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Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/20031, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, lettere b) e d), e l'articolo 18, paragrafo 5,

Un mercato interno dell'energia pienamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.

Il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire nella nuova generazione di energia, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, prestando particolare attenzione alle regioni e agli Stati membri più isolati nel mercato dell'energia dell'Unione. Il buon funzionamento del mercato dovrebbe altresì offrire ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell'energia, il che presuppone la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; esso fissa, in particolare, norme per l'allocazione della capacità da applicarsi alle interconnessioni e ai sistemi di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Ai fini della transizione verso un mercato dell'energia elettrica veramente integrato e della sicurezza operativa, è opportuno elaborare norme sul bilanciamento efficienti per fornire incentivi agli operatori di mercato affinché contribuiscano a risolvere i problemi di scarsità del sistema di cui sono responsabili. In particolare, è necessario stabilire norme relative agli aspetti tecnici e operativi del bilanciamento del sistema e alla contrattazione di energia, Tali norme dovrebbero riguardare altresì le riserve di potenza relative al sistema.

Il regolamento (UE) 2017/14852 della Commissione stabilisce norme armonizzate sulla gestione del sistema applicabili ai gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), ai coordinatori della sicurezza regionale, ai gestori dei sistemi di distribuzione («DSO») e agli utenti rilevanti della rete. Esso individua diversi stati critici del sistema: normale, di allerta, di emergenza, di blackout, di ripristino). Esso inoltre stabilisce i requisiti e i principi per mantenere la sicurezza operativa in tutta l'Unione e mira a promuovere il coordinamento dei requisiti e dei principi per il controllo frequenza/potenza e le riserve a livello di Unione.

Il presente regolamento stabilisce una serie di norme tecniche, operative e di mercato, valide in tutta l'UE, per disciplinare il funzionamento dei mercati del bilanciamento del sistema elettrico. Esso stabilisce le norme per l'acquisizione di capacità di bilanciamento, l'attivazione dell'energia di bilanciamento e il regolamento finanziario dei responsabili del bilanciamento. Esso impone anche lo sviluppo di metodologie armonizzate per l'allocazione di capacità di trasmissione interzonale ai fini del bilanciamento. Tali norme incrementeranno la liquidità dei mercati a breve termine consentendo un aumento degli scambi transfrontalieri e un uso più efficiente della rete elettrica esistente ai fini del bilanciamento dell'energia. Poiché le offerte di acquisto di energia di bilanciamento si troveranno a competere su piattaforme di bilanciamento a livello di UE, vi saranno ricadute positive anche sulla concorrenza.

Il presente regolamento persegue lo scopo di garantire una gestione ottimale e coordinata del sistema europeo di trasmissione dell'energia elettrica, contribuendo allo stesso tempo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione relativi alla penetrazione dell'energia da fonti rinnovabili, oltre a fornire vantaggi per i clienti. I TSO, collaborando se del caso con i DSO, dovrebbero essere responsabili dell'organizzazione dei mercati del bilanciamento europei e adoperarsi per la loro integrazione, mantenendo il sistema bilanciato nel modo più efficiente possibile. A tal fine, i TSO dovrebbero lavorare in stretta collaborazione tra di loro e con i DSO, coordinando il più possibile le loro attività per garantire l'efficienza del sistema elettrico, in tutte le regioni e per tutti i livelli di tensione, fatto salvo il diritto della concorrenza.

I TSO dovrebbero essere in grado di delegare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Il TSO delegante dovrebbe restare responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di assegnare a terzi i compiti e gli obblighi di cui al presente regolamento. L'assegnazione dovrebbe essere limitata a compiti e obblighi eseguiti a livello nazionale (ad esempio il regolamento degli sbilanciamenti). Le limitazioni dell'assegnazione non dovrebbero comportare inutili modifiche delle disposizioni nazionali vigenti. Tuttavia i TSO dovrebbero restare responsabili dei compiti loro affidati a norma della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 relativamente allo sviluppo di metodologie a livello europeo, nonché all'attuazione e al funzionamento delle piattaforme di bilanciamento a livello europeo. Se, in uno Stato membro, la competenza e l'esperienza nell'esercizio del regolamento degli sbilanciamenti è assegnata a un soggetto terzo, il TSO dello Stato membro può chiedere ai TSO e all'ENTSO-E di autorizzare tale soggetto terzo a partecipare all'elaborazione della proposta. Tuttavia, il TSO dello Stato membro in collaborazione con tutti gli altri TSO resta responsabile dell'elaborazione della proposta e tale responsabilità non può essere trasferita a un soggetto terzo.

Le norme che definiscono il ruolo dei prestatori di servizi di bilanciamento e il ruolo dei responsabili del bilanciamento assicurano un approccio equo, trasparente e non discriminatorio. Inoltre, le norme sui termini e le condizioni relativi al bilanciamento stabiliscono i principi e i ruoli in base ai quali saranno svolte le attività di bilanciamento disciplinate dal presente regolamento; esse garantiscono altresì un'adeguata concorrenza basata sulla parità di condizioni tra gli operatori di mercato, compresi gli aggregatori di gestione della domanda e i mezzi a livello di distribuzione.

Ciascun prestatore di servizi di bilanciamento che intenda fornire energia di bilanciamento o capacità di bilanciamento dovrebbe superare un processo di qualificazione definito dai TSO in stretta cooperazione con i DSO, ove necessario.

L'integrazione dei mercati dell'energia di bilanciamento dovrebbe essere agevolata con la creazione di piattaforme europee comuni per gestire il processo di compensazione dello sbilanciamento e consentire lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza e riserve di sostituzione. La cooperazione tra i TSO dovrebbe essere rigorosamente circoscritta a quanto necessario a una progettazione, una realizzazione e una gestione efficienti e sicure di tali piattaforme europee.

Le piattaforme per lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza e riserve di sostituzione dovrebbero applicare un modello con elenchi di ordine di merito ai fini dell'attivazione economicamente efficiente delle offerte di acquisto. Se dall'analisi costi/benefici effettuata da tutti i TSO risulta che occorre modificare il modello della piattaforma per lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, i TSO dovrebbero poter applicare e rendere operativa la piattaforma in base ad un modello diverso.

L'integrazione dei mercati dell'energia di bilanciamento dovrebbe agevolare il funzionamento efficiente del mercato infragiornaliero al fine di prevedere la possibilità per gli operatori di mercato di bilanciarsi in un intervallo di tempo quanto più possibile vicino al tempo reale. Solo gli sbilanciamenti rimanenti alla chiusura del mercato infragiornaliero dovrebbero essere bilanciati dai TSO con il mercato del bilanciamento. L'armonizzazione del periodo di regolamento degli sbilanciamenti a 15 minuti in Europa dovrebbe favorire gli scambi infragiornalieri e lo sviluppo di un certo numero di prodotti di scambio con le stesse finestre di consegna.

Al fine di consentire lo scambio di servizi di bilanciamento, la creazione di elenchi di ordine di merito comuni e una liquidità adeguata nel mercato del bilanciamento, è necessario regolamentare la standardizzazione dei prodotti di bilanciamento. Il presente regolamento elenca una serie minima di caratteristiche standard e di caratteristiche supplementari che contraddistinguono i prodotti standard.

Il metodo di determinazione dei prezzi per i prodotti standard per l'energia di bilanciamento dovrebbe creare incentivi positivi per gli operatori di mercato a mantenere e/o contribuire a ripristinare il bilanciamento del sistema dell'area del prezzo di sbilanciamento e a ridurre gli sbilanciamenti del sistema e i costi per la società. Tale approccio alla determinazione dei prezzi dovrebbe mirare a un uso economicamente efficiente della gestione della domanda e di altre risorse di bilanciamento nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa. Il metodo di determinazione dei prezzi nell'acquisizione della capacità di bilanciamento dovrebbe mirare a un uso economicamente efficiente della gestione della domanda e di altre risorse di bilanciamento nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa.

Al fine di consentire ai TSO di acquisire e utilizzare la capacità di bilanciamento in modo efficiente ed economico e secondo criteri di mercato, è necessario favorire l'integrazione del mercato. A tale riguardo, il presente regolamento stabilisce tre metodologie attraverso le quali i TSO possono allocare la capacità interzonale per lo scambio della capacità di bilanciamento e la condivisione delle riserve, sulla base di un'analisi costi-benefici: il processo di coottimizzazione, il processo di allocazione basato sul mercato e l'allocazione basata su un'analisidell'efficienza economica. Si dovrebbe ricorrere al processo di coottimizzazione su base giornaliera, e invece al processo di allocazione basato sul mercato quando la contrattazione è effettuata con un anticipo massimo di una settimana rispetto alla fornitura della capacità di bilanciamento, e si può ricorrere all'allocazione basata su un'analisi dell'efficienza economica quando la contrattazione è effettuata con un anticipo superiore a una settimana rispetto alla fornitura della capacità di bilanciamento, a condizione che i volumi allocati siano limitati e che la valutazione sia effettuata ogni anno.

Non appena la metodologia per il processo di allocazione della capacità interzonale è approvata dalle autorità di regolamentazione competenti, due o più TSO potrebbero iniziare ad applicare la metodologia per acquisire esperienza e consentire un'applicazione agevole per i TSO successivi. Ai fini dell'integrazione del mercato l'applicazione di tale metodologia, laddove disponibile, dovrebbe comunque essere armonizzata da tutti i TSO.

L'obiettivo generale del regolamento degli sbilanciamenti è assicurare che i responsabili del bilanciamento sostengano il bilanciamento del sistema in modo efficiente e incentivare gli operatori di mercato a mantenere e/o a contribuire al ripristino del bilanciamento del sistema. Il presente regolamento definisce norme sul regolamento degli sbilanciamenti volte a garantire che sia effettuato in modo non discriminatorio, equo, obiettivo e trasparente. Per mettere i mercati del bilanciamento, e il sistema energetico in generale, in grado di integrare quote crescenti di fonti rinnovabili variabili, i prezzi di sbilanciamento dovrebbero rispecchiare il valore in tempo reale dell'energia.

Al fine di tener conto di casi eccezionali in cui, ad esempio, la conformità a talune norme potrebbe comportare rischi concernenti la sicurezza operativa o la sostituzione anzitempo dell'infrastruttura di reti intelligenti, il presente regolamento dovrebbe stabilire una procedura per consentire ai TSO di derogare in via provvisoria all'applicazione di tali norme.

Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia») è tenuta ad adottare una decisione se le autorità di regolamentazione competenti non sono in grado di raggiungere un accordo sui termini e le condizioni o le metodologie comuni.

Il presente regolamento è stato elaborato in stretta collaborazione con l'Agenzia, l'ENTSO per l'energia elettrica («ENTSO-E») e i portatori d'interesse, al fine di adottare norme efficaci, equilibrate e proporzionate in modo trasparente e partecipativo. A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 714/2009, la Commissione consulta l'Agenzia, l'ENTSO-E e gli altri portatori d'interesse prima di proporre eventuali modifiche del presente regolamento.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce orientamenti dettagliati in materia di bilanciamento del sistema elettrico, compresa la fissazione di principi comuni per l'acquisizione e il regolamento delle riserve per il contenimento della frequenza, delle riserve per il ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione e una metodologia comune per l'attivazione delle riserve per il ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione.

2. Il presente regolamento si applica ai gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), ai gestori dei sistemi di distribuzione («DSO»), compresi i sistemi di distribuzione chiusi, alle autorità di regolamentazione, all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»), alla rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («ENTSO-E»), ai terzi cui siano state delegate o attribuite responsabilità e agli altri operatori di mercato.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni nell'Unione, fatta eccezione per i sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnessioni.

4. Qualora in uno Stato membro esistano più TSO, il presente regolamento si applica a tutti i TSO operanti nello Stato membro. Se un TSO non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più TSO specifici.

5. Se un'area di controllo frequenza/potenza («LFC») è costituita da due o più TSO, tutti i TSO di quell'area LFC possono decidere, previa approvazione delle autorità di regolamentazione competenti, di esercitare uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento in modo coordinato per tutte le aree di programmazione dell'area LFC.

6. Le piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per l'energia di bilanciamento possono essere aperte ai TSO che operano in Svizzera, a condizione che la legge nazionale di tale paese attui le principali disposizioni della legislazione dell'Unione relativa al mercato dell'energia elettrica e che esista un accordo intergovernativo di cooperazione in materia fra l'UE e la Svizzera o che l'esclusione della Svizzera rischi di comportare flussi fisici non programmati di energia elettrica attraverso la Svizzera in grado di compromettere la sicurezza del sistema della regione.

7. Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 6, la partecipazione della Svizzera alle piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per l'energia di bilanciamento è decisa dalla Commissione sulla base di un parere dell'Agenzia e di tutti i TSO secondo le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3. I diritti e le responsabilità dei TSO svizzeri sono coerenti con i diritti e le responsabilità dei TSO attivi nell'Unione onde assicurare un buon funzionamento del mercato del bilanciamento a livello di Unione e condizioni di parità per tutti i portatori d'interesse.

8. Il presente regolamento si applica a tutti gli stati del sistema definiti all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1485.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione5, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione6, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione7, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione8, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione9, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione10, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1485 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione11.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

  1. 1) «bilanciamento», tutte le azioni e tutti i processi, in tutti gli orizzonti temporali, mediante i quali i TSO assicurano, in modo continuo, il mantenimento della frequenza del sistema entro un intervallo di stabilità predefinito secondo il disposto dell'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/1485, e la conformità alla quantità di riserve necessaria in relazione alla qualità richiesta, secondo quanto disposto nella parte IV, titoli V, VI e VII, del regolamento (UE) 2017/1485;

  2. 2) «mercato del bilanciamento», l'insieme dei meccanismi istituzionali, commerciali e operativi che stabiliscono la gestione del bilanciamento basata sul mercato;

  3. 3) «servizi di bilanciamento», l'energia di bilanciamento, la capacità di bilanciamento o entrambe;

  4. 4) «energia di bilanciamento», l'energia utilizzata dai TSO ai fini del bilanciamento e fornita da un prestatore di servizi di bilanciamento;

  5. 5) «capacità di bilanciamento», volume di capacità di riserva che un prestatore di servizi di bilanciamento ha convenuto di trattenere e rispetto al quale ha convenuto di presentare offerte per un volume corrispondente di energia di bilanciamento al TSO per la durata del contratto;

  6. 6) «prestatore di servizi di bilanciamento», operatore di mercato con unità o gruppi di erogazione delle riserve in grado di fornire servizi di bilanciamento ai TSO;

  7. 7) «responsabile del bilanciamento», operatore di mercato o suo rappresentante designato responsabile del bilanciamento;

  8. 8) «sbilanciamento», volume di energia calcolato per un responsabile del bilanciamento, che rappresenta la differenza tra il volume allocato attribuito a tale responsabile del bilanciamento e la posizione finale dello stesso responsabile del bilanciamento, compreso l'eventuale aggiustamento dello sbilanciamento applicato a quest'ultimo, in un dato periodo di regolamento degli sbilanciamenti;

  9. 9) «regolamento degli sbilanciamenti», meccanismo di regolamento finanziario per addebitare o pagare ai responsabili del bilanciamento i loro sbilanciamenti;

  10. 10) «periodo di regolamento degli sbilanciamenti», unità di tempo per la quale è calcolato lo sbilanciamento dei responsabili del bilanciamento;

  11. 11) «area di sbilanciamento», area in cui è calcolato uno sbilanciamento;

  12. 12) «prezzo di sbilanciamento», prezzo — positivo, pari a zero o negativo — in ciascun periodo di regolamento degli sbilanciamenti per uno sbilanciamento in ciascuna direzione;

  13. 13) «area del prezzo di sbilanciamento», area per il calcolo di un prezzo di sbilanciamento;

  14. 14) «aggiustamento dello sbilanciamento», volume di energia che rappresenta l'energia di bilanciamento di un prestatore di servizi di bilanciamento ed è applicato dal TSO di connessione per un periodo di regolamento degli sbilanciamenti ai responsabili del bilanciamento interessati, utilizzato per il calcolo dello sbilanciamento di tali responsabili;

  15. 15) «volume allocato», volume di energia fisicamente immesso nel sistema o assorbito dal sistema e attribuito a un responsabile del bilanciamento per il calcolo dello sbilanciamento di tale responsabile;

  16. 16) «posizione», volume di energia dichiarato di un responsabile del bilanciamento utilizzato per il calcolo del rispettivo sbilanciamento;

  17. 17) «modello di autodispacciamento», modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo, così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo, sono determinati dai programmatori di rete di tali impianti;

  18. 18) «modello di dispacciamento centrale», modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo, con riferimento agli impianti dispacciabili, sono determinati da un TSO nell'ambito del processo di programmazione integrato;

  19. 19) «processo di programmazione integrato», processo iterativo che utilizza almeno le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato che contengono i dati commerciali e i dati tecnici complessi dei singoli impianti di generazione o impianti di consumo e include esplicitamente le caratteristiche di avviamento, la più recente analisi di adeguatezza dell'area di controllo e i limiti di sicurezza operativa come input per il processo;

  20. 20) «orario di chiusura delle offerte del processo di programmazione integrato», momento in cui la presentazione o l'aggiornamento delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato non sono più consentiti per specifiche iterazioni del processo di programmazione integrato;

  21. 21) «modello TSO-TSO», modello per lo scambio dei servizi di bilanciamento in cui il prestatore di servizi di bilanciamento fornisce servizi di bilanciamento al proprio TSO di connessione, che a sua volta fornisce tali servizi al TSO richiedente;

  22. 22) «TSO di connessione», TSO che gestisce l'area di programmazione in cui i prestatori di servizi di bilanciamento e i responsabili del bilanciamento sono tenuti a conformarsi ai termini e alle condizioni relativi al bilanciamento;

  23. 23) «scambio di servizi di bilanciamento», scambio di energia di bilanciamento, scambio di capacità di bilanciamento o entrambi;

  24. 24) «scambio di energia di bilanciamento», attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento per l'erogazione di energia di bilanciamento a un TSO in un'area di programmazione diversa da quella in cui è connesso il prestatore di servizi di bilanciamento attivato;

  25. 25) «scambio di capacità di bilanciamento», l'erogazione di capacità di bilanciamento a un TSO in un'area di programmazione diversa da quella in cui è connesso il prestatore di servizi di bilanciamento incaricato;

  26. 26) «trasferimento della capacità di bilanciamento», trasferimento della capacità di bilanciamento dal prestatore di servizi di bilanciamento con cui è stato inizialmente sottoscritto il contratto a un altro prestatore di servizi di bilanciamento;

  27. 27) «orario di chiusura del mercato per l'energia di bilanciamento», momento in cui non è più consentito presentare o aggiornare offerte di acquisto di energia di bilanciamento per un prodotto standard figurante in un elenco di ordine di merito comune;

  28. 28) «prodotto standard», prodotto di bilanciamento armonizzato definito da tutti i TSO per lo scambio dei servizi di bilanciamento;

  29. 29) «periodo di preparazione», lasso di tempo che intercorre tra la richiesta del TSO di connessione, nel caso di un modello TSO-TSO, o del TSO contraente, nel caso di un modello TSO-BSP, e l'inizio della durata della rampa;

  30. 30) «tempo di piena attivazione», lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di attivazione del TSO di connessione, nel caso di un modello TSO-TSO, o del TSO contraente, nel caso di un modello TSO-BSP, e la corrispondente consegna completa del prodotto in questione;

  31. 31) «periodo di disattivazione», intervallo di tempo necessario per passare dall'immissione completa a un setpoint o dal prelievo completo a un setpoint;

  32. 32) «periodo di consegna», periodo durante il quale il prestatore di servizi di bilanciamento effettua l'intera modifica richiesta delle immissioni di potenza nel sistema o l'intera modifica richiesta dei prelievi dal sistema;

  33. 33) «periodo di validità», periodo in cui l'offerta di acquisto di energia di bilanciamento presentata dal prestatore di servizi di bilanciamento può essere attivata, se sono rispettate tutte le caratteristiche del prodotto. Il periodo di validità è definito da un'ora di inizio e un'ora di fine;

  34. 34) «modalità di attivazione», modalità di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento, che può essere manuale o automatica, a seconda che l'energia di bilanciamento sia attivata manualmente da un operatore o automaticamente secondo uno schema a circuito chiuso;

  35. 35) «divisibilità», possibilità per un TSO di utilizzare solo una parte delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento o delle offerte di acquisto di capacità di bilanciamento presentate dal prestatore di servizi di bilanciamento, in termini di attivazione della potenza o di durata;

  36. 36) «prodotto specifico», prodotto diverso da un prodotto standard;

  37. 37) «elenco di ordine di merito comune», elenco di offerte di acquisto di energia di bilanciamento ordinato in base al prezzo delle offerte, utilizzato per l'attivazione di tali offerte;

  38. 38) «orario di chiusura per la trasmissione delle offerte di acquisto di energia da parte del TSO», termine ultimo entro il quale un TSO di connessione può inoltrare le offerte di acquisto di energia di bilanciamento ricevute da un prestatore di servizi di bilanciamento alla funzione di ottimizzazione dell'attivazione;

  39. 39) «funzione di ottimizzazione dell'attivazione», funzione di applicazione dell'algoritmo per ottimizzare l'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento;

  40. 40) «funzione del processo di compensazione dello sbilanciamento», funzione di applicazione dell'algoritmo per eseguire il processo di compensazione dello sbilanciamento;

  41. 41) «funzione di regolamento TSO-TSO», funzione di regolamento dei processi di cooperazione tra i TSO;

  42. 42) «funzione di ottimizzazione dell'acquisizione di capacità», funzione di applicazione dell'algoritmo per ottimizzare l'acquisizione della capacità di bilanciamento che viene scambiata tra i TSO;

  43. 43) «modello TSO-BSP», modello per lo scambio di servizi di bilanciamento in cui il prestatore di servizi di bilanciamento fornisce tali servizi direttamente al TSO contraente, che a sua volta li fornisce al TSO richiedente;

  44. 44) «TSO contraente», TSO che ha sottoscritto accordi contrattuali per i servizi di bilanciamento con un prestatore di servizi di bilanciamento in un'altra area di programmazione;

  45. 45) «TSO richiedente», il TSO che richiede la consegna dell'energia di bilanciamento.

Art. 3 Obiettivi e aspetti regolamentari

1. Il presente regolamento intende:

  1. a) promuovere la concorrenza effettiva, la non discriminazione e la trasparenza nei mercati del bilanciamento;

  2. b) migliorare l'efficienza del bilanciamento e dei mercati del bilanciamento europeo e nazionali;

  3. c) integrare i mercati del bilanciamento e promuovere le possibilità di scambio dei servizi di bilanciamento, contribuendo nel contempo alla sicurezza operativa;

  4. d) contribuire al funzionamento efficiente a lungo termine e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione, facilitando nel contempo il funzionamento efficiente e coerente dei mercati del giorno prima, infragiornaliero e del bilanciamento;

  5. e) garantire che l'acquisizione dei servizi di bilanciamento sia equo, obiettivo, trasparente e basato sul mercato, non presenti barriere ingiustificate all'ingresso di nuovi concorrenti e promuova la liquidità dei mercati del bilanciamento evitando nel contempo indebite distorsioni nell'ambito del mercato interno dell'energia elettrica;

  6. f) agevolare la partecipazione della gestione della domanda, compresi i dispositivi di aggregazione e lo stoccaggio dell'energia, garantendo che siano in concorrenza con altri servizi di bilanciamento in condizioni di parità e, ove necessario, che agiscano in modo indipendente nel fornire il servizio a un unico impianto di consumo;

  7. g) agevolare la partecipazione delle fonti di energia rinnovabili e favorire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla penetrazione dell'energia rinnovabile.

2. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità di regolamentazione competenti e i gestori di sistema:

  1. a) applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;

  2. b) garantiscono la trasparenza;

  3. c) applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;

  4. d) fanno in modo che i TSO si avvalgano, nella misura del possibile, di meccanismi basati sul mercato, per garantire la sicurezza e la stabilità della rete;

  5. e) assicurano che lo sviluppo dei mercati a termine, del giorno prima e infragiornaliero non sia compromesso;

  6. f) rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso quanto disposto dalla normativa nazionale;

  7. g) si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema;

  8. h) tengono conto delle norme tecniche e delle specifiche tecniche europee concordate.

Art. 4 Termini e condizioni o metodologie dei TSO

1. I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano ai fini dell’approvazione all’Agenzia, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, o alle autorità di regolamentazione competenti, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO, questa può essere prorogata dall’Agenzia nelle procedure in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, e dall’autorità di regolamentazione competente nelle procedure in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4.

2. I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l’Agenzia dei progressi nell’elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.

3.

Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 2, esige una maggioranza di:

  1. a) TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri; e

  2. b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 5, paragrafo 2, comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

4.

Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 5, paragrafo 3, non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 3, esige una maggioranza di:

  1. a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati; e

  2. b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’area interessata.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 5, paragrafo 3, comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

5. I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all’articolo 5, paragrafo 3, relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.

6. Per le decisioni dei TSO riguardanti proposte di termini e condizioni o metodologie in applicazione dei paragrafi 3 e 4, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

7. Se i TSO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all’Agenzia, conformemente agli articoli 5 e 6, essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all’Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dell’articolo 5, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.

Art. 5 Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1. Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l’Agenzia, secondo i casi, approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l’obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.

2.

Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia:

  1. a) i quadri per l’istituzione delle piattaforme europee a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 22, paragrafo 1;

  2. b) le modifiche dei quadri per l’istituzione delle piattaforme europee a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 21, paragrafo 5;

  3. c) i prodotti standard per la capacità di bilanciamento a norma dell’articolo 25, paragrafo 2;

  4. d) la metodologia di classificazione degli scopi di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 3;

  5. e) la valutazione dell’eventuale aumento del volume minimo di offerte di acquisto di energia di bilanciamento che saranno trasmesse alle piattaforme europee a norma dell’articolo 29, paragrafo 11;

  6. f) le metodologie di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento e della capacità interzonale utilizzate per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento a norma dell’articolo 30, paragrafi 1 e 5;

  7. g) l’armonizzazione della metodologia per il processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell’articolo 38, paragrafo 3;

  8. h) la metodologia per un processo di allocazione coottimizzato della capacità interzonale a norma dell’articolo 40, paragrafo 1;

  9. i) le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell’articolo 50, paragrafo 1;

  10. j) l’armonizzazione delle caratteristiche principali del regolamento degli sbilanciamenti a norma dell’articolo 52, paragrafo 2.

Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all’autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma.

3.

Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:

  1. a) il quadro, per l’area geografica relativa a tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485, applicabile all’istituzione della piattaforma europea per le riserve di sostituzione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1;

  2. b) per l’area geografica relativa a due o più TSO che si scambiano o intendono scambiarsi la capacità di bilanciamento, la fissazione di norme e di un processo comuni e armonizzati per lo scambio e l’acquisizione di capacità di bilanciamento a norma dell’articolo 33, paragrafo 1;

  3. c) per l’area geografica relativa ai TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, la metodologia per il calcolo della probabilità di disponibilità di capacità interzonale dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a norma dell’articolo 33, paragrafo 6;

  4. d) l’esenzione, per l’area geografica in cui ha avuto luogo l’acquisizione di capacità di bilanciamento, finalizzata a non consentire ai prestatori di servizi bilanciamento di trasferire i loro obblighi di fornire capacità di bilanciamento a norma dell’articolo 34, paragrafo 1;

  5. e) l’applicazione di un modello TSO-BSP, in un’area geografica comprendente due o più TSO, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1;

  6. f) la metodologia di calcolo della capacità interzonale per ogni regione di calcolo della capacità a norma dell’articolo 37, paragrafo 3;

  7. g) per l’area geografica comprendente due o più TSO, l’applicazione del processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell’articolo 38, paragrafo 1;

  8. h) per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sul mercato a norma dell’articolo 41, paragrafo 1;

  9. i) per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sull’analisi dell’efficienza economica e l’elenco di ogni singola allocazione di capacità interzonale basata sull’analisi dell’efficienza economica a norma dell’articolo 42, paragrafi da 1 a 5;

  10. j) per l’area geografica comprendente tutti i TSO che si scambiano intenzionalmente energia all’interno di un’area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell’articolo 50, paragrafo 3;

  11. k) per l’area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono che si scambiano intenzionalmente energia, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio intenzionale di energia a norma dell’articolo 50, paragrafo 4;

  12. l) per ogni area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell’articolo 51, paragrafo 1;

  13. m) per l’area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell’articolo 51, paragrafo 2;

  14. n) l’esenzione, a livello di area sincrona, dall’armonizzazione dei periodi di regolamento degli sbilanciamenti a norma dell’articolo 53, paragrafo 2;

  15. o) per l’area geografica comprendente due o più TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, i principi per gli algoritmi di bilanciamento a norma dell’articolo 58, paragrafo 3.

Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all’autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma.

4.

Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di ogni autorità di regolamentazione di ciascuno Stato membro interessato, caso per caso:

  1. a) l’esenzione dall’obbligo di pubblicare informazioni sui prezzi delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento o di capacità di bilanciamento, a causa di timori di abusi di mercato, a norma dell’articolo 12, paragrafo 4;

  2. b) se del caso, la metodologia per l’imputazione dei costi derivanti dalle azioni intraprese dai DSO, a norma dell’articolo 15, paragrafo 3;

  3. c) i termini e le condizioni relativi al bilanciamento, a norma dell’articolo 18;

  4. d) la definizione e l’utilizzo di prodotti specifici a norma dell’articolo 26, paragrafo 1;

  5. e) la limitazione della quantità di offerte d’acquisto trasmesse alle piattaforme europee a norma dell’articolo 29, paragrafo 10;

  6. f) l’esenzione dell’acquisizione separata di capacità di bilanciamento a salire o a scendere di cui all’articolo 32, paragrafo 3;

  7. g) se del caso, il meccanismo di regolamento supplementare, distinto dal regolamento degli sbilanciamenti, per regolare i costi dell’acquisizione di capacità di bilanciamento, i costi amministrativi e gli altri costi connessi al bilanciamento con i responsabili del bilanciamento, a norma dell’articolo 44, paragrafo 3;

  8. h) le deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento a norma dell’articolo 62, paragrafo 2;

  9. i) i costi connessi agli obblighi imposti ai gestori di sistema o a entità terze cui siano state attribuite responsabilità conformemente al presente regolamento a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all’autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma.

5. La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Il calendario attuativo non è superiore a dodici mesi dall’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti, a meno che tutte le autorità di regolamentazione competenti non convengano di estendere tale calendario o il presente regolamento non contempli calendari differenti. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di più autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 3 sono presentate all’Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di un’unica autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 4 possono essere trasmesse all’Agenzia entro un mese dalla loro presentazione a discrezione dell’autorità di regolamentazione, ma su richiesta dell’Agenzia sono trasmesse a fini informativi, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, se questa ritiene che abbiano un impatto transfrontaliero. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l’Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

6. Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 3 o delle modifiche conformemente all’articolo 6 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se l’Agenzia emette un parere, le autorità di regolamentazione competenti ne tengono conto. Le autorità di regolamentazione o l’Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Agenzia o dell’autorità di regolamentazione competente o, se applicabile, dell’ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’Agenzia in conformità del paragrafo 2, all’ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 3 o, se applicabile, all’autorità di regolamentazione competente in conformità del paragrafo 4.

7. Qualora le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 6, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi dal giorno del deferimento l’Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.

8. Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l’autorità di regolamentazione competente, la quale, in veste di autorità di risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l’autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell’autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Art. 6 Modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1. Qualora l’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, rispettivamente, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione.

2. Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita all’articolo 4.

3. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione congiuntamente, ove siano responsabili dell’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all’Agenzia. Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all’articolo 10 e approvate conformemente alla procedura stabilita agli articoli 4 e 5.

Art. 7 Pubblicazione su Internet dei termini e delle condizioni o delle metodologie

I TSO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell’Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell’articolo 11.

Art. 8 Recupero dei costi

1. I costi connessi agli obblighi imposti ai gestori di sistema o a entità terze cui siano state attribuite responsabilità in conformità del presente regolamento sono valutati dalle autorità di regolamentazione competenti in conformità dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.

2. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati dall'autorità di regolamentazione competente sono recuperati mediante tariffe di rete o altri idonei meccanismi determinati dalle autorità di regolamentazione competenti.

3. Se richiesto dalle autorità di regolamentazione competenti, i gestori di sistema o le entità cui siano state attribuite responsabilità, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie per facilitare la valutazione dei costi sostenuti.

4. Gli eventuali costi sostenuti dagli operatori del mercato per realizzare quanto prescritto dal presente regolamento sono sostenuti dagli stessi operatori del mercato.

Art. 9 Partecipazione dei portatori d'interesse

L'Agenzia, in stretta cooperazione con l'ENTSO-E, organizza la partecipazione dei portatori d'interesse al mercato del bilanciamento e ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con i portatori d'interesse al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti per quanto attiene all'integrazione del mercato del bilanciamento.

Art. 10 Consultazione pubblica

1. I TSO responsabili della presentazione delle proposte di termini e condizioni o di metodologie o delle relative modifiche conformemente al presente regolamento consultano i portatori d'interesse, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito ai progetti di proposta di termini e condizioni o di metodologie e ad altre misure di attuazione per un periodo non inferiore a un mese.

2. La consultazione ha una durata di almeno un mese, tranne per i progetti di proposte a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e j), per i quali la consultazione ha una durata non inferiore a due mesi.

3. Almeno le proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e j) sono oggetto di consultazione pubblica a livello europeo.

4. Almeno le proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) e o) sono oggetto di consultazione pubblica al livello regionale interessato.

5. Almeno le proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) sono oggetto di consultazione pubblica in ogni Stato membro interessato.

6. I TSO responsabili della proposta di termini e condizioni o metodologie tengono in debita considerazione i punti di vista dei portatori d'interesse emersi dalle consultazioni svolte in conformità dei paragrafi da 2 a 5 prima della presentazione della proposta ai fini dell'approvazione regolamentare. In ogni caso, insieme alla proposta si presenta una motivazione valida che giustifichi l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista emersi dalla consultazione e la si pubblica tempestivamente prima della pubblicazione della proposta di termini e condizioni o di metodologie o contemporaneamente ad essa.

Art. 11 Obblighi di riservatezza

1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. L'obbligo del segreto professionale è applicabile a chiunque sia soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone o dalle autorità di regolamentazione di cui al paragrafo 2 nell'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme dell'Unione pertinenti.

4. Fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale o dell'Unione, le autorità di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono utilizzarle unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento, salvo consenso scritto del proprietario primario dei dati.