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Regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione del 14 luglio 2023 che stabilisce norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio1, in particolare l’articolo 47, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 13,

Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce requisiti essenziali comuni per garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione e per assicurare che l’integrità e le prestazioni in termini di sicurezza di sistemi e componenti siano idonee allo scopo previsto. L’interoperabilità dei sistemi e dei componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dovrebbe garantire il funzionamento omogeneo della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN).

Per garantire la conformità ai requisiti essenziali occorre stabilire specifiche dettagliate, che dovrebbero, ove possibile, basarsi su standard del settore riconosciuti da organizzazioni di normazione che rispecchino lo stato dell’arte e le migliori prassi in materia di progettazione. Per la progettazione e la produzione di sistemi e componenti ATM/ANS occorre tenere conto degli obblighi per il rilascio della certificazione e delle dichiarazioni di conformità del progetto e delle specifiche dettagliate emanate dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»).

È opportuno stabilire vari metodi di attestazione per la valutazione della conformità alle prescrizioni di cui all’allegato del presente regolamento e alle specifiche dettagliate dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS. Dovrebbero essere utilizzati metodi di attestazione più rigorosi per quanto riguarda la sicurezza di funzionamento degli aeromobili e le apparecchiature critiche in termini di interoperabilità e sicurezza dell’EATMN.

Nell’ambito del comparto ATM/ANS, i servizi di controllo del traffico aereo (ATC) sono i più importanti per quanto riguarda i rischi per la sicurezza connessi alla navigazione degli aeromobili, in particolare per via delle istruzioni impartite al fine di garantire la distanza di separazione degli aeromobili e la prevenzione delle collisioni. I fornitori di servizi ATC hanno il quadro più completo riguardo alla sicurezza dello spazio aereo. Le apparecchiature ATM/ANS più critiche, segnatamente le apparecchiature di supporto all’ATC, dovrebbero pertanto essere soggette a metodi di attestazione più rigorosi, vale a dire la certificazione.

Le apparecchiature ATM/ANS che supportano le comunicazioni aria-terra trasmettono istruzioni dirette agli aeromobili, per cui dovrebbero anch’esse essere oggetto di certificazione.

I servizi di comunicazione, sorveglianza e navigazione sono utilizzati direttamente dall’ATS per garantire la sicurezza di navigazione degli aeromobili, ma i tre servizi menzionati non hanno un quadro completo del traffico e non esercitano un controllo attivo sulla distanza di separazione degli aeromobili. Di conseguenza rivestono una funzione meno critica. I sistemi ATM/ANS e i componenti ATM/ANS che li supportano dovrebbero essere soggetti a un metodo di attestazione meno rigoroso, vale a dire la dichiarazione di conformità del progetto.

Infine, altri sistemi e apparecchiature ATM/ANS meno critici che supportano servizi meteorologici, servizi di informazioni aeronautiche, servizi di gestione dello spazio aereo e servizi di gestione dei flussi di traffico aereo dovrebbero essere soggetti al metodo di attestazione meno rigoroso, vale a dire la dichiarazione di conformità.

Per stabilire il grado di criticità dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS è possibile basarsi su ulteriori criteri oltre al controllo gestionale dei rischi per la sicurezza dei servizi e delle funzioni che supportano.

È pertanto opportuno stabilire tre diversi livelli di prescrizioni e specifiche dettagliate, ossia: i) la certificazione da parte dell’Agenzia, che costituisce il livello più rigoroso; ii) la dichiarazione di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS, che rappresenta il livello medio; iii) la dichiarazione di conformità da parte del fornitore di ATM/ANS che integra le apparecchiature ATM/ANS nel proprio sistema funzionale, quale definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione2 o, su richiesta del fornitore di ATM/ANS, di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS.

A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio3, all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) è stato affidato il compito di gestire il servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), inclusa la fase operativa di EGNOS che comprende, tra l’altro, il sostegno all’attività di certificazione e normazione.

A norma del regolamento (UE) 2021/696, sia l’EUSPA che l’Agenzia spaziale europea (ESA) sono responsabili della progettazione del sistema EGNOS e delle relative apparecchiature. L’Agenzia dovrebbe supervisionare le dichiarazioni di conformità del progetto delle apparecchiature di EGNOS conformemente agli accordi specifici da stipulare con l’EUSPA. Tali accordi devono riguardare aspetti tecnici, amministrativi e finanziari, come l’obbligo di consultare l’EUSPA per l’elaborazione di specifiche dettagliate, la supervisione a cura dell’AESA delle dichiarazioni di conformità del progetto del sistema EGNOS e lo scambio di dati tra le due agenzie riguardo al rispetto degli standard e delle pratiche raccomandate (Standards and Recommended Practices, SARP) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). Tali accordi devono garantire un livello di sicurezza e di interoperabilità equivalente a quello prescritto dal presente regolamento.

In determinati territori remoti al di fuori della regione europea dell’ICAO (EUR) quale definita nel volume I (doc. 7754) del piano regionale di navigazione aerea dell’ICAO per la regione europea (EUR), con un basso volume di traffico e dove tale spazio aereo confina unicamente con lo spazio aereo sotto la responsabilità di fornitori di ATM/ANS di paesi terzi l’applicazione dei metodi di attestazione della certificazione e della dichiarazione di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS può rivelarsi difficile o addirittura impraticabile, in ragione di specifiche esigenze in tema di sicurezza e interoperabilità. In tali casi, per le apparecchiature ATM/ANS utilizzate da fornitori ATM/ANS in zone remote al di fuori della regione EUR dell’ICAO si ritiene opportuno prevedere deroghe agli obblighi di certificazione o dichiarazione applicabili a dette apparecchiature. Al fine di garantire la sicurezza e l’interoperabilità del comparto ATM/ANS, il fornitore ATM/ANS in tale regione deve invece garantire il rispetto delle specifiche applicabili rilasciando una dichiarazione di conformità.

È necessario assicurare una transizione agevole al nuovo quadro normativo istituito dal presente regolamento e garantire il mantenimento di un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione. Occorre pertanto prevedere un tempo sufficiente affinché l’industria di progettazione e produzione dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS, l’Agenzia e le amministrazioni degli Stati membri si adeguino a questo nuovo quadro. È opportuno che, durante il periodo di transizione, le apparecchiature ATM/ANS in funzione e attestate a norma del quadro precedente siano considerate provviste di dichiarazioni o certificati rilasciati a norma del nuovo quadro, sempreché l’Agenzia non comunichi che tali apparecchiature non garantiscono il livello di sicurezza e interoperabilità prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139.

Durante il periodo di transizione, all’autorità competente del fornitore di ATM/ANS di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 dovrebbe essere presentata una dichiarazione di conformità relativa ai nuovi sistemi ATM/ANS e ai nuovi componenti ATM/ANS messi in servizio prodotta dal fornitore di ATM/ANS che integra tali sistemi e componenti nel proprio sistema funzionale o, su richiesta, dall’organizzazione di progettazione e produzione di detti sistemi e componenti.

Dopo il periodo di transizione, l’Agenzia dovrebbe essere l’unica responsabile della certificazione e del ricevimento delle dichiarazioni relative a determinate apparecchiature ATM/ANS; è pertanto opportuno che l’Agenzia valuti le informazioni sulla conformità trasmesse alle autorità nazionali a norma del quadro precedente prima che tali apparecchiature ATM/ANS rientrino nell’ambito del mandato dell’Agenzia. Le autorità nazionali dovrebbero pertanto mettere tali informazioni a disposizione dell’Agenzia. Dopo la valutazione da parte dell’Agenzia, si dovrebbe ritenere che le apparecchiature ATM/ANS siano provviste di un certificato o di una dichiarazione di conformità. La valutazione deve essere resa pubblica con decisione del direttore esecutivo dell’Agenzia.

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2023 emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni per la certificazione e la dichiarazione di conformità del progetto di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS. Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti:

  1. a) l’identificazione di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS oggetto di certificazione, dichiarazione o dichiarazione di conformità;

  2. b) il rilascio di certificati per sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS;

  3. c) il rilascio di dichiarazioni di conformità del progetto di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS da parte di organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione degli stessi autorizzate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione4 a godere dei privilegi per rilasciare tali dichiarazioni di conformità;

  4. d) il rilascio di dichiarazioni di conformità di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS da parte di fornitori di ATM/ANS certificati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 o di organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di tali sistemi o componenti approvate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769;

  5. e) l’emanazione di direttive sulle apparecchiature ATM/ANS da parte dell’Agenzia.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. (1) «apparecchiature ATM/ANS»: i componenti ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2018/1139 e i sistemi ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 7), dello stesso regolamento, esclusi i componenti di bordo, che sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione5;

  2. (2) «direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS»: documento rilasciato dall’Agenzia che prescrive l’esecuzione di interventi da parte dei fornitori di ATM/ANS sulle apparecchiature ATM/ANS volti a porre rimedio a una condizione di non sicurezza e/o non protezione rilevata e a ripristinare le prestazioni e l’interoperabilità di tali apparecchiature ATM/ANS qualora sia dimostrato che la sicurezza, le prestazioni o l’interoperabilità di tali particolari apparecchiature potrebbero altrimenti essere compromesse;

  3. (3) «rete europea di gestione del traffico aereo» (EATMN): la serie di sistemi indicati nell’allegato VIII, punto 3.1, del regolamento (UE) 2018/1139, che permettono la fornitura di servizi di navigazione aerea nell’Unione, incluse le interfacce ai confini con paesi terzi;

  4. (4) «sistema funzionale»: combinazione di procedure, risorse umane e apparecchiature, ivi compresi hardware e software, organizzate per svolgere una funzione nel contesto ATM/ANS e altre funzioni della rete ATM.

Art. 3 Autorità competente

1. L’autorità competente per il rilascio dei certificati per le apparecchiature ATM/ANS a norma dell’articolo 4, per l’accettazione delle dichiarazioni di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS rilasciate a norma dell’articolo 5 e per la sorveglianza dei certificati e delle dichiarazioni è l’Agenzia. A tale fine l’Agenzia rispetta le prescrizioni dell’allegato I.

2. L’autorità competente per la sorveglianza della dichiarazione di conformità rilasciata da un fornitore di ATM/ANS a norma dell’articolo 6 è l’autorità competente per la certificazione e la sorveglianza di tale fornitore di ATM/ANS.

Art. 4 Certificazione delle apparecchiature ATM/ANS

1. Il certificato di cui all’allegato II è rilasciato per le seguenti apparecchiature ATM/ANS:

  1. a) apparecchiature di supporto alle comunicazioni controllore-pilota;

  2. b) apparecchiature di supporto ai servizi di controllo del traffico aereo (ATC) quando consentono la distanza di separazione degli aeromobili o la prevenzione di collisioni.

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato dall’Agenzia.

3.

Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato a tempo indeterminato e ha validità illimitata, a meno che:

  1. a) il titolare del certificato non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento; o

  2. b) per quanto riguarda le apparecchiature ATM/ANS, manchi un’approvazione valida dell’organizzazione rilasciata dall’Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769; o

  3. c) le apparecchiature ATM/ANS non siano più conformi alla loro base di certificazione conformemente all’allegato II, punto ATM/ANS.EQMT.CERT.025; o

  4. d) il certificato sia stato restituito dal titolare o revocato dall’Agenzia.

In caso di rinuncia o revoca, il certificato, se rilasciato in formato cartaceo, è restituito immediatamente all’Agenzia.

4. In deroga al paragrafo 1, non è richiesto il rilascio di un certificato nel caso delle apparecchiature ATM/ANS utilizzate esclusivamente in una parte limitata dello spazio aereo al di fuori della regione EUR dell’ICAO con un basso volume di traffico e con una parte dello spazio aereo confinante esclusivamente con uno spazio aereo di cui è responsabile un paese terzo. In tale caso, per le apparecchiature ATM/ANS è rilasciata una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6.

Art. 5 Dichiarazione di conformità del progetto per le apparecchiature ATM/ANS

1. La dichiarazione di conformità del progetto di cui all’allegato III è rilasciata per le seguenti apparecchiature ATM/ANS che generano, ricevono e trasmettono dati e/o segnali nello spazio al fine di garantire la sicurezza e l’interoperabilità della navigazione aerea:

  1. a) apparecchiature di supporto alle comunicazioni terra-terra;

  2. b) apparecchiature di supporto alla navigazione o alla sorveglianza.

2. Le dichiarazioni di conformità del progetto sono rilasciate da organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS e approvate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769.

3. Le dichiarazioni di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS sono rilasciate a tempo indeterminato. Le dichiarazioni restano valide salvo che non siano cancellate a norma dell’allegato I, punto DPO.AR.C.015, lettera g), punto 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 a seguito di una delle circostanze seguenti:

  1. a) le apparecchiature ATM/ANS in questione non sono più conformi alle specifiche dettagliate che hanno consentito il rilascio della dichiarazione;

  2. b) il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione non rispetta più le prescrizioni applicabili del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 o la sua approvazione è stata restituita, sospesa o revocata;

  3. c) le apparecchiature ATM/ANS in questione hanno provocato rischi o prestazioni inaccettabili in servizio;

  4. d) l’organizzazione ha ritirato la dichiarazione di conformità del progetto.

4. In deroga al paragrafo 1, non è richiesto il rilascio di una dichiarazione di conformità del progetto nel caso delle apparecchiature ATM/ANS utilizzate esclusivamente in una parte limitata dello spazio aereo al di fuori della regione EUR dell’ICAO con un basso volume di traffico e con una parte dello spazio aereo confinante esclusivamente con uno spazio aereo di cui è responsabile un paese terzo. In tale caso, per le apparecchiature ATM/ANS è rilasciata una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6.

5. Per quanto riguarda le apparecchiature ATM/ANS del sistema del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), la dichiarazione di conformità del progetto di cui all’allegato III del presente regolamento è rilasciata dall’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) istituita dal regolamento (UE) 2021/696, che è considerata un’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature EGNOS.

6. L’allegato III, punti ATM/ANS.EQMT.DEC.005 e ATM/ANS.EQMT.DEC.045, non è applicabile all’EUSPA. L’EUSPA garantisce che l’Agenzia abbia accesso alle prove provenienti dai diversi soggetti coinvolti nella progettazione e nella produzione delle apparecchiature ATM/ANS del sistema EGNOS, al fine di determinare il mantenimento della conformità alle specifiche tecniche applicabili in base alle quali è stata resa la dichiarazione relativa alle apparecchiature ATM/ANS conformemente all’allegato III.

Art. 6 Dichiarazione di conformità

1.

La dichiarazione di conformità è rilasciata per le seguenti apparecchiature ATM/ANS:

  1. a) apparecchiature che non sono oggetto di certificazione a norma dell’articolo 4 né di una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 5; e

  2. b) apparecchiature che supportano servizi di traffico aereo, servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza, servizi di gestione dello spazio aereo, di gestione dei flussi di traffico aereo, di informazione aeronautica o meteorologici.

La dichiarazione di conformità conferma che le apparecchiature ATM/ANS sono conformi alle specifiche dettagliate emesse dall’Agenzia a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.

2. La dichiarazione di conformità per le apparecchiature ATM/ANS è rilasciata dal fornitore di ATM/ANS che integra tali apparecchiature nel proprio sistema funzionale oppure, se il fornitore di ATM/ANS ne fa richiesta, da un’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione delle medesime apparecchiature approvata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769.

3. La dichiarazione di conformità per le apparecchiature ATM/ANS è rilasciata a tempo indeterminato. Resta valida fintanto che non si verifica una delle circostanze seguenti:

  1. a) le apparecchiature ATM/ANS in questione non posseggono più i requisiti essenziali di all’allegato VIII e, se del caso, all’allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139;

  2. b) il fornitore di ATM/ANS in questione non rispetta più le prescrizioni applicabili del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 o ha restituito il certificato rilasciato a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, oppure il certificato è stato sospeso o revocato;

  3. c) il fornitore di ATM/ANS in questione ha ritirato la dichiarazione di conformità o sono state adottate misure attuative a norma dell’allegato II, punto ATM/ANS.AR.C.050, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

Art. 7 Disposizioni transitorie

1. Le seguenti disposizioni transitorie si applicano alle apparecchiature ATM/ANS provviste di dichiarazioni CE rilasciate a norma dell’articolo 5 o 6 del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6 che sono state messe in funzione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento:

  1. a) le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria di apparecchiature ATM/ANS per cui è richiesta una certificazione a norma dell’articolo 4 sono considerate provviste di un certificato a norma dell’articolo 4, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento;

  2. b) le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria di apparecchiature ATM/ANS che devono essere dichiarate a norma dell’articolo 5 sono considerate provviste di una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’articolo 5, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento;

  3. c) per quanto riguarda le apparecchiature ATM/ANS oggetto di una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6, le dichiarazioni CE di verifica dei sistemi che sono state rilasciate o riconosciute a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004 continuano a essere valide a tempo indeterminato e sono considerate provviste di una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6.

2. L’Agenzia valuta le apparecchiature ATM/ANS di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e pubblica i risultati di tale valutazione. A tale fine le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di ATM/ANS di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 forniscono all’Agenzia le informazioni rilevanti per agevolare tale valutazione. L’obiettivo della valutazione è stabilire se le apparecchiature ATM/ANS in questione garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento. Il risultato della valutazione viene pubblicato e tutte le misure di modifica delle apparecchiature ATM/ANS ritenute necessarie a seguito della valutazione sono applicate dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla data effettiva in cui la valutazione è eseguita, a meno che dalla valutazione non emerga una carenza che può avere un effetto negativo sulla sicurezza, nel qual caso tutte le misure di modifica delle apparecchiature ATM/ANS emerse dalla valutazione sono applicate immediatamente. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le apparecchiature ATM/ANS di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono considerate conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

3. Le apparecchiature ATM/ANS oggetto di certificazione a norma dell’articolo 4 o di una dichiarazione a norma dell’articolo 5 possono essere messe in funzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 12 settembre 2028 sulla base di una dichiarazione di conformità rilasciata a norma dell’articolo 6. A decorrere dal 13 settembre 2028, a tali apparecchiature ATM/ANS si applicano le disposizioni seguenti:

  1. a) le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria di apparecchiature ATM/ANS per cui è richiesta una certificazione a norma dell’articolo 4 e per le quali il fornitore di ATM/ANS ha rilasciato una dichiarazione di conformità sono considerate provviste di un certificato a norma dell’articolo 4, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 4, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento;

  2. b) le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria delle apparecchiature ATM/ANS per cui è richiesta una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’articolo 5 e per le quali il fornitore di ATM/ANS ha rilasciato una dichiarazione di conformità sono considerate provviste di una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’articolo 5, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 4, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento.

4. L’Agenzia valuta le apparecchiature ATM/ANS di cui al paragrafo 3 entro il 12 settembre 2030. A tale fine le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di ATM/ANS di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 forniscono all’Agenzia le informazioni rilevanti per agevolare tale valutazione. L’obiettivo della valutazione è stabilire se le apparecchiature ATM/ANS in questione garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen