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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione del 1o agosto 2022 che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE1, in particolare l'articolo 5 quater, primo comma, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE2, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 44, paragrafo 5, e l'articolo 45, paragrafo 7,

A seconda dei parametri tecnici, le prestazioni dei veicoli delle categorie O3 e O4 possono variare relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica e l'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore. Rimorchi più efficienti generano minore resistenza, migliorando così l'efficienza energetica del veicolo trainante. Rimorchi con parametri tecnici simili hanno effetti simili sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante del veicolo trainante. Al fine di rispecchiare la diversità del settore dei rimorchi, occorrerebbe suddividere i rimorchi in gruppi di veicoli simili, con simili configurazione degli assi, carico massimo ammissibile per asse e configurazione del telaio.

Il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione3 contiene obblighi di certificazione e norme per la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti a motore. La determinazione del consumo di carburante si basa su una simulazione al computer per la quale la Commissione ha sviluppato lo strumento di simulazione VECTO a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento citato. Poiché lo strumento di simulazione VECTO non può tener conto dell'incidenza dei diversi rimorchi e poiché sul mercato non è disponibile alcun software da utilizzare per valutarne l'incidenza sul consumo energetico dei veicoli trainanti, la Commissione ha sviluppato a tale scopo uno strumento di simulazione apposito per i rimorchi.

La resistenza aerodinamica è una delle forze che un veicolo deve superare durante la marcia. È scientificamente dimostrato che l'uso di dispositivi aerodinamici appropriati su un rimorchio può ridurre in modo significativo la resistenza aerodinamica di una combinazione di veicoli e quindi il consumo di energia. L'effetto di riduzione di tali dispositivi aerodinamici dovrebbe pertanto essere certificato.

La simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale è un metodo che consente di determinare la forza di resistenza aerodinamica di un veicolo ed è meno costosa di una prova fisica. Le simulazioni basate sulla fluidodinamica computazionale si possono utilizzare per la certificazione aerodinamica dei dispositivi solo nel caso in cui tutti i costruttori di dispositivi aerodinamici ricorrono agli stessi modelli 3D generici dei veicoli per determinarne l'effetto di riduzione. Mancando modelli 3D generici adeguati dei veicoli, la Commissione ne ha sviluppati e messi gratuitamente a disposizione su un'apposita piattaforma.

I costruttori di veicoli dovrebbero valutare le prestazioni ambientali dei loro veicoli mediante uno strumento di simulazione fornito dalla Commissione prima di immetterli sul mercato dell'Unione. Per garantire che le prestazioni ambientali siano correttamente simulate, le autorità di omologazione dovrebbero valutare e monitorare sia il trattamento dei dati utilizzati sia l'uso corretto dello strumento di simulazione. Dopo aver proceduto alla valutazione, l'autorità di omologazione dovrebbe rilasciare una licenza al costruttore di veicoli in questione per l'utilizzo dello strumento di simulazione.

Le informazioni sulle prestazioni ambientali di un rimorchio possono essere utilizzate per il pedaggio stradale e la tassazione e dovrebbero pertanto essere riportate nel file dei registri del costruttore e nel file di informazioni per il cliente. Per evitare falsificazioni i costruttori di veicoli dovrebbero utilizzare uno strumento, fornito dalla Commissione, per creare un hash crittografico che dovrebbe far parte del certificato di conformità o della scheda/certificato di omologazione individuale. L'hash crittografico può essere utilizzato per evidenziare discrepanze tra i diversi documenti del veicolo in questione. Per gli stessi motivi, lo stesso principio dell'hashing dovrebbe applicarsi ai componenti e alla relativa certificazione.

Al fine di evitare oneri inutili per i costruttori di veicoli e di ridurre il numero di valutazioni annuali in carico alle autorità di omologazione, i servizi tecnici dovrebbero essere autorizzati a determinare le prestazioni ambientali dei veicoli soggetti a omologazione individuale ricorrendo allo strumento di simulazione fornito dalla Commissione. I titolari di omologazioni individuali dovrebbero quindi poter chiedere alle autorità di omologazione l'autorizzazione a rivolgersi a un servizio tecnico per la valutazione delle prestazioni ambientali dei loro veicoli.

Alcuni componenti, a seconda dei parametri di progettazione, incidono in modo molto diverso sulla resistenza al moto di un veicolo. I fabbricanti di componenti dovrebbero essere in grado di certificare i loro componenti determinandone le caratteristiche di efficienza energetica, e utilizzando metodi identici. I costruttori di veicoli dovrebbero utilizzare i valori certificati come dati di input per lo strumento di simulazione che valuta le prestazioni ambientali dei veicoli. Per i componenti non certificati, i costruttori di veicoli dovrebbero utilizzare valori standard anziché valori certificati.

Per limitare il costo della certificazione dei componenti, i fabbricanti dovrebbero essere in grado di raggruppare i componenti in famiglie. Per ciascuna famiglia di componenti dovrebbe essere sottoposto a prova il componente che presenta le caratteristiche meno favorevoli per quanto riguarda le prestazioni ambientali del veicolo sul quale deve essere installato, e i risultati applicarsi all'intera famiglia.

Le disposizioni di cui al presente regolamento fanno parte del quadro istituito dal regolamento (UE) 2018/858 e integrano le disposizioni per il rilascio del certificato di conformità e del certificato di omologazione individuale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione4. È pertanto opportuno modificare i corrispondenti allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 al fine di integrare le modifiche necessarie nella procedura di omologazione.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore (CTVM) di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/858,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie O3 e O4, ad eccezione di:

  1. a) veicoli con carrozzeria diversa dalla carrozzeria a cassone di cui all'articolo 2, punto 2;

  2. b) veicoli con massa massima tecnicamente ammissibile inferiore a 8000 kg;

  3. c) veicoli a più di tre assi;

  4. d) rimorchi di collegamento a timone e semirimorchi accoppiabili;

  5. e) carrelli «dolly»;

  6. f) veicoli che superano le dimensioni massime autorizzate di cui all'allegato XIII, sezione E, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione1;

  7. g) veicoli con assi motore.

Art. 2 Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «strumento di simulazione»: strumento elettronico, sviluppato dalla Commissione, utilizzato per valutare le prestazioni dei veicoli delle categorie O3 e O4 per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli a motore;

  2. 2) «carrozzeria a cassone»: sovrastruttura chiusa, parte integrante del telaio del veicolo, che copre le merci trasportate e per la quale le cifre attribuite utilizzate per integrare i codici della carrozzeria sono 03, 04, 05, 06 o 32, conformemente all'allegato III, tabella 3;

  3. 3) «strumento di hashing»: strumento elettronico, sviluppato dalla Commissione, che fornisce un'associazione univoca tra il componente certificato, l'entità tecnica indipendente o il sistema e il relativo documento di certificazione, oppure tra un veicolo e il rispettivo file dei registri del costruttore e il relativo file di informazioni per il cliente;

  4. 4) «fabbricante»: la persona o l'organismo responsabile davanti all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti del processo di certificazione e della conformità delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi, indipendentemente dal fatto che tale persona o organismo partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del componente, dell'entità tecnica indipendente o del sistema oggetto della certificazione;

  5. 5) «costruttore del veicolo»: organismo o persona responsabile dell'emissione del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente a norma dell'articolo 8;

  6. 6) «proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante»: caratteristiche specifiche di un componente, un'entità tecnica indipendente e un sistema che ne determinano l'impatto sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante di un veicolo;

  7. 7) «dispositivo aerodinamico»: dispositivo, apparecchiatura o relativa combinazione in una configurazione specifica progettata per ridurre la resistenza aerodinamica di combinazioni di veicoli comprendenti almeno un veicolo a motore e un rimorchio o semirimorchio;

  8. 8) «geometria generica»: modello tridimensionale sviluppato dalla Commissione per simulazioni basate sulla fluidodinamica computazionale;

  9. 9) «file dei registri del costruttore»: file prodotto dallo strumento di simulazione che contiene le informazioni relative al costruttore, la documentazione dei dati di input e le informazioni di input per lo strumento di simulazione, oltre alle prestazioni del veicolo per quanto riguarda la sua influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli a motore; il file è redatto conformemente al modello di cui all'allegato IV, parte I;

  10. 10) «file di informazioni per il cliente»: file prodotto dallo strumento di simulazione che contiene una serie di informazioni relative al veicolo, oltre alle prestazioni del veicolo per quanto riguarda la sua influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli a motore; il file è redatto conformemente al modello di cui all'allegato IV, parte II;

  11. 11) «dati di input»: informazioni sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, che sono usate dallo strumento di simulazione per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di un veicolo;

  12. 12) «informazioni di input»: informazioni sulle caratteristiche di un veicolo che sono usate dallo strumento di simulazione al fine di determinarne l'influenza sulle sue emissioni di CO2 e consumo di carburante e che non fanno parte dei dati di input;

  13. 13) «ente autorizzato»: autorità nazionale autorizzata dallo Stato membro a richiedere informazioni ai fabbricanti e ai costruttori di veicoli rispettivamente in merito alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di uno specifico componente, entità tecnica indipendente o sistema e alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli nuovi.

Capo II. Gruppi di veicoli, strumenti elettronici e geometrie generiche del veicolo

Art. 3 Gruppi di veicoli

I costruttori classificano i loro veicoli in gruppi, conformemente all'allegato I, punto 2.

Art. 4 Strumenti elettronici

1.

I costruttori di veicoli utilizzano i seguenti strumenti elettronici forniti gratuitamente dalla Commissione sotto forma di software scaricabili ed eseguibili:

  1. a) lo strumento di simulazione;

  2. b) lo strumento di hashing.

La Commissione provvede alla manutenzione degli strumenti elettronici e fornisce modifiche e aggiornamenti degli stessi.

2. La Commissione mette a disposizione gli strumenti elettronici di cui al paragrafo 1 mediante un'apposita piattaforma elettronica di distribuzione pubblicamente disponibile.

Capo III. Licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione ai fini dell'omologazione

Art. 5 Domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione al fine di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante

1. I costruttori di veicoli presentano all'autorità di omologazione una domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione al fine di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante

2.

I costruttori di veicoli presentano all'autorità di omologazione una domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione utilizzando il modello di cui all'allegato II, appendice 1.

La domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione è corredata di tutti i seguenti elementi:

  1. a) una descrizione dettagliata dei processi di cui all'allegato II, punto 1;

  2. b) la valutazione di cui all'allegato II, punto 2.

3. I costruttori di veicoli presentano la domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione al più tardi insieme alla domanda di omologazione o di omologazione individuale del veicolo in questione.

Art. 6 Disposizioni amministrative per il rilascio della licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione

1. L'autorità di omologazione rilascia la licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione se il costruttore di veicoli interessato presenta la domanda conformemente all'articolo 5 e dimostra che tutte le procedure sono state predisposte conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, punto 1.

2. La licenza è rilasciata utilizzando il modello di cui all'allegato II, appendice 2.

Art. 7 Modifiche successive dei processi istituiti al fine di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante

1. I costruttori di veicoli notificano senza indugio all'autorità di omologazione qualsiasi modifica da essi apportata ai processi istituiti al fine di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda l'influenza di questi veicoli sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante, e che sono compresi nella licenza di utilizzo dello strumento di simulazione, qualora tali modifiche possano incidere sulla precisione, l'affidabilità e la stabilità di tali processi.

2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità di omologazione informa il costruttore del veicolo interessato comunicandogli se i processi modificati continuano a essere compresi nella licenza rilasciata a norma dell'articolo 6.

3. Se le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono comprese nella licenza di utilizzo dello strumento di simulazione, entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 il costruttore di veicoli chiede una nuova licenza a norma dell'articolo 5. L'autorità di omologazione revoca la licenza se il costruttore del veicolo non richiede una nuova licenza o se la domanda di una nuova licenza è respinta.

Capo IV. Utilizzo dello strumento di simulazione

Art. 8 Obbligo di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante

1. I costruttori di veicoli determinano le prestazioni dei veicoli nuovi da vendere, immatricolare o mettere in circolazione nell'Unione, per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante, utilizzando l'ultima versione disponibile dello strumento di simulazione.

2.

I costruttori di veicoli registrano i risultati della simulazione effettuata con lo strumento di simulazione nel file dei registri del costruttore.

Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 23, paragrafo 3, è vietata qualsiasi modifica del file dei registri del costruttore.

3. I costruttori di veicoli creano hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente usando lo strumento di hashing.

4.

Ogni veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione è accompagnato dal file di informazioni per il cliente.

Ciascun file di informazioni per il cliente contiene un'impronta dell'hash crittografico del file dei registri del costruttore.

5. Ciascun veicolo destinato ad essere immatricolato, venduto o messo in servizio è accompagnato da un certificato di conformità oppure, nel caso dei veicoli omologati in conformità all'articolo 44 o all'articolo 45 del regolamento (UE) 2018/858, da una scheda di omologazione individuale, contenente un'impronta degli hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, i costruttori di veicoli che chiedono omologazioni individuali per veicoli appartenenti ai gruppi di veicoli interessati possono chiedere all'autorità di omologazione, al più tardi quando introducono la domanda di omologazione individuale, che la valutazione delle prestazioni dei veicoli per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante sia effettuata da un servizio tecnico designato. Tale richiesta contiene i dati di input e le informazioni di input previste dal modello di cui all'allegato III, appendice 1. Il costruttore del veicolo fornisce al servizio tecnico designato i dati di input e le informazioni di input dei componenti certificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, sotto forma di file XML.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, i costruttori di veicoli titolari di un'omologazione e con una produzione annua inferiore a 30 veicoli appartenenti ai gruppi di veicoli in causa possono chiedere a un servizio tecnico designato di effettuare la simulazione per la valutazione delle prestazioni di tali veicoli per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante. La richiesta per ciascun veicolo contiene i dati di input e le informazioni di input previste dal modello di cui all'allegato III, appendice 1. Il costruttore del veicolo fornisce al servizio tecnico designato i dati di input e le informazioni di input dei componenti certificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, sotto forma di file XML.

8. Ai fini dei paragrafi 6 e 7, le autorità di omologazione designano un servizio tecnico incaricato di utilizzare lo strumento di simulazione e di redigere il file dei registri del costruttore e il file di informazioni per il cliente.

Art. 9 Modifiche, aggiornamenti e malfunzionamenti dello strumento di simulazione e hashing

1. In caso di modifiche o aggiornamenti dello strumento di simulazione i costruttori di veicoli cominciano a usare lo strumento di simulazione modificato o aggiornato al più tardi entro tre mesi dalla messa a disposizione della modifica o dell'aggiornamento su una piattaforma elettronica di distribuzione apposita.

2. Se le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante non possono essere valutate a causa di un malfunzionamento dello strumento di simulazione, i costruttori di veicoli ne informano senza indugio la Commissione mediante l'apposita piattaforma elettronica di distribuzione.

3. Se le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante non possono essere valutate a causa di un malfunzionamento dello strumento di simulazione, i costruttori di veicoli effettuano la simulazione sui veicoli interessati entro sette giorni di calendario dalla data in cui le modifiche o gli aggiornamenti sono stati resi disponibili sulla piattaforma di distribuzione elettronica apposita. Fino a quando non sono disponibili le modifiche o gli aggiornamenti, gli obblighi di cui all'articolo 8 sono sospesi per i veicoli per i quali non è possibile determinare le prestazioni per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante.

Art. 10 Accessibilità delle informazioni di input e di output dello strumento di simulazione

1. I costruttori di veicoli o, nel caso in cui la simulazione sia effettuata da un servizio tecnico, gli organismi responsabili designati dallo Stato membro, conservano il fascicolo dei registri del costruttore e i certificati relativi alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti per 10 anni a partire dalla produzione o dall'omologazione del veicolo, rispettivamente.

2. Su richiesta di un soggetto autorizzato di uno Stato membro o della Commissione, i costruttori di veicoli o gli organismi responsabili di cui al paragrafo 1 forniscono il file dei registri del costruttore e i certificati sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti a tale soggetto o alla Commissione entro 15 giorni lavorativi.

3. Su richiesta di un soggetto autorizzato o della Commissione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato la licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione a norma dell'articolo 6 o che ha certificato le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di un componente, di un'entità tecnica indipendente o di un sistema a norma dell'articolo 17 fornisce a tale soggetto o alla Commissione la domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o la domanda di certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di cui all'articolo 16, paragrafo 2, rispettivamente, entro 15 giorni lavorativi.

Capo V. Proprietà correlate alle emissioni di co2 e al consumo di carburante di dispositivi aerodinamici e pneumatici

Art. 11 Componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi pertinenti ai fini della valutazione delle prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda l'influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante

1. I dati di input per lo strumento di simulazione devono contenere dati sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei seguenti componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi:

  1. a) dispositivi aerodinamici;

  2. b) pneumatici.

2. I costruttori di veicoli basano le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici sui valori determinati per ciascuna famiglia di dispositivi aerodinamici, conformemente all'articolo 13, e fanno certificare le proprietà a norma dell'articolo 17. In assenza di determinazione e certificazione, i costruttori di veicoli basano le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici sui valori standard determinati conformemente all'articolo 12.

3. I costruttori di veicoli basano le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante degli pneumatici sui valori certificati o standard determinati a norma dell'articolo 12 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2400.

4. Quando un veicolo nuovo deve essere immatricolato, venduto o messo in servizio con un treno completo di pneumatici da neve e un treno completo di pneumatici standard, i costruttori di veicoli possono scegliere quale pneumatico utilizzare tra i due tipi per valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda l'influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante.