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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1799 della Commissione del 19 settembre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1,

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme da applicare in materia di controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono anche l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione4 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). L’allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai di tale malattia.

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1677 della Commissione5 a seguito di cambiamenti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lettonia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione6. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri7 dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l’articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’istituzione, da parte dell’autorità competente di tale Stato membro, di una zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

In caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’istituzione, da parte dell’autorità competente di tale Stato membro, di una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’inserimento di tale area come zona infetta nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione.

In aggiunta, in caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’inserimento di tale area nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, di detto regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza.

L’Italia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nella regione Lombardia il 18 agosto 2023, in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, l’Italia ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1684 della Commissione8 è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dall’Italia riguardanti la comparsa di tale focolaio in suini detenuti in una zona precedentemente indenne da malattia nella regione Lombardia di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2023/1684 si applica fino al 28 novembre 2023.

Nel maggio 2023 l’Italia ha altresì informato la Commissione in merito alla conferma di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici nella regione Campania, in una zona precedentemente indenne da malattia. Di conseguenza, l’autorità competente di tale Stato membro ha istituito una zona infetta, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e tale zona infetta è stata inserita nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Inoltre la Svezia ha informato la Commissione in merito alla conferma della comparsa nel comune di Fagersta di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici il 6 settembre 2023, in una zona precedentemente indenne da malattia. Di conseguenza, l’autorità competente di tale Stato membro ha istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 della Commissione9 è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Svezia riguardo alla comparsa di tale focolaio in suini selvatici in una zona precedentemente indenne da malattia nel comune di Fagersta di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 si applica fino al 6 dicembre 2023.

Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1677, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Croazia e in suini selvatici in Italia e Croazia; inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I e II in Germania e come zone soggette a restrizioni III in Lettonia e Polonia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è migliorata per quanto riguarda i suini selvatici e detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell’Unione.

A seguito dei recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Nel settembre 2023 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Vukovar Srijem in Croazia, in aree attualmente elencate come zone di sorveglianza nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Croazia attualmente elencate come zone di sorveglianza in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nel medesimo allegato come zone di protezione anziché come zone di sorveglianza; inoltre le attuali delimitazioni delle zone di sorveglianza dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.

Tenuto conto della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Italia e dei nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione Campania, le aree dell’Italia interessate da questi focolai di peste suina africana attualmente elencate nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I e II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e soppresse dagli elenchi di cui all’allegato II, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione.

In aggiunta, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nei Länder Meclemburgo-Pomerania Occidentale e Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi del medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi.

Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I, e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nei Länder Meclemburgo-Pomerania Occidentale e Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi del medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi.

In più, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nelle regioni di Lubusz, della Bassa Slesia e della Grande Polonia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

Infine, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Lettonia e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Lettonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nella contea di Kuldīgas in Lettonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’inserimento di tale area nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza. Di conseguenza, la zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità competente dell’Italia nella regione Lombardia dovrebbe essere elencata nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1684 dovrebbe essere abrogata.

Analogamente, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’inserimento di tale area come zona infetta nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione. Pertanto la zona infetta istituita dall’autorità competente della Svezia nel comune di Fagersta e in parti dei comuni di Surahammar, Norberg, Skinnskatteberg, Västerås, Sala, Smedjebacken e Avesta dovrebbe essere elencata nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 dovrebbe essere abrogata.

Infine, tenuto conto della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Croazia e dei focolai di peste suina africana in suini selvatici e detenuti, le aree della Croazia interessate da tali focolai di peste suina africana dovrebbero essere elencate per un periodo più prolungato nell’allegato II, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Di conseguenza, le zone infette e soggette a restrizioni di cui a tale allegato dovrebbero ora figurare nell’elenco fino a ottobre 2023.

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti per Italia, Lettonia e Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sopprimere alcune parti delle zone soggette a restrizione I e II per la Germania dall’allegato I del medesimo regolamento, nonché delimitare nuove zone soggette a restrizioni per la Croazia ed elencarle come zone di protezione nell’allegato II di tale regolamento ed estendere le zone infette e le zone soggette a restrizioni esistenti per la Croazia elencate nell’allegato II del suddetto regolamento. Poiché nell’Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 4 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen