto alle prestazioni previste nel piano annuale, avvalendosi degli indicatori di risultato contenuti in quest'ultimo;

    3. (3) per il gestore della rete, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di rendimento stabiliti nel piano strategico della rete, mettendo a confronto le prestazioni effettivamente fornite rispetto alle prestazioni previste nel piano operativo della rete, avvalendosi degli indicatori di risultato contenuti in quest’ultimo;

    4. (4) una spiegazione delle divergenze rispetto alle finalità e agli obiettivi pertinenti e l'identificazione delle misure necessarie a colmare eventuali lacune tra le attività pianificate e l'effettivo rendimento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004;

    5. (5) gli sviluppi nelle operazioni e nelle infrastrutture;

    6. (6) i risultati finanziari, a meno che non siano oggetto di una pubblicazione separata a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004;

    7. (7) informazioni sul processo di consultazione formale degli utenti dei servizi;

    8. (8) informazioni sulla politica delle risorse umane.

  5. (e) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete mettono le rispettive relazioni annuali a disposizione della Commissione e dell'Agenzia quando queste lo richiedano. Essi pubblicano inoltre tali relazioni alle condizioni stabilite dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione.