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Regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione. Tale regolamento ha stabilito le condizioni e le procedure per il rilascio o il rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi nell’ambito dell’ETIAS.

L’ETIAS permette di valutare se la presenza di tali cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri può rappresentare un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.

Per consentire al sistema centrale ETIAS di trattare i fascicoli di domanda di cui al regolamento (UE) 2018/1240 è necessario realizzare l’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d’informazione Schengen (SIS), Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) («altri sistemi di informazione dell’UE»), e i dati Europol definiti in tale regolamento («dati Europol»), dall’altro.

Il presente regolamento, unitamente ai regolamenti (UE) 2021/11513 e (UE) 2021/11524 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce le regole sull’attuazione dell’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e gli altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol, dall’altro, e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell’UE e dei dati Europol mediante ETIAS ai fini dell’individuazione automatica di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (UE) 2018/18625 e (UE) 2019/8186 del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell’UE e tali dati Europol.

Per quanto riguarda l’attuazione dell’interoperabilità con Eurodac, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240, le conseguenti necessarie modifiche saranno adottate una volta adottata la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento e del Consiglio8 e dal regolamento (UE) 2019/818, consentirà di interrogare parallelamente i dati conservati nell’ETIAS e quelli conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE.

È opportuno stabilire le modalità tecniche che consentono all’ETIAS di verificare regolarmente e automaticamente negli altri sistemi di informazione dell’UE se continuano ad essere soddisfatte le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240.

È possibile revocare l’autorizzazione ai viaggi ETIAS a seguito dell’inserimento nel SIS di una nuova segnalazione relativa al rifiuto di ingresso e di soggiorno o di una segnalazione relativa a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato. È opportuno instaurare un processo automatizzato tra il SIS e l’ETIAS affinché il sistema centrale ETIAS sia informato automaticamente dal SIS di queste nuove segnalazioni.

È opportuno garantire le condizioni, inclusi i diritti di accesso, alle quali l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l’assolvimento dei loro compiti. Analogamente, i dati conservati nei fascicoli di domanda ETIAS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che operano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione.

A norma del regolamento (UE) 2018/1240, l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio9, deve essere responsabile della fase di progettazione e sviluppo del sistema di informazione ETIAS.

Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Nella misura in cui le disposizioni concernono il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, l’Irlanda partecipa al presente regolamento, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio11. Inoltre, nella misura in cui le disposizioni concernono Europol, l’Eurodac e il sistema ECRIS-TCN, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto riguarda Cipro e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011. Relativamente alla Croazia, il presente regolamento deve essere letto in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio12.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen13, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio14.

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen15, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio16.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen17, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio18.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire modificare i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 al fine di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e ai dati Europol e specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell’UE e tali dati Europol, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio19,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862

Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato:

  1. (1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 ter Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS Per ciascun trattamento di dati eseguito nel SIS e nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) conformemente all’articolo 50 ter del presente regolamento è conservato un registro in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio20.

  2. (2) all’articolo 44, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «h) del trattamento manuale delle domande ETIAS da parte dell’unità nazionale ETIAS a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240.»;

  3. (3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 49 bis Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati contenuti nel SIS 1. Ai fini dell’esercizio dei compiti ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS, istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, ha il diritto di accedere e di consultare i dati SIS conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento. A tale accesso e a tali consultazioni si applica l’articolo 50, paragrafi da 4 a 8, del presente regolamento. 2. Qualora la verifica dell’unità centrale ETIAS conformemente all’articolo 22 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 confermi che i dati registrati in un fascicolo di domanda ETIAS corrispondono a quelli di una segnalazione nel SIS, o qualora dopo tale verifica persistano dubbi, si applicano gli articoli 23, 24 e 26 di tale regolamento.»;

  4. (4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 50 ter Interoperabilità con l’ETIAS 1. A partire dalla data dell’entrata in funzione dell’ETIAS, come previsto all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il SIS centrale è connesso all’ESP per consentire le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 23, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e le successive verifiche previste agli articoli 22, 23 e 26 di tale regolamento. 2. Per procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e d) e lettera m), punto i), e all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS, definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 25), di tale regolamento, usa l’ESP per confrontare i dati di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del medesimo regolamento con quelli contenuti nel SIS, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento. 3. Per procedere alle verifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS usa l’ESP per verificare regolarmente se sia stata cancellata una segnalazione relativa a documenti ufficiali in bianco rubati o a documenti di identità inseriti nel SIS, di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettere k) e l), del presente regolamento, che abbia dato luogo al rifiuto, all’annullamento o alla revoca di un’autorizzazione ai viaggi. 4. Qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione relativa a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il SIS centrale, a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, trasmette al sistema centrale ETIAS, tramite un trattamento automatizzato e l’ESP, l’informazione relativa a tale segnalazione affinché tale sistema verifichi l’eventuale corrispondenza della nuova segnalazione a un’autorizzazione ai viaggi valida.».

Art. 2 Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

Nell’articolo 68 del regolamento (UE) 2019/818 è inserito il paragrafo seguente: «1 ter. Senza pregiudizio del paragrafo 1 del presente articolo, l’ESP inizia le attività, ai fini delle verifiche automatizzate di cui agli articoli 20 e 23, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c) punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, solo una volta che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88 di tale regolamento.».

Art. 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio Il presidente A. Logar