Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione del 1o ottobre 2019 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia1, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
In applicazione della direttiva 2009/125/CE la Commissione deve fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’Unione, hanno un impatto ambientale significativo e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all’impatto ambientale senza costi eccessivi attraverso la progettazione.
La Commissione ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori nel regolamento (CE) n. 642/20092 che, a norma del regolamento stesso, deve riesaminare periodicamente alla luce del progresso tecnologico.
La comunicazione COM(2016) 7733 (piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile), adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, stabilisce le priorità di lavoro nel quadro della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, nonché per il riesame del regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione.
Si stima che le misure del piano di lavoro potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione annua delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate nel 2030. I display elettronici sono uno dei gruppi di prodotti che figurano nel piano di lavoro.
La Commissione ha riesaminato il regolamento (CE) n. 642/2009 alla luce del progresso tecnologico, in applicazione dell’articolo 6 del medesimo, e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei televisori e di altri display elettronici. Il riesame è stato eseguito in stretta collaborazione con i portatori di interessi e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati pubblicati e presentati al forum consultivo istituito dall’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.
Dal riesame si è concluso che occorre introdurre nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia dei televisori e che le stesse specifiche dovrebbero applicarsi anche ad altri display, come i monitor dei computer, in considerazione della sempre maggiore intercambiabilità funzionale tra i diversi tipi di display. I proiettori utilizzano tecnologie molto diverse e pertanto dovrebbero essere esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento.
I pannelli segnaletici digitali sono utilizzati in spazi pubblici quali aeroporti, stazioni ferroviarie e della metropolitana, negozi al dettaglio, vetrine, ristoranti, musei, alberghi e centri conferenze, oppure sono collocati in posizione ben visibile all’esterno degli edifici, e rappresentano un mercato emergente importante. Hanno un fabbisogno diverso di energia, in genere maggiore di quello degli altri display elettronici, perché sono spesso usati in luoghi luminosi e lasciati accesi in permanenza. Le specifiche minime dei pannelli segnaletici digitali in modo acceso dovrebbero essere valutate quando si disporrà di più dati, ma si dovrebbero stabilire almeno le specifiche minime per i modi spento, stand-by e stand-by in rete, e per l’efficienza dei materiali.
Nel 2016 i televisori hanno consumato più del 3 % dell’energia elettrica consumata nell’Unione. Secondo le proiezioni, il consumo di energia di televisori, monitor e pannelli segnaletici digitali nel 2030 dovrebbe situarsi intorno a 100 TWh/anno. Si stima che il presente regolamento, insieme al concomitante regolamento sull’etichettatura energetica, ridurrà entro il 2030 il consumo totale di 39 TWh/anno.
Si dovrebbero stabilire specifiche particolari per la potenza elettrica assorbita dei display elettronici nei modi stand-by, stand-by in rete e spento. Pertanto, le specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione4 che non si applicano ai televisori non dovrebbero più applicarsi nemmeno agli altri tipi di display elettronici contemplati dal presente regolamento. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1275/2008.
I display elettronici per uso professionale in settori quali videomontaggio, progettazione assistita da calcolatore (CAD, computer-aided design), grafica o per la diffusione radiotelevisiva presentano prestazioni avanzate e caratteristiche molto particolari che in genere richiedono un maggiore consumo energetico; ciononostante non dovrebbero essere soggetti alle specifiche di efficienza energetica in modo acceso fissate per prodotti più generici.
Le comunicazioni della Commissione sull’economia circolare5 e sul piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile6 sottolineano l’importanza del quadro in materia di progettazione ecocompatibile per sostenere la transizione verso un’economia circolare e più efficiente nell’uso delle risorse. Anche il considerando 11 e l’articolo 4 della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7 fanno riferimento alla direttiva 2009/125/CE nell’indicare che le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero agevolare il riutilizzo, lo smantellamento e il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) affrontando i problemi a monte, favorendo in tal modo gli obiettivi di prevenzione e recupero dei rifiuti negli Stati membri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio8. Inoltre, la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 prevede l’obiettivo di «trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva». L’esistenza di prescrizioni che possano essere applicate e fatte rispettare nella fase di progettazione del prodotto potrebbe contribuire a ottimizzare l’efficienza delle risorse e dei materiali alla fine del ciclo di vita. Infine, in conformità con il piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare10, la Commissione dovrebbe assicurarsi che in sede d’introduzione o revisione dei criteri di progettazione ecocompatibile sia dato particolare rilievo agli aspetti dell’economia circolare. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca adeguate specifiche relative agli aspetti non energetici che contribuiscono agli obiettivi dell’economia circolare, ivi comprese specifiche per facilitare la riparazione e la disponibilità dei pezzi di ricambio.
Agli schermi a cristalli liquidi (LCD, Liquid Crystal Screen) di superficie maggiore di 100 cm2 si applicano gli obblighi, stabiliti all’articolo 8 e all’allegato VII della direttiva 2012/19/UE, relativi al trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE, ragion per cui i display di questo tipo devono essere rimossi dal prodotto che li contiene. Considerando, inoltre, che gli schermi di superficie inferiore o pari a 100 cm2 hanno un consumo molto ridotto di energia, tutti i display di questo tipo dovrebbero essere esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda sia le specifiche in materia d’energia sia quelle che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dell’economia circolare.
I televisori, i monitor di computer, i pannelli segnaletici digitali, i display professionali, i display per diffusione radiotelevisiva, i display di sicurezza, i display integrati in tablet, in computer desktop tutto-in-uno o in computer portatili, in genere non si distinguono più gli uni dagli altri una volta consegnati, alla fine del ciclo di vita, ad un impianto di smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Essi dovrebbero quindi essere subordinati tutti ai medesimi obblighi di corretto trattamento alla fine del ciclo di vita e dovrebbero inoltre favorire la realizzazione degli obiettivi dell’economia circolare. Tuttavia, i display elettronici integrati nei computer, quali tablet, portatili o tutto-in-uno, anche se appena distinguibili da altri display elettronici, dovrebbero essere contemplati in un riesame del regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione11 relativo ai computer.
La frantumazione dei display elettronici causa ingenti perdite di risorse e ostacola la realizzazione degli obiettivi dell’economia circolare, come il recupero di alcuni materiali rari e preziosi. Inoltre, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2012/19/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché tutti i rifiuti raccolti separatamente siano sottoposti a un trattamento adeguato comprendente almeno un trattamento selettivo di alcuni componenti - tipicamente presenti nei display elettronici - in preparazione del recupero o del riciclaggio e prima della frantumazione. Dovrebbe pertanto essere agevolato lo smantellamento almeno dei componenti elencati nell’allegato VII della suddetta direttiva. Inoltre, l’articolo 15 prevede che i produttori forniscano informazioni a titolo gratuito, ad esempio attraverso l’uso facoltativo di una piattaforma elettronica12, per agevolare la preparazione per il riutilizzo e il trattamento corretto ed ecocompatibile dei RAEE.
La presenza di ritardanti di fiamma alogenati rappresenta un serio problema per il riciclaggio della plastica contenuta nei display elettronici. Benché soggetti a restrizioni a norma della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio13 a causa dell’alta tossicità, alcuni composti alogenati possono essere tuttora presenti nei vecchi display e altri sono ancora consentiti. Poiché il controllo del tenore massimo dei composti non autorizzati nella plastica riciclata non è conveniente economicamente, tutta la materia plastica è smaltita negli inceneritori. Per la maggior parte della plastica presente nel display elettronico, come l’involucro e il supporto, esistono soluzioni alternative che offrirebbero rese più alte di plastica riciclata. In queste parti l’uso dei ritardanti di fiamma alogenati dovrebbe essere limitato.
La presenza di cadmio, sostanza altamente tossica e cancerogena, nei pannelli dei display costituisce un ulteriore ostacolo alla gestione efficiente del flusso di rifiuti. L’uso di alcune sostanze pericolose, tra cui il cadmio, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, è soggetto a restrizioni a norma della direttiva 2011/65/UE. L’uso del cadmio nei display elettronici, tuttavia, figura tra le applicazioni dell’allegato III esenti dalle restrizioni per un determinato periodo di tempo. I fabbricanti dovrebbero pertanto apporre un marchio apposito sui display contenenti cadmio per agevolarne il trattamento corretto ed ecocompatibile alla fine del ciclo di vita.
È opportuno misurare i parametri dei prodotti con metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto e, dove disponibili, delle norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14.
In linea con l’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le pertinenti procedure di valutazione della conformità.
Al fine di agevolare i controlli della conformità i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono alle specifiche stabilite nel presente regolamento. Ai fini della sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero poter fare riferimento alla banca dati dei prodotti se la documentazione tecnica di cui al regolamento delegato (UE) 2019/201315 della Commissione contiene le stesse informazioni.
Al fine di migliorare l’efficacia del presente regolamento e tutelare i consumatori, dovrebbe essere vietata l’immissione sul mercato dei prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova per migliorare i parametri dichiarati.
Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento, è opportuno individuare parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili per far sì che le informazioni sulle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili, conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE.
Il riesame dovrebbe valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni del presente regolamento nella realizzazione degli obiettivi. I tempi del riesame dovrebbero tenere conto del ritmo accelerato che caratterizza il progresso tecnologico nei prodotti contemplati dal presente regolamento.
È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 642/2009.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio dei display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a) display elettronici di superficie inferiore o pari a 100 cm2;
b) proiettori;
c) sistemi integrati di videoconferenza;
d) display per uso medico;
e) caschi di realtà virtuale;
f) display integrati o da integrare nei prodotti di cui all’articolo 2, punto 3, lettera a), e all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2012/19/UE;
g) display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/125/CE;
h) display industriali.
3. Le specifiche di cui all’allegato II, punti A e B, non si applicano a:
a) display per diffusione radiotelevisiva;
b) display professionali;
c) display di sicurezza;
d) lavagne interattive digitali;
e) cornici digitali;
f) pannelli segnaletici digitali.
4. Le specifiche di cui all’allegato II, punti A, B e C non si applicano a:
a) display dello stato;
b) pannelli di controllo.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) «display elettronico»: lo schermo e i componenti elettronici associati la cui funzione primaria consiste nel presentare informazioni visive da sorgenti con o senza fili;
(2) «televisore»: il display elettronico progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi e che consiste in un display elettronico e uno o più sintonizzatori/ricevitori;
(3) «sintonizzatore/ricevitore»: il circuito elettronico che rileva il segnale di diffusione radiotelevisiva, come il segnale digitale terrestre o il segnale satellitare, ma non la modalità unicast su Internet, e facilita la scelta di un canale televisivo in un gruppo di canali di telediffusione;
(4) «monitor», «monitor di computer» o «display di computer»: il display elettronico destinato all’uso individuale per una visione ravvicinata, ad esempio in un ambiente d’ufficio;
(5) «pannello segnaletico digitale»: il display elettronico progettato principalmente per essere visto da più persone in ambienti non di ufficio e non domestici. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a) un identificativo unico che consente di accedere a un determinato schermo;
b) una funzione che disabilita l’accesso non autorizzato alle impostazioni di visualizzazione e all’immagine visualizzata;
c) connessione di rete (comprendente un’interfaccia con o senza fili) per controllare, monitorare o ricevere le informazioni da visualizzare provenienti da sorgenti remote trasmesse in modalità unicast o multicast ma non via diffusione radiotelevisiva;
d) progettato per essere appeso, montato o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone e immesso nel mercato senza sostegno poggiante al suolo;
e) privo di un sintonizzatore integrato per visualizzare i segnali di diffusione radiotelevisiva;
(6) «superficie dello schermo»: la superficie visibile del display elettronico, calcolata moltiplicando la larghezza massima visibile dell’immagine per l’altezza massima visibile dell’immagine sulla superficie del pannello (piatto o curvo);
(7) «cornice digitale»: il display elettronico che visualizza esclusivamente informazioni visive statiche;
(8) «proiettore»: il dispositivo ottico che tratta immagini video digitali o analogiche, in qualsiasi formato, per modulare una sorgente luminosa e proiettare l’immagine risultante su una superficie esterna;
(9) «display dello stato»: il display utilizzato per presentare informazioni semplici ma variabili, quali il canale selezionato, l’ora o il consumo energetico. Una semplice spia luminosa non è considerata display dello stato;
(10) «pannello di controllo»: il display elettronico la cui funzione principale è la visualizzazione di immagini associate allo stato di funzionamento del prodotto; l’interazione con l’utilizzatore per far funzionare il prodotto può avvenire mediante il tatto o in altri modi. Può essere integrato nel prodotto o appositamente progettato e commercializzato per essere usato esclusivamente con il prodotto;
(11) «sistema integrato di videoconferenza»: il sistema preposto alla videoconferenza e alla collaborazione video, integrato in un unico involucro, la cui specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a) supporto dello specifico protocollo di videoconferenza ITU-T H.323 o IETF SIP fornito dal fabbricante;
b) videocamera/e, display e capacità di trattamento per comunicazioni video bidirezionali in tempo reale, comprendente la resilienza alla perdita di pacchetti;
c) altoparlanti e capacità di trattamento audio per comunicazioni audio bidirezionali in tempo reale in viva voce, comprendente la soppressione dell’eco;
d) funzione di crittografia;
e) HiNA;
(12) «HiNA (High Network Availability)»: grande disponibilità della rete, definita all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1275/2008;
(13) «display per diffusione radiotelevisiva»: il display elettronico progettato e commercializzato a uso professionale di emittenti radiotelevisive e case di produzione video per la creazione di contenuti video. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a) funzione di taratura del colore;
b) funzione di analisi per il monitoraggio del segnale d’ingresso e il rilevamento degli errori, ad esempio monitor di forma d’onda/vettorscopio, calibrazione della gamma dei toni scuri RGB, verifica dello stato del segnale video alla risoluzione pixel reale, scansione interlacciata ed evidenziatore schermo;
c) interfaccia seriale digitale (SDI, Serial Digital Interface) o video su IP (VoIP, Video over Internet Protocol) integrati;
d) non per uso in spazi pubblici;
(14) «lavagna interattiva digitale»: il display elettronico che consente l’interazione diretta dell’utilizzatore con l’immagine visualizzata. Dispositivo progettato principalmente per presentazioni, lezioni o collaborazioni a distanza, ivi compresa la trasmissione di segnali audio e video. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a) è progettato principalmente per essere appeso, montato a un sostegno poggiante al suolo, collocato su un ripiano o una scrivania o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone;
b) richiede l’uso di software aventi funzionalità specifiche per gestire i contenuti e l’interazione;
c) è integrato o appositamente progettato per essere usato con un computer che fa funzionare il software di cui alla lettera b);
d) ha uno schermo di superficie superiore a 40 dm2;
e) interagisce con l’utilizzatore mediante il tatto (dita o stilo) o in altri modi quali i gesti della mano o del braccio o la voce;
(15) «display professionale»: il display elettronico progettato e commercializzato a uso professionale per l’elaborazione di immagini video e grafiche. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
grado di contrasto di almeno 1000:1 misurato alla perpendicolare al piano verticale dello schermo, e di almeno 60:1 misurato a un angolo di visione orizzontale di almeno 85° rispetto a detta perpendicolare e, su schermo curvo, di almeno 83° rispetto alla perpendicolare, con o senza vetro di copertura dello schermo;
risoluzione nativa di almeno 2,3 megapixel;
gamma cromatica supportata superiore o pari al 38,4 % di CIE LUV;
uniformità del colore e della luminanza specificate per i monitor di grado 1, 2 o 3 in Tech 3320 dell’Unione europea di radiodiffusione, applicabili all’uso professionale del display;
a)
b)
c)
(16) «display di sicurezza»: il display elettronico la cui specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a) funzione di automonitoraggio in grado di trasmettere almeno una delle seguenti informazioni a un server remoto:
stato di consumo;
temperatura interna rilevata da sensore termico di protezione contro il sovraccarico;
sorgente video;
sorgente audio e stato audio (volume/silenzioso);
modello e versione del firmware;
b) fattore di forma su misura per agevolare l’installazione del display in alloggiamenti o console professionali;
(17) «integrato»: (riferito al display che è parte integrante di un altro prodotto in quanto componente funzionale) il display elettronico che non può funzionare indipendentemente dal prodotto e le cui funzioni dipendono da esso, anche l’alimentazione elettrica.
(18) «display per uso medico»: il display elettronico che rientra nel campo di applicazione:
a) della direttiva 93/42/CEE del Consiglio1 concernente i dispositivi medici; o
b) del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio2 relativo ai dispositivi medici; o
c) della direttiva 90/385/CEE del Consiglio3 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi; o
d) della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; o
e) del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio5 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
(19) «monitor di grado-1»: il monitor per la valutazione tecnica di alta qualità delle immagini nei punti cardine del flusso della diffusione o produzione radiotelevisiva, quali l’acquisizione delle immagini, la post produzione, la trasmissione e la memorizzazione;
(20) «casco di realtà virtuale»: il dispositivo da portare sulla testa che immerge chi l’indossa in una realtà virtuale visualizzando immagini stereoscopiche per ciascun occhio grazie a funzioni che seguono i movimenti della testa.
(21) «display industriale»: il display elettronico che è progettato, sottoposto a prova e commercializzato esclusivamente per essere usato in ambienti industriali a fini di misurazione, esecuzione di prove, monitoraggio o controllo. È progettato in modo da avere almeno tutte le seguenti caratteristiche:
(a) funzionamento a temperature comprese tra 0 °C e + 50 °C;
(b) funzionamento in condizioni di umidità compresa tra 20 % e 90 %, senza condensa;
(c) livello minimo di protezione dell’involucro (IP 65), che impedisce l’ingresso di polvere ed assicura una protezione completa dal contatto di corpi solidi (ermeticità alla polvere) e dagli effetti di getti d’acqua spruzzati da un ugello (6,3 mm);
(d) immunità ai campi elettromagnetici adatta ad ambienti industriali.
Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.
Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite nell’allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.
Art. 4 Valutazione di conformità
1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE è il sistema di controllo interno della progettazione stabilito nell’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione stabilito nell’allegato V della stessa direttiva.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene il motivo per cui eventuali parti in plastica non sono marcate in virtù della deroga di cui all’allegato II, sezione D, punto 2, e i calcoli con relativi risultati di cui agli allegati II e III del presente regolamento.
3.
Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello di display elettronico sono state ottenute:
a) da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure
b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi,
la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi.
La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, compresi gli identificativi dei modelli.
4. La documentazione tecnica comprende le informazioni indicate nell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2013 nell’ordine ivi previsto. A fini di sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento, fatto salvo l’allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/CE, alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti, che contiene le stesse informazioni di cui al regolamento (UE) 2019/2013.
Art. 5 Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Art. 6 Elusione e aggiornamenti del software
Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio, riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.
Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.
L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.
Art. 7 Parametri di riferimento indicativi
I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’adozione del presente regolamento sono illustrati nell’allegato V.
Art. 8 Riesame
Entro il 25 dicembre 2022 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione.
Il riesame valuta in particolare:
a) la necessità di aggiornare le definizioni o l’ambito di applicazione del regolamento;
b) l’equilibrio, in termini di rigorosità, delle disposizioni applicabili ai prodotti di grandi e piccole dimensioni;
c) la necessità di adeguare le prescrizioni alle nuove tecnologie disponibili, quali HDR, modalità 3D, elevata frequenza di fotogrammi, livelli di risoluzione superiori a UHD-8K;
d) l’adeguatezza delle tolleranze;
e) l’opportunità di stabilire specifiche di efficienza energetica per il modo acceso dei pannelli segnaletici digitali o di altri display non contemplati a tale riguardo;
f) l’opportunità di stabilire specifiche diverse o supplementari per migliorare la durabilità e facilitare la riparazione e il riutilizzo, tra cui il lasso di tempo durante il quale devono essere disponibili i pezzi di ricambio, e l’opportunità di stabilire specifiche per un alimentatore esterno standardizzato;
g) l’opportunità di stabilire specifiche diverse o supplementari per migliorare lo smantellamento alla fine del ciclo di vita e la riciclabilità, anche riguardo alle materie prime essenziali e alla fornitura di informazioni alle imprese di riciclaggio;
h) le specifiche di efficienza delle risorse per i display integrati nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2009/125/CE e in qualsiasi altro prodotto che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE.
Art. 9 Modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1275/2008 è così modificato:
a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione destinate principalmente all’uso in ambiente domestico, ma esclusi i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo (desktop) integrati e i computer portatili (notebook) di cui al regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, nonché i display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/20216.
b) al punto 3, l’ultima voce è sostituita dalla seguente: «Altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021».
Art. 10 Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 642/2009 è abrogato con effetto dal 1o marzo 2021.
Art. 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021. Tuttavia l’articolo 6, primo comma, si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019.
Art. 12 Equivalenza transitoria della conformità
Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o novembre 2020, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o novembre 2020 e il 28 febbraio 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker