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Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

(Parte CAO.UAS)

INDICE CAO.UAS.1GeneralitàCAO.UAS.010Ambito di applicazioneCAO.UAS.015DomandaCAO.UAS.017Metodi di rispondenzaCAO.UAS.020Ambito delle attività e termini di approvazioneCAO.UAS.025Manuale dell’organizzazioneCAO.UAS.030Strutture e immagazzinamentoCAO.UAS.035Requisiti relativi al personaleCAO.UAS.040Personale autorizzato a certificareCAO.UAS.045Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilitàCAO.UAS.048Personale che rilascia permessi di voloCAO.UAS.050Componenti, equipaggiamento e utensiliCAO.UAS.055Dati e ordini di manutenzioneCAO.UAS.060Standard di manutenzioneCAO.UAS.065Certificazione della manutenzione di UACAO.UAS.070Certificazione della manutenzione di componentiCAO.UAS.071Certificazione della manutenzione di CMUCAO.UAS.072Certificazione dell’installazione di CMUCAO.UAS.075Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilitàCAO.UAS.080Dati di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilitàCAO.UAS.085Revisione dell’aeronavigabilitàCAO.UAS.086Permesso di voloCAO.UAS.090Conservazione dei registriCAO.UAS.095Privilegi dell’organizzazioneCAO.UAS.100Monitoraggio della conformità e revisione organizzativaCAO.UAS.102Protezione dei sistemi informativi e comunicazione e dei datiCAO.UAS.105Modifiche dell’organizzazioneCAO.UAS.110Mantenimento della validità di un certificato di approvazioneCAO.UAS.112AccessoCAO.UAS.115Rilievi e osservazioniCAO.UAS.120Segnalazione di eventi

CAO.UAS.1 Generalità

Ai fini del presente allegato:

  1. a) per «autorità competente» si intende l’autorità specificata all’allegato I (parte AR.UAS), punto AR.UAS.GEN.010, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109;

  2. b) per «proprietario dell’UA» si intende uno dei soggetti seguenti:

    1. 1) il proprietario registrato dell’UA, che può essere l’operatore di UAS stesso; o

    2. 2) l’operatore di UAS che è locatario dell’UA, a condizione che si applichi l’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.201, lettera b).

CAO.UAS.010 Ambito di applicazione

Per quanto riguarda gli UAS impiegati in operazioni nella categoria «specifica», come definita all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e per i quali è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità per l’UA in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il presente allegato stabilisce i requisiti che un’organizzazione deve soddisfare per il rilascio o il mantenimento di un certificato di approvazione per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità o la manutenzione di UAS e loro componenti, o per una combinazione di tali attività.

CAO.UAS.015 Domanda

L’organizzazione deve presentare domanda all’autorità competente, nella forma e nei modi da essa stabiliti, per il rilascio o la modifica di un’approvazione a norma della parte CAO.UAS.

CAO.UAS.017 Metodi di rispondenza

  1. a) Un’organizzazione può ricorrere a qualsiasi metodo alternativo di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.

  2. b) Se un’organizzazione desidera avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli deve fornire all’autorità competente una descrizione completa dei medesimi. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento. L’organizzazione può avvalersi di tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione da parte dell’autorità competente.

CAO.UAS.020 Ambito delle attività e termini di approvazione

  1. a) Per ciascuno dei privilegi richiesti, l’organizzazione deve specificare l’ambito delle attività nel proprio manuale organizzativo, come previsto al punto CAO.UAS.025. L’ambito delle attività deve essere una descrizione accurata del lavoro svolto dall’organizzazione.

  2. b) Per la manutenzione di UA e CMU, nell’ambito delle attività deve figurare:

    1. 1) il tipo o il fabbricante dell’UA e della CMU;

    2. 2) il tipo e l’entità dei lavori di manutenzione, compresi eventuali compiti e metodi specializzati.

  3. c) Per l’installazione di CMU, nell’ambito delle attività deve figurare il tipo o il fabbricante della CMU.

  4. d) Per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, nell’ambito delle attività deve figurare:

    1. 1) il tipo o il fabbricante dell’UA e della CMU;

    2. 2) l’identificazione dell’UA e della CMU gestiti;

    3. 3) l’indicazione specifica di quale UA è impiegato con quale CMU.

  5. e) Per la revisione dell’aeronavigabilità e il permesso di volo, nell’ambito delle attività deve figurare il tipo o il fabbricante dell’UA.

  6. f) Per la manutenzione di componenti diversi dai motori completi, l’ambito delle attività deve essere stabilito secondo la classificazione che segue:

    1. 1) C1: aria condizionata e pressurizzazione dell’UA;

    2. 2) C2: pilota automatico dell’UA;

    3. 3) C3: comunicazione e navigazione dell’UA;

    4. 4) C4: porte e portelli dell’UA;

    5. 5) C5: elettricità e illuminazione dell’UA;

    6. 6) C6: equipaggiamento dell’UA;

    7. 7) C7: motore dell’UA;

    8. 8) C8: comandi di volo dell’UA;

    9. 9) C9: impianto combustibile dell’UA;

    10. 10) C10: rotori dell’UA;

    11. 11) C11: trasmissione dell’UA;

    12. 12) C12: impianto idraulico dell’UA;

    13. 13) C13: equipaggiamento di indicazione e registrazione dell’UA;

    14. 14) C14: carrello di atterraggio dell’UA;

    15. 15) C15: ossigeno dell’UA;

    16. 16) C16: eliche dell’UA;

    17. 17) C17: impianto pneumatico e di aspirazione dell’UA;

    18. 18) C18: protezione ghiaccio/pioggia/fuoco dell’UA;

    19. 19) C19: finestrini dell’UA;

    20. 20) C20: strutturale dell’UA;

    21. 21) C21: zavorra d’acqua dell’UA;

    22. 22) C22: aumento propulsione dell’UA;

    23. 23) C23: altri componenti dell’UA;

    24. 24) C24: componenti di CMU.

  7. g) Per la manutenzione di motori completi, nell’ambito delle attività deve figurare il tipo o il fabbricante dei motori.

  8. h) Per il privilegio dei test non distruttivi (non-destructive testing - NDT), quando fa parte della classe «servizi specializzati», l’ambito delle attività deve includere i metodi NDT.

  9. i) L’organizzazione deve rispettare le condizioni di approvazione allegate al certificato di organizzazione rilasciato dall’autorità competente nonché l’ambito delle attività descritto nel manuale dell’organizzazione.

CAO.UAS.025 Manuale dell’organizzazione

  1. a) L’organizzazione deve stabilire e mantenere un manuale che specifichi le informazioni e le procedure necessarie al personale per eseguire i propri compiti e che permetta all’organizzazione di dimostrare la conformità al presente regolamento.

  2. b) Il manuale deve includere direttamente o mediante riferimento le informazioni seguenti:

    1. 1) una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che l’organizzazione opera in qualsiasi momento conformemente ai requisiti del presente allegato e al manuale dell’organizzazione;

    2. 2) l’ambito delle attività dettagliato dell’organizzazione per ciascun privilegio;

    3. 3) un organigramma che identifichi i titoli e i nomi delle persone di cui al punto CAO.UAS.035, lettere a), b) e c), e che indichi le linee di responsabilità tra tali persone;

    4. 4) una descrizione generale e l’ubicazione delle strutture;

    5. 5) la procedura di modifica del manuale, secondo quanto indicato al punto CAO.UAS.105, lettera b), e le attività di cui ai punti successivi, se l’organizzazione intende svolgerle:

    6. 6) l’ambito delle attività svolte in un luogo diverso dalle strutture approvate e le relative procedure;

    7. 7) un elenco del personale autorizzato a certificare, con il rispettivo ambito di autorizzazione;

    8. 8) un elenco del personale responsabile dell’approvazione dei programmi di manutenzione degli UAS;

    9. 9) un elenco del personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, con il rispettivo ambito di autorizzazione;

    10. 10) un elenco del personale responsabile del rilascio dei permessi di volo;

    11. 11) l’ambito e le procedure per la manutenzione di UA eseguita e certificata da remoto dalla CMU.

  3. c) La versione iniziale del manuale deve essere approvata dall’autorità competente.

  4. d) Le modifiche del manuale devono essere trattate in conformità al punto CAO.UAS.105.

CAO.UAS.030 Strutture e immagazzinamento

  1. a) L’organizzazione deve garantire che le strutture da utilizzare, comprese quelle che ospitano uffici, le consentano di eseguire tutte le attività previste.

  2. b) Inoltre, qualora l’ambito dell’approvazione dell’organizzazione comprenda attività di manutenzione, l’organizzazione deve garantire che:

    1. 1) officine, hangar e reparti specializzati consentano un’adeguata protezione dalla contaminazione e dalle condizioni ambientali;

    2. 2) siano previste strutture di immagazzinamento sicure per i componenti, l’equipaggiamento, gli utensili e i materiali, garantendo nel contempo la segregazione dei componenti come richiesto dal punto ML.UAS.504, lettera a);

    3. 3) le istruzioni pertinenti per l’immagazzinamento dei componenti sino rispettate e l’accesso alle strutture di immagazzinamento sia limitato esclusivamente al personale autorizzato.

CAO.UAS.035 Requisiti relativi al personale

  1. a) L’organizzazione deve nominare un dirigente responsabile investito dell’autorità necessaria per assicurare che tutte le attività dell’organizzazione possano essere finanziate ed eseguite in conformità al presente regolamento.

  2. b) Il dirigente responsabile deve nominare una persona o un gruppo di persone cui è attribuita la responsabilità di garantire che le attività di mantenimento dell’aeronavigabilità siano svolte in conformità al manuale dell’organizzazione.

  3. c) Il dirigente responsabile deve nominare un responsabile del monitoraggio della conformità incaricato della gestione della funzione di monitoraggio della conformità di cui al punto CAO.UAS.100.

  4. d) Le persone nominate in conformità alle lettere b) e c) devono rispondere direttamente al dirigente responsabile e avere accesso diretto a quest’ultimo. Tali persone devono essere in grado di dimostrare di disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per assolvere le proprie responsabilità.

  5. e) L’organizzazione deve garantire che tutto il personale coinvolto nelle attività di mantenimento dell’aeronavigabilità disponga delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate e rimanga competente per le attività da svolgere.

  6. f) L’organizzazione deve disporre di personale sufficiente e adeguatamente qualificato per l’esecuzione del lavoro previsto.

  7. g) L’organizzazione deve stabilire una formazione iniziale per il proprio personale di manutenzione al fine di garantire l’esecuzione in sicurezza della manutenzione prevista.

  8. h) Il personale adibito a compiti specializzati, quali saldatura, ispezioni e test non distruttivi diversi da quelli eseguiti con liquidi penetranti, deve essere qualificato in conformità a una norma ufficialmente riconosciuta.

CAO.UAS.040 Personale autorizzato a certificare

  1. a) Per certificare la manutenzione eseguita su UA, CMU e componenti o per certificare l’installazione di CMU, l’organizzazione deve autorizzare a tale scopo il personale autorizzato a certificare pertinente.

  2. b) Il personale autorizzato a certificare destinato a certificare la manutenzione eseguita su UA e CMU o a certificare l’installazione di CMU deve ricevere una formazione iniziale pertinente agli UA e alle CMU specifici da indicare nell’autorizzazione. L’organizzazione deve garantire che tale personale abbia acquisito almeno tre mesi di esperienza pratica in interventi di manutenzione con aeromobili o CMU simili o sei mesi di esperienza pratica in interventi di manutenzione su aeromobili o CMU in esercizio, prima di ricevere l’autorizzazione alla certificazione.

  3. c) L’organizzazione deve provvedere affinché il personale autorizzato a certificare usufruisca periodicamente di una formazione sufficiente e adeguata, al fine di garantire che tale personale disponga di conoscenze aggiornate in merito alle pertinenti tecnologie, procedure dell’organizzazione e questioni relative ai fattori umani.

CAO.UAS.045 Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità

  1. a) Per eseguire le revisioni dell’aeronavigabilità, l’organizzazione deve autorizzare il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, che deve soddisfare tutti i requisiti seguenti:

    1. 1) avere acquisito almeno un anno di esperienza nel mantenimento dell’aeronavigabilità;

    2. 2) essere autorizzato in qualità di personale autorizzato a certificare o aver acquisito almeno due anni di esperienza nel mantenimento dell’aeronavigabilità, oltre all’esperienza di cui al punto 1);

    3. 3) avere completato una formazione adeguata sulla manutenzione aeronautica.

  2. b) Il rilascio da parte dell’organizzazione dell’autorizzazione di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità è subordinato alla previa esecuzione da parte del candidato di una revisione dell’aeronavigabilità sotto la supervisione dell’autorità competente o di una persona già autorizzata dall’organizzazione a effettuare la revisione dell’aeronavigabilità. Se la revisione dell’aeronavigabilità eseguita sotto supervisione è soddisfacente, il candidato in questione deve essere autorizzato dal responsabile del monitoraggio della conformità ad agire in qualità di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità.

CAO.UAS.048 Personale che rilascia permessi di volo

Un permesso di volo deve essere rilasciato dal personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità specificamente autorizzato dall’organizzazione a tale scopo.

CAO.UAS.050 Componenti, equipaggiamento e utensili

  1. a) L’organizzazione deve disporre o avere accesso ad equipaggiamento e utensili adeguati per assolvere le proprie responsabilità.

  2. b) L’organizzazione deve garantire che l’equipaggiamento e gli utensili impiegati siano controllati e calibrati secondo una norma ufficialmente riconosciuta. Essa deve tenere un registro delle calibrazioni e delle norme utilizzate.

  3. c) Per quanto concerne la manutenzione, l’organizzazione deve ispezionare, classificare e separare adeguatamente tutti i componenti in entrata ricevuti conformemente all’allegato I (parte ML.UAS), punti ML.UAS.501 e ML.UAS.504, a seconda dei casi.

CAO.UAS.055 Dati e ordini di manutenzione

  1. a) L’organizzazione deve avere accesso ai dati di manutenzione aggiornati applicabili specificati all’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.401, lettera b), necessari per l’esecuzione della manutenzione e deve utilizzare tali dati.

  2. b) Prima dell’inizio della manutenzione deve essere concordato per iscritto un ordine di lavoro tra l’organizzazione e la persona o l’organizzazione che richiede la manutenzione, definendo gli interventi da eseguire.

CAO.UAS.060 Standard di manutenzione

  1. a) Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti in conformità ai requisiti di cui all’allegato I (parte ML-UAS), capitoli D, E e H.

  2. b) Quando esegue interventi di manutenzione, l’organizzazione deve soddisfare tutti i requisiti seguenti:

    1. 1) provvedere affinché l’area in cui è effettuata la manutenzione sia adeguatamente predisposta e ripulita (esente da sporcizia e contaminanti);

    2. 2) utilizzare i metodi, le tecniche, le norme e le istruzioni specificati nei dati di manutenzione e negli ordini di lavoro di cui al punto CAO.UAS.055;

    3. 3) utilizzare gli utensili, l’equipaggiamento e i materiali specificati al punto CAO.UAS.050;

    4. 4) provvedere affinché la manutenzione sia eseguita nel rispetto di tutte le limitazioni ambientali indicate nei dati di manutenzione di cui al punto CAO.UAS.055;

    5. 5) provvedere affinché siano utilizzate strutture adeguate in caso di condizioni meteorologiche avverse o di manutenzione prolungata;

    6. 6) provvedere affinché il rischio di errori durante la manutenzione sia ridotto al minimo, in particolare il rischio di errori ripetuti in attività di manutenzione identiche;

    7. 7) provvedere affinché sia applicato un metodo di rilevamento di errori dopo l’esecuzione di ogni intervento critico di manutenzione;

    8. 8) effettuare una verifica generale al termine della manutenzione per assicurarsi che l’UA, la CMU o i corrispondenti componenti siano sgombri da utensili, equipaggiamento e da qualsiasi pare o materiale estranei e che tutti i pannelli di accesso rimossi siano stati correttamente ricollocati.

CAO.UAS.065 Certificazione della manutenzione di UA

Una volta completata la manutenzione eseguita su un UA in conformità al presente regolamento, l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.801.

CAO.UAS.070 Certificazione della manutenzione di componenti

  1. a) Una volta completata la manutenzione eseguita su componenti di UA in conformità al presente regolamento, l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.802.

  2. b) Una volta completata la manutenzione eseguita, in conformità al presente regolamento, su componenti di CMU di cui all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.520, lettera d), l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.804.

  3. c) Le lettere a) e b) non si applicano ai componenti fabbricati in conformità al punto CAO.UAS.095, lettera a), punto 5).

CAO.UAS.071 Certificazione della manutenzione di CMU

Una volta completata la manutenzione eseguita su una CMU in conformità al presente regolamento, l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.803.

CAO.UAS.072 Certificazione dell’installazione di unità di controllo e monitoraggio

Una volta completata l’installazione di una CMU in conformità al presente regolamento, qualora ciò sia prescritto dal titolare dell’approvazione del progetto, l’organizzazione deve certificare tale installazione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.805.

CAO.UAS.075 Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

  1. a) Tutti i compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere eseguiti in conformità ai requisiti di cui all’allegato I (parte ML.UAS), capitolo C.

  2. b) Per ogni UAS gestito, l’organizzazione deve:

    1. 1) sviluppare e controllare il programma di manutenzione dell’UAS e approvare l’emissione iniziale e le sue relative modifiche; eventuali deviazioni ai sensi del punto ML.UAS.302, lettera d), devono essere eseguite in conformità a una procedura approvata dall’autorità competente e le relative motivazioni devono essere registrate dall’organizzazione;

    2. 2) mettere il programma di manutenzione dell’UAS a disposizione del proprietario dell’UA;

    3. 3) provvedere affinché le modifiche e le riparazioni siano conformi all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.304;

    4. 4) provvedere affinché tutti gli interventi di manutenzione siano certificati in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), capitolo H;

    5. 5) provvedere affinché tutte le AD applicabili e tutti i requisiti operativi aventi un impatto sul mantenimento dell’aeronavigabilità siano applicati;

    6. 6) provvedere affinché tutti i difetti siano corretti da un’organizzazione di manutenzione debitamente approvata;

    7. 7) provvedere affinché l’UAS sia messo a disposizione di un’organizzazione di manutenzione debitamente approvata per la manutenzione, in conformità al programma di manutenzione dell’UAS e ogniqualvolta sia necessario;

    8. 8) coordinare la manutenzione programmata e l’applicazione delle AD per garantire che le attività siano eseguite correttamente;

    9. 9) gestire e archiviare tutti i registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità;

    10. 10) provvedere affinché la dichiarazione su massa e centraggio rispecchi la configurazione in essere dell’UA, qualora tali informazioni siano fornite dal fabbricante dell’UA.

CAO.UAS.080 Dati di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

  1. a) L’organizzazione deve avere accesso ai dati aggiornati e applicabili di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, necessari per lo svolgimento dei compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, e deve utilizzare tali dati.

  2. b) Tali dati sono specificati all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.401, lettera b).

CAO.UAS.085 Revisione dell’aeronavigabilità

L’organizzazione deve effettuare revisioni dell’aeronavigabilità conformemente all’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.903.

CAO.UAS.086 Permesso di volo

L’organizzazione deve rilasciare un permesso di volo in conformità all’allegato I (parte 21), punto 21.A.711, lettera d), del regolamento (UE) n. 748/2012 quando è in grado di attestare la conformità alle condizioni di volo approvate secondo una procedura specificata nel manuale dell’organizzazione.

CAO.UAS.090 Conservazione dei registri

  1. a) L’organizzazione deve conservare i registri seguenti, se applicabili ai privilegi di cui è titolare:

    1. 1) Registri di manutenzione Certificati di riammissione in servizio (CRS), unitamente a tutti i documenti giustificativi necessari a dimostrare che tutti i requisiti di manutenzione sono stati rispettati; l’organizzazione deve altresì fornire il CRS alla persona o all’organizzazione che richiede la manutenzione, unitamente a qualsiasi documento, quali i dati specifici di riparazione o modifica, necessario per garantire la conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.305.

    2. 2) Registri delle installazioni di CMU CRS, unitamente a tutti i documenti giustificativi necessari a dimostrare che tutti i requisiti di installazione sono stati rispettati; l’organizzazione deve altresì fornire il CRS alla persona o all’organizzazione che richiede l’installazione, unitamente a tutti i dati di installazione specifici.

    3. 3) Registri di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità I registri richiesti dall’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.305.

    4. 4) Registri relativi alle revisioni dell’aeronavigabilità Gli ARC rilasciati o prorogati, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Tali registri devono essere forniti anche all’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, se diversa dall’organizzazione che rilascia l’ARC.

    5. 5) Registri dei permessi di volo Il permesso di volo rilasciato e tutti i documenti giustificativi del rilascio del permesso di volo, comprese le condizioni di volo.

  2. b) L’organizzazione deve conservare i registri relativi al personale e le autorizzazioni necessari a dimostrare le qualifiche del proprio personale. L’organizzazione deve conservare i registri relativi al personale autorizzato a certificare, al personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità e al personale che rilascia permessi di volo per un periodo di almeno due anni dopo che il personale in questione ha lasciato l’organizzazione o dopo che l’autorizzazione rilasciata a tale personale è stata revocata.

  3. c) Su richiesta del personale, l’organizzazione deve consentire ai membri del personale di accedere ai rispettivi registri come specificato alla lettera b), nonché duplicare e fornire loro tali registri quando lasciano l’organizzazione.

  4. d) L’organizzazione deve conservare i registri:

    1. 1) di cui alla lettera a), punto 1), e i relativi dati di manutenzione, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui ha riammesso in servizio l’UA, la CMU o il componente in seguito alla manutenzione;

    2. 2) di cui alla lettera a), punto 2), per l’organizzazione che installa la CMU, qualora sia diversa dall’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, per un periodo di tre anni dalla data di certificazione dell’installazione della CMU;

    3. 3) di cui alla lettera a), punto 3), per il periodo specificato all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.305;

    4. 4) di cui alla lettera a), punto 4):

      per l’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, per un periodo di due anni dopo il ritiro definitivo dell’UA dal servizio;

      per l’organizzazione che rilascia l’ARC, se diversa dall’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, per un periodo di quattro anni dopo il rilascio dell’ARC;

    5. 5) di cui alla lettera a), punto 5):

      per l’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, per un periodo di due anni dopo il ritiro definitivo dell’UA dal servizio;

      per l’organizzazione che rilascia il permesso di volo, se diversa dall’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, per un periodo di tre anni dal rilascio del permesso di volo.

  5. e) I registri di monitoraggio della conformità devono essere conservati per un periodo minimo di due anni.

  6. f) Tutti i registri devono essere conservati con modalità che assicurino la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.

  7. g) Se la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di un UAS è trasferita ad un’altra impresa o persona, tutti i registri di cui alla lettera a), punti da 2) a 5), devono essere trasferiti a tale impresa o persona. Se il trasferimento è effettuato a un’altra organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, la lettera d) deve applicarsi a tale organizzazione dal momento del trasferimento.

  8. h) In caso di cessazione dell’attività da parte dell’organizzazione, tutti i registri conservati devono essere trasferiti nel modo seguente:

    1. 1) i registri di cui alla lettera a), punto 1), devono essere trasferiti all’ultimo proprietario o cliente del rispettivo UAS o componente oppure devono essere conservati come specificato dall’autorità competente;

    2. 2) i registri di cui alla lettera a), punti da 2) a 5), devono essere trasferiti al proprietario dell’UA.

CAO.UAS.095 Privilegi dell’organizzazione

Conformemente al manuale dell’organizzazione, a quest’ultima devono essere concessi uno o più dei privilegi riportati di seguito.

  1. a) Manutenzione

    1. 1) Sottoporre a manutenzione UA, CMU o componenti specificati nell’ambito delle attività e nei luoghi specificati nel manuale dell’organizzazione;

    2. 2) predisporre la prestazione di servizi specializzati da parte di un’organizzazione subcontraente debitamente qualificata sotto il controllo dell’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, conformemente alle procedure appropriate specificate nel manuale dell’organizzazione;

    3. 3) effettuare, alle condizioni specificate nella procedura di cui al punto CAO.UAS.025, lettera b), punto 6), la manutenzione di UA, CMU o componenti specificati nell’ambito delle attività presso un luogo non elencato nel manuale dell’organizzazione;

    4. 4) certificare la manutenzione conformemente ai punti CAO.UAS.065, CAO.UAS.070 o CAO.UAS.071;

    5. 5) l’organizzazione può fabbricare, in conformità ai dati di manutenzione, una serie limitata di parti da impiegare durante i lavori di manutenzione in corso presso le proprie strutture, come descritto nel manuale dell’organizzazione.

  2. b) Installazione di CMU Un’organizzazione approvata per la manutenzione di CMU può eseguire l’installazione di una CMU e certificare tale installazione conformemente al punto CAO.UAS.072.

  3. c) Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

    1. 1) Gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità di qualsiasi UAS specificato nell’ambito delle attività;

    2. 2) approvare il programma di manutenzione dell’UAS conformemente all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.302, lettera b);

    3. 3) predisporre l’esecuzione di compiti limitati di mantenimento dell’aeronavigabilità da parte di un’organizzazione subcontraente soggetta alla funzione di monitoraggio della conformità dell’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, come indicato nel certificato dell’organizzazione;

    4. 4) prorogare la validità di un ARC conformemente all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.901, lettera c).

  4. d) Revisione dell’aeronavigabilità Un’organizzazione la cui approvazione include i privilegi di cui alle lettere a) o c) può essere approvata per eseguire revisioni dell’aeronavigabilità conformemente al punto CAO.UAS.085 e rilasciare il relativo ARC.

  5. e) Permesso di volo Un’organizzazione la cui approvazione include il privilegio di cui alla lettera d) può essere approvata per rilasciare un permesso di volo conformemente al punto CAO.UAS.086 per gli UA per i quali può rilasciare l’ARC.

CAO.UAS.100 Monitoraggio della conformità e riesame dell’organizzazione

  1. a) Per garantire che l’organizzazione soddisfi costantemente i requisiti del presente regolamento, l’organizzazione deve istituire una funzione di monitoraggio della conformità.

  2. b) Tale funzione deve monitorare in modo indipendente:

    1. 1) la conformità del manuale dell’organizzazione al presente regolamento;

    2. 2) la conformità delle attività dell’organizzazione al manuale dell’organizzazione.

  3. c) Tale funzione deve inoltre monitorare la conformità degli interventi di manutenzione dati in appalto al contratto o agli ordini di lavoro.

  4. d) Se l’organizzazione è titolare di uno o più certificati supplementari nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, la funzione di monitoraggio della conformità può essere integrata con quella prevista dai certificati supplementari di cui è titolare l’organizzazione stessa.

  5. e) L’organizzazione può sostituire la funzione di monitoraggio della conformità con riesami periodici dell’organizzazione che non richiedono l’indipendenza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti e previa approvazione dell’autorità competente:

    1. 1) il personale dell’organizzazione non comprende più di 10 equivalenti a tempo pieno;

    2. 2) il personale dell’organizzazione non comprende più di cinque equivalenti a tempo pieno coinvolti in attività di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità.

    In tal caso l’organizzazione non deve subappaltare compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ad altre parti.

CAO.UAS.102 Protezione dei sistemi informativi e di comunicazione e dei dati

  1. a) L’organizzazione deve proteggere i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i dati utilizzati per le attività di mantenimento dell’aeronavigabilità, compresi il software e l’hardware pertinenti e le connessioni di rete.

  2. b) Fatto salvo il punto CAO.UAS.120, l’organizzazione deve garantire che tutti gli inconvenienti o vulnerabilità riguardanti la sicurezza delle informazioni che non possa rappresentare un rischio significativo per la sicurezza aerea siano segnalati alla rispettiva autorità competente. Inoltre:

    1. 1) se tale inconveniente o vulnerabilità riguarda un aeromobile o un sistema o componente associato, l’organizzazione deve segnalare il fatto anche al titolare dell’approvazione del progetto;

    2. 2) se tale inconveniente o vulnerabilità riguarda un sistema o un componente utilizzato dall’organizzazione, quest’ultima deve segnalarlo all’organizzazione responsabile della progettazione del sistema o del componente.

  3. c) Le segnalazioni di cui alla lettera b) devono essere effettuate il prima possibile, ma non oltre le 72 ore dal momento in cui l’organizzazione è venuta a conoscenza della condizione, fatto salvo il caso in cui circostanze eccezionali impediscano di procedere in tal senso.

CAO.UAS.105 Modifiche dell’organizzazione

  1. a) Le modifiche dell’organizzazione indicate di seguito necessitano della previa approvazione dell’autorità competente:

    1. 1) le modifiche del certificato, comprese le condizioni di approvazione dell’organizzazione;

    2. 2) le modifiche a livello delle persone di cui al punto CAO.UAS.035, lettere da a) a c);

    3. 3) le modifiche della procedura di cui alla lettera b).

  2. b) Qualsiasi altra modifica deve essere gestita dall’organizzazione e notificata all’autorità competente secondo una procedura specificata nel manuale dell’organizzazione. L’organizzazione deve presentare una descrizione delle modifiche e delle corrispondenti modifiche del manuale dell’organizzazione entro 15 giorni dalla data in cui sono introdotte le modifiche.

CAO.UAS.110 Mantenimento della validità di un certificato di approvazione

Un certificato di approvazione deve essere rilasciato per una durata illimitata e deve rimanere valido a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. a) l’organizzazione rimane conforme ai requisiti del presente allegato, tenendo conto dei requisiti di cui al punto CAO.UAS.115 relativi alla gestione dei rilievi;

  2. b) l’organizzazione ha garantito l’accesso all’autorità competente come specificato al punto CAO.UAS.112;

  3. c) il certificato di approvazione non è stato restituito dall’organizzazione, né è stato sospeso o revocato dall’autorità competente.

CAO.UAS.112 Accesso

Al fine di determinare la conformità ai pertinenti requisiti del presente allegato, l’organizzazione deve garantire che l’accesso a qualsiasi struttura, UAS, documento, registro, dato, procedura o materiale inerente alle sue attività soggette a certificazione sia concesso a chiunque sia autorizzato dall’autorità competente.

CAO.UAS.115 Rilievi e osservazioni

  1. a) Dopo aver ricevuto la notifica di un rilievo da parte dell’autorità competente conformemente all’allegato I (parte AR.UAS), punto AR.UAS.GEN.350, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109, l’organizzazione deve definire, entro il periodo concordato con l’autorità competente, un piano di azioni correttive (per risolvere i rilievi e fare in modo che non si ripetano) nonché dimostrare l’attuazione di tale piano all’autorità competente.

  2. b) Le osservazioni ricevute conformemente all’allegato I (parte AR.UAS), punto AR.UAS.GEN.350, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 devono essere tenute in debita considerazione dall’organizzazione. L’organizzazione deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.

CAO.UAS.120 Segnalazione di eventi

  1. a) L’organizzazione deve istituire e mantenere un sistema di segnalazione di eventi che comprenda segnalazioni obbligatorie e volontarie. Le organizzazioni che hanno la loro sede principale di attività in uno Stato membro devono garantire che il loro sistema di segnalazione di eventi sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e del regolamento (UE) 2018/1139, nonché agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tali regolamenti.

  2. b) Fatto salvo l’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, l’organizzazione deve segnalare alla propria autorità competente e al titolare dell’approvazione del progetto dell’UAS o del componente tutti gli eventi e le condizioni connessi alla sicurezza di un UAS o di un componente individuati dall’organizzazione che mettano in pericolo o, se non corretti o affrontati, possano mettere in pericolo un UAS o qualsiasi altra persona, e in particolare deve segnalare eventuali incidenti o inconvenienti gravi.

  3. c) Quanto l’organizzazione è incaricata dello svolgimento di attività di manutenzione, detta organizzazione deve segnalare qualsiasi evento o condizione che incida su un UAS anche all’organizzazione responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS in questione, in conformità all’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.201. Per gli eventi o le condizioni che riguardano i componenti, l’organizzazione deve effettuare la segnalazione alla persona o all’organizzazione che ha richiesto la manutenzione.

  4. d) Quando è incaricata dello svolgimento di compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, l’organizzazione deve segnalare qualsiasi evento o condizione che incida su un UAS anche al proprietario che ha stipulato il contratto con l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS.