Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La transizione verso un’economia climaticamente neutra, sostenibile, efficiente sotto il profilo dell’energia e delle risorse, circolare ed equa è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione e il benessere dei suoi popoli. L’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») è stato approvato dall’Unione il 5 ottobre 20163. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici. L’obiettivo dell’Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 è coerente con tale obiettivo.
Nella sua comunicazione del 14 gennaio 2020 dal titolo «Piano di investimenti per un’Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo», la Commissione ha previsto l’istituzione di una norma per obbligazioni ecosostenibili al fine di accrescere ulteriormente le opportunità di investimento e agevolare l’individuazione degli investimenti ecosostenibili attraverso marchi chiari. Nelle sue conclusioni dell’11 dicembre 2020, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una norma per le obbligazioni verdi. Nelle sue risoluzioni del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile4 e del 13 novembre 2020 sul piano di investimenti per un’Europa sostenibile — Come finanziare il Green Deal5, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di una norma europea per le obbligazioni verdi.
Le obbligazioni ecosostenibili sono uno dei principali strumenti per finanziare gli investimenti relativi alle tecnologie ecosostenibili, all’efficienza energetica e delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto ecosostenibili e alle infrastrutture di ricerca. Tali obbligazioni possono essere emesse da imprese finanziarie e non finanziarie, nonché da entità non societarie come gli emittenti sovrani. Le diverse iniziative esistenti a favore delle obbligazioni ecosostenibili non contengono definizioni comuni di attività economiche ecosostenibili. Ciò impedisce agli investitori di individuare facilmente le obbligazioni i cui proventi sono allineati con gli obiettivi ambientali stabiliti dall’accordo di Parigi oppure contribuiscono a detti obiettivi.
L’8 luglio 2021, la Banca centrale europea (BCE) ha adottato una tabella di marcia sul clima allo scopo di integrare ulteriormente le considerazioni in merito ai cambiamenti climatici nel suo quadro di politica monetaria e nelle sue operazioni nei settori dell’informativa, della valutazione del rischio, del sistema di garanzie e degli acquisti di attività del settore societario. Il presente regolamento può essere utile a tale riguardo.
Norme divergenti in materia di divulgazione di informazioni, trasparenza e responsabilità dei verificatori esterni di obbligazioni ecosostenibili, così come in materia di criteri di ammissibilità per progetti ecosostenibili impediscono agli investitori di individuare le obbligazioni ecosostenibili, avere fiducia nelle stesse e confrontarle, così come di utilizzare obbligazioni ecosostenibili per trasferire le proprie attività verso modelli aziendali più ecosostenibili.
Nel garantire l’allineamento rispetto agli obiettivi dell’accordo di Parigi e date le divergenze esistenti e l’assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adottino misure e approcci divergenti, che avranno a loro volta un impatto negativo diretto e creeranno ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, nonché nuoceranno agli emittenti di obbligazioni ecosostenibili. Lo sviluppo parallelo di pratiche di mercato basate su priorità dettate da considerazioni commerciali che producono risultati divergenti può provocare la frammentazione del mercato e rischia di esacerbare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno. Norme e pratiche di mercato divergenti rendono difficile confrontare obbligazioni diverse, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti, causano ulteriori ostacoli nel mercato interno e aumentano i rischi del greenwashing e di falsare le decisioni di investimento.
La mancanza di norme armonizzate per le procedure utilizzate dai verificatori esterni per svolgere le attività di verifica delle obbligazioni ecosostenibili e delle definizioni divergenti di attività ecosostenibili rendono sempre più difficile per gli investitori confrontare efficacemente le obbligazioni nell’Unione rispetto ai loro obiettivi ambientali. Il mercato delle obbligazioni ecosostenibili è intrinsecamente internazionale, dato che nel suo contesto i partecipanti negoziano obbligazioni e si avvalgono di servizi di revisione esterna erogati da prestatori di servizi terzi a livello transfrontaliero. Un’azione a livello dell’Unione potrebbe ridurre il rischio di frammentazione del mercato interno delle obbligazioni ecosostenibili e dei servizi di revisione esterna legati alle obbligazioni nonché contribuire all’applicazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio6 nel mercato di tali obbligazioni.
È pertanto opportuno stabilire una serie uniforme di requisiti specifici per le obbligazioni emesse da imprese finanziarie e non finanziarie e da emittenti sovrani che desiderano avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» per tali obbligazioni. La specificazione dei requisiti di qualità per le obbligazioni verdi europee tramite un regolamento dovrebbe assicurare l’esistenza di condizioni uniformi per l’emissione di tali obbligazioni, evitando requisiti nazionali divergenti che potrebbero derivare dal recepimento di una direttiva, e dovrebbe altresì garantire che tali condizioni siano direttamente applicabili agli emittenti di tali obbligazioni. Gli emittenti che desiderano avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» dovrebbero seguire le medesime norme in tutta l’Unione, allo scopo di aumentare l’efficienza del mercato riducendo le discrepanze e quindi anche i costi di valutazione di tali obbligazioni per gli investitori. Per agevolare il confronto e affrontare il greenwashing, è opportuno che siano forniti modelli di informativa volontaria sulla sostenibilità sia per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili che per le obbligazioni legate alla sostenibilità.
Nel mercato obbligazionario, le obbligazioni legate alla sostenibilità comprendono qualsiasi tipo di strumento obbligazionario per il quale le caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda che l’emittente raggiunga obiettivi di sostenibilità ambientali, sociali e di governance predefiniti. Poiché il presente regolamento riguarda solo la sostenibilità ambientale, la definizione di obbligazioni legate alla sostenibilità ai fini del presente regolamento dovrebbe includere solo le obbligazioni le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda che l’emittente consegua obiettivi predefiniti in materia di sostenibilità ambientale.
Il regolamento (UE) 2020/852 distingue, nell’ambito delle attività ecosostenibili, tra attività abilitanti e di transizione che si qualificano come ecosostenibili a determinate condizioni. La stessa distinzione dovrebbe essere operata anche nelle informative per le obbligazioni verdi europee, nonché per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, con specifici obblighi di trasparenza per l’energia nucleare e le attività connesse al gas fossile, nel caso in cui tali attività siano disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione7.
Conformemente al regolamento (UE) 2020/852, e al fine di fornire agli investitori definizioni chiare, quantitative, dettagliate e comuni, i criteri stabiliti in tale regolamento dovrebbero essere utilizzati per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile. I proventi delle obbligazioni che si avvalgono della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» dovrebbero essere assegnati per finanziare attività economiche che siano ecosostenibili, e pertanto in linea con gli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852, oppure che contribuiscano alla trasformazione delle attività in modo che possano soddisfare i criteri per diventare ecosostenibili. Gli emittenti dovrebbero in ogni caso assegnare tutti i proventi delle loro obbligazioni verdi europee prima della scadenza di ciascuna obbligazione essendo al contempo autorizzati a dedurre i costi di emissione direttamente connessi all’emissione delle obbligazioni. Dovrebbe essere possibile utilizzare i proventi di tali obbligazioni per finanziare tali attività ecosostenibili sia direttamente attraverso il finanziamento di attivi e spese relativi ad attività economiche che soddisfano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui al regolamento (UE) 2020/852 («criteri di tassonomia»), sia indirettamente, a determinate condizioni, tramite attività finanziarie che finanziano attività economiche che soddisfino tali criteri. Occorre quindi precisare le categorie di attivi e spese finanziabili con i proventi di obbligazioni verdi europee.
I proventi delle obbligazioni verdi europee dovrebbero essere utilizzati per finanziare attività economiche che abbiano un impatto positivo duraturo sull’ambiente. Tale impatto positivo duraturo può essere ottenuto in diversi modi. Dato che le immobilizzazioni sono generalmente attività a lungo termine, una prima modalità consiste nell’utilizzare i proventi delle obbligazioni verdi europee per finanziare immobilizzazioni materiali o immateriali che non sono attività finanziarie, a condizione che tali immobilizzazioni riguardino attività economiche che soddisfino i criteri di tassonomia. Dato che le attività finanziarie possono essere utilizzate anche per finanziare attività economiche aventi un impatto positivo duraturo sull’ambiente, una seconda modalità consiste nell’utilizzare i proventi delle obbligazioni verdi europee per finanziare attività finanziarie, a condizione che i proventi di queste ultime siano destinati direttamente, o indirettamente attraverso le attività finanziarie in sequenza, ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia. Dovrebbe essere possibile assegnare tali attività finanziarie a un massimo di tre attività finanziarie in sequenza e gli emittenti dovrebbero garantire la possibilità per i verificatori esterni di rivedere efficacemente l’allocazione finale dei proventi. Poiché le attività delle famiglie possono anch’esse avere un impatto positivo duraturo sull’ambiente, una terza modalità consiste nell’utilizzare i proventi delle obbligazioni verdi europee per finanziare le attività e le spese delle famiglie. Inoltre, dato che le spese in conto capitale e spese operative selezionate possono essere utilizzate per acquisire, ammodernare o mantenere immobilizzazioni, un quarto modo consiste nell’utilizzare i proventi delle obbligazioni verdi europee per finanziare spese in conto capitale e spese operative relative ad attività economiche che soddisfino i criteri di tassonomia o che soddisferanno tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall’emissione dell’obbligazione in questione, a condizione che l’emittente abbia pubblicato un piano per espandere le attività economiche che sono allineate al regolamento (UE) 2020/852 («allineate alla tassonomia») o per consentire l’allineamento delle attività economiche alla tassonomia conformemente all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione8 (piano CapEx). Infine, gli emittenti dovrebbero poter assegnare i proventi di una o più obbligazioni verdi europee in essere a un portafoglio di immobilizzazioni o attività finanziarie («approccio di portafoglio»), a condizione che dimostrino nelle relazioni sull’allocazione dei proventi che il valore totale delle immobilizzazioni o delle attività finanziarie nel loro portafoglio supera il valore totale delle loro obbligazioni in essere.
Per talune attività economiche per le quali non sono in vigore criteri di vaglio tecnico di cui al regolamento (UE) 2020/852 o per talune attività economiche nel contesto del sostegno internazionale che contribuiscono agli obiettivi ambientali di tale regolamento, è opportuno prevedere un grado di flessibilità. Tale flessibilità dovrebbe essere appropriatamente limitata in termini di dimensione e portata al fine di mantenere un livello di ambizione molto elevato per le obbligazioni verdi europee. L’emittente dovrebbe dimostrare che le attività economiche contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più di tali obiettivi ambientali, che non arrecano un danno significativo a nessuno di tali obiettivi ambientali e che sono svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia. Tale dimostrazione dovrebbe essere inclusa nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee ed essere convalidata da un revisore esterno tramite un parere positivo nella revisione pre-emissione.
Al fine di agevolare l’emissione di obbligazioni verdi europee da parte di imprese di piccole dimensioni, l’obbligo di destinare i proventi delle obbligazioni verdi europee ad attività economiche ecosostenibili dovrebbe applicarsi solo ai proventi netti di dette obbligazioni. I proventi netti corrispondono alla differenza tra i proventi totali delle obbligazioni e i costi di emissione direttamente connessi all’emissione delle obbligazioni, che comprendono i costi degli intermediari finanziari responsabili dell’emissione, i costi di consulenza, le spese legali, i costi di rating e i costi connessi alla revisione esterna. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero poter decidere di assegnare i proventi lordi, senza detrazione dei costi, ad attività economiche ecosostenibili.
Gli emittenti sovrani dell’Unione e dei paesi terzi sono emittenti frequenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e dovrebbero pertanto essere autorizzati anche ad emettere obbligazioni verdi europee. Gli emittenti sovrani dell’Unione e dei paesi terzi dovrebbero essere autorizzati a emettere obbligazioni verdi europee per finanziare attività o spese pubbliche che soddisfano o si prevede soddisfino i criteri di tassonomia entro un termine ragionevolmente breve dall’emissione dell’obbligazione in questione, quali attività o spese relative a sgravi fiscali, sovvenzioni, consumi intermedi, trasferimenti correnti all’interno di un’amministrazione pubblica e aiuti internazionali correnti.
Alcune imprese che detengono una o più obbligazioni verdi europee nel loro passivo di bilancio potrebbero non essere in grado di individuare, per ciascuna emissione di obbligazione verde europea, le distinte attività nel loro stato patrimoniale a cui sono stati assegnati i proventi di tale obbligazione. In tali casi le imprese dovrebbero essere autorizzate a riportare nel loro stato patrimoniale l’allocazione dei proventi aggregati del loro portafoglio di obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività ecosostenibili. Tali imprese dovrebbero quindi dimostrare nelle relazioni annuali sull’allocazione e dei proventi che le corrispondenti attività ecosostenibili soddisfano i criteri di vaglio tecnico applicabili. Al fine di garantire che tutti i proventi delle obbligazioni verdi europee siano destinati ad attività economiche ecosostenibili, le imprese dovrebbero altresì dimostrare che il valore di tali attività ecosostenibili è superiore o uguale al valore delle obbligazioni verdi europee non ancora scadute. Quando gli emittenti utilizzano l’approccio di portafoglio, non dovrebbe applicarsi il requisito secondo cui i proventi delle obbligazioni devono essere assegnati solo ad attività finanziarie create prima di cinque anni dall’emissione dell’obbligazione. Al fine di assicurare che le informazioni fornite rimangano complete e aggiornate, un revisore esterno dovrebbe rivedere ogni anno le relazioni annuali sull’allocazione dei proventi, tranne nei casi in cui non vi siano modifiche nell’allocazione all’interno del portafoglio di attività. Tale revisore esterno dovrebbe in particolare concentrarsi sulle attività che non erano incluse nella precedente relazione annuale sull’allocazione dei proventi.
Il regolamento (UE) 2020/852 impone all’Unione e agli Stati membri di applicare i criteri di tassonomia per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili. È pertanto logico che i criteri di vaglio tecnico stabiliti mediante atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 dovrebbero determinare quali immobilizzazioni, spese e attività finanziarie possono essere finanziate con i proventi delle obbligazioni verdi europee. In considerazione dei progressi tecnologici attesi nel settore della sostenibilità ambientale, è probabile che tali criteri di vaglio tecnico debbano essere riesaminati e modificati nel corso del tempo. Indipendentemente da tali modifiche, al fine di fornire certezza del diritto agli emittenti e agli investitori ed evitare che le modifiche dei criteri di vaglio tecnico incidano negativamente sul prezzo delle obbligazioni verdi europee già emesse, gli emittenti dovrebbero poter applicare tali criteri applicabili al momento dell’emissione della pertinente obbligazione verde europea quando assegnano i proventi di tale obbligazione a immobilizzazioni o spese ammissibili. In caso di modifica dei criteri di vaglio tecnico applicabili, l’emittente dovrebbe garantire che i proventi non assegnati e i proventi rientranti in un piano CapEx che non hanno ancora soddisfatto i criteri di tassonomia soddisfino i criteri di vaglio tecnico modificati entro sette anni. Se ritiene che un’attività economica finanziata dai proventi delle obbligazioni rischi di non soddisfare i criteri di vaglio tecnico modificati entro sette anni, l’emittente dovrebbe essere autorizzato a pubblicare un piano su come allineare l’attività economica ai criteri di vaglio tecnico modificati e attenuare, per quanto possibile, le conseguenze negative. Tale piano dovrebbe essere pubblicato prima della scadenza del termine di sette anni che decorre dalla modifica dei criteri di vaglio tecnico e dovrebbe essere riesaminato da un revisore esterno. Secondo l’approccio di portafoglio, gli emittenti dovrebbero includere nel loro portafoglio di immobilizzazioni o di attività finanziarie solo le attività che sono allineate ai criteri di vaglio tecnico applicabili in un determinato momento nei sette anni precedenti la pubblicazione della pertinente relazione sull’allocazione dei proventi. Pertanto, se qualsiasi attività finanziata da un’obbligazione verde europea non è allineata ai criteri di vaglio tecnico modificati, dovrebbe poter continuare a far parte del pool di attività finanziate fino a sette anni.
Il tempo necessario per trasformare un attivo per allineare l’attività economica cui si riferisce ai criteri di tassonomia dovrebbe essere in linea con le scadenze di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178. Al momento, tale regolamento delegato richiederebbe che le spese in conto capitale ammissibili riguardino attività economiche che soddisfano o si prevede soddisfino i criteri di tassonomia entro cinque anni dall’emissione dell’obbligazione verde europea, fatto salvo il caso in cui un periodo più lungo fino a dieci anni sia giustificato dalle caratteristiche specifiche delle attività economiche e degli investimenti interessati. L’emittente dovrebbe includere una nota di sintesi del suo piano CapEx nel prospetto redatto conformemente al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio9, nonché una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del suo piano nelle relazioni annuali sull’allocazione dei proventi. Al termine delle scadenze annunciate nel suo piano CapEx, l’emittente dovrebbe ottenere una valutazione da parte di un revisore esterno in merito all’allineamento alla tassonomia della spesa finanziata dall’obbligazione. Il presente regolamento lascia impregiudicate le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178.
Le giurisdizioni di paesi terzi elencate nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o i paesi ad alto rischio elencati nel regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione10, e gli emittenti stabiliti in tali giurisdizioni o paesi, non dovrebbero essere autorizzati ad avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB».
Le istituzioni e gli organismi dell’Unione dovrebbero rispettare le norme dell’Unione nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, compresi gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2020/852. Il Parlamento europeo e il Consiglio incoraggiano l’uso della norma relativa alle obbligazioni verdi europee per l’emissione di obbligazioni con uso dei proventi che abbiano come obiettivo la sostenibilità ambientale. La Banca europea per gli investimenti, in qualità di emittente leader a livello mondiale di obbligazioni verdi, mantiene il proprio impegno di allineare gradualmente il proprio programma di obbligazioni verdi alla norma relativa alle obbligazioni verdi europee.
Agli investitori dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie per valutare l’utilizzo dei proventi delle obbligazioni verdi europee e per confrontare tali obbligazioni tra loro. A tal fine, dovrebbero essere stabiliti obblighi di informativa specifici e standardizzati che forniscano trasparenza sul modo in cui l’emittente intende assegnare i proventi delle obbligazioni a immobilizzazioni, spese e attività finanziarie ammissibili, così come sul modo in cui tali proventi sono di fatto assegnati. Tale trasparenza può essere conseguita al meglio mediante schede informative sulle obbligazioni verdi europee e relazioni sull’allocazione dei proventi. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni verdi europee e per facilitare l’individuazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni.
La mancanza di modelli di informativa standardizzati comuni per gli emittenti di obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità a livello dell’Unione rende difficile per gli investitori in tali obbligazioni individuare facilmente e in modo affidabile le informazioni di cui hanno bisogno e confrontare e aggregare i dati su tali obbligazioni. In particolare, la mancanza di una metodologia comune che consenta agli emittenti di riferire in merito all’allineamento dei proventi delle obbligazioni ai criteri di tassonomia crea difficoltà amministrative e incertezza per gli investitori in obbligazioni che riferiscono a norma del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio11. È pertanto opportuno stabilire modelli di informativa al pubblico che gli emittenti di tali obbligazioni possano scegliere di compilare e pubblicare insieme ad altri documenti informativi. Tali modelli dovrebbero contenere informazioni sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni ad attività allineate alla tassonomia, individuando chiaramente nel contempo la quota di proventi assegnati al gas e all’energia nucleare. I modelli dovrebbero essere elaborati dalla Commissione mediante linee guida per l’informativa volontaria pre-emissione, che può servire da ispirazione per qualsiasi futura informativa connessa alla sostenibilità ai sensi del diritto dell’Unione, e un atto delegato per le informative periodiche. Tali informative dovrebbero essere coerenti con le pertinenti sezioni della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee e della relazione sull’allocazione dei proventi.
Gli investitori dovrebbero beneficiare di un accesso efficace in termini di costi a informazioni affidabili sulle obbligazioni verdi europee. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero pertanto incaricare un revisore esterno indipendente di fornire una revisione pre-emissione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee, così come una revisione post-emissione delle relazioni annuali sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee.
Nel fornire i loro servizi a norma del presente regolamento, i verificatori esterni dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tecniche di campionamento casuale in linea con le migliori pratiche di mercato per i servizi di certificazione della conformità al momento di valutare l’allineamento alla tassonomia di più progetti, se giustificato dalla complessità, dalla portata e dall’impossibilità pratica di una valutazione completa delle attività sottostanti. Tale campionamento casuale dovrebbe consentire ai verificatori esterni di avere la certezza che tali progetti, compresi quelli finanziati mediante incentivi fiscali e sovvenzioni, siano eseguiti in linea con le informazioni fornite negli allegati del presente regolamento. Tale campionamento casuale dovrebbe essere condotto tenendo conto delle misure relative alla riservatezza dei dati al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e di altri dati sensibili che non sono pertinenti ai fini della revisione esterna.
Nel corso della prestazione di servizi a norma del presente regolamento, i verificatori esterni dovrebbero fornire un parere indipendente sull’allineamento dell’emittente ai criteri di tassonomia. Nel valutare l’allineamento ai criteri quantitativi, i verificatori esterni dovrebbero verificare che qualsiasi stima previsionale sia basata su ipotesi ragionevoli, senza fornire garanzie in merito ai risultati. Nel valutare l’allineamento ai criteri qualitativi, i verificatori esterni dovrebbero verificare l’esistenza di processi e sistemi di dovuta diligenza adeguati concepiti per valutare, attenuare e porre rimedio ai rischi e ad altri problemi che potrebbero sorgere in relazione a tali criteri.
Per migliorare la trasparenza, gli emittenti dovrebbero altresì comunicare l’impatto ambientale delle loro obbligazioni pubblicando, almeno una volta durante la vita dell’obbligazione e dopo l’allocazione integrale dei proventi di tali obbligazioni, una relazione sull’impatto. Al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni pertinenti per valutare l’impatto ambientale delle obbligazioni verdi europee, le relazioni sull’impatto dovrebbero specificare chiaramente le metriche, le metodologie e le ipotesi applicate nella valutazione dell’impatto ambientale. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni verdi europee e per facilitare l’individuazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni. Per garantire l’accuratezza delle relazioni sull’impatto e tutelare gli investitori dal greenwashing, gli emettitori dovrebbero poter incaricare un revisore esterno indipendente di effettuare una revisione della relazione sull’impatto.
Le obbligazioni verdi europee, le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e le obbligazioni legate alla sostenibilità possono aiutare le imprese a finanziare la loro transizione verso la sostenibilità. Gli emittenti di tali obbligazioni che sono soggetti all’obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12 dovrebbero indicare come e in che misura l’emissione dell’obbligazione ne accresca il grado di allineamento alla tassonomia a livello di ente, come previsto all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Tale dichiarazione potrebbe essere espressa come aumento percentuale del fatturato allineato alla tassonomia da conseguire utilizzando i proventi delle obbligazioni. Gli emittenti soggetti all’obbligo di pubblicare qualsiasi eventuale piano per garantire che il loro modello e la loro strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile ai sensi della direttiva 2013/34/UE e quelli che pubblicano tali piani su base volontaria dovrebbero indicare in che modo i proventi della loro obbligazione contribuisce al finanziamento e all’attuazione di tali piani. Tali dichiarazioni dovrebbero essere pubblicate nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee e nella relazione sull’allocazione dei proventi o nei modelli di informativa periodica volontaria pre-emissione e post-emissione.
I verificatori statali sono soggetti statutari aventi competenza ed esperienza in materia di vigilanza sulla spesa pubblica e godono di un’indipendenza garantita dalla legge. Gli emittenti sovrani che emettono obbligazioni verdi europee dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a tali verificatori statali ai fini della revisione dell’allocazione dei proventi delle obbligazioni, insieme a verificatori esterni che dovrebbero rimanere responsabili della valutazione dell’allineamento alla tassonomia delle attività economiche finanziate dall’obbligazione. I verificatori statali non dovrebbero essere registrati o sottoposti a vigilanza ai sensi del presente regolamento.
Solo le obbligazioni per le quali l’emittente ha pubblicato un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 e le obbligazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento dovrebbero essere autorizzate ad avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB». Tale regolamento contiene disposizioni in materia di responsabilità.
Al fine di assicurare l’efficienza del mercato delle obbligazioni verdi europee, gli emittenti dovrebbero pubblicare sui propri siti web i dettagli relativi alle obbligazioni verdi europee che emettono. Per garantire l’affidabilità delle informazioni e la fiducia degli investitori, gli emittenti dovrebbero altresì pubblicare la revisione pre-emissione, ogni eventuale revisione post-emissione e, se del caso, qualsiasi eventuale revisione della relazione sull’impatto, il piano CapEx e un collegamento al prospetto previsto dal regolamento (UE) 2017/1129. Tali pubblicazioni dovrebbero essere accessibili, con date di pubblicazione chiaramente indicate, che permettano all’utente di individuare le modifiche da una revisione all’altra. Le informazioni contenute in tali documenti dovrebbero essere redatte in una lingua riconosciuta dall’autorità competente dello Stato membro di origine in cui l’obbligazione è offerta al pubblico o ammessa alla negoziazione o, in alternativa, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Al momento dell’adozione del presente regolamento, la lingua inglese è la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, ma tale situazione potrebbe evolvere in futuro.
Nelle operazioni di cartolarizzazione tradizionali, l’emittente delle obbligazioni è una società veicolo per la cartolarizzazione (securitisation special purpose entity — SSPE) giuridicamente distinta dal cedente. A sua volta, il cedente è l’entità che utilizza i proventi delle obbligazioni per il finanziamento di attività economiche. Nella situazione attuale, un mercato delle cartolarizzazioni delle obbligazioni verdi europee in cui tutte le esposizioni sottostanti sono allineate alla tassonomia sarebbe sottoposto a notevoli vincoli di crescita a causa della scarsità di attività allineate alla tassonomia adatte alla cartolarizzazione. Pertanto, nella sua relazione sullo sviluppo di un quadro per la cartolarizzazione sostenibile, l’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio13 ha raccomandato di applicare il requisito dell’utilizzo dei proventi al cedente della cartolarizzazione anziché alla SSPE, come approccio efficiente e pragmatico durante la fase di transizione. Tale approccio sarebbe appropriato fino a quando non si sia generato un volume adeguato di attività allineate alla tassonomia nell’economia dell’Unione. Per garantire esecutività, la responsabilità del cedente per quanto riguarda l’utilizzo futuro dei proventi dovrebbe essere chiaramente indicata nel prospetto pubblicato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129.
Per accrescere la fiducia degli investitori e garantire che questi ultimi siano pienamente informati sulle caratteristiche ambientali dell’operazione, le obbligazioni risultanti da cartolarizzazioni con la denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» dovrebbero essere soggette a obblighi specifici di informativa e di esclusione. È opportuno garantire una trasparenza sufficiente per gli investitori con preferenze diverse per quanto riguarda le caratteristiche ambientali del pool sottostante di attività. Sono necessarie misure di salvaguardia per evitare che la selezione delle attività che il cedente deve cartolarizzare comprenda esposizioni che finanziano la prospezione, l’estrazione, la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio, la raffinazione o la distribuzione, compresi il trasporto e il commercio, di combustibili fossili quali definiti al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio14. Tuttavia, gli obblighi di esclusione dovrebbero tenere conto della finalità predominante delle esposizioni cartolarizzate e non dovrebbero riguardare le esposizioni in cui il collegamento con attività relative ai combustibili fossili è solo marginale o accessorio, come un edificio commerciale con un serbatoio di stoccaggio del gas. Inoltre, gli obblighi di esclusione non dovrebbero basarsi unicamente sull’uso di combustibili fossili, come nel caso dei prestiti per veicoli o dei prestiti su immobili residenziali. Il cedente dovrebbe altresì comunicare informazioni sull’ammissibilità alla tassonomia, sull’allineamento alla tassonomia e sul rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» in relazione alle attività finanziate dalle esposizioni cartolarizzate. Tale informativa dovrebbe avvenire nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis») e al meglio delle capacità del cedente, utilizzando i dati disponibili, come i dati raccolti nella banca dati interna o nel sistema informatico del cedente. I cedenti sono invitati a rendere disponibili tali informazioni anche tramite i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati presso l’autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio15, conformemente al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio16.
È necessaria una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti al fine di verificare il rispetto dei requisiti specifici applicabili ai cedenti e alle SSPE. Il regolamento (UE) 2017/2402 impone agli Stati membri di designare una o più autorità competenti incaricate di vigilare sulla conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla designazione «semplice, trasparente e standardizzata» (STS), che comprende anche obblighi specifici di informativa e di esclusione. Alla luce dell’esperienza acquisita da tali autorità competenti nella verifica delle operazioni di cartolarizzazione, è opportuno che esse vigilino sul rispetto, da parte dei cedenti, dei requisiti del presente regolamento. Tuttavia, dato che sia i cedenti che le SSPE sono coinvolti in una cartolarizzazione, sia le autorità competenti del cedente che della SSPE dovrebbero essere investite dei poteri di vigilanza corrispondenti previsti dal presente regolamento e dovrebbero cooperare per garantire una vigilanza efficace e adeguata.
Le autorità competenti dovrebbero vigilare sugli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e di obbligazioni legate alla sostenibilità che decidono di utilizzare i modelli comuni di informativa periodica post-emissione, al fine di garantire che tutti gli elementi contenuti in tali modelli siano pubblicati correttamente. Qualora gli emittenti non rispettino il presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero rendere pubblico tale fatto.
La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. Le informazioni sulle obbligazioni verdi europee saranno utili per gli investitori e altri partecipanti ai mercati finanziari e per il grande pubblico. Pertanto, i documenti informativi di cui al presente regolamento, compresi la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee, la relazione sull’allocazione dei proventi e la relazione sull’impatto, il piano CapEx, se del caso, e i modelli di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità, nonché le revisioni effettuate da verificatori esterni, dovrebbero essere gratuitamente a disposizione del pubblico. Tale punto di accesso unico europeo (European single access point — ESAP) potrebbe essere un meccanismo adeguato per conseguire tale obiettivo.
Al fine di migliorare la trasparenza della metodologia dei verificatori esterni, assicurare che i verificatori esterni dispongano di qualifiche, esperienza professionale e indipendenza adeguate, nonché al fine di ridurre il rischio di potenziali conflitti di interesse e pertanto assicurare un’adeguata tutela degli investitori, gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero avvalersi esclusivamente di verificatori esterni, anche di paesi terzi, che sono stati registrati e sono soggetti a vigilanza continuativa da parte dell’ESMA.
Per rafforzare la trasparenza nei confronti degli investitori sulle modalità secondo le quali è valutato l’allineamento alla tassonomia delle attività economiche finanziate dai proventi delle obbligazioni, i verificatori esterni dovrebbero comunicare agli utenti delle revisioni pre-emissione, post-emissione e, se del caso, delle relazioni sull’impatto le metodologie e le ipotesi principali che utilizzano nelle loro attività di revisione esterna in modo sufficientemente dettagliato, tenendo debitamente conto della tutela dei dati proprietari e della proprietà intellettuale.
I verificatori esterni dovrebbero disporre di solidi meccanismi di governance societaria al fine di assicurare che le loro revisioni pre- e post-emissione siano indipendenti, obiettive e di buona qualità. L’alta dirigenza dei verificatori esterni dovrebbe pertanto disporre di competenze sufficienti in materia di servizi finanziari e questioni ambientali e garantire che un numero sufficiente di dipendenti aventi le conoscenze e l’esperienza necessarie si occupino della revisione esterna. Per lo stesso motivo, la funzione di controllo della conformità dovrebbe poter riferire i propri risultati a un organo di sorveglianza o a un organo di amministrazione del revisore esterno.
Al fine di garantire la propria indipendenza e salvaguardare norme rigorose in materia di trasparenza e condotta etica, i verificatori esterni dovrebbero rispettare i requisiti organizzativi e le norme di condotta per attenuare ed evitare situazioni di conflitto di interessi effettivo o potenziale o gestire adeguatamente tali conflitti qualora siano inevitabili. I verificatori esterni non dovrebbero poter effettuare una revisione esterna qualora esista un conflitto di interessi che non può essere adeguatamente risolto. I verificatori esterni dovrebbero pertanto segnalare in maniera trasparente eventuali conflitti di interesse nelle revisioni esterne. Dovrebbero tenere un registro di tutte le minacce significative alla loro indipendenza, nonché all’indipendenza dei loro dipendenti, dei principali azionisti o di qualsiasi persona coinvolta nel processo di revisione esterna, e un registro delle misure di salvaguardia applicate per attenuare tali minacce.
I verificatori esterni dovrebbero valutare e documentare l’effettiva o possibile esistenza di un conflitto di interessi potenziale o effettivo con un cliente, anche in situazioni in cui vi siano legami personali o finanziari significativi tra il revisore esterno e l’ente oggetto di revisione.
Il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio17 vieta la prestazione a un ente sottoposto alla revisione di servizi diversi dalla revisione contabile legati al finanziamento, alla struttura e all’allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento di tale ente, ad eccezione dei servizi di attestazione in relazione al bilancio. Lo svolgimento di revisioni esterne ai sensi del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (UE) n. 537/2014.
È necessario evitare applicazioni divergenti del presente regolamento da parte delle autorità competenti. Allo stesso tempo occorre ridurre i costi di transazione e operativi dei verificatori esterni, rafforzare la fiducia degli investitori e aumentare la certezza del diritto. È pertanto opportuno conferire all’ESMA la competenza generale per la registrazione e la vigilanza continuativa dei verificatori esterni nell’Unione. Affidare all’ESMA la responsabilità esclusiva di tali questioni dovrebbe garantire parità di condizioni in termini di obblighi di registrazione e vigilanza continuativa ed eliminare il rischio di arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri. Allo stesso tempo tale responsabilità esclusiva dovrebbe ottimizzare l’allocazione delle risorse di vigilanza a livello di Unione, rendendo così l’ESMA il centro di competenza e migliorando l’efficienza della vigilanza.
L’ESMA dovrebbe poter richiedere tutte le informazioni che sono necessarie per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza. Dovrebbe pertanto poter richiedere tali informazioni a verificatori esterni, persone coinvolte in attività di revisione esterna, terze parti correlate, terze parti a cui i verificatori esterni hanno esternalizzato funzioni operative, nonché persone altrimenti strettamente e sostanzialmente correlate o collegate a verificatori esterni o attività di revisione esterna.
Per consentire all’ESMA di svolgere i propri compiti di vigilanza e, in particolare, di obbligare i verificatori esterni a porre fine a una violazione, a fornire informazioni complete e corrette o a svolgere un’indagine o un’ispezione in loco, l’ESMA dovrebbe poter imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora.
Gli emittenti di obbligazioni verdi europee potrebbero dover ricorrere ai servizi di verificatori esterni di paesi terzi provenienti dall’esterno dell’Unione. È pertanto necessario stabilire un regime per i verificatori esterni di paesi terzi sulla base di una valutazione dell’equivalenza, di un riconoscimento o di un avallo secondo cui i verificatori esterni di paesi terzi possono fornire servizi di revisione esterna. Al fine di agevolare l’accesso da parte dei verificatori esterni di paesi terzi in assenza di una decisione in materia di equivalenza, è necessario stabilire una procedura per il riconoscimento da parte dell’ESMA di verificatori esterni stabiliti in un paese terzo.
Al fine di agevolare la prestazione di servizi da parte di verificatori esterni di paesi terzi a favore di emittenti di obbligazioni verdi europee, dovrebbe essere stabilito un sistema di avallo che consenta, a determinate condizioni, a verificatori esterni registrati stabiliti nell’Unione di avallare servizi prestati da un revisore esterno di un paese terzo. Un revisore esterno che ha avallato i servizi prestati da un revisore esterno di un paese terzo dovrebbe essere pienamente responsabile di tali servizi avallati e garantire che tale revisore esterno di un paese terzo rispetti il presente regolamento.
Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per integrare il presente regolamento per quanto riguarda il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni da divulgare nei modelli di informativa periodica volontaria post-emissione, la procedura per l’esercizio del potere dell’ESMA di comminare sanzioni pecuniarie e penalità di mora, comprese disposizioni sui diritti di difesa, disposizioni temporali, disposizioni sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora, oltre a norme dettagliate sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni, e la procedura per l’esercizio del potere dell’ESMA di imporre il pagamento di commissioni, comprese disposizioni sul tipo, sulla destinazione, sull’ammontare delle commissioni, che dovrebbe essere proporzionato al fatturato, e sulle modalità di pagamento di tali commissioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201618. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l’ESMA, in quanto organo con una competenza altamente specializzata, dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.
L’ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri secondo i quali è possibile valutare una domanda di registrazione da parte di un revisore esterno, compresa la gestione dei conflitti di interesse, e le informazioni che il revisore esterno deve fornire affinché si possa stabilirne il livello di conformità rispetto al presente regolamento. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio19.
L’ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni per la registrazione dei verificatori esterni. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 del trattato e conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata dalla Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, sulla base del contributo della piattaforma sulla finanza sostenibile istituita dal regolamento (EU) 2020/852 e dell’ESMA, ove pertinente. Tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe altresì elaborare una relazione che valuti la necessità di disciplinare le obbligazioni legate alla sostenibilità. Entro la fine del 2024 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe inoltre elaborare una relazione basata sul riesame dei criteri di vaglio tecnico di cui al regolamento (UE) 2020/852.
Per garantire che gli emittenti di obbligazioni verdi europee per i quali è pubblicato un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 rispettino gli obblighi di informativa di cui al presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri di origine dovrebbero disporre dei necessari poteri di vigilanza e di indagine. Le autorità competenti dovrebbero poter esercitare i loro poteri di vigilanza prima e dopo l’emissione delle obbligazioni verdi europee. Nel quadro dei poteri di vigilanza conferiti dal presente regolamento, le autorità competenti non dovrebbero essere tenute a verificare la veridicità o l’accuratezza delle informazioni che gli emittenti sono tenuti a fornire a norma del presente regolamento, né a verificare se gli emittenti abbiano rispettato gli obblighi in materia di allocazione dei proventi.
Poiché il presente regolamento crea un quadro che permette la designazione del debito sovrano come ecosostenibile, le imprese finanziarie dovrebbero comunicare la loro esposizione al debito sovrano ecosostenibile nell’ambito del loro coefficiente di attivi verdi, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2021/2178. Il riesame di tale regolamento delegato entro il 30 giugno 2024 dovrebbe valutare l’inclusione delle esposizioni sovrane nel numeratore e nel denominatore degli indicatori chiave di prestazione.
Al fine di agevolare la prestazione di servizi da parte dei verificatori esterni, garantendo nel contempo che l’ESMA abbia il tempo necessario per elaborare il quadro per la registrazione e la vigilanza dei verificatori esterni, dovrebbe applicarsi un periodo di transizione durante i primi 18 mesi di applicazione del presente regolamento. Durante il periodo di transizione, i verificatori esterni dovrebbero poter prestare servizi qualora lo notifichino all’ESMA e si adoperino al meglio per conformarsi al presente regolamento. I verificatori esterni di paesi terzi dovrebbero inoltre garantire di avere un rappresentante legale stabilito nell’Unione durante il periodo di transizione. L’ESMA dovrebbe monitorare il rispetto del presente regolamento da parte dei verificatori esterni e tenerne conto nel valutare se il revisore esterno abbia soddisfatto i requisiti per la registrazione.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente: garantire che requisiti uniformi si applichino all’avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB»; stabilire un sistema di registrazione semplice e un quadro di vigilanza per i verificatori esterni affidando a un’unica autorità di vigilanza la registrazione dei verificatori esterni nell’Unione e la vigilanza sugli stessi; istituire una vigilanza degli emittenti di obbligazioni verdi europee per i quali è richiesto un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 e prevedere modelli di informativa volontaria pre-emissione e post-emissione per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità per migliorare la trasparenza e facilitare la comparabilità di tali obbligazioni, al fine di facilitare la raccolta di capitale per progetti che perseguono obiettivi ecosostenibili, contribuendo nel contempo all’integrità del mercato, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
La BCE è stata consultata dal Parlamento europeo e ha formulato il suo parere il 5 novembre 202120,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento:
a) stabilisce prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» (European green bond) per le obbligazioni messe a disposizione di investitori nell’Unione;
b) istituisce un sistema per registrare i verificatori esterni di obbligazioni verdi europee e monitorare gli stessi; nonché
c) prevede modelli di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità nell’Unione.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «emittente»: qualsiasi soggetto che emette obbligazioni;
2) «soggetto sovrano»: un’entità quale definita all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129;
3) «criteri di tassonomia»: i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;
4) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio21;
5) «obbligazione commercializzata come ecosostenibile»: un’obbligazione il cui emittente assume nei confronti degli investitori un impegno o qualsiasi forma di rivendicazione precontrattuale secondo cui i proventi dell’obbligazione saranno destinati ad attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale;
6) «obbligazione legata alla sostenibilità»: un’obbligazione le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda del conseguimento da parte dell’emittente di obiettivi predefiniti di sostenibilità ambientale;
7) «Stato membro di origine»: uno Stato membro di origine secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2017/1129;
8) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante di cui all’articolo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2017/1129;
9) «attività finanziaria»: il debito o il capitale oppure una combinazione dei due;
10) «messo a disposizione degli investitori nell’Unione»:
a) un’offerta al pubblico all’interno dell’Unione; o
b) l’ammissione di obbligazioni alla negoziazione in una sede di negoziazione situata nell’Unione;
11) «offerta al pubblico»: un’offerta pubblica di titoli quale definita all’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1129;
12) «sede di negoziazione»: una sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;
13) «piano CapEx»: un piano CapEx quale stabilito all’allegato I, punto 1.1.2.2, lettera b), e punto 1.1.3.2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/2178;
14) «costi di emissione»: i costi direttamente connessi all’emissione di obbligazioni, compresi i costi sostenuti per la consulenza professionale, i servizi legali, il rating, la verifica esterno, la sottoscrizione e il collocamento;
15) «criteri di vaglio tecnico»: i criteri di vaglio tecnico stabiliti dagli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
16) «attività economica di transizione»: un’attività che rispetta l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
17) «attività economica abilitante»: un’attività economica conforme all’articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852;
18) «cartolarizzazione»: la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402;
19) «cedente»: un cedente quale definito all’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402;
20) «società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE»: una società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE quali definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402;
21) «esposizione cartolarizzata»: un’esposizione inclusa in una cartolarizzazione;
22) «obbligazione inerente a cartolarizzazione»: un’obbligazione emessa da una SSPE conformemente al titolo II, capo 3;
23) «cartolarizzazione sintetica»: una cartolarizzazione sintetica quale definita all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2017/2402;
24) «combustibili fossili»: i combustibili fossili quali definiti all’articolo 2, punto 62), del regolamento (UE) 2018/1999.
Titolo II. Requisiti per avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «eugb»
Capo 1. Requisiti relativi alle obbligazioni
Art. 3 Denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB»
La denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» è utilizzata soltanto per le obbligazioni che sono conformi ai requisiti stabiliti nel presente titolo.
Art. 4 Uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee
1.
Prima della scadenza di un’obbligazione verde europea, i proventi di tale obbligazione sono assegnati integralmente, conformemente ai criteri di tassonomia, a una o più delle categorie seguenti («approccio graduale»):
a) immobilizzazioni che non siano attività finanziarie;
b) spese che rientrano nell’ambito di applicazione del punto 1.1.2.2. dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2178;
c) spese operative che rientrano nell’ambito di applicazione del punto 1.1.3.2. dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2178 e sostenute non più di tre anni prima dell’emissione dell’obbligazione verde europea;
d) attività finanziarie create non più di cinque anni prima dell’emissione dell’obbligazione verde europea;
e) attività e spese delle famiglie.
In deroga al primo comma, gli emittenti possono dedurre i costi di emissione dai proventi delle obbligazioni verdi europee prima di assegnare tali proventi.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli emittenti possono assegnare i proventi di una o più obbligazioni verdi europee in essere a un portafoglio di immobilizzazioni o attività finanziarie conformemente ai criteri di tassonomia («approccio di portafoglio»).
Se assegnano proventi conformemente al primo comma del presente paragrafo, gli emittenti dimostrano nelle relazioni sull’allocazione dei proventi di cui all’articolo 11 che il valore totale delle attività di cui al primo comma del presente paragrafo nel loro portafoglio supera il valore totale del loro portafoglio di obbligazioni verdi europee in essere.
3. In deroga al paragrafo 1, un emittente sovrano o di un paese terzo che sia uno Stato, un membro di una federazione nel caso di uno Stato federale o un ente regionale o comunale può anche destinare i proventi delle obbligazioni verdi europee da esso emesse a sgravi fiscali, sovvenzioni, consumi intermedi, trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche, aiuti internazionali correnti o altri tipi di spesa pubblica, a condizione che i proventi siano assegnati conformemente ai criteri di tassonomia.
Art. 5 Flessibilità nell’uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee
1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, gli emittenti possono destinare fino al 15 % dei proventi di un’obbligazione verde europea ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia, ad eccezione dei criteri di vaglio tecnico, purché tali attività siano:
a) attività economiche per le quali non esistono criteri di vaglio tecnico entrati in vigore prima della di emissione dell’obbligazione verde europea; o
b) attività nel contesto del sostegno internazionale comunicate conformemente a orientamenti, criteri e cicli di rendicontazione concordati a livello internazionale, compresi i finanziamenti per il clima comunicati alla Commissione nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, e dell’aiuto pubblico allo sviluppo comunicato al comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
2. Se assegna i proventi di un’obbligazione verde europea conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, un emittente descrive nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 10 le attività interessate e la percentuale stimata dei proventi destinati a finanziare tali attività in totale e anche per attività.
3. Se assegna i proventi di un’obbligazione verde europea ad attività economiche di cui al paragrafo 1, lettera a), l’emittente garantisce che tali attività soddisfino, se del caso, i criteri generici per «non arrecare un danno significativo» stabiliti alle appendici A, B, C e D dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
4. Se un emittente assegna i proventi di un’obbligazione verde europea alle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), garantisce nei limiti della massima diligenza possibile che tali attività soddisfano i pertinenti criteri di vaglio tecnico.
Art. 6 Attività finanziarie
1. I proventi delle attività finanziarie sono assegnati unicamente agli impieghi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o, se del caso, agli impieghi di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3.
2. I proventi delle attività finanziarie possono essere assegnati ad altre attività finanziarie in sequenza, a condizione che:
a) non vi siano più di tre attività finanziarie in sequenza;
b) i proventi delle attività finanziarie ultime nella sequenza siano assegnati unicamente agli impieghi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), b), c) o e) o, se del caso, agli impieghi di cui all’articolo 4, paragrafo 3; nonché
c) l’emittente garantisce la possibilità per i verificatori esterni di riesaminare efficacemente l’allocazione finale dei proventi.
Art. 7 Piani CapEx
1. Se i proventi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), sono utilizzati per le attività economiche che soddisferanno i criteri di tassonomia, l’emittente pubblica un piano CapEx.
2. Il piano CapEx specifica un termine, anteriore alla scadenza delle obbligazioni verdi europee, entro il quale tutte le spese in conto capitale e operative finanziate dalle obbligazioni verdi europee devono essere allineate alla tassonomia.
3. Entro 60 giorni dal termine specificato nel piano CapEx, l’emittente ottiene una valutazione da un verificatore esterno in merito all’allineamento alla tassonomia delle spese in conto capitale e operative incluse nel piano CapEx e finanziate dai proventi delle obbligazioni verdi europee.
Art. 8 Applicazione dei criteri di vaglio tecnico e del grandfathering
1. Se gli emittenti assegnano i proventi delle obbligazioni verdi europee agli usi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, provvedono affinché:
a) tali proventi siano assegnati in linea con i criteri di vaglio tecnico applicabili al momento dell’emissione dell’obbligazione;
b) qualora i criteri di vaglio tecnico siano modificati dopo l’emissione dell’obbligazione, i seguenti proventi siano assegnati in linea con i criteri di vaglio tecnico modificati entro sette anni dalla data di applicazione dei criteri modificati:
i) i proventi non ancora assegnati; nonché
ii) i proventi rientranti in un piano CapEx, conformemente all’articolo 7, che non hanno ancora soddisfatto i criteri di tassonomia.
2. Se assegnano proventi conformemente all’approccio di portafoglio, gli emittenti includono nel loro portafoglio solo le attività la cui attività economica sottostante è allineata ai criteri di vaglio tecnico applicabili in qualsiasi momento nei sette anni precedenti la data di pubblicazione della relazione sull’allocazione dei proventi.
3. Se i proventi di un’obbligazione in essere rischiano di non essere allineati al paragrafo 1, lettera b), punto ii), l’emittente elabora, sottopone a verifica esterna effettuata da un verificatore esterno e pubblica un piano per allinearli nei limiti del possibile ai criteri di vaglio tecnico modificati e per attenuare, per quanto possibile, le conseguenze negative del mancato pieno allineamento ai criteri di vaglio tecnico modificati. L’emittente pubblica tale piano prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera b).
4. L’allineamento ai pertinenti criteri di vaglio tecnico è dimostrato nella relazione sull’allocazione dei proventi di cui all’articolo 11.
Art. 9 Esclusione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
Le autorità competenti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento non approvano un prospetto emesso da una giurisdizione elencata nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, da un paese ad alto rischio elencato nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 o da emittenti stabiliti in tali giurisdizioni o paesi, se tale prospetto fa riferimento al presente regolamento o alla denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB».
Capo 2. Obblighi di trasparenza e verifica esterna
Art. 10 Scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee e verifica pre-emissione
1. Prima dell’emissione di una obbligazione verde europea gli emittenti:
a) compilano la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’allegato I;
b) si assicurano che la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee compilata sia stata sottoposta a una verifica pre-emissione con parere favorevole di un verificatore esterno.
2. La scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui al paragrafo 1 può riguardare più di una emissione di obbligazioni verdi europee.
3. La verifica pre-emissione di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene:
a) una valutazione del fatto che l’emittente abbia compilato detta scheda informativa conformemente agli articoli da 4 a 8 e all’allegato I; nonché
b) gli elementi di cui all’allegato IV.
Art. 11 Relazioni sull’allocazione dei proventi e revisione post-emissione delle relazioni sull’allocazione dei proventi
1.
Per ogni periodo di 12 mesi fino alla data dell’allocazione integrale dei proventi della loro obbligazione verde europea e, se del caso fino al completamento del piano CapEx, gli emittenti di obbligazioni verdi europee redigono una relazione sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee utilizzando il modello di cui all’allegato II, dimostrando che i proventi delle obbligazioni verdi europee, dalla data della loro emissione fino alla fine del periodo indicato nella relazione, sono stati assegnati conformemente agli articoli da 4 a 8.
Il primo periodo di 12 mesi decorre dalla data di emissione.
In deroga al secondo comma, gli emittenti possono fissare la data di fine del primo periodo di riferimento all’ultimo giorno dell’anno civile o dell’esercizio finanziario di emissione.
2.
Le relazioni sull’allocazione dei proventi contengono, se del caso, informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione del piano CapEx.
Nelle loro relazioni annuali sull’allocazione dei proventi, gli emittenti pubblicano i motivi degli eventuali ritardi o scostamenti che hanno un impatto significativo sull’attuazione del piano CapEx.
3. La relazione sull’allocazione dei proventi può riguardare più di una emissione di obbligazioni verdi europee.
4. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee ottengono una revisione post-emissione da parte di un verificatore esterno della relazione sull’allocazione dei proventi redatta dopo l’allocazione integrale dei proventi delle obbligazioni verdi europee.
5. Se, dopo la pubblicazione della relazione sull’allocazione dei proventi conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), l’allocazione dei proventi viene corretta, gli emittenti delle obbligazioni verdi europee interessate modificano la relazione sull’allocazione dei proventi e ottengono, senza indebito ritardo, una revisione post-emissione da parte di un verificatore esterno di tale relazione sull’allocazione dei proventi modificata.
6.
In deroga al paragrafo 4, ogni relazione sull’allocazione dei proventi degli emittenti che assegnano i proventi di una o più obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività è soggetta a una revisione post-emissione da parte di un verificatore esterno. Il verificatore esterno presta particolare attenzione alle attività che non sono state incluse in alcuna relazione sull’allocazione dei proventi precedentemente pubblicata.
Tale revisione post-emissione non è richiesta se, durante il periodo oggetto della relazione sull’allocazione dei proventi, non è stata apportata alcuna modifica all’allocazione del portafoglio di attività e nessuna attività del portafoglio è stata modificata o è stata essa stessa oggetto di un cambiamento di allocazione rispetto al periodo oggetto della precedente relazione sull’allocazione dei proventi. In tali casi, nella corrispondente relazione sull’allocazione dei proventi è inclusa una dichiarazione relativa all’assenza di una revisione post-emissione dovuta all’assenza di tali modifiche.
7. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee assicurano che le relazioni annuali sull’allocazione dei proventi e, se del caso, la revisione post-emissione richiesta ai sensi del presente articolo siano rese pubbliche entro 270 giorni dalla fine di ciascun periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1. Entro tale periodo di 270 giorni, gli emittenti provvedono affinché il verificatore esterno disponga di almeno 90 giorni per esaminare una relazione sull’allocazione dei proventi.
8. La revisione post-emissione di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo contiene gli elementi seguenti:
a) la valutazione dell’allocazione o meno, da parte dell’emittente, dei proventi dell’obbligazione in conformità degli articoli da 4 a 8, sulla base delle informazioni fornite al verificatore esterno;
b) la valutazione del fatto che l’emittente abbia o meno assegnato i proventi dell’obbligazione come previsto nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 10, sulla base delle informazioni fornite al verificatore esterno;
c) gli elementi di cui all’allegato IV.