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Regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica3 («accordo di recesso») è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio4 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all' articolo 126 dell'accordo di recesso, durante il quale il diritto dell'Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo di recesso, è terminato il 31 dicembre 2020.

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante dell'accordo di recesso.

In virtù del protocollo, alcune disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell'allegato 2 del medesimo protocollo stabiliscono norme applicabili, in particolare, all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi Solanum tuberosum L. da impianto (“tuberi-seme di patate”), e di macchinari e di veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure ai movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord

Più specificamente, alcune disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo stabiliscono norme che si applicano all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio ai fini della protezione della sanità pubblica e della protezione dei consumatori, compresi divieti di importazione di determinati prodotti.

I regolamenti (CE) n. 1069/20095, (UE) 2016/4296 e (UE) 2016/20317 del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono norme che si applicano all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio di origine animale o vegetale, di prodotti composti, di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, e di tuberi-seme di patate, al fine di proteggere la sanità pubblica e delle piante e la salute animale nel mercato interno, comprese prescrizioni relative ai certificati ufficiali individuali, ai tassi dei controlli ufficiali e ai divieti di importazione di determinati prodotti.

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio8 stabilisce norme per i controlli ufficiali su tutte le partite di merci che entrano nell'Unione da paesi terzi al fine di garantirne la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. In particolare, l'articolo 47 di tale regolamento prescrive che determinate categorie di merci siano soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri al momento dell'ingresso nell'Unione. In tal caso, in virtù del protocollo, le norme stabilite nel regolamento (UE) 2017/625 si applicano all'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio9 vieta l'importazione nell'Unione di prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Al fine di garantire l'efficacia di tale divieto, i prodotti della pesca possono essere importati nell'Unione a condizione che siano accompagnati da un certificato di cattura e sottoposti a controlli e verifiche adeguati.

Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, nonché le norme relative ai controlli di conformità e l'obbligo di presentare un documento di identificazione sotto forma di certificato sanitario, che deve essere oggetto di controllo presso il luogo di ingresso dei viaggiatori.

È opportuno adottare norme specifiche che tengano conto della situazione specifica dell'Irlanda del Nord .In particolare, è opportuno adottare norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio preimballate destinate ai consumatori finali e di determinate partite di piante da impianto,diverse dai tuberi-semi di patate , di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, e di tuberi-seme di patate destinati all’immissione sul mercato e all’uso in Irlanda del Nord, come pure i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia.

Le norme specifiche dovrebbero tenere conto della responsabilità del Regno Unito di proteggere la sanità pubblica e i consumatori in Irlanda del Nord in relazione alle merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche che derogano alle norme stabilite in alcune disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 2 del protocollo e in un allegato del presente regolamento, volte esclusivamente alla protezione della sanità pubblica e dei consumatori, al fine di garantire che tali norme non si applichino in relazione alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord. Tali disposizioni del diritto dell'Unione dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi pienamente alle merci al dettaglio importate direttamente in Irlanda del Nord da paesi terzi diversi dal Regno Unito, come pure alla loro produzione e successiva trasformazione in Irlanda del Nord, in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento.

È opportuno chiarire che le disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo diverse da quelle elencate in un allegato del presente regolamento si applicano in relazione alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, a meno che non siano previste norme specifiche nel presente regolamento. Qualora si applichino le norme specifiche del presente regolamento e in caso di incongruenze tra tali norme specifiche e le disposizioni del diritto dell'Unione, le norme specifiche dovrebbero prevalere.

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme sulle garanzie scritte che il Regno Unito deve fornire per garantire che l'applicazione delle norme specifiche previste nel presente regolamento non comporti un aumento del rischio per la salute animale o la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incida negativamente sullo stato sanitario e fitosanitario (SPS) dell'isola d'Irlanda, non comporti un aumento del rischio per la sanità pubblica, la salute animale o la sanità delle piante nel mercato interno, non comporti un aumento del rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato interno o non incida negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità di quest'ultimo («garanzie scritte»).

Le norme specifiche dovrebbero prevedere tassi speciali dei controlli ufficiali da effettuare sulle partite di merci al dettaglio all'arrivo presso le strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord, nonché una prescrizione che tali partite siano accompagnate da un certificato generale, una volta che il Regno Unito abbia fornito le garanzie scritte. Tali norme specifiche dovrebbero applicarsi solo una volta soddisfatte determinate condizioni, tra cui la conformità di tali merci al dettaglio ai regolamenti (UE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, una marcatura specifica delle merci al dettaglio, l'inserimento in elenchi degli stabilimenti di spedizione e di ricevimento di tali merci al dettaglio e la costruzione di strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord in conformità del termine stabilito nel presente regolamento, nonché, per quanto riguarda i prodotti della pesca, il rispetto della nozione di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita dall'Unione nella sua applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008, senza che sia imposto al Regno Unito l'obbligo di applicare le stesse prescrizioni di certificazione e relative procedure stabilite in tale regolamento.

È inoltre opportuno stabilire norme specifiche per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di merci al dettaglio costituite da alimenti, diversi dai prodotti di origine animale o vegetale o dai prodotti composti, e da materiale a contatto con gli alimenti, affinché tali partite non siano soggette alle stesse prescrizioni di certificazione delle partite di merci al dettaglio di origine animale o vegetale o di prodotti composti.

Nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, qualora siano ridotti i controlli ufficiali che comportano una certificazione e controlli sulle merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, e qualora sia quindi necessario garantire che tali merci al dettaglio rimangano in Irlanda del Nord e garantire, fornendo informazioni ai consumatori su tali merci al dettaglio, che esse non compromettano la sanità pubblica e la protezione dei consumatori nel mercato interno o la sua integrità, è opportuno che siano in vigore norme specifiche in materia di marcatura. Tali norme specifiche dovrebbero garantire tali informazioni ai consumatori e la tracciabilità di tali merci al dettaglio. Esse dovrebbero inoltre prevedere prescrizioni diverse per le marcature a livello di scatola, di scaffale e di singolo prodotto. L'applicazione di tali norme specifiche dovrebbe tenere conto della necessità di scadenze adeguate per le prescrizioni relative alla marcatura che riducano al minimo gli oneri e le difficoltà per le catene di approvvigionamento, nonché dell'importanza del movimento continuo delle merci al dettaglio all'interno del Regno Unito in linea con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del Regno Unito.

È opportuno prevedere meccanismi su misura, al solo scopo di consentire alle merci al dettaglio costituite da prodotti provenienti da paesi terzi diversi dal Regno Unito («merci al dettaglio del resto del mondo») di origine animale o vegetale, ai prodotti composti e ai prodotti della pesca di beneficiare delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento. In primo luogo, per quanto riguarda le merci al dettaglio del resto del mondo di origine animale o vegetale o o costituite da prodotti composti, il meccanismo appropriato opererebbe nel caso in cui il Regno Unito decida di adeguare le proprie norme nell'ambito del proprio ordinamento giuridico interno e conformemente alle proprie norme costituzionali. A tal fine, è necessario stabilire procedure relative all'adeguamento di tali norme, nell'eventualità in cui il Regno Unito decida di avvalersi di tale possibilità, predisponendo elenchi di prodotti e il relativo meccanismo di soppressione da tali elenchi, come pure altre salvaguardie necessarie. Qualora il Regno Unito decida di adeguare le proprie norme, esso resta libero di aggiungere condizioni più rigorose. In secondo luogo, per quanto riguarda i prodotti della pesca, è opportuno tenere conto delle norme del Regno Unito che garantiscono che non siano importati nel Regno Unito prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

È necessario che le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima dell'ingresso in Irlanda del Nord, e che sono spedite da operatori professionali situati in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali, non presentino un rischio inaccettabile per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda e per il mercato interno. L'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito dovrebbe pertanto essere soggetto a norme specifiche al fine di garantire che tali partite non aumentino il rischio per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato fitosanitario dell'isola d'Irlanda e non aumentino il rischio per la sanità delle piante nel mercato interno né compromettano l'integrità di quest'ultimo.

È necessario che l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate, spedite da operatori professionali situati in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali, non presentino un rischio inaccettabile per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda o per il mercato interno. L'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito dovrebbe pertanto essere soggetto a determinate norme specifiche al fine di garantire che tali partite non aumentino il rischio per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato fitosanitario dell'isola d'Irlanda o non aumentino il rischio per la sanità delle piante nel mercato interno né compromettano l'integrità di quest'ultimo.

A fronte del lungo periodo senza casi di rabbia e della rigorosa sorveglianza dell'infezione da Echinoccoccus multilocularis nel Regno Unito, nonché delle rigorose prescrizioni in materia di movimenti di cani, gatti e furetti all'interno del suo territorio e verso di esso, quali stabilite dalla legislazione nazionale, i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito non dovrebbero aumentare il livello di rischio per la salute animale in Irlanda del Nord e sull'isola d'Irlanda, non dovrebbero incidere negativamente sullo stato sanitario dell'isola d'Irlanda e non dovrebbero aumentare il rischio per la sanità pubblica e la salute animale nel mercato interno, qualora tali movimenti siano soggetti a norme specifiche. Tali norme specifiche dovrebbero inoltre prevedere la presentazione di un documento di identificazione semplificato e di una dichiarazione scritta del proprietario o di una persona autorizzata attestante che tali animali non saranno successivamente spostati in uno Stato membro. È inoltre opportuno prevedere che cani, gatti e furetti da compagnia provenienti dall'Irlanda del Nord, che viaggiano verso altre parti del Regno Unito per poi tornare direttamente in Irlanda del Nord, siano identificati solo per mezzo di un trasponditore.

Dovrebbero inoltre essere in vigore salvaguardie adeguate per l'Unione per garantire che l'applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento non aumenti il rischio per la salute animale o la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incida negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda, non aumenti il rischio per la sanità pubblica, la salute animale e la sanità delle piante nel mercato interno, non aumenti il rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato interno o non incida negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità di quest'ultimo.

È pertanto opportuno stabilire che le norme specifiche relative alle partite di merci al dettaglio, piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, e tuberi-seme di patate, nonché le norme specifiche relative ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia inizino ad applicarsi solo dopo che la Commissione ha ricevuto adeguate garanzie scritte dal Regno Unito e ha valutato se siano state soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle norme specifiche. In tal caso alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire le norme operative necessarie per l'attuazione delle norme specifiche, tra cui la frequenza dei controlli, i modelli di certificati e di etichette fitosanitarie e le prescrizioni relative alle marcature.

È opportuno chiedere alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure di salvaguardia per affrontare problemi specifici sorti nel contesto del funzionamento delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento qualora vi siano prove che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Al fine di reagire adeguatamente al mancato rispetto del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per sospendere l'applicazione di alcune o di tutte le norme specifiche stabilite nel presente regolamento qualora non sia, o non sia più, soddisfatta una condizione preliminare essenziale per il funzionamento di tali norme specifiche, come il completamento delle strutture ispettive SPS, oppure in caso di inosservanza sistematica da parte del Regno Unito delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento. In tal caso è opportuno prevedere un meccanismo formale di informazione e consultazione con termini precisi entro i quali la Commissione dovrebbe agire.

Nel caso in cui le norme specifiche relative all'ingresso in Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio provenienti da altre parti del Regno Unito, stabilite nel presente regolamento, siano sospese, dovrebbero nuovamente applicarsi a tali partite le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo e in un allegato del presente regolamento.

Al fine di modificare gli allegati del presente regolamento, in particolare per adeguare l'elenco degli atti dell'Unione, o di parti di essi, alle cui disposizioni le norme specifiche derogano, per stabilire ulteriori dettagli in relazione al funzionamento delle norme specifiche riguardanti le strutture ispettive SPS, l'inserimento negli elenchi di stabilimenti, i meccanismi di monitoraggio e la marcatura delle merci al dettaglio secondo criteri appropriati, nonché per consentire alla Commissione di adottare misure di sospensione in caso di inosservanza sistematica da parte del Regno Unito delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE.

Al fine di garantire una reazione efficace e rapida nel caso di un aumento del rischio per la salute animale, la sanità delle piante o la sanità pubblica, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per la Commissione di adottare atti delegati secondo una procedura d'urgenza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201611. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale, compreso il relativo modello, l'elenco dei prodotti di origine animale o vegetale o dei prodotti composti originari di paesi terzi che possono essere utilizzati per la produzione di merci al dettaglio cui si dovrebbero applicare le norme specifiche stabilite nel presente regolamento, l'elenco degli Stati di bandiera delle navi che catturano prodotti della pesca cui si dovrebbero applicare le norme specifiche, il modello di etichetta fitosanitaria per le piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, per i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e per i tuberi-seme di patate, le informazioni da includere nel documento di viaggio per animali da compagnia e le condizioni speciali e le misure di salvaguardia adeguate per affrontare problemi specifici sorti nel contesto del funzionamento delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento qualora vi siano prove che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni stabilite nel presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla necessità di garantire una reazione efficace e rapida nel caso di un aumento del rischio per la salute animale, la sanità delle piante o la sanità pubblica o per la protezione dei consumatori, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È opportuno prevedere un periodo transitorio per l'applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento in materia di prescrizioni relative alla marcatura alle merci al dettaglio già presenti sul mercato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di:

  1. a) determinate partite di merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato in l'Irlanda del Nord per il consumatore finale;

  2. b) determinate partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate , di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e di tuberi-seme di patate destinati all'immissione sul mercato e all'uso in Irlanda del Nord.

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme specifiche relative ai movimenti a carattere non commerciale verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di cani, gatti e furetti da compagnia.

2.

In deroga alle disposizioni del diritto dell’Unione di cui all'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), figuranti anche nell'allegato I del presente regolamento, tali disposizioni non si applicano alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato in Irlanda del Nord e che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 2 del presente regolamento.

Le disposizioni del diritto dell’Unione di cui all'allegato 2 del protocollo diverse da quelle figuranti nell'allegato I del presente regolamento si applicano alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato in Irlanda del Nord, a meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più specifiche.

3. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative alla sospensione dell'applicazione delle norme specifiche in esso stabilite.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «partita»: un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e, per quanto riguarda le merci al dettaglio, spedito dallo stesso stabilimento elencato situato in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e consegnato allo stesso stabilimento elencato in Irlanda del Nord e, per quanto riguarda le piante da impianto, comprese i tuberi-seme di patate, e i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, spedito da operatori professionali situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e ricevuto da un operatore professionale in Irlanda del Nord;

  2. 2) «merci al dettaglio»: le seguenti merci consegnate a terminali di distribuzione, compresi terminali che distribuiscono merci al dettaglio a temperature controllate, centri di distribuzione per supermercati, punti di vendita all'ingrosso e punti vendita, o che sono consegnate direttamente al consumatore finale, anche da operatori della ristorazione, presso mense aziendali, dalla ristorazione istituzionale, da ristoranti e da altri operatori di servizi di ristorazione e negozi analoghi:

    1. a) i prodotti di origine animale o vegetale;

    2. b) le piante diverse dalle piante destinate all'impianto, quali elencate in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, all'articolo 73 e all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

    3. c) i prodotti composti;

    4. d) gli alimenti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);

    5. e) i materiali a contatto con gli alimenti;

    6. f) gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli masticabili per cani pronti alla vendita che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

  3. 3) «immissione sul mercato»: la detenzione, da parte di un operatore, delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione di tali merci;

  4. 4) «consumatore finale»: il consumatore finale di una merce al dettaglio che non la utilizzi nell'ambito di un'operazione o attività commerciale;

  5. 5) «merci al dettaglio del resto del mondo»: le merci al dettaglio costituite da prodotti originari di paesi terzi diversi dal Regno Unito e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;

  6. 6) «prodotti di origine animale»: le merci al dettaglio destinate al consumo umano costituite da:

    1. a) gli alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue;

    2. b) i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

    3. c) gli altri animali destinati a essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;

  7. 7) «prodotti di origine vegetale»: le merci al dettaglio destinate al consumo umano costituite da piante e relativi prodotti, compreso il materiale trasformato;

  8. 8) «alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita»: gli alimenti per animali da compagnia egli articoli masticabili per cani destinati alla vendita diretta che sono confezionati in imballaggi pronti alla vendita per l'uso da parte del consumatore finale;

  9. 9) «prodotti composti»: le merci al dettaglio destinate al consumo umano contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale;

  10. 10) «alimento»: un alimento o prodotto alimentare quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio13;

  11. 11) «tasso speciale dei controlli ufficiali»: il tasso dei controlli ufficiali quale stabilito in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento;

  12. 12) «certificato generale»: un documento in formato cartaceo o elettronico firmato dal certificatore autorizzato delle autorità competenti per una partita di merci al dettaglio, che garantisce la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

  13. 13) «preimballato»: la preparazione di qualsiasi unità di vendita ai fini della presentazione come tale al consumatore finale e agli operatori della ristorazione, costituita dall'imballaggio in cui le merci al dettaglio sono confezionate prima di essere messe in vendita, avvolte interamente o in parte di tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

  14. 14) «marcatura»: qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio di una merce al dettaglio o sulla scatola in cui è contenuta, o che accompagna tale imballaggio o scatola, e che non può sbiadire o essere rimosso facilmente;

  15. 15) «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1005/2008;

  16. 16) «stabilimento»: qualsiasi unità di un'impresa che spedisce o riceve merci al dettaglio;

  17. 17) «stabilimento elencato»: uno stabilimento inserito in un elenco conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;

  18. 18) «struttura ispettiva SPS»: un posto di controllo quale definito all'articolo 3, punto 38), del regolamento (UE) 2017/625, e un luogo di ingresso dei viaggiatori quale definito all'articolo 3, lettera k), del regolamento (UE) n. 576/2013, entrambi conformi alle prescrizioni di cui a detti regolamenti;

  19. 19) «stato SPS»: lo stato sanitario quale definito all'articolo 4, punto 34), del regolamento (UE) 2016/429 o lo status relativo agli organismi nocivi quale definito nella norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 – Glossario di termini fitosanitari, 2022, adottata ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, come modificata;

  20. 20) «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2., del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio14;

  21. 21) «carni»: le carni quali definite all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

  22. 22) «etichetta fitosanitaria»: qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta, che non può sbiadire o essere rimosso facilmente, rilasciato ufficialmente o sotto supervisione ufficiale conformemente all'articolo 10 o 11 del presente regolamento, al fine di accompagnare le partite di piante da impianto, compresi i tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali;

  23. 23) «tuberi-seme di patate»: tuberi di Solanum tuberosum L. da impianto;

  24. 24) «animali da compagnia»: gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, ossia cani, gatti e furetti da compagnia;

  25. 25) «documento di viaggio per animali da compagnia»: un documento in formato cartaceo o elettronico rilasciato dalle autorità competenti del Regno Unito per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

Capo 2. Norme specifiche per l'ingresso in irlanda del nord da altre parti del regno unito di determinate partite di merci al dettaglio originarie di altre parti del regno unito o che provengono da uno stato membro, o di merci al dettaglio del resto del mondo, ai fini dell'immissione sul mercato in irlanda del nord

Art. 3 Ambito di applicazione del capo 2

Le norme specifiche di cui al presente capo si applicano alle merci al dettaglio seguenti:

  1. a) i prodotti di origine animale o vegetale, le piante diverse dalle piante destinate all'impianto e gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli masticabili per cani pronti alla vendita;

  2. b) i prodotti composti;

  3. c) gli alimenti;

  4. d) i materiali a contatto con gli alimenti.

Art. 4 Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere a) e b)

1. L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere a) e b), sono soggetti a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. a) le merci al dettaglio sono preimballate e recano una marcatura ove necessaria conformemente all'articolo 6;

  2. b) le merci al dettaglio soddisfano una delle condizioni seguenti:

    1. i) sono originarie di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;

    2. ii) provengono da uno Stato membro;

    3. iii) sono merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti non soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625;

    4. iv) sono merci al dettaglio del resto del mondo conformi alle norme specifiche di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

    5. v) nel caso di prodotti della pesca, tali prodotti:

      sono stati catturati da un peschereccio battente bandiera del Regno Unito e sono sbarcati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, o

      sono stati catturati da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, o di un paese terzo diverso dal Regno Unito elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento e sono stati importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;

  3. c) le merci al dettaglio sono conformi alle norme di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e, nel caso dei prodotti della pesca, rispettano il concetto di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definito dall'Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008;

  4. d) le merci al dettaglio sono destinate solo a essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord per i consumatori finali;

  5. e) le merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti elencati situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e sono ricevute da stabilimenti elencati in Irlanda del Nord;

  6. f) le merci al dettaglio sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;

  7. g) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che:

    1. i) sono eseguiti controlli ufficiali efficaci, in conformita del regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento; e

    2. ii) sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del presente regolamento sui movimenti di tali merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento elencato di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti elencati dell'Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro;

    tali garanzie scritte assicurano all'Unione che i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale non aumentino il rischio per la sanità delle piante o per la salute animale sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda, non aumentino il rischio per la sanità pubblica, la salute animale o la sanità delle piante nel mercato interno, non aumentino il rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato dell'Unione e non incidano negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità dello stesso;

  8. h) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e non ha adottato misure conformemente al paragrafo 4 del medesimo o conformemente all'articolo 14.

2. Le partite di merci al dettaglio sono accompagnate dal certificato generale di cui al paragrafo 1, che è rilasciato dalle autorità competenti del Regno Unito. Tale certificato generale certifica che le merci al dettaglio della partita sono conformi alle prescrizioni stabilite al paragrafo 1, lettere da a) a f).

3.

Se le condizioni relative alle garanzie scritte di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo sono soddisfatte e tenendo conto dei controlli della Commissione relativi alla conformità ai requisiti per le strutture ispettive SPS di cui all'allegato II, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i tassi speciali dei controlli ufficiali, nonché le norme relative a tali controlli e al modello di certificato generale per le partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I tassi speciali dei controlli di identità, anche ai fini della conformità al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono adeguati in funzione della misura in cui i diversi tipi di merci al dettaglio recano una marcatura individuale.

Se le prescrizioni relative alla marcatura stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono rispettate, il tasso speciale dei controlli di identità è ridotto all'8 % della totalità delle partite.

Se le prescrizioni relative alla marcatura stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono rispettate, il tasso speciale dei controlli di identità è ridotto al 5 % della totalità delle partite.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4.

La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali sulle partite e al certificato generale di cui ai paragrafi 1 e 2.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, dati sui volumi degli scambi di prodotti vitivinicoli, un audit o una notifica nel quadro del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, o nel quadro del sistema informativo sull'agricoltura biologica (Organic Farming Information System - OFIS) messo a disposizione dalla Commissione conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio15 , che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme specifiche a determinate partite o a determinati stabilimenti, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

5. Le autorità competenti del Regno Unito possono decidere di non riscuotere diritti o oneri per i controlli ufficiali sulle merci al dettaglio di cui al paragrafo 1.

Art. 5 Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere c) e d)

1. L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere c) e d), sono soggetti a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. a) le merci al dettaglio sono preimballate e recano una marcatura ove necessaria conformemente all’articolo 6;

  2. b) le merci al detaglio soddisfano una delle condizioni seguenti:

    1. i) sono originarie di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;

    2. ii) provengono da uno Stato membro;

    3. iii) sono merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti non soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 o alle norme relative ai prodotti della pesca stabilite nel al regolamento (CE) n. 1005/2008;

  3. c) le merci al dettaglio sono destinate solo a essere immesse sul mercato dell’Irlanda del Nord per i consumatori finali;

  4. d) le merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti elencati situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e sono ricevute da stabilimenti elencati in Irlanda del Nord;

  5. e) le merci al dettaglio sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;

  6. f) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che:

    1. i) sono eseguiti controlli ufficiali efficaci, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all’allegato II del presente regolamento; e

    2. ii) sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III, parte 1, del presente regolamento sui movimenti di tali merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord agli stabilimenti elencati di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti dell’Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro;

    tali garanzie scritte assicurano all'Unione che i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale non aumentano i rischi per la sanità pubblica nel mercato interno e non incidono negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sulla sua integrità;

  7. g) le merci al dettaglio sono accompagnate da un certificato generale conforme al modello stabilito in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;

  8. h) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e non ha adottato misure conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all' articolo 14.

2.

La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui al paragrafo 1 per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di tali partite e la loro immissione sul mercato in Irlanda del Nord.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC o dell'OFIS, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

3. Le autorità competenti del Regno Unito possono decidere di non riscuotere diritti o oneri per i controlli ufficiali sulle merci al dettaglio di cui al paragrafo 1.

Art. 6 Marcatura delle merci al dettaglio

1. Le merci al dettaglio recano una marcatura conformemente alle prescrizioni seguenti:

  1. a) a decorrere dal 1o ottobre 2023, tutte le merci al dettaglio recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3, ad eccezione delle seguenti merci al dettaglio che recano una marcatura individuale conformemente all'allegato IV, punto 1:

    1. i) carni preimballate, prodotti a base di carne preimballati e carni imballate nei locali di vendita;

    2. ii) latte preimballato, prodotti lattiero-caseari preimballati e prodotti lattiero-caseari imballati nei locali di vendita elencati nell'allegato V, parte 1;

  2. b) a decorrere dal 1o ottobre 2024, tutto il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari recano una marcatura individuale conformemente all'allegato IV, punto 1;

  3. c) a decorrere dal 1o luglio 2025, tutte le merci al dettaglio recano una marcatura individuale conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punto 1, ad eccezione delle merci al dettaglio elencate nell'allegato V, parte 2, che recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.

2. In deroga al paragrafo 1:

  1. a) le singole merci vendute sfuse o a peso nei locali di vendita su richiesta del consumatore, comprese le singole merci trasformate e vendute nei locali di vendita da un dettagliante per il consumo diretto da parte del consumatore, recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3;

  2. b) le singole merci offerte da un operatore di ristorazione, nelle mense aziendali, dalla ristorazione istituzionale, dai ristoranti e da altri analoghi operatori di servizi di ristorazione per il consumo diretto sul posto non sono soggette all'obbligo di recare una marcatura.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato IV adeguando le prescrizioni relative alla marcatura in risposta agli sviluppi tecnici o operativi.

4.

La Commissione monitora che tutte le merci al dettaglio rechino una marcatura conformemente al paragrafo 1.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC o dell'OFIS, o dati sui volumi degli scambi di prodotti vitivinicoli, che le merci al dettaglio non sono conformi alle prescrizioni stabilite nel presente articolo o sono presenti sul mercato di uno Stato membro, la Commissione può modificare gli allegati IV e V mediante un atto delegato adottato conformemente agli articoli 16 e 17.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'elenco delle merci al dettaglio di cui all'allegato V, parte 2, conformemente ai criteri seguenti:

  1. a) una merce al dettaglio è aggiunta a tale elenco se la marcatura individuale di tale merce al dettaglio non è necessaria in quanto non sono più prescritti controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625;

  2. b) una merce al dettaglio è soppressa da tale elenco se è necessaria una marcatura individuale ai fini degli articoli 4 e 5 del presente regolamento o se sono prescritti controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

6.

La Commissione, se determina, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, che le pertinenti norme in materia di sanità pubblica e informazione dei consumatori stabilite negli atti dell'Unione, o in parti di essi, elencati e indicati con un asterisco nell'allegato I, si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito, può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato V aggiungendo categorie di merci al dettaglio autorizzate per la marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.

Se il Regno Unito non ha informato la Commissione che un atto dell'Unione o una modifica di un atto dell'Unione si applica a norma del proprio diritto nazionale e fornito prove in tal senso conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato V sopprimendo le categorie di merci al dettaglio interessate.

Art. 7 Monitoraggio delle merci al dettaglio

1. Le autorità competenti del Regno Unito monitorano le partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito conformemente alle prescrizioni relative al monitoraggio di cui all'allegato III, parte 1.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato III, parte 1, adeguando le prescrizioni relative al monitoraggio agli sviluppi tecnici o operativi ai fini del monitoraggio delle partite di merci al dettaglio.

Art. 8 Elenchi degli stabilimenti ai fini della spedizione di partite di merci al dettaglio verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e del loro ricevimento in Irlanda del Nord

1. Le partite di merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e ricevute da stabilimenti in Irlanda del Nord elencati a tal fine dalle autorità competenti del Regno Unito conformemente alle prescrizioni per l'inserimento negli elenchi degli stabilimenti di cui all'allegato III, parte 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato III, parte 2, adeguando le prescrizioni per l'inserimento negli elenchi degli stabilimenti agli sviluppi tecnici o operativi ai fini degli articoli 4 e 5.

Art. 9 Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo

1. Le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 del presente regolamento solo nel caso in cui:

  1. a) il Regno Unito decida di ottemperare alle prescrizioni seguenti e, di conseguenza, fornisca prove scritte che:

    1. i) le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito; e

    2. ii) le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui alla lettera a), punto i), sono effettivamente attuate dal Regno Unito;

  2. b) tali prodotti siano elencati in un atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 4.

2.

Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti della pesca catturati da una nave battente bandiera di un paese terzo diverso dal Regno Unito e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 solo nel caso in cui:

  1. a) il Regno Unito decida di ottemperare alle prescrizioni seguenti e, di conseguenza, fornisca prove scritte che:

    1. i) le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito, garantendo in tal modo che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e negli atti dell'Unione adottati a norma di tale regolamento non siano importati nel Regno Unito;

    2. ii) le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui al punto i) sono effettivamente attuate dal Regno Unito;

  2. b) lo Stato di bandiera del peschereccio interessato sia elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 4.

Qualora intenda introdurre nuove misure o modificare misure esistenti riguardanti le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo, il Regno Unito ne informa senza indugio la Commissione e fornisce informazioni sul contenuto di tali misure prima della data di applicazione di tali misure nel proprio diritto nazionale.

Qualora intenda introdurre nuove misure nei confronti di uno Stato di bandiera aventi un impatto su un atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, l'Unione ne informa senza indugio il Regno Unito e fornisce informazioni sul contenuto delle nuove misure prima della data di applicazione di tali misure.

3.

Per valutare l'effettiva attuazione delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, la Commissione può svolgere audit e procedure di verifica nel Regno Unito, che possono comprendere:

  1. a) una valutazione della totalità o di parte del piano di controllo totale delle autorità competenti del Regno Unito, compresi, se del caso, riesami di programmi di audit e ispezioni;

  2. b) una valutazione dell'effettiva attuazione delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2 nell'ambito del diritto nazionale del Regno Unito;

  3. c) verifiche in loco.

La Commissione redige una relazione sui risultati di ciascun audit effettuato e la mette a disposizione degli Stati membri e del Regno Unito.

4.

Se ha ricevuto le prove scritte di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che elencano:

  1. a) i prodotti di origine animale o vegetale o i prodotti composti, compresi i loro paesi terzi di origine, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord;

  2. b) gli Stati di bandiera di cui al paragrafo 2, lettera b).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5.

Qualora elabori atti dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), o modifiche di tali atti, la Commissione ne informa il Regno Unito e fornisce allo stesso le informazioni pertinenti.

Il Regno Unito comunica alla Commissione, al più tardi 15 giorni prima della data di applicazione degli atti dell'Unione o delle modifiche di cui al primo comma, se le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica stabilite in tali atti dell'Unione o modifiche si applicano nell'ambito del proprio diritto nazionale alla data di applicazione di tali atti dell'Unione o modifiche e fornisce prove al riguardo.

Nel caso di atti dell’Unione o modifiche immediatamente applicabili, la Commissione informa quanto prima il Regno Unito di tali atti o modifiche. Il Regno Unito comunica alla Commissione se le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano nell'ambito del proprio diritto nazionale entro tre giorni dalla data di entrata in vigore di tali atti o modifiche.

Se il Regno Unito non ha informato la Commissione che un atto dell'Unione o una sua modifica si applica a norma del proprio diritto nazionale e fornito prove in tal senso conformemente al secondo e al terzo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, per sopprimere i prodotti interessati dall'atto dell'Unione o dalla sua modifica che non si applica a norma del diritto nazionale del Regno Unito dagli elenchi stabiliti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

6.

La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2, a secondi dei casi.

Qualora sussistano prove, quali una valutazione della Commissione, una verifica a norma del paragrafo 3, un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di importazione di cui ai paragrafi 1 e 2, o non esegue efficacemente i controlli ufficiali o le verifiche di cui a tali paragrafi, o che il Regno Unito non applica una di tali condizioni di importazione o prescrizioni relative ai controlli ufficiali o alla verifica a norma del proprio diritto nazionale, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile che stabilisce misure adeguate, che possono comprendere la soppressione di determinati prodotti o paesi terzi di origine o di determinati Stati di bandiera dagli elenchi stabiliti conformemente al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

Capo 3. Norme specifiche per l'ingresso in irlanda del nord da al tre parti del regno unito di partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e di tuberi-seme di patate per l'immissione sul mercato e l'uso in irlanda del nord

Art. 10 Norme specifiche per le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, per la spedizione e la vendita da parte di operatori professionali

1. Prima dell'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e dell'immissione sul mercato in Irlanda del Nord, le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono soggetti a norme specifiche e a un obbligo di etichettatura fitosanitaria soltanto in presenza di tutte le condizioni seguenti:

  1. a) tali partite sono spedite da operatori professionali situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, che sono stati autorizzati e registrati dalle autorità competenti del Regno Unito per garantire che le partite siano spedite conformemente al presente regolamento, per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali;

  2. b) le unità commerciali più piccole applicabili di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate di ciascuna partita, nonché i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, prima del loro ingresso in Irlanda del Nord recano un’etichetta fitosanitaria rilasciata da un operatore professionale, sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti del Regno Unito, che è conforme al contenuto e al modello stabiliti in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3;

  3. c) prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono conformi alle norme d'ingresso nell'Unione stabilite neiregolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

  4. d) le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord sono unicamente immessi sul mercato e utilizzati nel Regno Unito e non sono successivamente spostati in uno Stato membro;

  5. e) prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, le piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono presentati per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord in conformità al regolamento (UE) 2017/625;

  6. f) gli operatori professionali dell'Irlanda del Nord che ricevono queste piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e gli operatori professionali che ricevono per la prima volta tali macchine e tali veicoli dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord sono registrati a tale fine rispettivamente dalle autorità competenti del Regno Unito nel registro di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e secondo la procedura stabilite all'articolo 66 di tale regolamento;

  7. g) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che è in atto una procedura di autorizzazione e registrazione degli operatori professionali per garantire che tali partite siano spedite conformemente al presente regolamento, comprensiva di procedure ufficiali per garantirne la conformità al presente regolamento e in caso di non conformità, che sono eseguiti controlli ufficiali sulle partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, e che sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e sono in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro; queste garanzie scritte garantiscono all'Unione che le norme specifiche stabilite nel al presente articolo non aumentano il rischio fitosanitario nell'isola d'Irlanda, non incidono negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda e non aumentano il rischio fitosanitario nel mercato interno né compromettono l'integrità di quest'ultimo;

  8. h) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo per quanto riguarda il contenuto e il modello di etichetta fitosanitaria e non ha sospeso l'applicazione delle norme specifiche di cui alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all'articolo 14.

2. L'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1 attesta che le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima di entrare in Irlanda del Nord sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d).

3.

In presenza delle condizioni relative alle garanzie scritte stabilite al paragrafo 1, lettera g), la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme sul contenuto e sui modelli dell'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

4.

La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle norme specifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 relative alle partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, nonché l'etichetta fitosanitaria.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme specifiche in relazione a talune partite o operatori, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

Art. 11 Norme specifiche per le partite di tuberi-seme di patate

1. L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate per l'immissione sul mercato sottostà a norme specifiche e all'obbligo di etichettatura fitosanitaria soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  1. a) tali partite sono spedite da operatori professionali autorizzati e registrati dalle autorità competenti del Regno Unito per garantire che siano spedite conformemente al presente regolamento, in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord;

  2. b) ogni partita di tuberi-seme di patate reca un’etichetta fitosanitaria conformemente al paragrafo 2;

  3. c) i tuberi-seme di patate sono conformi alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 per quanto riguarda l'ingresso in Irlanda del Nord di tuberi-seme di patate provenienti da altre parti del Regno Unito e la loro immissione sul mercato in Irlanda del Nord;

  4. d) dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord, i tuberi-seme di patate sono destinati unicamente all'immissione sul mercato e all'uso nel Regno Unito e non sono successivamente spostati in uno Stato membro;

  5. e) i tuberi-seme di patate sono presentati per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;

  6. f) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che è in atto una procedura di registrazione e autorizzazione degli operatori professionali comprensiva di procedure ufficiali per garantirne la conformità al presente regolamento e in caso di non conformità, e che sono eseguiti controlli ufficiali sulle partite di tuberi-seme di patate presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, e che sono eseguiti controlli ufficiali e sono in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro; queste garanzie scritte garantiscono all'Unione che le norme specifiche stabilite nel presente articolo non aumentano il rischio fitosanitario nell'isola d'Irlanda, non incidono negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda e non aumentano il rischio fitosanitario nel mercato interno né compromettono l'integrità di quest'ultimo;

  7. g) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e non ha sospeso l'applicazione delle norme specifiche di cui al paragrafo1 del presente articolo, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all'articolo 14.

2.

L'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1 è rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito, a seguito di ispezioni ufficiali sistematiche e fisiche, ed è stampata da dette autorità o dagli operatori professionali sotto il controllo ufficiale di tali autorità.

L'etichetta attesta che le partite di tuberi-seme di patate sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), e alle norme contenute in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3.

3.

In presenza delle condizioni relative alle garanzie scritte stabilite al paragrafo 1, lettera f), la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

  1. a) le prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord di tuberi-seme di patate provenienti da altre parti del Regno Unito e per il loro uso in Irlanda del Nord;

  2. b) il modello di etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

4.

La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per quanto riguarda le partite di tuberi-seme di patate e l'etichetta fitosanitaria.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione,che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme in relazione a talune partite o operatori, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.