Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali1 [«regolamento (UE) 2015/1588»], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), vi), vii) e x),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento2,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, a norma dell'articolo 109 TFUE, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti.
Il regolamento (UE) 2015/1588 autorizza la Commissione a dichiarare, in conformità dell'articolo 109 TFUE, che, a determinate condizioni, alcune categorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica. La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 TFUE alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in numerose decisioni. Essa ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti specifici applicabili a tale settore. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni, è opportuno che la Commissione continui ad avvalersi dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588. Pertanto, a determinate condizioni, dovrebbero essere dichiarati compatibili con il mercato interno e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE gli aiuti a favore delle microimprese, piccole e medie imprese («PMI») attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; gli aiuti concessi alle imprese attive nei suddetti settori, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, e destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali; gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali; gli aiuti per l'innovazione e gli aiuti per la conservazione delle risorse biologiche marine e di acqua dolce. L'esenzione dall'obbligo di notifica dovrebbe applicarsi anche agli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dal comportamento di animali protetti indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario dell'aiuto come misura di conservazione delle risorse biologiche marine e di acqua dolce. Il regolamento (UE) 2015/1588 non conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, a norma dell'articolo 109 TFUE, che gli aiuti di Stato a favore di organismi di diritto pubblico, autorità pubbliche o organismi pubblici o semipubblici sono esentati dall'obbligo di notifica.
È opportuno continuare a ricorrere ai poteri conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 al fine di esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali che sono concessi alle imprese indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario.
Il regolamento (UE) 2015/1588 autorizza la Commissione a esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Sulla base di tale autorizzazione, il presente regolamento stabilisce chiare condizioni di compatibilità per tale categoria di aiuti e ne definisce la portata per includere gli aiuti concessi alle imprese indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario.
La compatibilità degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura è valutata dalla Commissione sulla base degli obiettivi della politica comune della pesca («PCP») stabiliti dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dall'Unione, l'intensità massima dell'aiuto pubblico consentita in virtù del presente regolamento dovrebbe essere pari a quella fissata per il medesimo tipo di aiuti nell'articolo 41 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
È essenziale che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto dell'Unione e, in particolare, alle norme del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri possono pertanto accordare aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura solo se le misure finanziate e i loro effetti sono conformi al diritto dell'Unione.
Il presente regolamento dovrebbe consentire una migliore definizione delle priorità delle attività di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nonché una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri. In ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
Le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere definite sulla base di un insieme di principi comuni atti a far sì che gli aiuti agevolino lo sviluppo di un'attività economica, abbiano un chiaro effetto di incentivazione, siano necessari, opportuni e proporzionati, siano concessi in piena trasparenza e sottoposti a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE non contemplati dal presente regolamento o da altri regolamenti adottati conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. È opportuno che il presente regolamento non osti al diritto degli Stati membri di notificare gli aiuti che rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione del regolamento. Tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura5.
Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. In linea di principio, gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o gli aiuti relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo non dovrebbero costituire aiuti ad attività connesse all'esportazione.
La Commissione dovrebbe far sì che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale. Inoltre, dato che l'individuazione dei singoli beneficiari che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (community-led local development projects, «CLLD») comporterebbe eccessivi oneri amministrativi, tale eccezione dovrebbe applicarsi anche agli aiuti di importo limitato per le PMI che partecipano a tali progetti.
In linea di principio, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà6. Occorre tuttavia stabilire, ove opportuno, alcune deroghe a tale norma. In via eccezionale, tali aiuti possono essere concessi a norma del presente regolamento per compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di malattie animali, nonché per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da determinati eventi climatici assimilabili a calamità naturali. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà in caso di aiuti alle PMI che partecipano a progetti CLLD, o ne beneficiano, qualora sia difficile individuare singole imprese beneficiarie dei regimi in questione. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento.
L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. È pertanto opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda la conformità degli aiuti individuali concessi nel quadro del presente regolamento.
Tenuto conto della necessità di trovare il giusto equilibrio tra la riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e gli obiettivi del presente regolamento, quest'ultimo non dovrebbe esentare gli aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nell'ambito di un regime di aiuti esentato dal presente regolamento.
A fini di trasparenza, parità di trattamento e controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
È opportuno che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali e, in particolare, gli anticipi rimborsabili possono essere considerati trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Per quanto riguarda le PMI, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie7 precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto. Ai fini del presente regolamento, i conferimenti di capitale e le misure a favore del capitale di rischio non dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti.
Per far sì che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, è opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività che l'impresa beneficiaria avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. È opportuno che gli aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE a norma del presente regolamento se le attività o i lavori relativi al progetto sovvenzionato iniziano dopo che l'impresa beneficiaria ha presentato domanda scritta di aiuto.
Qualora gli aiuti ad hoc contemplati dal presente regolamento siano concessi a beneficio di una grande impresa, lo Stato membro dovrebbe verificare non solo che siano soddisfatte le condizioni relative all'effetto di incentivazione che si applicano alle PMI ma anche che il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati con o senza gli aiuti. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Dovrebbe inoltre essere possibile determinare l'effetto di incentivazione sulla base del fatto che il progetto di investimento o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata in assenza di aiuti.
Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto questo tipo di aiuti è concesso secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuti. I regimi in questione dovrebbero essere adottati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Questa condizione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, nella misura in cui l'attività era già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo.
Per il calcolo dell'intensità di aiuto dovrebbero essere compresi solo i costi ammissibili. Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere rispettivamente il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione8. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione degli aiuti. È pertanto opportuno stabilire che, nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili di cui al presente regolamento possono essere aumentate.
Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato degli aiuti che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall'importo totale dell'importo limitato occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.
Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto di cui al presente regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale dell'aiuto di Stato concesso all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati a norma di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme specifiche per il cumulo delle misure di aiuto con aiuti «de minimis». Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili individuabili o non sono a essi imputabili. In tal caso, dovrebbe essere possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati in virtù del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.
Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono, in linea di principio, vietati, è importante avere la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è quindi essenziale per la corretta applicazione delle disposizioni del TFUE e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, occorre richiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio9, è opportuno utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su Internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1588, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura esentata a norma del presente regolamento.
Per assicurare un controllo efficace delle misure di aiuto conformemente al regolamento (UE) 2015/1588, è opportuno prevedere che gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito alle misure di aiuto esentate a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri dovrebbero conservare in merito agli aiuti esentati a norma del presente regolamento, in conformità del termine di prescrizione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio10. Infine, ogni aiuto individuale dovrebbe contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcune imprese beneficiarie o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento.
Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI nonché per motivi di certezza amministrativa e del diritto, è opportuno che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione11.
Il presente regolamento dovrebbe includere i tipi di aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura e sistematicamente approvati dalla Commissione in passato. Tali aiuti non dovrebbero richiedere una valutazione caso per caso della loro compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione, purché rispettino, se del caso, le condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2021/1139.
A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Per motivi di certezza del diritto, è necessario definire il tipo di eventi che possono costituire una calamità naturale esentati in virtù del presente regolamento.
La pesca e l'acquacoltura sono settori particolarmente vulnerabili agli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali e alle malattie animali. L'esperienza insegna che questi settori sono colpiti duramente da tali eventi e che i danni da essi causati ai pescatori sono ingenti. Le misure volte ad assicurare e compensare in modo adeguato tali danni sono considerate uno strumento adeguato per aiutare le imprese a riprendersi e a restare in attività e quindi per assicurare lo sviluppo delle attività economiche in questi settori.
I danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali quali tempeste, gelo, grandine, ghiaccio, precipitazioni o grave siccità, che si verificano con maggiore regolarità, non dovrebbero essere considerati causati da una calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tuttavia, nella misura in cui l'impatto di questi eventi sull'attività economica è assimilabile a quello provocato da una calamità naturale, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Per far sì che l'esenzione riguardi gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, è opportuno che il presente regolamento stabilisca, secondo la prassi consueta, le condizioni alle quali questi aiuti possono beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni dovrebbero segnatamente riguardare il riconoscimento formale, da parte delle autorità degli Stati membri competenti, della natura dell'evento come calamità naturale o evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e l'esistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l'evento climatico avverso e i danni subiti dalle imprese beneficiarie, che possono comprendere le imprese in difficoltà, e dovrebbero evitare ogni sovracompensazione. La compensazione non dovrebbe superare quanto necessario per consentire all'impresa beneficiaria di ripristinare la situazione in cui si trovava prima dell'evento.
La pesca e l'acquacoltura sono settori con incentivi insufficienti per la realizzazione di azioni individuali, malgrado il fatto che il risultato complessivo delle azioni individuali corrisponda al bene comune di tutti gli utenti. Per questo motivo gli aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili, ivi compresa la raccolta di rifiuti dal mare, dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Il presente regolamento tiene conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione individuate all'articolo 349 TFUE, che prevede misure specifiche.
Gli aiuti concessi alle PMI che partecipano a progetti CLLD hanno scarso impatto sulla concorrenza, soprattutto se si considera il ruolo positivo che essi svolgono per la condivisione delle conoscenze, in particolare per le comunità locali, e la natura spesso collettiva degli aiuti e la loro portata relativamente ridotta. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Sebbene, per loro stessa natura, non rientrino nell'ambito di applicazione della definizione di PMI12, i comuni spesso svolgono un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nella realizzazione dei progetti CLLD. Se un progetto CLLD è realizzato a favore di uno degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588, dovrebbe pertanto essere possibile applicare un'esenzione per categoria anche agli aiuti concessi ai comuni nell'ambito di tale progetto. Considerata la natura locale dei progetti CLLD, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti CLLD, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò dovrebbe valere anche per i comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD che perseguono uno degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588.
In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio13, gli Stati membri possono introdurre esenzioni o riduzioni fiscali applicabili alla pesca nelle acque interne e alla piscicoltura. È quindi opportuno continuare a esentare tali misure dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato quando sussistano le condizioni previste da detta direttiva. Le esenzioni fiscali applicabili alla pesca nelle acque dell'UE introdotte dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva non sono imputabili allo Stato e non costituiscono quindi aiuti di Stato.
Alla luce dell'esperienza della Commissione in questo ambito, è auspicabile sottoporre a periodica revisione le norme in materia di aiuti di Stato. È pertanto opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento e stabilire disposizioni transitorie. In considerazione del fatto che le condizioni per la concessione di aiuti in virtù del presente regolamento sono strettamente legate alle condizioni stabilite per l'applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, è opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del FEAMPA. Per garantire continuità e certezza del diritto durante una fase transitoria, è opportuno che il presente regolamento si applichi fino al 31 dicembre 2029.
Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso dovrebbero continuare a essere esentati per un periodo di sei mesi al fine di garantire continuità e certezza del diritto,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni comuni
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi
a) alle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
b) ai comuni di cui agli articoli 54 e 55; e
c) ai porti di pesca, ai luoghi di sbarco, alle sale per la vendita all'asta e ai ripari di cui all'articolo 29.
2. Il presente regolamento si applica anche agli aiuti concessi a qualsiasi impresa attiva nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per uno dei seguenti fini e indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa che beneficia degli aiuti:
a) ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali;
b) ovviare ai danni causati da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale;
c) ovviare ai danni causati da animali protetti; e
d) innovare il settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla creazione e la gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
c) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
d) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese di cui al paragrafo 5 del presente articolo;
e) agli aiuti a favore di operazioni o spese
i) che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio;
ii) per l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
iii) per la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 20;
iv) per il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
v) per l'arresto temporaneo e definitivo delle attività di pesca;
vi) per la pesca sperimentale;
vii) per il trasferimento della proprietà di un'impresa, salvo altrimenti disposto dall'articolo 20;
viii) per aiuti al ripopolamento diretto, salvo nel caso del ripopolamento sperimentale;
ix) per la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta;
x) per meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento;
xi) per investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuti, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);
xii) per investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto;
xiii) per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio;
f) agli aiuti concessi a imprese che:
i) hanno commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio14 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/200915;
ii) hanno partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o
iii) hanno commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, se la domanda di sostegno è presentata a norma degli articoli da 32 a 39 del presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti concessi:
a) alle imprese che partecipano a progetti CLLD o che ne beneficiano;
b) per compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione delle malattie animali;
c) ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali; o
d) nei casi seguenti, purché l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:
i) per ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali; o
ii) per ovviare ai danni arrecati da animali protetti.
5. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione per uno dei seguenti regimi:
a) regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali o da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali; o
b) regimi di aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD e aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD, o ne beneficiano, a norma degli articoli 54 e 55.
6. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilita prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali; o
c) gli aiuti che limitano la possibilità dell'impresa beneficiaria di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
d) la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli, la direttiva sull'inquinamento provocato dalle navi e le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti.
7. Il presente regolamento non si applica:
a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 20, 21, 24, da 26 a 30, 33, 43, 46, 48, 50 e 52, se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, dopo sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può tuttavia decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi a un regime di aiuti per un periodo superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore, dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione notificato dagli Stati membri alla Commissione. Al momento della presentazione dei piani di valutazione, gli Stati membri trasmettono anche tutte le informazioni necessarie alla Commissione per effettuare l’esame dei piani di valutazione e adottare una decisione;
b) a eventuali modifiche dei regimi di cui alla lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
2) «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale»: condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:
a) i tre anni precedenti;
b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
3) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
4) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
5) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
6) «biosicurezza»: misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie in, da o all'interno di: a) una popolazione animale o b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;
7) «misure di controllo e di eradicazione»: misure relative alle malattie animali delle quali un'autorità competente ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure alle specie esotiche invasive o agli organismi nocivi ai vegetali dei quali l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza;
8) «data di concessione degli aiuti»: data in cui all'impresa beneficiaria è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
9) «predazione»: evento predatorio ai danni di pesci catturati nelle reti o tenuti in stagni da parte di animali protetti quali foche, lontre marine e uccelli marini;
10) «piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione;
11) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
12) «pescatore»: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;
13) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17;
14) «settore della pesca e dell'acquacoltura»: settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
15) «capacità di pesca»: stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio18;
16) «porto di pesca»: zona marittima o interna di terra e di acqua ufficialmente riconosciuta da uno Stato membro e costituita da infrastrutture e attrezzature tali da consentire, principalmente, l'ormeggio dei pescherecci, il carico e lo scarico delle loro catture, il magazzinaggio, l'assunzione in carico e la consegna di tali catture nonché l'imbarco e lo sbarco dei pescatori;
17) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato all'impresa beneficiaria sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;
18) «aiuti individuali»: aiuti ad hoc e aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
19) «pesca nelle acque interne»: attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;
20) «specie esotiche invasive»: specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio19 [«regolamento (UE) n. 1143/2014»];
21) «calamità naturali»: terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale;
22) «regioni ultraperiferiche»: regioni di cui all'articolo 349 TFUE;
23) «animale protetto»: qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale;
24) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;
25) «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
26) «piccola pesca costiera»: attività di pesca praticate da: a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio20; o b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
27) «avvio dei lavori»: data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
28) «servizi sovvenzionati»: forma di aiuto in cui l'aiuto è concesso indirettamente all'impresa beneficiaria finale in natura ed è versato al prestatore del servizio o dell'attività in questione;
29) «impresa in difficoltà»: impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/201421 della Commissione;
2. Oltre alle definizioni elencate al paragrafo 1, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1139 e all'articolo 5 del regolamento (UE) 1379/2013.
Art. 3 Soglie di notifica
1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di EUR, né qualora l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto sia superiore a 1,25 milioni di EUR per impresa e per anno.
2. Le soglie fissate al paragrafo 1 non possono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto.
Art. 4 Condizioni per l'esenzione
1. I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.
2. Le misure di aiuto sono esentate ai sensi del presente regolamento solo se prevedono esplicitamente che, durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca e che, se nel corso di tale periodo risulti che il beneficiario non rispetta le norme, l'aiuto sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.
Art. 5 Trasparenza degli aiuti
1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni, di contributi in conto interessi e di servizi sovvenzionati;
b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o
ii) se, prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;
d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
e) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.
3. Ai fini del presente regolamento non sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
b) gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.
Art. 6 Effetto di incentivazione
1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, l'impresa beneficiaria ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e dimensioni dell'impresa;
b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
c) ubicazione del progetto o dell'attività;
d) elenco dei costi ammissibili; e
e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l'attività.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a far sì che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dall'impresa beneficiaria dimostri che l'aiuto porterà a uno o più dei seguenti risultati:
a) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto o dell'attività;
b) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dall'impresa beneficiaria per il progetto o l'attività;
c) un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;
d) nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per l'impresa beneficiaria nella zona interessata in mancanza di aiuti.
4. Si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per le seguenti categorie di aiuti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
a) aiuti destinati a compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42;
b) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 49;
c) aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 51;
d) aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 53;
e) aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 56 del presente regolamento;
f) aiuti alle PMI che partecipano a progetti CLLD o beneficiano di tali progetti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 54 e 55;
g) aiuti per le misure di commercializzazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto vii), se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 45;
h) aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 17;
i) aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 18.
Art. 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili
1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale.
2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.
4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle varie date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
5. Dagli aiuti concessi per ovviare ai danni o alle perdite di reddito sono detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa dell'evento.
6. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali senza superare l'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.
7. I costi ammissibili sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 53 a 57 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio22.
Art. 8 Cumulo
1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 3 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa, indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o dell'Unione.
2. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con uno dei seguenti aiuti:
a) con altri aiuti, purché tali misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
b) con altri aiuti in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
3. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli di cui al capo III.
Art. 9 Pubblicazione e informazioni
1.
Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione delle informazioni seguenti sulla piattaforma Transparency Award Module della Commissione o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale:
a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;
b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che dia accesso a tale testo;
c) le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 10000 EUR.
Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c), sono pubblicate in conformità con l'allegato III.
2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):
a) 0,01-0,2;
b) 0,2-0,4;
c) 0,4-0,6;
d) 0,6-0,8;
e) 0,8-1.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, secondo quanto indicato nell'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.
4. Ogni regime di aiuti e ogni aiuto individuale contengono un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne menziona il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle pertinenti disposizioni specifiche del capo III relative a tali aiuti oppure, se del caso, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il testo include le disposizioni di attuazione e le modifiche.
5. Gli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano agli aiuti concessi a progetti CLLD a norma degli articoli 54 e 55.
6. La Commissione pubblica sul suo sito web:
a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
b) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Capo II. Requisiti procedurali
Art. 10 Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria
Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei suoi capi I, II e III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.
Art. 11 Relazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/200423 della Commissione, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.
2. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli aiuti concessi a progetti CLLD di cui all’articolo 55.