Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione del 31 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 7, l’articolo 8, paragrafo 3 e l’articolo 10, paragrafo 3,
Il regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2, il regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3, il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e i regolamenti (CE) n. 631/20095, (UE) n. 406/20106, (UE) n. 672/20107, (UE) n. 1003/20108, (UE) n. 1005/20109, (UE) n. 1008/201010, (UE) n. 1009/201011, (UE) n. 19/201112, (UE) n. 109/201113, (UE) n. 65/201214, (UE) n. 130/201215, (UE) n. 347/201216, (UE) n. 351/201217, (UE) n. 1230/201218 e (UE) 2015/16619 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 6 luglio 2022. Le relative disposizioni dovrebbero essere riprese e se necessario modificate per tenere conto delle prassi attuali e degli sviluppi tecnologici.
Con il presente regolamento dovrebbero essere stabilite le disposizioni relative alle procedure e alle specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di determinati sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti per quanto riguarda la loro sicurezza generale.
L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere conforme a quello del regolamento (UE) 2019/2144, in particolare rispetto a quanto definito nel suo allegato II.
Le disposizioni relative alle procedure di omologazione di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio20, in particolare ai capi III e IV, si applicano all’omologazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti oggetto del presente regolamento.
A fini di coerenza metodologica per quanto riguarda le informazioni da fornire con la scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, occorre specificare ulteriormente le informazioni relative a ciascun tipo di sistema del veicolo, o componente o entità tecnica indipendente, che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Il certificato di omologazione UE di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, che deve essere rilasciato per ciascun tipo di sistema del veicolo, o componente o entità tecnica indipendente, che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe basarsi sul corrispondente modello di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione21. Tuttavia, l’addendum di ciascun certificato dovrebbe contenere le informazioni specifiche relative al sistema del veicolo, o al componente o all’entità tecnica indipendente, come definito nel presente regolamento.
È in particolare necessario stabilire disposizioni specifiche per l’omologazione a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle prove virtuali e dell’ articolo 72, paragrafo 1, in relazione ai servizi tecnici interni, sulla base delle prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
In linea di principio non è possibile ottenere un’omologazione a norma dei regolamenti UNECE in caso di componenti o di entità tecniche indipendenti installati che hanno soltanto un’omologazione UE valida. Ciò dovrebbe invece essere possibile ai fini dell’omologazione UE a norma del regolamento (UE) 2019/2144, sulla base delle prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II di tale regolamento.
I regolamenti UNECE contengono disposizioni specifiche in merito ai dati che devono accompagnare una domanda di omologazione. Nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento, tali dati dovrebbero essere riportati anche nel fascicolo informativo. Al fine di armonizzare ulteriormente le disposizioni relative all’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione, è opportuno integrare le prescrizioni applicabili all’alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore in maniera da includere anche l’alloggiamento della targa di immatricolazione anteriore.
Con l’intento di evitare errori materiali nel numero di identificazione del veicolo (VIN), quest’ultimo dovrebbe contenere una cifra di controllo, per il cui calcolo dovrebbe essere definito un metodo apposito.
L’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858 prevede la possibilità di rilasciare omologazioni UE per i veicoli che superano le dimensioni armonizzate. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non autorizzare la circolazione su strada, l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione di tali veicoli. È pertanto necessario che la deroga alle dimensioni massime autorizzate di cui al presente regolamento sia chiaramente indicata nel certificato di omologazione e nel certificato di conformità dei veicoli interessati.
L’armonizzazione globale delle prescrizioni in materia di sicurezza per quanto concerne i veicoli alimentati a idrogeno costituisce un passo importante ai fini della promozione di veicoli a combustibile alternativo. Il regolamento UNECE n. 13422 che si applica nell’Unione non contiene tuttavia prescrizioni in materia di compatibilità dei materiali e fragilizzazione da idrogeno per gli impianti a idrogeno e i componenti per veicoli alimentati a idrogeno. Tali prescrizioni sono necessarie per garantire un livello elevato di sicurezza per quanto riguarda la selezione dei materiali per gli impianti a idrogeno.
Il regolamento UNECE n. 134 non contiene nemmeno disposizioni specifiche per gli impianti di stoccaggio dell’idrogeno liquefatto né per le geometrie dei dispositivi di rifornimento, sebbene sia necessario riportarle dal regolamento (CE) n. 79/2009 per ragioni di coerenza.
I costruttori necessitano di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni per quanto concerne le iscrizioni regolamentari e l’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori. Di conseguenza, sono necessarie disposizioni transitorie al fine di garantire che tali prescrizioni si applicheranno per la prima volta a nuovi tipi di veicoli.
Nella misura in cui il presente regolamento non modifica le prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le omologazioni rilasciate per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti a norma di tali regolamenti dovrebbero rimanere valide e dovrebbe rimanere possibile rilasciare estensioni di tali omologazioni conformemente ai termini degli atti abrogati.
Le competenze conferite dall’articolo 4, paragrafo 7, dall’articolo 8, paragrafo 3 e dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144 riguardano l’introduzione di procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli, sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli per quanto concerne talune caratteristiche costruttive generali e di sicurezza. Giacché strettamente collegate dal punto di vista tematico, tali competenze dovrebbero essere integrate nel presente regolamento.
Poiché le relative disposizioni, di cui al regolamento (UE) 2019/2144, si applicano a decorrere dal 6 luglio 2022, anche l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per le procedure e le specifiche tecniche uniformi ai fini dell’omologazione UE dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e O, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, dell’articolo 8, paragrafo 3 e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre procedure uniformi che consentano l’omologazione in uno o più dei seguenti casi:
a) omologazione di sistemi di veicoli in presenza di componenti ed entità tecniche indipendenti recanti un marchio di omologazione UE anziché un marchio di omologazione ONU nel contesto delle prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144;
b) nel caso che il costruttore sia designato come servizio tecnico a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144;
c) nel caso di prove virtuali a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, e dell’allegato VIII del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «tipo di veicolo»: insieme di veicoli come definito nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/858;
2) «tipo di veicolo per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali:
a) la composizione del numero di identificazione del veicolo;
b) le caratteristiche e l’ubicazione delle iscrizioni regolamentari;
3) «targhetta regolamentare» targhetta o etichetta, apposta dal costruttore su un veicolo, che indica le caratteristiche tecniche principali necessarie per l’identificazione del veicolo e fornisce alle autorità competenti le pertinenti informazioni relative alle masse massime ammissibili a pieno carico;
4) «numero di identificazione del veicolo (VIN)»: il codice alfanumerico assegnato ad un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo;
5) «tipo di veicolo per quanto riguarda l’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali:
a) le dimensioni dell’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori e posteriori;
b) la posizione dell’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori e posteriori;
c) la forma della superficie destinata all’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori posteriori;
6) «tipo di veicolo per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche del tergicristallo e del lavacristallo o la forma, le dimensioni e le caratteristiche del parabrezza e del suo montaggio;
7) «tipo di lavacristallo»: gruppo di lavacristalli che non presenta differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali: funzionamento della pompa, materiali utilizzati, capacità del serbatoio, numero di ugelli, dimensioni, spessore delle pareti o forma del lavacristallo;
8) «tergicristallo»: l’insieme costituito da un dispositivo atto a detergere la superficie esterna del parabrezza e dagli accessori e comandi necessari per azionare e fermare il dispositivo stesso;
9) «lavacristallo»: l’insieme costituito dai dispositivi che servono a immagazzinare, convogliare e spruzzare il liquido sulla superficie esterna del parabrezza e dai comandi necessari per azionare e fermare il dispositivo stesso;
10) «tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche dei parafanghi o le dimensioni minime e massime degli pneumatici e delle ruote idonei al montaggio, tenuto conto delle coperture degli pneumatici e delle dimensioni e dell’offset dei cerchi;
11) «tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali:
a) caratteristiche dei dispositivi di sbrinamento e di disappannamento;
b) forme e sistemazioni esterne e interne che, all’interno del campo di visibilità anteriore a 180o del conducente, possono influire sulla visibilità;
c) forma, dimensioni, spessore e caratteristiche del parabrezza e del relativo montaggio;
d) numero massimo di posti a sedere;
12) «dispositivo di sbrinamento»: il dispositivo destinato a eliminare la brina o il ghiaccio dalla superficie esterna del parabrezza;
13) «dispositivo di disappannamento»: il dispositivo destinato a eliminare il vapore dalla superficie interna del parabrezza;
14) «tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di traino»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche dei dispositivi di traino;
15) «dispositivo di traino» (o «dispositivo di rimorchio»): dispositivo a forma di gancio, occhione o altro, al quale può essere fissata una fune o una barra da traino;
16) «tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi antispruzzi»: veicoli completi, incompleti o completati che non differiscono tra loro riguardo ai seguenti aspetti:
a) tipo di dispositivo antispruzzi installato sul veicolo;
b) designazione del tipo di dispositivo antispruzzi stabilita dal costruttore;
17) «tipo di dispositivo antispruzzi»: dispositivi che non differiscono tra loro riguardo alle seguenti caratteristiche principali:
a) principio fisico adottato per ridurre gli spruzzi (assorbimento dell’energia dell’acqua, separazione aria/acqua);
b) materiali;
c) forma;
d) dimensioni, se possono influire sul comportamento del materiale;
18) «sistema antispruzzi»: sistema che riduce la nebulizzazione dell’acqua sollevata dagli pneumatici di un veicolo in movimento e composto da parafango, paraspruzzi e bordi esterni muniti di un dispositivo antispruzzi;
19) «dispositivo antispruzzi»: componente del sistema antispruzzi che può comprendere un separatore aria/acqua e un assorbitore di energia;
20) «tipo di veicolo per quanto riguarda l’indicatore di cambio di marcia (GSI)»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche funzionali dei GSI e alla logica che usano i GSI per stabilire quando indicare il momento di cambiare marcia, fra cui:
a) invito a inserire la marcia superiore a un determinato regime di rotazione del motore;
b) invito a inserire la marcia superiore quando le mappe sul consumo specifico di carburante del motore mostrano che inserendo la marcia superiore si otterrebbe un determinato miglioramento minimo del consumo di carburante;
c) invito a inserire la marcia superiore quando la domanda di coppia può essere soddisfatta anche nella marcia superiore;
21) «caratteristiche funzionali del GSI»: gamma dei parametri di ingresso, come regime di rotazione, potenza richiesta, coppia e relative variazioni nel tempo, che determinano l’indicazione del GSI e la dipendenza funzionale delle indicazioni del GSI da tali parametri;
22) «tipo di veicolo per quanto riguarda l’accesso»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche di predellini, maniglie e pedane;
23) «tipo di veicolo per quanto riguarda la retromarcia»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche dei dispositivi di retromarcia;
24) «tipo di veicolo per quanto riguarda le masse e le dimensioni»: veicoli che non differiscono tra loro in relazione a nessuno dei seguenti aspetti:
a) denominazione commerciale o marchio del costruttore;
b) classificazione;
c) funzione principale;
25) «apparecchiature e dispositivi aerodinamici»: apparecchiature o dispositivi progettati per ridurre la resistenza aerodinamica dei veicoli stradali, ad eccezione delle cabine allungate;
26) «tipo di impianto di stoccaggio dell’idrogeno»: insieme di componenti che non differiscono relativamente ad aspetti fondamentali quali: lo stato del carburante a idrogeno stoccato o del gas compresso; la pressione di esercizio nominale; la struttura, i materiali, la capacità e le dimensioni fisiche del serbatoio e la struttura, i materiali e le caratteristiche fondamentali dei limitatori di pressione, delle valvole di ritenuta e delle valvole di intercettazione;
27) «tipo di veicolo per quanto riguarda la sicurezza dell’idrogeno»: gruppo di veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali la configurazione di base e le caratteristiche principali dell’impianto di alimentazione del carburante a idrogeno del veicolo;
28) «tipo di componente a idrogeno»: gruppo di componenti a idrogeno che non differiscono tra loro relativamente ad aspetti fondamentali quali: lo stato del carburante a idrogeno stoccato o del gas compresso, la funzione del componente e la sua struttura, i materiali e le dimensioni fisiche.
Capo II. Omologazione in conformità alle prescrizioni essenziali basate sui regolamenti unece
Art. 3 Domanda di omologazione
1. In uno o più casi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le domande di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, conformemente alle prescrizioni dei regolamenti UNECE indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, sono presentate all’autorità di omologazione dai costruttori o dai relativi rappresentanti utilizzando il modello di scheda informativa di cui all’allegato I, parte 1.
2. I componenti e le entità tecniche indipendenti con omologazione UE o ONU installati su un veicolo o integrati in un altro componente o in un’altra entità tecnica indipendente non devono essere accuratamente descritti, con tutti i particolari, nella scheda informativa di cui al punto 1 qualora i marchi e i numeri di omologazione siano indicati nella scheda informativa e i certificati di omologazione, con i relativi allegati, siano messi a disposizione dell’autorità di omologazione.
3. I componenti e le entità tecniche indipendenti recanti un marchio di omologazione UE valido sono accettati anche nei casi in cui siano montati al posto di componenti ed entità tecniche indipendenti che devono recare un marchio di omologazione ONU ai sensi del regolamento (UE) 2019/2144 e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, che stabiliscono disposizioni in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE.
Art. 4 Rilascio dell’omologazione
1. Se il tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presentato per l’omologazione è conforme alle corrispondenti prescrizioni tecniche dei regolamenti UNECE, il certificato di omologazione UE, rilasciato dall’autorità di omologazione a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, deve essere conforme al modello di cui all’allegato I, parte 2, e alla scheda di notifica compilata corrispondente al modello in questione del regolamento UNECE applicato, con la casella relativa al numero di omologazione ONU lasciata in bianco.
2. Ogni componente o entità tecnica indipendente conforme a un tipo per il quale è stata rilasciata un’omologazione a norma del regolamento (UE) 2019/2144 deve recare un marchio di omologazione UE di entità tecnica indipendente conformemente all’allegato V, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/683.
Capo III. Omologazione ue di tipi di veicoli per quanto riguarda determinate prescrizioni specifiche in materia di costruzione e di sicurezza
Art. 5 Domanda di omologazione UE di un tipo di veicolo per quanto riguarda taluni sistemi dei veicoli
1. I costruttori o i relativi rappresentanti presentano all’autorità di omologazione una domanda separata di omologazione UE per un tipo di veicolo per quanto riguarda ciascuno dei seguenti elementi, utilizzando il rispettivo modello di scheda informativa conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858:
a) la configurazione e la posizione della targhetta regolamentare nonché la composizione e la posizione del numero di identificazione del veicolo utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato II, parte 1;
b) l’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori e posteriori utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato III, parte 1;
c) i tergicristalli e i lavacristalli utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato IV, parte 1, sezione A;
d) i parafanghi utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato V, parte 1;
e) i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato VI, parte 1;
f) i dispositivi di traino utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato VII, parte 1;
g) il sistema antispruzzi utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato VIII, parte 1, sezione A;
h) l’indicatore di cambio di marcia utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato IX, parte 1;
i) l’accesso al veicolo utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato X, parte 1;
j) la retromarcia utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato XI, parte 1;
k) le masse e le dimensioni del veicolo utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato XIII, parte 1, sezione A;
l) nel caso dei veicoli alimentati a idrogeno, l’impianto di alimentazione del carburante del veicolo che comprende l’impianto di stoccaggio dell’idrogeno liquefatto (LHSS) o l’impianto di stoccaggio dell’idrogeno compresso (CHSS) utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione A.
2. La domanda di omologazione UE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l’indicatore di cambio di marcia di cui al paragrafo 1, lettera h), è presentata corredata di una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme alle corrispondenti specifiche tecniche di cui al presente regolamento nonché di un certificato redatto conformemente al modello di cui all’appendice dell’allegato IX, parte 1.
3. Su richiesta dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico, il costruttore mette a disposizione, ai fini delle prove, un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
Art. 6 Rilascio dell’omologazione UE di un tipo di veicolo per quanto riguarda taluni sistemi dei veicoli
1. Se sono rispettate le specifiche tecniche di cui agli allegati da II a XIII, parte 2, e all’allegato XIV, parte 2, sezioni D ed E, per quanto riguarda le rispettive prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, l’autorità di omologazione rilascia un’omologazione UE e un numero di certificato di omologazione conformemente al metodo di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione.
2. Il certificato di omologazione UE di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 deve essere redatto in conformità a quanto segue:
a) allegato II, parte 3, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
b) allegato III, parte 3, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
c) allegato IV, parte 3, sezione A, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c);
d) allegato V, parte 3, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
e) allegato VI, parte 3, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e);
f) allegato VII, parte 3, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f);
g) allegato VIII, parte 3, sezione A, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera g);
h) allegato IX, parte 3, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera h);
i) allegato X, parte 3, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera i);
j) allegato XI, parte 3, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera j);
k) allegato XIII, parte 3, sezione A, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera k); e
l) allegato XIV, parte 3, sezione A, per la voce di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera l).
3. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858, può essere rilasciata un’omologazione UE per i veicoli che superano le dimensioni massime autorizzate di cui all’allegato XIII, parte 2, sezioni C, D ed E, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso al punto 52 del certificato di omologazione e del certificato di conformità è inserita l’annotazione «deroga relativa alle dimensioni massime autorizzate».
4. Può essere rilasciata un’omologazione UE per i veicoli destinati al trasporto di carichi indivisibili le cui dimensioni superano quelle massime autorizzate di cui all’allegato XIII, parte 2, sezioni C, D ed E, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso il certificato di omologazione e il certificato di conformità devono indicare chiaramente che il veicolo è destinato esclusivamente al trasporto di carichi indivisibili.
Capo IV. Omologazioni ue di entità tecniche indipendenti e componenti per quanto riguarda taluni sistemi e componenti dei veicoli
Art. 7 Domanda di omologazione UE di entità tecniche indipendenti di sistemi e apparecchiature
Le domande di omologazione UE come entità tecnica indipendente relative a ciascuno dei seguenti sistemi e delle seguenti apparecchiature devono essere redatte conformemente al rispettivo modello di scheda informativa, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858:
a) per i tergicristalli e i lavacristalli utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato IV, parte 1, sezione B;
b) per il sistema antispruzzi utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato VIII, parte 1, sezione B;
c) per il sistema di protezione frontale utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato XII, parte 1;
d) per il dispositivo aerodinamico o l’apparecchiatura aerodinamica utilizzando il modello contenente le informazioni di cui all’allegato XIII, parte 1, sezione B.
Art. 8 Rilascio dell’omologazione UE di un’entità tecnica indipendente
1. In conformità all’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/858, laddove siano rispettate le specifiche tecniche di cui all’allegato IV, parte 2, del presente regolamento per quanto le prescrizioni relative ai lavacristalli, all’allegato VIII, parte 2, per quanto riguarda i sistemi antispruzzi, all’allegato XII, parte 2, per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale e all’allegato XIII, parte 2, sezione I, per quanto riguarda i dispositivi aerodinamici e le apparecchiature aerodinamiche, l’autorità di omologazione rilascia un’omologazione UE come entità tecnica indipendente per tali tipi di sistemi e apparecchiature unitamente a un numero di certificato di omologazione in conformità al metodo di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione.
2. I certificati di omologazione UE rilasciati a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 per i sistemi e le apparecchiature di cui all’articolo 5 devono essere redatti in conformità a quanto segue:
a) allegato IV, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’articolo 7, lettera a);
b) allegato VIII, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’articolo 7, lettera b);
c) allegato XII, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’articolo 7, lettera c);
d) allegato XIII, parte 3, sezione B, per le apparecchiature di cui all’articolo 7, lettera d).
Art. 9 Domanda di omologazione UE di componenti
Le domande di omologazione UE come componente per quanto riguarda i seguenti componenti a idrogeno devono essere redatte conformemente al rispettivo modello di scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858 e devono contenere le informazioni di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione B:
a) gli impianti di stoccaggio dell’idrogeno liquefatto (LHSS), compresi i serbatoi, i limitatori di pressione e i dispositivi di intercettazione corrispondenti, per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e la compatibilità dei materiali;
b) gli impianti di stoccaggio dell’idrogeno compresso (CHSS), compresi i serbatoi e i dispositivi di chiusura primari corrispondenti, nonché i limitatori di pressione ad azionamento termico, le valvole di ritenuta e le valvole di intercettazione automatiche, per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e la compatibilità dei materiali.
Art. 10 Rilascio dell’omologazione UE di componenti
1. In conformità all’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/858, laddove siano rispettate le specifiche tecniche di cui all’allegato XIV, parte 2, sezioni B, C e F per i componenti di cui all’articolo 9, lettera a), e sezione F per i componenti di cui alla lettera b) del medesimo articolo, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, l’autorità di omologazione rilascia un’omologazione UE come componente per il tipo di componente a idrogeno e un numero di certificato di omologazione conformemente al metodo di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione.
2. Il certificato di omologazione UE per i componenti di cui all’articolo 9 deve essere redatto conformemente all’allegato XIV, parte 3, sezione B.
Art. 11 Marchio di omologazione
1. Il marchio di omologazione come entità tecnica indipendente di un tipo di sistema o di apparecchiatura, di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858, deve essere composto e fissato conformemente a quanto segue:
a) allegato IV, parte 3, sezione C, per i sistemi di cui all’articolo 7, lettera a);
b) allegato VIII, parte 3, sezione C, per i sistemi di cui all’articolo 7, lettera b);
c) allegato XII, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’articolo 7, lettera c);
d) allegato XIII, parte 3, sezione C, per i dispositivi e le apparecchiature di cui all’articolo 7, lettera d).
2. Il marchio di omologazione come componente di cui all’articolo 9 deve essere composto e fissato conformemente all’allegato XIV, parte 3, sezione C.