Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione del 28 aprile 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, l’articolo 197, paragrafo 3, l’articolo 201, paragrafo 3, l’articolo 202, paragrafo 3, l’articolo 205, paragrafo 2, l’articolo 211, paragrafo 1, l’articolo 213, paragrafo 1, l’articolo 216, paragrafo 4, l’articolo 218, paragrafo 3, l’articolo 221, paragrafo 1, l’articolo 222, paragrafo 3, l’articolo 223, paragrafo 6, e l’articolo 224, paragrafo 3,
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, incluse le norme per la classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello di Unione. L’articolo 5 di tale regolamento dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie devono applicarsi alle malattie elencate di cui a detto articolo e all’allegato II del medesimo regolamento. Poiché le malattie elencate richiedono misure di gestione di diverso tipo, l’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 prevede norme di prevenzione e controllo delle malattie che tengono conto della gravità delle ripercussioni che i diversi tipi di malattie elencate possono avere per la sanità pubblica e la sanità animale, l’economia, la società e l’ambiente.
In particolare, l’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429, al paragrafo 1, lettere da a) a e), fa riferimento ai diversi tipi di malattie elencate, tenendo conto dei potenziali rischi connessi a tali malattie. L’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento prevede inoltre che le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), debbano essere considerate anch’esse malattie elencate ai sensi della lettera d), quando il rischio presentato dalla malattia in questione può essere attenuato in maniera efficace e proporzionale da misure relative ai movimenti di animali e prodotti. È opportuno tenere conto di questa distinzione tra le diverse categorie di malattie elencate ai fini delle norme stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi.
La parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche che si applicano alle malattie di categoria D e alle specie elencate per tali malattie, come pure norme relative alle malattie emergenti. Tali disposizioni stabiliscono inoltre prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici, compresi quelli destinati al consumo umano, e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, al fine di prevenire e controllare la diffusione di malattie elencate e di malattie emergenti all’interno dell’Unione.
La parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali del medesimo regolamento. È pertanto opportuno adottare tali norme integrative al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie animali, istituito dal suddetto regolamento. Poiché queste norme integrative sono sostanzialmente collegate tra loro, nell’interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l’applicazione, è opportuno che esse siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione2 classifica le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 in malattie di categoria A, B, C, D ed E. Esso stabilisce inoltre che le norme di prevenzione e controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 devono applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di tale regolamento di esecuzione. La tabella in questione elenca, tra l’altro, le specie e i gruppi di specie di animali acquatici e le specie vettrici per le malattie che colpiscono animali acquatici.
Le norme e le misure di riduzione dei rischi stabilite nel presente regolamento dovrebbero integrare le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici, compresi quelli destinati al consumo umano, e di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, al fine di garantire che essi non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie degli animali acquatici di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e successivamente definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione come malattie di categoria D, che comprendono, a seconda dei casi, malattie di categoria A, B e C. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione3 stabilisce norme relative ai programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione per specifiche malattie elencate. Per quanto riguarda le malattie di categoria B e di categoria C, alcuni Stati membri sono sottoposti a programmi di eradicazione per eliminare tali malattie elencate o dimostrare di avere lo status di indenne da malattia per tali malattie elencate. Considerati tali programmi, è pertanto opportuno disporre che i movimenti di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, appartenenti a specie elencate per la malattia pertinente di categoria B o di categoria C, siano consentiti solo se non compromettono il successo di detti programmi di eradicazione né, qualora sia stato conseguito, lo status di indenne da malattia per tali malattie elencate.
Inoltre, per quanto riguarda le malattie di categoria C, gli operatori di stabilimenti che non sono sottoposti a un programma facoltativo di eradicazione possono attuare un programma volontario di sorveglianza di una malattia specifica di categoria C conformemente alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689. Anche se non saranno dichiarati indenni da malattia, tali stabilimenti avranno il vantaggio di ricevere solo movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate per la malattia pertinente di categoria C che non compromettono il successo del programma di sorveglianza.
Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le norme integrative riguardanti i movimenti di animali acquatici e dei relativi prodotti di origine animale necessarie per garantire il successo di tali programmi di eradicazione e sorveglianza negli Stati membri, nelle zone o nei compartimenti in cui vengono attuati, come pure negli Stati membri, nelle zone e nei compartimenti che hanno conseguito lo status di indenne da malattia.
L’articolo 192 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce misure di prevenzione delle malattie relative al trasporto di animali acquatici e conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme integrative riguardo alla pulizia e alla disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali acquatici, ai ricambi e agli scarichi di acqua e alle misure di biosicurezza, per ridurre i possibili rischi derivanti dal trasporto di tali animali acquatici all’interno dell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire prescrizioni più dettagliate relative al trasporto di animali acquatici, compreso il trasporto su barca vivaio.
Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che le partite di animali acquatici delle specie elencate che entrano in un’area avente lo status di indenne da malattia o sottoposta a un programma di eradicazione devono essere accompagnate da un certificato sanitario, tranne in determinati casi estremamente limitati. Poiché alcune partite sono trasportate a fini commerciali in lotti misti che potrebbero essere accompagnati da certificati sanitari diversi, è fondamentale garantire che ogni partita sia scaricata presso il luogo di destinazione previsto. L’etichettatura delle partite in modo tale che l’etichetta colleghi chiaramente la partita di animali acquatici al relativo certificato sanitario costituisce una misura di riduzione dei rischi necessaria ai fini della tracciabilità e permette di garantire che arrivino in aree indenni da malattia solo partite correttamente certificate per essere spedite in tali aree. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme integrative riguardo all’etichettatura di queste partite.
L’articolo 197 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che gli animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per malattie di categoria B e di categoria C devono provenire da aree aventi lo status di indenne da malattia se sono destinati a Stati membri, zone o compartimenti indenni da tali malattie elencate o sottoposti a un programma di eradicazione per tali malattie elencate. In determinate situazioni i rischi per la sanità animale non giustificano tuttavia tali restrizioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere una deroga a tali restrizioni stabilite all’articolo 197 del regolamento (UE) 2016/429, garantendo nel contempo la messa in atto delle necessarie misure di riduzione dei rischi per assicurare che tali movimenti di animali di acquacoltura non compromettano lo stato sanitario o i programmi di eradicazione esistenti.
È inoltre necessario stabilire norme integrative che prevedano deroghe relative agli animali acquatici vivi delle specie elencate, destinati al consumo umano, che sono spostati in Stati membri, zone o compartimenti indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione qualora non provengano da Stati membri, zone o compartimenti indenni da malattia. In questi casi tali animali acquatici possono appartenere a specie che sono elencate come specie vettrici nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, ma non sono stati a contatto con le specie elencate sensibili alla pertinente malattia elencata indicate nella colonna 3 della stessa tabella e non sono pertanto considerati vettori. Un’altra possibilità è che tali animali acquatici siano destinati alla macellazione e alla trasformazione in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie, dopo essere stati autorizzati dall’autorità competente a lasciare un’area sottoposta a misure di controllo delle malattie in relazione a una malattia elencata o emergente. Il presente regolamento dovrebbe prevedere che ai molluschi e ai crostacei destinati al consumo umano si applichino misure supplementari di riduzione dei rischi per quanto riguarda l’imballaggio e l’etichettatura conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio4, e garantire così che tali animali acquatici possano essere spostati in un’area avente lo status di indenne da malattia o sottoposta a un programma di eradicazione senza che vi sia il rischio di diffusione di una malattia pertinente elencata o emergente.
È inoltre necessario stabilire norme integrative riguardanti i movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate verso stabilimenti di acquacoltura confinati. È opportuno consentire che gli animali di acquacoltura delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che non sono stati a contatto con specie sensibili elencate nella colonna 3 di tale tabella, come pure gli animali di acquacoltura sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione5 o in un altro stabilimento confinato, compreso lo stabilimento di destinazione, siano spostati in stabilimenti confinati. Poiché gli stabilimenti confinati possono scambiare tra loro animali di acquacoltura rispettando un numero minore di prescrizioni relative ai movimenti rispetto ad altri tipi di stabilimenti di acquacoltura, è importante che le norme specifiche e le deroghe stabilite nel presente regolamento garantiscano che tali movimenti che interessano stabilimenti confinati non comportino un rischio di diffusione di malattie elencate o emergenti.
Gli animali acquatici selvatici costituiscono una risorsa importante che occorre proteggere. A norma dell’articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 gli Stati membri possono di conseguenza prescrivere che solo gli animali acquatici provenienti da aree indenni da malattia possano essere rilasciati in natura, e questo anche se le acque in cui saranno rilasciati non hanno lo status di indenne da malattia. L’articolo 205, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede inoltre che la Commissione adotti atti delegati che stabiliscono norme integrative riguardanti i movimenti di animali acquatici destinati alla pesca sportiva, comprese le esche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme integrative riguardanti una procedura grazie alla quale gli Stati membri possano applicare con successo tale possibilità. Poiché il regolamento (UE) 2016/429 non prescrive la certificazione sanitaria per questi movimenti di partite di animali acquatici verso aree non indenni da malattia, il presente regolamento dovrebbe stabilire tali norme per far sì che le autorità competenti di entrambi gli Stati membri siano in grado di tenere traccia dei movimenti delle partite in questione.
Le esche vive infette da una malattia degli animali acquatici elencata o emergente comportano un rischio significativo di malattia per gli animali acquatici selvatici e pertanto, potenzialmente, anche per gli animali di acquacoltura. Per affrontare tale rischio, il presente regolamento dovrebbe quindi stabilire che le esche vive debbano provenire esclusivamente da un’area avente lo status di indenne da malattia se sono destinate ad essere utilizzate in uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi detto status o in Stati membri che hanno adottato le misure di cui all’articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429.
Gli articoli 208 e 209 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono norme relative al tipo di movimenti di animali acquatici per i quali occorre una certificazione. Dall’esperienza acquisita nell’applicazione delle norme di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio6 è emerso tuttavia che in alcuni casi estremamente limitati e specifici è possibile derogare all’applicazione delle norme stabilite negli articoli 208 e 209 del regolamento (UE) 2016/429, con l’accordo della Commissione e degli Stati membri interessati, per quanto riguarda le malattie di categoria C. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni alle quali non dovrebbe essere obbligatorio che un certificato sanitario accompagni le partite di animali acquatici delle specie elencate che sono destinate a Stati membri indenni da malattia.
Gli operatori redigono un’autodichiarazione conformemente all’articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429 per le partite che sono destinate ad essere spostate tra Stati membri ma che non sono tenute ad essere accompagnate da un certificato sanitario. È importante stabilire norme relative alle informazioni che dovrebbero figurare in tali autodichiarazioni per garantire la tracciabilità delle partite e contribuire alla sicurezza degli scambi commerciali. Le autodichiarazioni presentano un valore aggiunto in relazione ai movimenti di animali di acquacoltura tra stabilimenti di acquacoltura che attuano programmi di sorveglianza per una o più malattie di categoria C. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire che le autodichiarazioni contengano le informazioni necessarie a confermare che lo stabilimento di acquacoltura di origine partecipa a un programma di sorveglianza e che in tale stabilimento non si sospetta la presenza della malattia o delle malattie di categoria C in questione, né ne è stata confermata la presenza.
Al fine di garantire la conformità alle norme in materia di certificazione sanitaria stabilite all’articolo 216, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, il veterinario ufficiale, prima di firmare il certificato sanitario, è tenuto ad effettuare controlli documentari, un’ispezione clinica e, se del caso, esami clinici presso lo stabilimento di acquacoltura di origine. Scopo di tali controlli è verificare che non esistano prove indicanti la presenza, nello stabilimento di acquacoltura, di una malattia elencata o emergente e agevolare scambi commerciali sicuri. È opportuno che nel presente regolamento siano stabilite norme integrative riguardanti tali controlli.
In determinate categorie di animali di acquacoltura, come le uova e i molluschi, i segni clinici delle malattie sono meno evidenti. Non costituisce quindi un uso efficace delle risorse prescrivere la realizzazione di ispezioni cliniche di tali categorie di animali di acquacoltura prima di ogni movimento a partire da uno stabilimento di acquacoltura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto introdurre una deroga all’obbligo di effettuare ispezioni cliniche delle uova e dei molluschi ogni volta che ne è richiesta la certificazione, purché siano realizzati determinati controlli per quanto riguarda la documentazione, la data della precedente ispezione clinica degli animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento di acquacoltura e le informazioni sui movimenti verso lo stabilimento.
L’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 2006/88/CE indica che il presente regolamento dovrebbe stabilire anche alcune altre deroghe all’obbligo di effettuare un’ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la spedizione. Tali deroghe sono intese a concedere all’autorità competente la flessibilità necessaria per poter effettuare l’ispezione clinica nei sette giorni precedenti la spedizione in determinati casi limitati, quando la probabilità che si manifesti una malattia o il rischio che si possa diffondere una malattia elencata o emergente sono considerati bassi.
Gli articoli 219 e 220 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono gli obblighi per gli operatori diversi dai trasportatori e per le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici tra Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme integrative riguardanti le informazioni che gli operatori dovrebbero fornire all’autorità competente prima di tali movimenti, nonché le informazioni che l’autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe comunicare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione. La previa notifica dei movimenti tra Stati membri dovrebbe applicarsi sia agli animali di acquacoltura che agli animali acquatici selvatici.
In caso di movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate tra uno stabilimento di uno Stato membro che partecipa a un programma di sorveglianza per una determinata malattia di categoria C e uno stabilimento di un altro Stato membro che partecipa anch’esso a un programma di sorveglianza per la stessa malattia di categoria C, è importante stabilire norme relative alle informazioni che devono essere comunicate in anticipo, al fine di garantire che lo stabilimento di destinazione riceva animali di acquacoltura aventi lo stato sanitario adeguato. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca norme riguardanti le informazioni che l’operatore dello stabilimento di origine dovrebbe comunicare all’autorità competente dello Stato membro di origine come pure le informazioni che tale autorità competente dovrebbe comunicare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione.
Poiché la notifica dei movimenti tra Stati membri è un elemento importante per garantire la tracciabilità degli animali acquatici e dei prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, come pure per contribuire alla sicurezza degli scambi commerciali, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme dettagliate relative agli obblighi di previa notifica, compresi i dettagli sulle informazioni che dovrebbero essere fornite dagli operatori e le procedure di emergenza per tali notifiche. L’articolo 219, paragrafo 2, l’articolo 220, paragrafo 2, e l’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 nonché l’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione7 descrivono le informazioni che gli operatori e le autorità competenti devono fornire in relazione a tali notifiche e le procedure di emergenza che l’autorità competente deve mettere in atto in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni di TRACES.
L’articolo 222, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 prevede che la Commissione adotti atti delegati in relazione agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, comprese le misure di riduzione dei rischi che dovrebbero essere applicate a tali prodotti nei luoghi di origine e di destinazione. L’articolo 222, paragrafo 4, del medesimo regolamento stabilisce che le disposizioni di tale articolo non si applicano ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici raccolti o catturati per il consumo umano diretto. Le norme integrative previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi solo ai prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura e dovrebbero stabilire le misure da adottare qualora determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, entrino in un’area avente lo status di indenne da malattia per essere sottoposti a ulteriore trasformazione o qualora siano stati autorizzati dall’autorità competente a lasciare uno stabilimento o una zona soggetti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti. Le norme integrative dovrebbero inoltre stabilire le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria e di notifica che dovrebbero applicarsi a tali movimenti per garantire la tracciabilità dei prodotti in questione.
Le norme stabilite nel presente regolamento per i movimenti di animali acquatici vivi dovrebbero fare riferimento alle specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, con alcune deroghe per le specie vettrici indicate nella colonna 4. Dato il livello più basso di rischio associato ai prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, le norme stabilite nel presente regolamento per i movimenti di tali prodotti dovrebbero tuttavia applicarsi solo alle specie sensibili elencate nella colonna 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e non dovrebbero invece applicarsi alle specie vettrici indicate nella colonna 4 della stessa tabella.
In determinati casi i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conformemente all’articolo 223 del regolamento (UE) 2016/429. Nel presente regolamento dovrebbero essere stabiliti i dettagli relativi al contenuto di tali certificati sanitari.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021 conformemente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parte I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento integra le norme stabilite nella parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti ottenuti da animali acquatici.
In particolare esso stabilisce norme riguardanti:
a) gli obblighi degli operatori, compresi i trasportatori, in relazione al trasporto di animali acquatici;
b) le prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici destinati a usi o scopi specifici, comprese prescrizioni in materia di certificazione e notifica;
c) la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/691.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali acquatici o uova di animali acquatici che non siano il mezzo di trasporto;
2) «barca vivaio»: una nave dotata di una cisterna o una vasca per lo stoccaggio, il trasporto o il trattamento di animali di acquacoltura vivi in acqua;
3) «specie vettrici»: le specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 che soddisfano le condizioni per essere considerate vettrici di cui all’allegato I, colonna 3, del presente regolamento;
4) «esca»: qualsiasi animale acquatico utilizzato per attirare o catturare un altro animale acquatico;
5) «misure nazionali»: misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429;
6) «habitat»: aree acquatiche che si distinguono in base alle caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, sia interamente naturali che seminaturali;
7) «Stato membro, zona o compartimento indenni da malattia»: uno Stato membro, una zona o un compartimento di uno Stato membro dichiarati indenni da malattia conformemente all’articolo 36, paragrafo 4, o all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429;
8) «programma di eradicazione»: un programma obbligatorio di eradicazione istituito conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento;
9) «stabilimento di acquacoltura registrato»: uno stabilimento registrato dall’autorità competente conformemente all’articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429;
10) «stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’articolo 176 del regolamento (UE) 2016/429;
11) «gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429.
Parte II. Movimenti di animali acquatici
Capo 1. Prescrizioni generali per gli operatori in relazione al trasporto di animali acquatici
Art. 3 Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni in materia di biosicurezza per il trasporto di animali acquatici
1. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché gli animali acquatici:
a) siano caricati e trasportati in acqua che non ne modifichi lo stato sanitario;
b) non siano trasportati nella stessa acqua o nello stesso contenitore di animali acquatici di stato sanitario inferiore, dal momento del carico al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione.
2. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché:
a) i mezzi di trasporto e i contenitori siano progettati e costruiti in modo tale che sia possibile effettuare una pulizia e una disinfezione efficaci tra una partita e l’altra in modo che lo stato sanitario degli animali acquatici non sia compromesso durante il trasporto;
b) il contenitore, se non è monouso, o la nave, come pure le altre attrezzature di trasporto, siano puliti e disinfettati tra una partita e l’altra.
3. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché la pulizia e la disinfezione prescritte al paragrafo 2, lettera b), siano effettuate conformemente ad un protocollo approvato dall’autorità competente del luogo di origine, che deve precisare il luogo e il momento in cui devono avvenire la pulizia e la disinfezione e il tipo di agenti disinfettanti da utilizzare.
Art. 4 Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni relative ai ricambi e agli scarichi di acqua durante il trasporto di animali acquatici
1. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché il ricambio dell’acqua, se necessario, avvenga soltanto secondo le seguenti modalità:
a) in caso di trasporto via terra: presso punti di ricambio dell’acqua in cui il ricambio non modifichi lo stato sanitario degli animali acquatici trasportati, o di quelli presenti nel luogo di destinazione o lungo il tragitto verso tale destinazione;
b) in caso di trasporto su barca vivaio: a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di carico e il luogo di destinazione.
2. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i ricambi di acqua di cui al paragrafo 1 non avvengano in aree soggette a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza.
Art. 5 Obblighi degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura riguardanti i mezzi di trasporto e i contenitori in cui sono trasportati gli animali acquatici
1. Gli operatori, compresi i trasportatori, di partite di animali acquatici accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 208 o all’articolo 209 del regolamento (UE) 2016/429 provvedono affinché i mezzi di trasporto o i contenitori in cui sono trasportati tali animali acquatici siano identificati mediante un’etichetta leggibile che deve:
a) figurare in posizione visibile sul contenitore o sul mezzo di trasporto, a seconda delle possibilità;
b) contenere le informazioni necessarie per collegare chiaramente la partita al certificato sanitario.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), in caso di trasporto su barca vivaio, l’etichetta può essere sostituita da una voce nel manifesto di carico contenente le informazioni necessarie per collegare chiaramente la partita al certificato sanitario di cui al paragrafo 1.
Capo 2. Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici
Sezione 1. Movimenti di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura o al rilascio in natura
Art. 6 Deroghe all’obbligo che gli animali di acquacoltura delle specie elencate provengano da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia
In deroga all’articolo 197, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori, compresi i trasportatori, possono spostare animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia, o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione, da Stati membri, zone o compartimenti non indenni da tali malattie elencate, alle seguenti condizioni:
a) gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e non sono considerati vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o
b) gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono considerati indenni dalle malattie di categoria B o di categoria C in questione, in quanto hanno completato un periodo di quarantena in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, di tale regolamento delegato; o
c) gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato e non sono più considerati vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o
d) gli animali di acquacoltura sono destinati a uno stabilimento confinato per scopi scientifici.
Art. 7 Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacoltura
In deroga all’articolo 197, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, in combinato disposto con l’articolo 200, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli operatori, compresi i trasportatori, possono spostare animali acquatici selvatici delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria B o di categoria C, per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione, da Stati membri, zone o compartimenti non indenni da tali malattie elencate, purché tali animali acquatici selvatici siano destinati ad uno stabilimento di acquacoltura e si applichino le seguenti condizioni:
a) gli animali sono considerati indenni dalle malattie di categoria B o di categoria C in questione, in quanto hanno completato un periodo di quarantena in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, di tale regolamento delegato; o
b) nel caso di animali acquatici selvatici appartenenti alle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e che sono vettori, essi sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato e non sono più considerati vettori.
Sezione 2. Movimenti di animali acquatici vivi destinati al consumo umano
Art. 8 Deroghe alle prescrizioni in materia di movimenti verso uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione di animali acquatici vivi delle specie elencate destinati al consumo umano
In deroga all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in combinato disposto con l’articolo 202, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in caso di animali acquatici vivi destinati al consumo umano, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a spostare animali delle specie elencate per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione qualora si applichino una o più delle seguenti condizioni:
a) gli animali acquatici vivi appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e non sono vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o
b) gli animali acquatici vivi sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie ai fini della macellazione e della successiva trasformazione e provengono da un’area soggetta a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza di cui all’articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, se tali movimenti sono autorizzati dall’autorità competente e sono effettuati conformemente alle condizioni stabilite in detta autorizzazione; o
c) gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all’allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e non sarebbero più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; o
d) gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all’allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e sono destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; o
e) gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione e sono imballati per la vendita al dettaglio conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all’allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Sezione 3. Movimenti di animali acquatici destinati ad altri usi e scopi specifici
Art. 9 Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti confinati
1. Gli operatori spostano animali di acquacoltura delle specie elencate da uno stabilimento confinato a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro solo se tali animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie per cui sono elencati, sulla base dei risultati del piano di sorveglianza di cui all’articolo 9, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/691.
2. Gli operatori spostano animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria D da stabilimenti di acquacoltura diversi dagli stabilimenti confinati in uno stabilimento confinato solo se tali animali di acquacoltura soddisfano una o più delle seguenti prescrizioni:
a) provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia;
b) sono sottoposti a quarantena in condizioni appropriate in una delle seguenti strutture:
i) uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691; o
ii) una struttura di quarantena in un altro stabilimento confinato; o
iii) la struttura di quarantena dello stabilimento confinato di destinazione finale;
c) appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato, e non sono più considerati vettori.
3. In deroga al paragrafo 2, gli operatori possono spostare per scopi scientifici in uno stabilimento confinato animali di acquacoltura che non soddisfano le prescrizioni previste in tale paragrafo.
Art. 10 Prescrizioni supplementari per il rilascio in natura di animali acquatici
Gli operatori spostano per il rilascio in natura in uno Stato membro che ha adottato misure conformemente all’articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 animali acquatici destinati alla pesca sportiva, comprese le esche di cui all’articolo 205, paragrafo 2, lettera a), punto iii), di tale regolamento solo se tali animali provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi lo status di indenne da malattia e se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a) lo Stato membro di destinazione ha comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri di applicare misure conformemente all’articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 per gli animali acquatici destinati alla pesca sportiva, comprese le esche di cui all’articolo 205, paragrafo 2, lettera a), punto iii);
b) l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato il movimento;
c) l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione hanno messo in atto misure in grado di garantire la tracciabilità degli animali acquatici che vengono spostati conformemente al presente articolo.
Art. 11 Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche vive
Gli operatori spostano esche vive che sono animali acquatici appartenenti alle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria D, diverse da quelle elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, e che non sono considerati vettori, in uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi lo status di indenne da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione al fine di ottenere tale status in relazione a una o più di tali malattie pertinenti di categoria D, solo se tali esche vive provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia.