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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2213 della Commissione del 16 ottobre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1,

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, in suini detenuti, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono anche l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione4 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l’articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede, in particolare, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell’autorità competente di tale Stato membro, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede anche l’inserimento di tale area nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza.

In caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’istituzione di una zona infetta da parte dell’autorità competente di tale Stato membro, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’inserimento di tale area come zona infetta nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.

L’Italia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma, in data 22 settembre 2023, di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nella regione Sardegna, in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, l’Italia ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2393 della Commissione5 è stata adottata a seguito delle informazioni fatte pervenire dall’Italia riguardanti la comparsa di tale focolaio in suini detenuti in una zona precedentemente indenne da malattia nella regione Sardegna di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2393 si applica fino al 22 dicembre 2023.

Di conseguenza, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità competente dell’Italia nella regione Sardegna dovrebbe essere elencata nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/2393 dovrebbe essere abrogata.

La Croazia ha informato la Commissione della conferma, in data 27 settembre 2023, di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici nella regione di Zara in una zona precedentemente indenne da malattia. L’autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 della Commissione6 è stata adottata a seguito delle informazioni fatte pervenire dalla Croazia riguardanti la comparsa di tale focolaio in suini selvatici in una zona precedentemente indenne da malattia nella regione di Zara di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 si applica fino al 27 dicembre 2023.

Di conseguenza, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la zona infetta istituita dall’autorità competente della Croazia nella regione di Zara dovrebbe essere elencata nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 dovrebbe essere abrogata.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). L’allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai della malattia.

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2396 della Commissione7 a seguito di cambiamenti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lituania e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione8. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri9 dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2396, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Croazia e in Polonia. Inoltre l’evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana nei suini selvatici in Polonia, al confine con la Germania, ha determinato un aumento del rischio di diffusione della peste suina africana in alcune aree della Germania attualmente non elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Nell’ottobre 2023 sono stati inoltre rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nella regione della Pomerania occidentale in Polonia, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questi recenti focolai, dovrebbe invece essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni III; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

Nell’ottobre 2023 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Vukovar Srijem in Croazia, in aree attualmente elencate come zone di sorveglianza nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Croazia attualmente elencate come zone di sorveglianza in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nel medesimo allegato come zone di protezione anziché come zone di sorveglianza; inoltre le attuali delimitazioni delle zone di sorveglianza dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.

Nel settembre e nell’ottobre 2023 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia, nelle immediate vicinanze di un’area della Germania attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tale area della Germania attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze dell’area della Polonia interessata da questi recenti focolai, dovrebbe pertanto essere elencata nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona soggetta a restrizioni I.

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti per la Germania e la Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, mentre nuove zone soggette a restrizioni dovrebbero essere delimitate per la Croazia ed elencate come zone di protezione nell’allegato II di tale regolamento. Poiché nell’Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

In Grecia la situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell’Unione.

All’epoca la Grecia aveva informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma, in data 5 luglio 2023, di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nella regione della Macedonia occidentale in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Grecia ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 della Commissione10 è stata adottata a seguito delle informazioni fatte pervenire dalla Grecia in merito a tale focolaio, confermato il 5 luglio 2023, in suini detenuti in una zona precedentemente indenne da malattia nella regione della Macedonia occidentale di tale Stato membro.

La zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità competente della Grecia nella regione della Macedonia occidentale in Grecia è stata inserita nell’elenco dell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/59411 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 è stata abrogata. Il termine di applicazione della suddetta zona soggetta a restrizioni è scaduto il 5 ottobre 2023.

La Grecia ha informato la Commissione del fatto che l’attuale situazione della peste suina africana in suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni nella regione della Macedonia occidentale è favorevole e che le misure per le zone di protezione e di sorveglianza sono state debitamente attuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia.

Tenuto conto dell’attuale situazione favorevole della peste suina africana in suini detenuti nella regione della Macedonia occidentale e delle misure debitamente attuate dalla Grecia, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, è opportuno sopprimere tale regione dall’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 4 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen