Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Le famiglie dell’Unione figurano fra i più grandi risparmiatori al mondo, ma buona parte di tali risparmi è ferma in conti bancari a breve scadenza. Un aumento degli investimenti sui mercati dei capitali può contribuire a rispondere alle sfide rappresentate dall’invecchiamento della popolazione e dai bassi tassi di interesse.
Le pensioni di vecchiaia costituiscono una parte essenziale del reddito di un pensionato e, per molte persone, beneficiare di una pensione adeguata fa la differenza tra vivere una vecchiaia agiata o in povertà. Esse rappresentano un presupposto per esercitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso l’articolo 25 sui diritti degli anziani, in cui si afferma che: «L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale».
L’Unione sta affrontando diverse sfide, anche di natura demografica, a causa del fatto che l’Europa è un continente che invecchia. Inoltre, i modelli di carriera, il mercato del lavoro e la distribuzione della ricchezza stanno subendo cambiamenti radicali, non da ultimo per effetto della rivoluzione digitale.
Una parte sostanziale delle pensioni di vecchiaia è erogata nell’ambito di regimi pubblici. Ferma restando la competenza nazionale esclusiva per quanto concerne l’organizzazione dei sistemi pensionistici, come stabilito dai trattati, l’adeguatezza del reddito e la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici nazionali sono essenziali per la stabilità dell’Unione nel suo complesso. Convogliando una parte maggiore del risparmio europeo dai depositi in contanti e bancari verso prodotti di investimento a lungo termine, come i prodotti pensionistici volontari con un carattere pensionistico a lungo termine, l’impatto sarebbe pertanto vantaggioso sia per le persone (che beneficerebbero di rendimenti più elevati e di pensioni più adeguate) che per l’economia in generale.
Nel 2015 11,3 milioni di cittadini dell’Unione in età lavorativa (da 20 a 64 anni) risiedevano in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di cittadinanza e 1,3 milioni di cittadini dell’Unione lavoravano in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza.
La portabilità del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) con un carattere pensionistico a lungo termine renderà il prodotto più attrattivo, soprattutto per i giovani e i lavoratori mobili, e contribuirà a facilitare ulteriormente il diritto dei cittadini dell’Unione di vivere e lavorare in tutta l’Unione.
Le pensioni individuali sono importanti per collegare i risparmiatori a lungo termine con gli investimenti a lungo termine. Un più ampio mercato europeo delle pensioni individuali favorirà l’offerta di fondi per gli investitori istituzionali e gli investimenti nell’economia reale.
Il presente regolamento consente la creazione di un prodotto pensionistico individuale che avrà un carattere pensionistico a lungo termine e terrà conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) di cui ai principi per l’investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite, per quanto possibile, sarà semplice, sicuro, a prezzi ragionevoli, trasparente, favorevole ai consumatori e portabile a livello di Unione e integrerà i sistemi esistenti negli Stati membri.
Attualmente, il mercato interno dei prodotti pensionistici individuali non funziona correttamente. In alcuni Stati membri non esiste ancora un mercato dei prodotti pensionistici individuali. In altri, sono disponibili prodotti pensionistici individuali, ma si riscontra un elevato grado di frammentazione dei mercati nazionali. Di conseguenza, i prodotti pensionistici individuali beneficiano solo di una limitata portabilità. Ciò può rendere difficile l’esercizio di libertà fondamentali, quali, per esempio, accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi potrebbe essere ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.
Poiché il mercato europeo dei prodotti pensionistici individuali è frammentato e diversificato, l’impatto dei PEPP potrebbe essere molto diverso nei vari Stati membri e il pubblico cui esso si rivolge potrebbe essere altrettanto vario. In alcuni Stati membri i PEPP potrebbero offrire soluzioni per le persone che attualmente non hanno accesso a prestazioni adeguate. In altri Stati membri i PEPP potrebbero ampliare la scelta a disposizione del consumatore o offrire soluzioni per i cittadini mobili. Tuttavia, i PEPP non dovrebbero mirare a sostituire i sistemi pensionistici nazionali esistenti poiché rappresentano un prodotto pensionistico individuale aggiuntivo e complementare.
L’Unione dei mercati dei capitali contribuirà a mobilitare capitali in Europa e a convogliarli verso tutte le imprese, comprese le piccole e medie imprese, le infrastrutture e i progetti sostenibili a lungo termine, che ne hanno bisogno per espandersi e creare posti di lavoro. Uno dei principali obiettivi dell’Unione dei mercati dei capitali è aumentare gli investimenti e accrescere la scelta degli investitori al dettaglio attraverso un migliore utilizzo del risparmio europeo. A tale fine, il PEPP rappresenterà un passo avanti per il miglioramento dell’integrazione dei mercati dei capitali, grazie al suo sostegno al finanziamento a lungo termine dell’economia reale, tenendo conto del carattere pensionistico a lungo termine del prodotto e della sostenibilità degli investimenti.
Come annunciato nel piano di azione della Commissione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, del 30 settembre 2015, «la Commissione valuterà l’opportunità di realizzare un quadro per la creazione di un mercato europeo di successo dei piani pensionistici individuali, che dovranno essere semplici, efficienti e competitivi, e stabilirà se occorra una normativa UE a sostegno di tale mercato.».
Nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell’UE più efficiente ed efficace e per un’Unione dei mercati dei capitali3, il Parlamento europeo ha sottolineato che «occorre promuovere un ambiente che stimoli l’innovazione dei prodotti finanziari, creando una maggiore varietà, producendo benefici per l’economia reale e offrendo maggiori incentivi per gli investimenti, e che possa inoltre contribuire a garantire pensioni adeguate, sicure e sostenibili, per esempio mediante lo sviluppo di un prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP), concepito in modo semplice e trasparente».
Nelle conclusioni del 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha chiesto «progressi rapidi e decisi per garantire alle imprese un accesso più facile ai finanziamenti e sostenere gli investimenti nell’economia reale proseguendo con l’agenda dell’unione dei mercati dei capitali».
Nella comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 «Unione dei mercati dei capitali – Accelerare le riforme», la Commissione ha annunciato che avrebbe valutato «la possibilità di presentare proposte in merito a prodotti pensionistici individuali europei, semplici, efficienti e competitivi. Le opzioni all’esame includono una possibile proposta legislativa che potrebbe essere presentata nel 2017».
Successivamente, nella comunicazione della Commissione dell’8 giugno 2017 «sulla revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali», la Commissione ha annunciato «entro giugno 2017, [una] proposta legislativa su un prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La proposta getterà le basi di un mercato più sicuro, più efficiente in termini di costi e più trasparente per il risparmio sotto forma di piani pensionistici individuali volontari e di costo accessibile, gestibili su scala paneuropea. Contribuirà a soddisfare le esigenze di coloro che desiderano migliorare l’adeguatezza del risparmio accumulato in vista della pensione e ad affrontare la sfida demografica, integrare prodotti e piani pensionistici esistenti e sostenere l’efficienza dei piani pensionistici individuali in termini di costo offrendo in tale ambito buone possibilità di investimento a lungo termine».
Lo sviluppo di un PEPP contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti per il risparmio pensionistico, in particolare per i lavoratori mobili, e a creare un mercato dell’Unione per i fornitori di PEPP. Dovrebbe, tuttavia, essere solo complementare ai sistemi pensionistici pubblici.
L’educazione finanziaria può favorire la comprensione e la consapevolezza delle scelte di risparmio delle famiglie nell’ambito dei prodotti pensionistici individuali volontari. I risparmiatori dovrebbero altresì avere un’equa opportunità di comprendere appieno i rischi e le caratteristiche di un PEPP.
Il quadro legislativo del PEPP getterà le basi di un mercato di successo per gli investimenti volontari a fini pensionistici a costi accessibili e che possa essere gestito su scala paneuropea. Integrando gli attuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali, contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone che desiderano migliorare l’adeguatezza dei loro risparmi pensionistici, ad affrontare la sfida demografica e a fornire una nuova potente fonte di capitali privati per gli investimenti a lungo termine. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi o i prodotti pensionistici individuali esistenti a livello nazionale e non inciderà sugli attuali schemi pensionistici nazionali obbligatori o aziendali o professionali.
Un PEPP è un prodotto pensionistico individuale non occupazionale sottoscritto volontariamente dal risparmiatore in PEPP in vista della pensione. Poiché il PEPP dovrebbe prevedere l’accumulo di capitale a lungo termine, le possibilità di ritiro anticipato del capitale dovrebbero essere limitate e potrebbero essere penalizzate.
Il regolamento armonizza una serie di caratteristiche essenziali del PEPP, che riguardano elementi chiave quali la distribuzione, il contenuto minimo dei contratti, la politica degli investimenti, il trasferimento presso un altro fornitore o la fornitura transfrontaliera e la portabilità. L’armonizzazione di queste caratteristiche essenziali contribuirà a creare condizioni di parità tra i fornitori di strumenti pensionistici individuali in genere e contribuirà a stimolare il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali e l’integrazione del mercato interno delle pensioni individuali. Ciò porterà alla creazione di un prodotto paneuropeo in larga misura standardizzato, disponibile in tutti gli Stati membri, che consentirà ai consumatori di avvalersi pienamente del mercato interno, trasferendo i loro diritti a pensione all’estero, e che offrirà una più ampia scelta tra diversi tipi di fornitori, anche a livello transfrontaliero. Grazie alla riduzione degli ostacoli alla fornitura di servizi pensionistici transfrontalieri, il PEPP aumenterà la concorrenza tra i fornitori su base paneuropea e creerà economie di scala che dovrebbero andare a beneficio dei risparmiatori.
L’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consente l’adozione di atti sotto forma di regolamenti o di direttive. È stata preferita l’adozione di un regolamento, in quanto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per questo un regolamento consentirebbe una più rapida diffusione dei PEPP e contribuirebbe a rispondere più rapidamente alla necessità di accrescere i risparmi pensionistici e gli investimenti nel contesto dell’Unione dei mercati dei capitali. Il presente regolamento armonizza le caratteristiche essenziali dei PEPP che non devono essere soggette a specifiche norme nazionali e pertanto in questo caso un regolamento appare più opportuno di una direttiva. Le caratteristiche che esulano dall’ambito di applicazione del presente regolamento (per esempio le condizioni della fase di accumulo) sono invece soggette alla normativa nazionale.
Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme uniformi in materia di registrazione, fornitura, distribuzione e vigilanza dei PEPP. I PEPP dovrebbero essere soggetti alle disposizioni di cui al presente regolamento, al pertinente diritto settoriale dell’Unione nonché ai corrispondenti atti delegati e di esecuzione. Inoltre, dovrebbero applicarsi le disposizioni legislative adottate dagli Stati membri in applicazione del diritto settoriale dell’Unione. Se non sono già contemplate dal presente regolamento o dal diritto settoriale dell’Unione, si dovrebbero applicare le rispettive disposizioni legislative degli Stati membri. Un PEPP dovrebbe anche essere soggetto a un contratto concluso tra il risparmiatore in PEPP e il fornitore di PEPP («contratto PEPP»). Esiste una serie di caratteristiche fondamentali del prodotto che dovrebbe essere inclusa nel contratto PEPP. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme unionali di diritto privato internazionale, in particolare sulle norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e al diritto applicabile. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali di diritto contrattuale, di diritto della sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario.
Il presente regolamento dovrebbe precisare che il contratto PEPP deve essere conforme a tutte le norme applicabili. Inoltre, il contratto PEPP dovrebbe stabilire i diritti e gli obblighi delle parti e includere una serie di caratteristiche fondamentali del prodotto. Un contratto PEPP può essere concluso anche dal rappresentante di un gruppo di risparmiatori in PEPP, come un’associazione indipendente di risparmiatori, che agisce per conto di tale gruppo, a condizione che ciò avvenga in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale applicabile e che i risparmiatori in PEPP che procedono alla sottoscrizione secondo tali modalità ottengano le stesse informazioni e la stessa consulenza riservate ai risparmiatori in PEPP che concludono un contratto PEPP direttamente con un fornitore di PEPP o tramite un distributore di PEPP.
I fornitori di PEPP dovrebbero avere accesso all’intero mercato dell’Unione con una sola registrazione del prodotto che deve essere autorizzata sulla base di un unico insieme di norme. Per commercializzare un prodotto con la denominazione «PEPP», i fornitori di PEPP richiedenti dovrebbero presentare domanda di registrazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento non impedisce la registrazione di un prodotto pensionistico individuale esistente conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero adottare una decisione di registrazione se il fornitore di PEPP richiedente ha fornito tutte le informazioni necessarie e se sussistono disposizioni adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Dopo l’adozione di una decisione di registrazione da parte delle autorità competenti, queste ultime dovrebbero informare di conseguenza l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, al fine di registrare il fornitore di PEPP e il PEPP nel registro pubblico centrale. Tale registrazione dovrebbe essere valida in tutta l’Unione. Onde garantire una vigilanza efficace del rispetto degli obblighi uniformi contenuti nel presente regolamento, ogni successiva modifica delle informazioni e della documentazione fornite nell’ambito della procedura di registrazione dovrebbe essere immediatamente notificata alle autorità competenti e all’EIOPA, ove del caso.
L’EIOPA dovrebbe creare un registro pubblico centrale contenente informazioni sui PEPP registrati e che potrebbero essere forniti e distribuiti nell’Unione, nonché sui fornitori di PEPP come pure un elenco degli Stati membri in cui è offerto il PEPP. Se i fornitori di PEPP non distribuiscono PEPP nel territorio di uno Stato membro, ma sono in grado di aprire un sottoconto per tale Stato membro al fine di garantire la portabilità per i loro clienti PEPP, il registro dovrebbe contenere anche informazioni sugli Stati membri per i quali il fornitore del PEPP offre un sottoconto.
Il modo in cui sono organizzati e regolamentati gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) di cui alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio5 varia significativamente tra gli Stati membri. In alcuni Stati membri tali enti sono autorizzati a esercitare unicamente attività inerenti alle pensioni aziendali o professionali, mentre in altri Stati membri tali enti, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi, laddove gli EPAP non abbiano personalità giuridica, sono autorizzati a svolgere attività inerenti sia alle pensioni aziendali o professionali sia alle pensioni individuali. Ciò non solo ha portato a diverse strutture organizzative di EPAP ma è accompagnato anche da una diversa vigilanza a livello nazionale. In particolare, la vigilanza prudenziale degli EPAP autorizzati a svolgere attività inerenti alle pensioni aziendali o professionali e alle pensioni individuali è più ampia rispetto a quella degli EPAP che si occupano soltanto di pensioni aziendali o professionali. Al fine di non compromettere la stabilità finanziaria e di tenere conto delle differenze in termini di strutture organizzative e di vigilanza, solo gli EPAP autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali e soggetti a vigilanza conformemente al diritto nazionale dovrebbero poter fornire PEPP. Inoltre, per salvaguardare ulteriormente la stabilità finanziaria, tutte le attività e passività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP dovrebbero essere separate senza la possibilità di trasferirle ad altre attività nel settore delle pensioni dell’ente. Gli EPAP che forniscono PEPP dovrebbero inoltre essere sempre conformi alle pertinenti norme stabilite dalla direttiva (UE) 2016/2341, comprese le norme di investimento più dettagliate stabilite dagli Stati membri in cui sono registrati o autorizzati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 in sede di recepimento di tale direttiva, e alle disposizioni del sistema di governance. Come per gli altri fornitori di PEPP, laddove il presente regolamento stabilisca disposizioni più rigorose, dovrebbero applicarsi tali disposizioni.
Il passaporto unico per i PEPP garantirà la creazione di un mercato interno di questi prodotti.
I fornitori di PEPP dovrebbero essere in grado di distribuire PEPP da essi creati e PEPP che non hanno creato essi stessi, a condizione che ciò sia conforme alla normativa settoriale pertinente. I distributori di PEPP dovrebbero essere autorizzati a distribuire PEPP che non hanno creato. I distributori di PEPP dovrebbero distribuire solo i prodotti per i quali possiedono le conoscenze e le competenze adeguate in conformità del diritto settoriale pertinente.
È opportuno che i fornitori o distributori di PEPP forniscano consulenza ai potenziali risparmiatori in PEPP prima della conclusione del contratto PEPP, tenendo conto del carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, delle richieste e delle esigenze individuali del risparmiatore in PEPP nonché della limitata possibilità di rimborso. La consulenza dovrebbe mirare in particolare a informare un risparmiatore in PEPP in merito alle caratteristiche delle opzioni di investimento, al livello di protezione del capitale e alle forme di erogazione.
Nell’ambito della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, i fornitori di PEPP possono fornire, e i distributori di PEPP possono distribuire, PEPP nel territorio dello Stato membro ospitante in seguito all’apertura di un sottoconto per tale Stato membro ospitante. Per assicurare un’elevata qualità del servizio e un’efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d’origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Laddove i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP esercitano la propria attività in diversi Stati membri in regime di libera prestazione dei servizi, le autorità competenti dello Stato membro d’origine, considerati i loro più stretti legami con il fornitore di PEPP, dovrebbero essere responsabili di assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Per assicurare un’equilibrata ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante, se le autorità competenti dello Stato membro ospitante vengono a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel loro territorio, dovrebbero informarne le autorità competenti dello Stato membro d’origine, che dovrebbero quindi essere obbligate ad adottare le misure appropriate. Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero poter intervenire qualora le autorità competenti dello Stato membro d’origine non adottino le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.
Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre di tutti i mezzi necessari per assicurare l’esercizio ordinato delle attività dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP in tutta l’Unione, siano esse svolte in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Per assicurare l’efficacia della vigilanza, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità competenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un dato fornitore o distributore.
La dimensione paneuropea del PEPP può essere sviluppata non solo a livello del fornitore, attraverso la possibilità di svolgere attività transfrontaliere, ma anche a livello del risparmiatore in PEPP, attraverso la portabilità del PEPP e il servizio di trasferimento, contribuendo in tal modo alla salvaguardia dei diritti pensionistici individuali delle persone che esercitano il diritto alla libera circolazione, ai sensi degli articoli 21 e 45 TFUE. La portabilità implica che il risparmiatore in PEPP può trasferire la residenza in un altro Stato membro senza dover cambiare fornitore di PEPP, e che il trasferimento presso un altro fornitore di PEPP non comporta necessariamente un cambiamento di residenza.
Un PEPP dovrebbe comprendere sottoconti nazionali, ciascuno dei quali con caratteristiche del prodotto pensionistico individuale tali da consentire l’applicazione di incentivi ai contributi al PEPP o alle erogazioni, se disponibili negli Stati membri in relazione ai quali il fornitore di PEPP mette a disposizione un sottoconto. Il sottoconto dovrebbe essere utilizzato per tenere un registro dei contributi versati durante la fase di accumulo e delle erogazioni effettuate durante la fase di decumulo in conformità del diritto dello Stato membro in cui il sottoconto è stato aperto. A livello del risparmiatore in PEPP, un primo sottoconto dovrebbe essere creato al momento della conclusione di un contratto PEPP.
Per facilitare la transizione per i fornitori di PEPP, l’obbligo di fornire PEPP con sottoconti per almeno due Stati membri dovrebbe applicarsi entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Al momento del lancio di un PEPP il fornitore di PEPP dovrebbe fornire informazioni sui sottoconti immediatamente disponibili per evitare di indurre in errore i risparmiatori in PEPP. Se un risparmiatore in PEPP si trasferisce in un altro Stato membro e non è disponibile un sottoconto per tale Stato membro, il fornitore di PEPP dovrebbe consentire al risparmiatore in PEPP di effettuare immediatamente e a titolo gratuito il trasferimento a un altro fornitore di PEPP che offra un sottoconto per tale Stato membro. Il risparmiatore in PEPP potrebbe inoltre continuare a contribuire al sottoconto se i contributi sono stati versati prima di cambiare residenza.
Tenendo conto del carattere pensionistico a lungo termine del PEPP e degli oneri amministrativi connessi, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP dovrebbero fornire informazioni chiare, facilmente comprensibili e adeguate ai potenziali risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP per aiutarli nelle decisioni riguardanti la loro pensione. Per lo stesso motivo, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP dovrebbero inoltre garantire un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi di un PEPP, tra cui quella precontrattuale, di conclusione del contratto, la fase di accumulo (compresa la fase di pre-pensionamento) e la fase di decumulo. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello previsto delle prestazioni pensionistiche PEPP, ai rischi e alle garanzie, all’integrazione dei fattori ESG, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche PEPP si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario favorevole e uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma realistico.
Prima di concludere un contratto PEPP, i futuri risparmiatori in PEPP dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole. Prima della conclusione del contratto PEPP, è opportuno che siano precisate le richieste e le esigenze pensionistiche e che sia fornita consulenza.
Per assicurare la trasparenza ottimale sul prodotto, i fornitori dei PEPP dovrebbero redigere un documento contenente le informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID) per i PEPP da essi creati, prima che questi PEPP possano essere distribuiti ai risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell’accuratezza del PEPP KID. Il PEPP KID dovrebbe sostituire e adeguare il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio6, che, di conseguenza, non dovrebbe essere fornito per i PEPP. Per il PEPP di base dovrebbe essere elaborato un PEPP KID a sé stante. Se il fornitore di PEPP offre opzioni di investimento alternative, è opportuno fornire un KID generico per le opzioni di investimento alternative che possa altresì contenere riferimenti ad altri documenti. In alternativa, se le informazioni richieste sulle opzioni di investimento alternative non possono essere fornite nell’ambito di un unico KID a sé stante, è opportuno fornire un KID a sé stante per ogni opzione di investimento alternativa. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire solo laddove la fornitura di un KID generico per le opzioni di investimento alternative non sia nell’interesse di clienti PEPP. Pertanto, quando valutano la conformità del PEPP KID con il presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero garantire la comparabilità ottimale delle diverse opzioni di investimento, se del caso, tenendo conto in particolare delle conoscenze aggiornate dell’analisi comportamentale per evitare eventuali pregiudizi cognitivi provocati dalla presentazione delle informazioni.
Per assicurare un’ampia diffusione e disponibilità del PEPP KID, il presente regolamento dovrebbe prevederne la pubblicazione da parte del fornitore del PEPP KID sul suo sito web. Il fornitore di PEPP dovrebbe pubblicare il PEPP KID per ciascuno Stato membro in cui il PEPP è distribuito in regime di libera prestazione di servizi o in regime di libertà di stabilimento, contenente le informazioni specifiche sulle condizioni relative alla fase di accumulo e di decumulo per tale Stato membro.
Strumenti di calcolo per la valutazione dei prodotti pensionistici individuali sono già in fase di elaborazione a livello nazionale. Per essere quanto più utili possibile per i consumatori, tuttavia, tali strumenti di calcolo dovrebbero includere i costi e le commissioni applicate dai diversi fornitori di PEPP, unitamente a eventuali altri costi o commissioni, applicati dagli intermediari o da altri soggetti della catena d’investimento, che non siano già stati inclusi dai fornitori del PEPP.
Le informazioni dettagliate da includere nel PEPP KID e la presentazione di tali informazioni dovrebbero essere oggetto di un’ulteriore armonizzazione mediante norme tecniche di regolamentazione tenendo conto delle ricerche già effettuate e in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell’efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione. I progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere elaborati dall’EIOPA, previa consultazione delle altre autorità europee di vigilanza (AEV), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8, ove applicabile, nonché la Banca centrale europea, le autorità competenti e i test sui consumatori e test sul settore previsti dal presente regolamento, specificando i dettagli della presentazione, compresi la lunghezza e il contenuto delle informazioni da includere nel PEPP KID, le condizioni alle quali il PEPP KID dovrebbe essere riesaminato e rivisto; le condizioni per soddisfare l’obbligo di fornire il PEPP KID; le regole per determinare le ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche; i dettagli della presentazione delle informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione sulle prestazioni del PEPP e i criteri minimi che le tecniche di attenuazione dei rischi devono soddisfare.Nello sviluppare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA dovrebbe tenere conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura a lungo termine del PEPP, delle capacità dei risparmiatori in PEPP, nonché delle caratteristiche dei PEPP. Prima di presentare alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione, è opportuno effettuare, ove possibile, test sui consumatori e test sul settore con dati reali. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall’EIOPA per quanto riguarda i dettagli della cooperazione e dello scambio di informazioni in un formato standardizzato che consenta un confronto e, previa consultazione delle altre autorità europee di vigilanza e delle autorità competenti e dopo aver effettuato test di settore, per quanto riguarda il formato delle relazioni di vigilanza mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Il PEPP KID dovrebbe essere chiaramente distinguibile e separato da tutta l’eventuale documentazione commerciale.
I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni del PEPP destinato ai risparmiatori in PEPP, per presentare loro le informazioni chiave sia personalizzate che generiche sul PEPP e per garantire un’informazione costante in merito. Il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe essere chiaro e completo e contenere informazioni pertinenti e appropriate per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi prodotti pensionistici, e agevolare la mobilità del lavoro. Il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe altresì contenere informazioni chiave sulla politica di investimento relativa ai fattori ESG e dovrebbe indicare dove e come i risparmiatori in PEPP possono ottenere informazioni supplementari sull’integrazione dei fattori ESG. Il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe essere fornito annualmente ai risparmiatori in PEPP.
I fornitori di PEPP dovrebbero informare i risparmiatori in PEPP due mesi prima delle date in cui i risparmiatori in PEPP hanno la possibilità di modificare le opzioni di erogazione circa l’imminente inizio della fase di decumulo, le possibili forme di erogazione e la possibilità di modificare la forma di erogazione. In caso di apertura di più di un sottoconto, i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere informati in merito all’eventuale inizio della fase di decumulo di ciascun sottoconto.
Nella fase di decumulo, i beneficiari di PEPP dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni PEPP loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari di PEPP sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione.
Per proteggere adeguatamente i diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP dovrebbero poter scegliere un’allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività, comprese quelle con un orizzonte temporale di lungo termine. Occorrono pertanto un’efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta ai fornitori di PEPP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza e nel migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori in PEPP. Il rispetto del principio della «persona prudente» esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura della clientela del fornitore di PEPP.
Basando l’investimento dei capitali sul principio della «persona prudente» e permettendo ai fornitori di PEPP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici individuali, contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale. Il principio della «persona prudente» dovrebbe tenere in esplicita considerazione anche il ruolo svolto nel processo di investimento dai fattori ESG.
Il presente regolamento dovrebbe assicurare un adeguato livello di libertà di investimento ai fornitori di PEPP. In quanto investitori a lunghissimo termine esposti a un basso rischio di liquidità, i fornitori di PEPP possono contribuire allo sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali, investendo, entro limiti prudenti, in attività non liquide, quali le azioni, e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi della diversificazione internazionale. È quindi opportuno non restringere gli investimenti in azioni in valute diverse da quelle in cui sono denominate le passività e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nel rispetto del principio della «persona prudente», in modo da tutelare l’interesse dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, salvo per motivi prudenziali.
Nel contesto dell’approfondimento dell’Unione dei mercati dei capitali, la nozione di strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine è ampia. Si tratta di titoli non trasferibili che pertanto non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Richiedono spesso impegni a durata prestabilita, che ne limitano la negoziabilità, e tra di essi andrebbero ricompresi le partecipazioni, gli strumenti di debito di imprese non quotate e i prestiti a esse concessi. Le imprese non quotate includono progetti infrastrutturali, imprese non quotate proiettate verso la crescita e beni immobili o altre attività che potrebbero essere idonee per investimenti a lungo termine. I progetti infrastrutturali a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici sono spesso attività non quotate e fanno ricorso a crediti a lungo termine per il finanziamento dei progetti. Considerando la natura a lungo termine delle loro passività, i fornitori di PEPP sono incoraggiati ad allocare una parte sufficiente del loro portafoglio di attività in investimenti sostenibili nell’economia reale, con benefici economici a lungo termine, in particolare in progetti e società nel settore delle infrastrutture.
I fattori ESG sono importanti per la politica d’investimento e i sistemi di gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione tali fattori nelle decisioni di investimento e a tener conto del modo in cui essi sono integrati nel loro sistema di gestione dei rischi al fine di evitare «attivi non recuperabili». Le informazioni relative ai fattori ESG dovrebbero essere messe a disposizione dell’EIOPA, delle autorità competenti e dei risparmiatori in PEPP.
La regolamentazione dei PEPP si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di creare un prodotto per i risparmi pensionistici sicuro, a costo contenuto e di lungo termine. Dato che gli investimenti relativi ai prodotti pensionistici individuali sono di lungo termine, è opportuno prestare un’attenzione particolare alle conseguenze a lungo termine dell’allocazione delle attività. In particolare è opportuno tenere conto dei fattori ESG. I risparmi in PEPP dovrebbero essere investiti tenendo conto dei fattori ESG come quelli di cui agli obiettivi dell’Unione in materia di clima e sostenibilità quali definiti nell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi), negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
Per garantire il rispetto dell’obbligo di elaborare una politica di investimento conforme al principio della «persona prudente», ai fornitori di PEPP dovrebbe essere impedito di investire nelle giurisdizioni non cooperative individuate nelle conclusioni applicabili del Consiglio sull’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, né in un paese terzo ad alto rischio con carenze strategiche individuato dal regolamento delegato della Commissione applicabile adottato sulla base dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
In considerazione della finalità pensionistica a lungo termine del PEPP, le opzioni di investimento concesse ai risparmiatori in PEPP dovrebbero essere definite, con l’indicazione degli elementi che consentono agli investitori di prendere una decisione di investimento, compreso il numero delle opzioni di investimento tra cui possono scegliere. Dopo la scelta iniziale operata all’atto della sottoscrizione del PEPP, il risparmiatore in PEPP dovrebbe avere la possibilità di modificare tale scelta dopo almeno cinque anni dalla sottoscrizione di un PEPP o in caso di modifica successiva, a partire dalla più recente modifica dell’opzione di investimento, in modo da offrire una sufficiente stabilità ai fornitori per la loro strategia d’investimento a lungo termine, garantendo al contempo la tutela degli investitori. Tuttavia, i fornitori di PEPP dovrebbero poter consentire ai risparmiatori in PEPP di modificare con maggiore frequenza l’opzione di investimento scelta.
Il PEPP di base dovrebbe essere un prodotto sicuro e dovrebbe fungere da opzione standard di investimento. Esso potrebbe assumere la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale, oppure di una garanzia sul capitale investito. Una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale potrebbe consistere in una strategia di investimento prudente o in una strategia del ciclo di vita che riduca progressivamente nel tempo l’esposizione complessiva al rischio. Le garanzie fornite nell’ambito dell’opzione standard di investimento dovrebbero almeno coprire i contributi durante la fase di accumulo previa deduzione di tutte le commissioni e di tutti gli oneri. Le garanzie potrebbero coprire anche le commissioni e gli oneri e potrebbero prevedere una copertura completa o parziale dell’inflazione. Una garanzia sul capitale investito dovrebbe essere fornita all’inizio della fase di decumulo e, se del caso, durante tale fase.
Per garantire ai risparmiatori in PEPP efficienza sotto il profilo dei costi e risultati adeguati, i costi e le commissioni per il PEPP di base dovrebbero essere limitati a una percentuale fissa del capitale accumulato. Sebbene tale limite vada fissato all’1 % del capitale accumulato, sarebbe opportuno specificare ulteriormente i tipi di costi e commissioni di cui devono tenere conto le norme tecniche di regolamentazione, al fine di garantire parità di condizioni tra i diversi fornitori di PEPP e i diversi tipi di PEPP con le loro particolari strutture dei costi e delle commissioni. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione che dovrebbero essere sviluppate dall’EIOPA. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA dovrebbe, in particolare, prendere in considerazione la natura a lungo termine del PEPP, i diversi tipi di PEPP e i fattori in materia di costi connessi alle loro caratteristiche specifiche, in modo da garantire un trattamento equo e paritario dei diversi fornitori di PEPP e dei relativi prodotti, tenendo conto al contempo del carattere del PEPP di base quale prodotto semplice, efficiente in termini di costi e trasparente, capace di offrire un adeguato e reale rendimento a lungo termine degli investimenti. Inoltre, al fine di preservare il carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, è opportuno valutare attentamente la forma di erogazione, in particolare per quanto riguarda le rendite vitalizie. In tale contesto, al fine di garantire che i fornitori di PEPP che offrono una garanzia di capitale beneficino di condizioni di parità con altri fornitori, l’EIOPA dovrebbe tenere debitamente conto della struttura dei costi e delle commissioni. Inoltre, i valori percentuali dei costi e delle commissioni dovrebbero essere rivisti periodicamente al fine di assicurare che restino adeguati, tenendo conto di eventuali variazioni del livello dei costi. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Onde garantire una costante efficienza in termini di costi e proteggere i clienti PEPP da strutture dei costi eccessivamente onerose, il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per modificare il valore percentuale, tenendo conto dei relativi riesami, in particolare il livello effettivo e le variazioni del livello effettivo dei costi e delle commissioni e l’impatto del massimale per i costi sulla disponibilità di PEPP, nonché l’accesso adeguato al mercato dei diversi fornitori di PEPP che forniscono diversi tipi di PEPP.
È opportuno che le autorità competenti esercitino i propri poteri, avendo, come principali obiettivi, la tutela dei diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, nonché la stabilità e la solidità dei fornitori di PEPP.
Se il fornitore di PEPP è un EPAP o un gestore di fondi d’investimento alternativi dell’UE (GEFIA UE), è opportuno che esso nomini un depositario con compiti di custodia delle sue attività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP. Sono necessarie garanzie supplementari in relazione all’entità che funge da depositario e alle relative funzioni, poiché attualmente le norme stabilite in relazione al depositario dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10 sono destinate ai fondi commercializzati solo a investitori professionali, a eccezione dei fondi di investimento europei a lungo termine ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio11, commercializzati agli investitori al dettaglio, e la normativa settoriale applicabile agli EPAP non richiede la nomina di un depositario in tutti i casi. Al fine di garantire il massimo livello di protezione degli investitori in relazione alla custodia delle attività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP, il presente regolamento impone agli EPAP e ai GEFIA UE che forniscono PEPP di seguire le norme della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12 per quanto riguarda la nomina del depositario, l’esecuzione dei suoi compiti e delle sue funzioni di sorveglianza.
La trasparenza e l’equità dei costi e delle commissioni sono essenziali per sviluppare la fiducia dei risparmiatori in PEPP e consentire loro di scegliere in modo consapevole. Di conseguenza, dovrebbe essere vietato l’uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti.
Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per specificare le condizioni di intervento dell’EIOPA e delle autorità competenti nonché i criteri e i fattori che l’EIOPA deve applicare per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201613. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Fatto salvo il diritto dei clienti PEPP di avviare un’azione legale, dovrebbero essere stabilite procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) facilmente accessibili, adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci tra i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP e i clienti PEPP per risolvere le controversie aventi a oggetto diritti e obblighi stabiliti dal presente regolamento.
Al fine di istituire un’efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP dovrebbero istituire un’efficace procedura di esame dei reclami che possa essere utilizzata dai loro clienti prima che la controversia sia oggetto di una procedura di ADR o venga deferita all’autorità giudiziaria. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP è tenuto a rispondere a un reclamo. Gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero avere capacità sufficienti per condurre in maniera adeguata ed efficiente la cooperazione transfrontaliera in merito alle controversie che riguardano i diritti e gli obblighi a norma del presente regolamento.
Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di passare a un diverso fornitore di PEPP situato nello stesso o in un altro Stato membro durante la fase di accumulo, mediante una procedura chiara, rapida e sicura. Tuttavia, i fornitori di PEPP non dovrebbero essere tenuti a offrire il servizio di trasferimento per i PEPP in cui la forma di erogazione ai risparmiatori è la rendita vitalizia. Durante il trasferimento, i fornitori di PEPP trasferenti dovrebbero trasferire dal conto PEPP gli importi corrispondenti oppure, se del caso, le attività in natura e procedere alla chiusura di tale conto. I risparmiatori in PEPP dovrebbero concludere contratti con i fornitori di PEPP riceventi ai fini dell’apertura di un nuovo conto PEPP. Il nuovo conto PEPP dovrebbe avere la stessa struttura di sottoconto del precedente conto PEPP.
Durante il servizio di trasferimento, i risparmiatori in PEPP possono scegliere di trasferire le attività in natura solo quando il trasferimento avviene tra fornitori di PEPP, come le imprese di investimento o altri fornitori ammissibili dotati di una licenza aggiuntiva, attivi nella gestione di portafogli per i risparmiatori in PEPP. In questo caso è necessario il consenso scritto del fornitore ricevente. Nel caso della gestione di un investimento collettivo, il trasferimento delle attività in natura non è possibile in quanto non è prevista alcuna separazione delle attività per ciascun risparmiatore in PEPP.
La procedura di trasferimento dovrebbe essere semplice per i risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe essere responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del risparmiatore in PEPP e su richiesta di quest’ultimo. I fornitori di PEPP dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica, su base volontaria in fase di istituzione del servizio di trasferimento. Data la natura paneuropea del prodotto, i risparmiatori in PEPP dovrebbero poter cambiare fornitore immediatamente e a titolo gratuito quando non è disponibile alcun sottoconto nello Stato membro in cui si trasferiscono.
Prima di concedere l’autorizzazione al trasferimento, il risparmiatore in PEPP dovrebbe essere informato di tutte le fasi della procedura e dei costi necessari per completare il trasferimento, al fine di consentire al risparmiatore in PEPP di prendere una decisione informata in merito al servizio di trasferimento.
La cooperazione del fornitore di PEPP trasferente è necessaria affinché si possa completare con successo il trasferimento. Pertanto, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe ottenere dal fornitore PEPP trasferente tutte le informazioni necessarie per attivare i pagamenti sull’altro conto PEPP. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.
I risparmiatori in PEPP non dovrebbero subire perdite finanziarie, compresi spese e interessi, causate da eventuali errori commessi dai fornitori di PEPP partecipanti al processo di trasferimento. In particolare, i risparmiatori in PEPP non dovrebbero farsi carico delle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri, nonché multe o ammende o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell’esecuzione del trasferimento. Poiché la protezione del capitale dovrebbe essere garantita all’inizio e nel corso della fase di decumulo, se del caso, il fornitore di PEPP trasferente non dovrebbe essere tenuto ad assicurare la protezione o la garanzia del capitale al momento del trasferimento. Il fornitore di PEPP può anche decidere di assicurare la protezione del capitale o fornire la garanzia al momento del trasferimento.
I risparmiatori in PEPP dovrebbero poter prendere una decisione con cognizione di causa prima di effettuare il trasferimento. Il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe rispettare tutti gli obblighi di distribuzione e informazione, inclusa la fornitura di un PEPP KID, di consulenza e di informazioni adeguate in merito ai costi connessi al trasferimento e alle possibili implicazioni negative in termini di protezione del capitale quando viene trasferito un PEPP con garanzia. I costi di trasferimento applicati dal fornitore di PEPP trasferente dovrebbero essere mantenuti a un livello tale da non ostacolare la mobilità ed essere in ogni caso limitati allo 0,5 % degli importi corrispondenti o del valore monetario delle attività in natura da trasferire.
All’atto della sottoscrizione del PEPP e dell’apertura di un nuovo sottoconto, i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere liberi di scegliere la forma di erogazione (rendita, somma erogata in un’unica soluzione o altro) per la fase di decumulo, avendo però la possibilità di modificare questa scelta un anno prima dell’inizio della fase di decumulo, all’inizio della fase di decumulo e al momento del trasferimento per poter adattare al meglio la forma di erogazione alle loro esigenze quando saranno prossimi al pensionamento. Se il fornitore di PEPP mette a disposizione più di una forma di erogazione, dovrebbe essere possibile, per il risparmiatore in PEPP, scegliere una forma di erogazione diversa per ciascun sottoconto del suo conto PEPP.
Ai fornitori di PEPP dovrebbe essere consentito di mettere a disposizione dei risparmiatori in PEPP un’ampia gamma di forme di erogazione. Questo approccio permetterebbe di conseguire l’obiettivo di una più ampia diffusione dei PEPP attraverso una maggiore flessibilità e scelta per i risparmiatori in PEPP. Ciò consentirebbe ai fornitori di strutturare i PEPP nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi. Questa soluzione è coerente con altre politiche dell’Unione e politicamente praticabile, poiché mantiene una flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di decidere in merito alle forme di erogazione che desiderano incoraggiare. In linea con il carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure per privilegiare particolari forme di erogazione, tra cui limiti quantitativi per le somme erogate in un’unica soluzione nell’ottica di incoraggiare ulteriormente le rendite vitalizie e i prelievi.
In considerazione del carattere paneuropeo del PEPP, è necessario garantire un livello elevato e uniforme di tutela dei risparmiatori in PEPP nel mercato interno. A tal fine sono necessari strumenti adeguati per contrastare in modo efficace le violazioni ed evitare danni per i consumatori. Pertanto si dovrebbero integrare i poteri conferiti all’EIOPA e alle autorità competenti con un meccanismo esplicito volto a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di PEPP che sollevino gravi timori in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP, tra l’altro per quanto concerne il carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario, congiuntamente a opportuni poteri di coordinamento e d’intervento per l’EIOPA. I poteri dell’EIOPA dovrebbero basarsi sull’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010 in modo da garantire che tali meccanismi di intervento possano essere applicati in presenza di gravi timori in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP, tra l’altro per quanto concerne la particolare natura pensionistica a lungo termine del PEPP. Se ricorrono tali condizioni, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di imporre, in via precauzionale, divieti o restrizioni prima che un PEPP sia commercializzato, distribuito o venduto agli investitori in PEPP. Ciò non solleva il fornitore di PEPP dalla responsabilità di rispettare tutti gli obblighi pertinenti del presente regolamento.
Dovrebbe essere garantita la piena trasparenza dei costi e delle commissioni relativi all’investimento in PEPP. Si verrebbero così a creare condizioni di parità tra i fornitori, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori. Sarebbero disponibili informazioni comparative tra i vari prodotti, incentivando quindi prezzi competitivi.
Sebbene la vigilanza su base continuativa dei fornitori di PEPP debba essere esercitata dalle rispettive autorità competenti, l’EIOPA dovrebbe coordinare la vigilanza per quanto riguarda i PEPP per garantire l’applicazione uniforme di un metodo di vigilanza unificata, contribuendo in questo modo alla natura paneuropea e al carattere pensionistico a lungo termine del PEPP.
Al fine di rafforzare i diritti dei consumatori e di agevolare l’accesso alla procedura di reclamo, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere la possibilità di presentare reclami, individualmente o collettivamente, alle autorità competenti del proprio Stato membro di residenza, indipendentemente dal luogo in cui si è verificata la violazione.
L’EIOPA dovrebbe cooperare con le autorità competenti e agevolare la cooperazione e la coerenza tra di loro. A tale riguardo, l’EIOPA dovrebbe svolgere un ruolo per quanto concerne il potere delle autorità competenti di applicare misure di vigilanza fornendo prove delle violazioni relative ai PEPP. L’EIOPA dovrebbe altresì fornire una mediazione vincolante in caso di disaccordo fra le autorità competenti in situazioni transfrontaliere.
Per garantire il rispetto del presente regolamento da parte dei fornitori e dei distributori di PEPP e per assicurare che a tali soggetti si applichi un trattamento analogo in tutta l’Unione, dovrebbero essere previste sanzioni amministrative e altre misure che siano effettive, proporzionate e dissuasive.
In linea con la comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e per garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni amministrative e altri provvedimenti adeguati.
Sebbene gli Stati membri possano prevedere norme in materia di sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.
Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a irrogare sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici effettivi o potenziali e da essere dissuasive anche per le imprese finanziarie di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.
Per assicurare l’applicazione uniforme delle sanzioni in tutta l’Unione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o un altro provvedimento e il livello delle sanzioni pecuniarie.
Per assicurare che le decisioni prese dalle autorità competenti in materia di violazioni e sanzioni abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico e per rafforzare la tutela dei consumatori informandoli sui PEPP distribuiti in violazione del presente regolamento, tali decisioni dovrebbero essere pubblicate, a meno che tale divulgazione pregiudichi la stabilità dei mercati finanziari o di un’indagine in corso.
Per individuare potenziali violazioni, è opportuno che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per permettere la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.
Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati.
Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento, quali per esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti o il trattamento di dati personali da parte di fornitori o distributori di PEPP, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15. Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio16.
Data la natura sensibile dei dati finanziari personali, una solida protezione dei dati è della massima importanza. Si raccomanda pertanto che le autorità responsabili della protezione dei dati siano coinvolte da vicino nell’attuazione e nella vigilanza del presente regolamento.
La procedura di registrazione e notifica di cui al presente regolamento non dovrebbe sostituire eventuali ulteriori procedure nazionali vigenti che consentano di avvalersi dei vantaggi e degli incentivi stabiliti a livello nazionale.
Una valutazione del presente regolamento deve essere effettuata, tra l’altro, mediante l’analisi degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di PEPP, e degli sviluppi in altri settori del diritto dell’Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Tale valutazione dovrebbe tenere conto dei diversi obiettivi e delle diverse finalità dell’istituzione di un mercato dei PEPP ben funzionante e dovrebbe, in particolare, valutare se il presente regolamento abbia portato a un aumento dei cittadini europei che risparmiano per disporre di pensioni sostenibili e adeguate. L’importanza di norme minime europee per la vigilanza dei fornitori di PEPP richiede inoltre la valutazione dei fornitori di PEPP in termini di osservanza del presente regolamento e del diritto settoriale applicabile.
Date le possibili implicazioni a lungo termine del presente regolamento, è essenziale monitorarne attentamente gli sviluppi durante la fase iniziale di applicazione. Nello svolgimento della valutazione, la Commissione dovrebbe inoltre tenere conto delle esperienze dell’EIOPA, delle parti interessate e degli esperti e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali osservazioni.
Il presente regolamento dovrebbe garantire il rispetto dei diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, la libertà di impresa, il principio della parità tra donne e uomini e il principio di un livello elevato di protezione dei consumatori.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia migliorare la tutela dei risparmiatori in PEPP e accrescere la loro fiducia nei PEPP anche nei casi in cui tali prodotti sono distribuiti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «prodotto pensionistico individuale»: un prodotto che: a) si basa su un contratto concluso su base volontaria tra il singolo risparmiatore e un’entità ed è complementare a eventuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali; b) prevede l’accumulo di capitale a lungo termine con l’esplicito obiettivo di generare reddito al momento del pensionamento e con limitate possibilità di riscatto anticipato; c) non è uno schema pensionistico obbligatorio o aziendale o professionale;
2) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto da un’impresa finanziaria ammissibile, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, nell’ambito di un contratto PEPP e sottoscritto da un risparmiatore in PEPP o da un’associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate, registrato in conformità del presente regolamento;
3) «risparmiatore in PEPP»: persona fisica che ha stipulato un contratto PEPP con un fornitore di PEPP;
4) «contratto PEPP»: contratto stipulato tra un risparmiatore in PEPP e un fornitore di PEPP che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4;
5) «conto PEPP»: conto pensionistico individuale intestato al risparmiatore in PEPP o al beneficiario di PEPP utilizzato per la registrazione delle operazioni che consentono al risparmiatore in PEPP di versare periodicamente importi a contributo della pensione e al beneficiario di PEPP di percepire le prestazioni PEPP;
6) «beneficiario di PEPP»: persona fisica che percepisce prestazioni PEPP;
7) «cliente PEPP»: risparmiatore in PEPP, potenziale risparmiatore in PEPP o beneficiario di PEPP;
8) «distribuzione di PEPP»: fornitura di consulenza sui contratti di fornitura di PEPP, proposta di detti contratti o altri atti preparatori per la loro conclusione, conclusione dei contratti stessi o contributo alla loro gestione ed esecuzione, tra cui la fornitura di informazioni su uno o più contratti PEPP sulla base di criteri scelti dal cliente PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione e la predisposizione di una classifica di prodotti PEPP comprendente il confronto tra i prezzi e i prodotti o lo sconto sul premio, se il cliente PEPP è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione;
9) «prestazioni pensionistiche PEPP»: prestazioni pagate con riferimento al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento in una delle forme di cui all’articolo 58, paragrafo 1;
10) «prestazioni PEPP»: prestazioni pensionistiche PEPP e altre prestazioni aggiuntive cui ha diritto un beneficiario di PEPP in conformità del contratto PEPP, in particolare nei casi rigorosamente limitati di possibilità di rimborso anticipato o se il contratto PEPP prevede la copertura dei rischi biometrici;
11) «fase di accumulo»: periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP e che generalmente si protrae fino all’inizio della fase di decumulo;
12) «fase di decumulo»: periodo durante il quale le attività accumulate sul conto PEPP possono essere utilizzate per finanziare la pensione o altre esigenze di reddito;
13) «rendita»: somma pagabile a specifici intervalli di tempo per un dato periodo, per esempio la vita del beneficiario di PEPP o un certo numero di anni, a fronte dell’investimento;
14) «prelievo»: importo discrezionale che i beneficiari di PEPP possono ritirare periodicamente entro un certo limite;
15) «fornitore di PEPP»: un’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a creare e a distribuire un PEPP;
16) «distributore di PEPP»: un’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a distribuire PEPP non creati dall’impresa stessa, un’impresa di investimento che presta consulenza in materia di investimenti o un intermediario assicurativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa1;
17) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente PEPP di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
18) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro a svolgere compiti di vigilanza sui fornitori di PEPP o sui distributori di PEPP, a seconda dei casi, o a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;
19) «Stato membro di origine del fornitore di PEPP»: lo Stato membro di origine quale definito nel pertinente atto legislativo di cui all’articolo 6, paragrafo 1;
20) «Stato membro di origine del distributore di PEPP»: a) se il distributore è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede; b) se il distributore è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;
21) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del fornitore di PEPP, nel quale il fornitore di PEPP fornisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento o per il quale il fornitore di PEPP ha aperto un sottoconto;
22) «Stato membro ospitante del distributore di PEPP»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del distributore di PEPP, nel quale il distributore di PEPP distribuisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento;
23) «sottoconto»: sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP; di conseguenza, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni sottoconto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;
24) «capitale»: contributi di capitale aggregati, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP;
25) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2;
26) «depositario»: ente incaricato della custodia delle attività e della sorveglianza sul rispetto delle regole del fondo e della normativa applicabile;
27) «PEPP di base»: opzione di investimento quale definita all’articolo 45;
28) «tecniche di attenuazione del rischio»: tecniche per la riduzione sistematica dell’entità dell’esposizione al rischio e/o della probabilità del suo verificarsi;
29) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e/o longevità;
30) «trasferimento presso altro fornitore»: su richiesta del risparmiatore in PEPP, il trasferimento da un fornitore di PEPP a un altro degli importi corrispondenti o, ove applicabile, delle attività in natura conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, da un conto PEPP verso l’altro, con la chiusura del precedente conto PEPP, fatto salvo l’articolo 53, paragrafo 4, lettera e);
31) «consulenza»: raccomandazioni personalizzate prestate dal fornitore di PEPP o dal distributore di PEPP al cliente PEPP in merito a uno o più contratti PEPP;
32) «partenariato»: cooperazione tra fornitori di PEPP volta a offrire sottoconti per diversi Stati membri, nell’ambito del servizio di portabilità, di cui all’articolo 19, paragrafo 2;
33) «fattori ambientali, sociali e di governance» o «fattori ESG»: le questioni ambientali, sociali e di governance cui si fa riferimento nell’accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nei principi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.
Art. 3 Disposizioni applicabili
La registrazione, la creazione, la distribuzione e la vigilanza dei PEPP è disciplinata dalle seguenti norme:
a) il presente regolamento; e
b) per le materie non disciplinate dal presente regolamento:
i) il pertinente diritto settoriale dell’Unione, inclusi i corrispondenti atti delegati e di esecuzione;
ii) le leggi adottate dagli Stati membri in applicazione del pertinente diritto settoriale dell’Unione e in applicazione di misure concernenti specificamente i PEPP;
iii) altre leggi nazionali applicabili ai PEPP.
Art. 4 Contratto PEPP
1. Il contratto PEPP stabilisce le disposizioni specifiche relative al PEPP in conformità delle norme applicabili di cui all’articolo 3.
2. Il contratto PEPP include in particolare:
a) una descrizione del PEPP di base, di cui all’articolo 45, tra cui informazioni relative alla garanzia sul capitale investito o alla strategia di investimento volta a garantire la protezione del capitale;
b) se del caso, una descrizione delle opzioni alternative di investimento di cui all’articolo 42, paragrafo 2;
c) le condizioni per la modifica dell’opzione di investimento di cui all’articolo 44;
d) nei casi in cui il PEPP offra la copertura dei rischi biometrici, i dettagli di tale copertura, comprese le circostanze che la attiverebbero;
e) una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’articolo 58;
f) le condizioni relative al servizio di portabilità di cui agli articoli da 17 a 20, incluse informazioni sugli Stati membri per cui è disponibile un sottoconto;
g) le condizioni relative al servizio di trasferimento di cui agli articoli da 52 a 55;
h) le categorie dei costi e i costi complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile;
i) le condizioni relative alla fase di accumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 47;
j) le condizioni relative alla fase di decumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 57;
k) ove applicabile, le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.
Capo II. Registrazione
Art. 5 Registrazione
1. Un PEPP può essere fornito e distribuito nell’Unione solo quando sia stato registrato nel registro pubblico centrale mantenuto dall’EIOPA conformemente all’articolo 13.
2.
La registrazione del PEPP è valida per tutti gli Stati membri. Essa permette al fornitore di PEPP di fornire il PEPP e al distributore di PEPP di distribuire il PEPP registrato nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.
La vigilanza sul rispetto del presente regolamento viene effettuata su base continuativa in conformità del capo IX.
Art. 6 Domanda di registrazione del PEPP
1. Solo le seguenti imprese finanziarie autorizzate o registrate in base al diritto dell’Unione possono chiedere la registrazione di un PEPP:
a) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3;
b) le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE e dell’allegato II di tale direttiva;
c) gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 che, conformemente al diritto nazionale, sono autorizzati a fornire anche prodotti pensionistici individuali e sono soggetti a vigilanza. In tal caso, tutte le attività e passività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilità di trasferirle ad altre attività dell’ente nel settore delle pensioni;
d) le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che prestano un servizio di gestione del portafoglio;
e) le imprese di investimento o le società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE;
f) i gestori di fondi di investimento alternativi dell’UE (GEFIA UE) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE.
2. Le imprese finanziarie elencate al paragrafo 1 del presente articolo presentano la domanda di registrazione del PEPP alle rispettive autorità competenti. La domanda riporta quanto segue:
a) le clausole contrattuali standard del contratto PEPP che verrà proposto ai risparmiatori in PEPP, come previsto dall’articolo 4;
b) informazioni sull’identità del richiedente;
c) informazioni sulle modalità di gestione e di amministrazione del portafoglio e del rischio in relazione al PEPP, incluse le modalità di cui all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 42, paragrafo 5, e all’articolo 49, paragrafo 3;
d) l’elenco degli Stati membri in cui il fornitore di PEPP richiedente intende commercializzare il PEPP, se del caso;
e) informazioni sull’identità del depositario, se del caso;
f) le informazioni chiave sul PEPP di cui all’articolo 26;
g) l’elenco degli Stati membri per cui il fornitore di PEPP richiedente sarà in grado di garantire l’apertura immediata di un sottoconto.
3.
Le autorità competenti valutano la completezza della domanda di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Se la domanda non è completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il richiedente deve fornire informazioni aggiuntive. Quando la domanda è considerata completa, le autorità competenti informano il richiedente.
4. Entro tre mesi dalla data di presentazione di una domanda completa, conformemente al paragrafo 3, le autorità competenti adottano una decisione di registrazione in relazione a un PEPP solo se il richiedente è abilitato a fornire PEPP in conformità del paragrafo 1 e se le informazioni e la documentazione presentate nell’ambito della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al presente regolamento.
5.
Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione di registrazione di un PEPP, le autorità competenti comunicano all’EIOPA la decisione come pure le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), e informano di conseguenza il fornitore di PEPP richiedente.
L’EIOPA non è responsabile per le decisioni di registrazione adottate dalle autorità competenti né può essere chiamata a risponderne.
Se le autorità competenti rifiutano di concedere la registrazione, adottano una decisione motivata che può essere impugnata.
6.
Qualora in uno Stato membro vi sia più di un’autorità competente per uno specifico tipo di impresa finanziaria di cui al paragrafo 1, tale Stato membro designa un’unica autorità competente per ciascun tipo di impresa finanziaria di cui al paragrafo 1 che sarà responsabile della procedura di registrazione e delle comunicazioni con l’EIOPA.
Ogni successiva modifica delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda conformemente al paragrafo 2 è comunicata immediatamente alle autorità competenti. Se le modifiche riguardano le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), le autorità competenti comunicano senza indebito ritardo tali modifiche all’EIOPA.
Art. 7 Registrazione del PEPP
1. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione della decisione di registrazione come pure delle informazioni e della documentazione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, l’EIOPA registra il PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13 e informa di conseguenza le autorità competenti senza indebito ritardo.
2. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di registrazione del PEPP di cui al paragrafo 1, le autorità competenti informano di conseguenza il fornitore di PEPP richiedente.
3. Il fornitore di PEPP può fornire il PEPP e il distributore di PEPP può distribuire il PEPP a partire dalla data di registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.
Art. 8 Condizioni di annullamento della registrazione del PEPP
1. Le autorità competenti adottano una decisione di annullamento della registrazione del PEPP se:
a) il fornitore di PEPP rinuncia espressamente alla registrazione;
b) il fornitore di PEPP ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) il fornitore di PEPP ha gravemente o sistematicamente violato il presente regolamento; oppure
d) il fornitore di PEPP o il PEPP non soddisfa più le condizioni sulla base delle quali è stata concessa la registrazione.
2. Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione di annullamento della registrazione di un PEPP, le autorità competenti comunicano tale decisione all’EIOPA e informano di conseguenza il fornitore di PEPP.
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della decisione di annullamento della registrazione di cui al paragrafo 2, l’EIOPA annulla la registrazione del PEPP e informa di conseguenza le autorità competenti.
4. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell’annullamento della registrazione del PEPP di cui al paragrafo 3, inclusa la data di annullamento della registrazione, le autorità competenti informano di conseguenza il fornitore di PEPP.
5. Il fornitore di PEPP cessa di fornire il PEPP e il distributore di PEPP cessa di distribuire il PEPP a partire dalla data di annullamento della registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.
6. Se l’EIOPA viene informata dell’esistenza di una delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), del presente articolo, in linea con il dovere di cooperazione tra le autorità competenti e l’EIOPA sancito all’articolo 66, l’EIOPA chiede alle autorità competenti del fornitore del PEPP di verificare l’esistenza di tali circostanze e le autorità competenti trasmettono all’EIOPA le loro conclusioni e le informazioni corrispondenti.
7. Prima di adottare una decisione di annullamento della registrazione di un PEPP, le autorità competenti e l’EIOPA si adoperano al massimo per garantire la salvaguardia degli interessi dei risparmiatori in PEPP.
Art. 9 Denominazione
La denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» in relazione a un prodotto pensionistico individuale può essere utilizzata soltanto se il prodotto pensionistico individuale è stato registrato dall’EIOPA per la distribuzione con la denominazione «PEPP» ai sensi del presente regolamento.
Art. 10 Distribuzione di PEPP
1. Le imprese finanziarie di cui all’articolo 6, paragrafo 1, possono distribuire PEPP creati dalle imprese stesse. Possono altresì distribuire PEPP non creati dalle imprese stesse a condizione che rispettino il pertinente diritto settoriale ai sensi del quale possono distribuire prodotti non creati da esse.
2. Gli intermediari assicurativi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/97 e le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE a prestare consulenza in materia di investimenti, quali definite all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, possono distribuire PEPP non creati da essi stessi.
Art. 11 Regime prudenziale applicabile alle diverse categorie di fornitori
I fornitori e i distributori di PEPP rispettano le disposizioni del presente regolamento, nonché il pertinente regime prudenziale a essi applicabile conformemente agli atti legislativi di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2.