Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione del 12 settembre 2023 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio1, in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 15, lettera c),
Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento (UE) 2018/1139, e in particolare della natura e del rischio dell’attività in questione, le organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dovrebbero detenere obbligatoriamente un certificato.
Al fine di garantire l’attuazione uniforme e il rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1139, in relazione alla fornitura di ATM/ANS il presente regolamento dovrebbe stabilire norme e procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS, nonché i privilegi e le responsabilità dei titolari dei certificati.
La valutazione della conformità delle apparecchiature ATM/ANS di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione2 dipende dalla natura e dal rischio del servizio ATM/ANS o dalla funzionalità di una particolare apparecchiatura ATM/ANS e si basa sulle metodologie e sulle migliori pratiche esistenti. Detto regolamento stabilisce tre diversi tipi di valutazione della conformità, in particolare: la certificazione di talune apparecchiature ATM/ANS da parte dell’Agenzia; la dichiarazione di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS; la dichiarazione di conformità da parte del fornitore di ATM/ANS o di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS.
Il ciclo di vita tipico delle apparecchiature ATM/ANS si articola in varie fasi: progettazione, produzione, installazione, esercizio, manutenzione e dismissione. Il fornitore di ATM/ANS è solitamente responsabile di alcune di tali fasi, mentre di altre fasi sono responsabili le organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS. È pertanto opportuno stabilire requisiti comuni per l’approvazione e la sorveglianza delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di determinate apparecchiature ATM/ANS utilizzate nella fornitura di ATM/ANS, in particolare quelle di cui all’allegato VIII, punto 3.1, del regolamento (UE) 2018/1139.
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») è responsabile di tutti i compiti propri dell’autorità competente in relazione ai certificati e alle dichiarazioni riguardanti i sistemi ATM/ANS e i componenti ATM/ANS («apparecchiature ATM/ANS»), anche per quanto concerne la sorveglianza e l’applicazione delle norme. Per garantire la coerenza e una valutazione basata sul rischio e per evitare tra l’altro duplicazioni e oneri amministrativi, nonché per promuovere l’efficacia dei processi di certificazione e sorveglianza, le funzioni di sorveglianza e applicazione delle norme dovrebbero essere espletate dall’Agenzia. Ai fini della certificazione o del riesame delle dichiarazioni delle apparecchiature ATM/ANS, occorre che l’Agenzia sorvegli anche i processi stabiliti dalle organizzazioni di progettazione e di produzione, anche per quanto riguarda la certificazione di tali organizzazioni, ove necessario. L’Agenzia dovrebbe pertanto essere responsabile dell’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS e, nel contempo, dell’attestazione delle apparecchiature ATM/ANS.
La competenza dell’Agenzia a certificare le organizzazioni di progettazione o di produzione dovrebbe consentire inoltre l’adozione di un approccio non discriminatorio e armonizzato nei confronti di tutte le organizzazioni di progettazione o di produzione che richiedono un certificato a norma del presente regolamento. Le apparecchiature ATM/ANS immesse sul mercato dell’Unione possono essere utilizzate in tutti gli Stati membri e per tutti i tipi di servizi, a prescindere dal fatto che siano utilizzate da fornitori di ATM/ANS attivi in uno o più Stati membri. Non è possibile classificare le organizzazioni coinvolte nella progettazione e nella produzione sulla base dell’elenco futuro delle loro apparecchiature che saranno utilizzate a livello locale o a livello dell’Unione. Quando l’Agenzia assegna compiti di certificazione e sorveglianza è necessario rispettare lo stesso principio.
A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio3, all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) è affidato il compito di gestire la fase operativa del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), come disposto all’articolo 44 del medesimo regolamento. La fase operativa di EGNOS comprende, tra l’altro, il sostegno alle attività di certificazione e normazione. L’EUSPA non svolge da sola tutti i compiti correlati alla fase operativa di EGNOS, avvalendosi bensì delle competenze di altri soggetti, in particolare dell’Agenzia spaziale europea (ESA), per quanto riguarda le attività connesse all’evoluzione dei sistemi, alla progettazione e allo sviluppo di parti del segmento di terra. L’EUSPA dovrebbe essere dunque considerata equivalente a un’organizzazione di progettazione o di produzione nel contesto del presente regolamento.
Alla luce dei ruoli e delle responsabilità assegnati all’EUSPA e all’ESA a norma del regolamento (UE) 2021/696, non esiste un unico soggetto responsabile della progettazione del sistema EGNOS e delle sue apparecchiature e pertanto non esiste un’unica organizzazione di progettazione e di produzione che possa essere approvata dall’AESA.
Le specificità dell’assetto necessario per la progettazione del sistema EGNOS richiedono di conseguenza mezzi specifici per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di cui al regolamento (UE) 2018/1139, tenendo conto del fatto che EGNOS è un servizio multimodale che dovrebbe rispettare anche requisiti normativi pertinenti ad altri settori.
Entrambe le agenzie dovrebbero cooperare per garantire la conformità del sistema EGNOS alle pertinenti norme ICAO, in modo che le rispettive disposizioni garantiscano un livello di sicurezza e interoperabilità equivalente a quello risultante dalla piena applicazione dei requisiti di progettazione e di produzione di cui al presente regolamento. La cooperazione comprenderà anche la consultazione dell’EUSPA ai fini dell’elaborazione di specifiche dettagliate.
Il presente regolamento tiene debitamente conto del contenuto del piano generale ATM e delle capacità tecnologiche in esso previste.
L’Agenzia ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione unitamente al parere n. 01/2023, in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
Al fine di utilizzare in modo ottimale le risorse e le competenze disponibili, l’Agenzia può chiedere sostegno amministrativo alle autorità nazionali competenti quando svolge i propri compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme di cui al presente regolamento. Tale sostegno amministrativo non dovrebbe costituire una delega di poteri o di responsabilità per lo svolgimento di compiti.
Al fine di includere le organizzazioni di progettazione o di produzione di apparecchiature ATM/ANS nell’ambito della gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS oggetto di certificazione a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/1768 o di dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’articolo 5 del medesimo regolamento.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «apparecchiature ATM/ANS»: i componenti ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2018/1139 e i sistemi ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 7), dello stesso regolamento, esclusi i componenti di bordo, che sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione4;
2) «direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS»: documento rilasciato dall’Agenzia che prescrive l’esecuzione di interventi da parte dei fornitori di ATM/ANS sulle apparecchiature ATM/ANS volti a porre rimedio a una condizione di non sicurezza e/o non protezione rilevata e a ripristinare le prestazioni e l’interoperabilità di tali apparecchiature ATM/ANS qualora sia dimostrato che la sicurezza, le prestazioni o l’interoperabilità di tali particolari apparecchiature potrebbero altrimenti essere compromesse.
Art. 3 Requisiti relativi all’autorità competente
1. Ai fini del presente regolamento, l’autorità competente responsabile del rilascio delle approvazioni alle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS e della sorveglianza e dell’applicazione delle norme in relazione a tali organizzazioni è l’Agenzia.
2. L’Agenzia rispetta i requisiti dettagliati di cui all’allegato I (parte DPO.AR) quando svolge attività di certificazione, indagini, ispezioni, audit e altre attività di monitoraggio necessarie a garantire l’efficace sorveglianza delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS contemplate dal presente regolamento. L’Agenzia può chiedere sostegno amministrativo alle autorità nazionali competenti per lo svolgimento dei suoi compiti relativi alla certificazione, alla sorveglianza e all’applicazione delle norme quando esercita le sue funzioni a norma del presente regolamento.
Art. 4 Organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS
1. Un’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS oggetto di certificazione a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/1768 o di dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’articolo 5 del medesimo regolamento dimostra la propria idoneità a operare in qualità di organizzazione di progettazione o di produzione di apparecchiature ATM/ANS conformemente all’allegato II (parte DPO.OR).
2.
Le organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione delle apparecchiature ATM/ANS del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) sono considerate conformi ai requisiti di cui all’allegato II del presente regolamento laddove dimostrino la loro conformità al regolamento (UE) 2021/696 e alle norme di gestione, progettazione e qualità applicabili a EGNOS a norma di tale regolamento. Tali organizzazioni non sono tenute a ottenere l’approvazione dell’Agenzia.
L’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale assicura, nel suo ruolo di organizzazione di progettazione o di produzione, che le altre organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione delle apparecchiature di EGNOS si attengano a processi di progettazione e di produzione che determinano un livello di sicurezza e interoperabilità equivalente a quello di cui all’allegato II (parte DPO.OR).
Art. 5 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2035
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 è così modificato:
1) all’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera j) seguente: «j) le organizzazioni approvate coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione6.
2) all’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera h) seguente: «h) per quanto riguarda le organizzazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), l’autorità competente designata conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769.».
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen