Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione dell’8 febbraio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione1, in particolare gli articoli 8, 58 e 161,
L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione2 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ha dimostrato la necessità di modificare il regolamento di esecuzione al fine di armonizzare più efficacemente i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per l’archiviazione delle informazioni e per lo scambio delle stesse tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I requisiti comuni in materia di dati devono essere armonizzati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali siano interoperabili una volta armonizzati i requisiti comuni in materia di dati.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 deve essere modificato in modo che i formati e i codici di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione3 si applichino quando gli Stati membri utilizzano i requisiti transitori in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale dell’Unione stabiliti in tale regolamento delegato.
È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per concedere agli Stati membri che hanno già aggiornato i rispettivi sistemi nazionali di importazione conformemente ai formati e ai codici in esso contemplati un certo periodo di tempo per adeguarli ai nuovi requisiti in materia di formati e codici stabiliti nel presente regolamento. Più specificamente, si dovrebbe concedere loro un periodo di tempo fino all’avvio della fase 1 del progetto di sdoganamento centralizzato all’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione4.
È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 affinché gli Stati membri siano tenuti ad inviare dati al sistema elettronico di sorveglianza in un formato corrispondente a quello utilizzato per le dichiarazioni doganali pertinenti e che possa essere trattato dal sistema di sorveglianza esistente della Commissione.
La norma di cui all’articolo 221, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che indica quale sia l’ufficio doganale competente per dichiarare l’immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio5, dovrebbe essere modificata per chiarire che essa deve essere applicata a decorrere dalla data di applicazione di tale regime IVA. Tale data è stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio6.
L’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. A fini di armonizzazione è opportuno modificare tale allegato. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
1) l’articolo 2 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell’allegato A del presente regolamento. 2. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato B del presente regolamento.»;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione7.
d) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato C del presente regolamento.»;
2) l’articolo 55 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione figura nell’allegato 21-03 del presente regolamento.»;
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere i seguenti elenchi di dati a fini di sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica: a) l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-02 del presente regolamento, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione8; b) l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-01 del presente regolamento, fino alla data finale della finestra di utilizzazione della prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere l’elenco di dati di cui all’allegato 21-01 o all’allegato 21-02 del presente regolamento a fini di sorveglianza al momento dell’esportazione fino all’ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
3) all’articolo 221, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione che beneficia di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci.»;
4) nell’indice, dopo l’articolo 350, il titolo I (Disposizioni generali) è così modificato:
a) il titolo dell’allegato B è sostituito dal seguente: «Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 2)»;
b) dopo la riga corrispondente ad «Allegato B» è inserita la riga seguente: «Allegato C — Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 4 bis)»;
5) l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
6) dopo l’allegato B è inserito un nuovo allegato C che figura nell’allegato II del presente regolamento;
7) dopo l’allegato 21-02 è inserito un nuovo allegato 21-03 che figura nell’allegato III del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 20 luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN