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Regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Le macchine mobili semoventi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, progettate o costruite al fine di eseguire lavori («macchine mobili non stradali»), potrebbero necessitare, occasionalmente o regolarmente, di circolare su strade pubbliche, per lo più per spostarsi da un luogo di lavoro a un altro.

Il presente regolamento disciplina solo le macchine semoventi. I macchinari trainati non sono disciplinati dal presente regolamento in quanto sono normalmente trainati da veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Tali macchinari dovrebbero essere disciplinati dal regolamento (UE) 2018/858, che disciplina l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. La Commissione dovrebbe rispondere alla necessità di stabilire, a norma del regolamento (UE) 2018/858, requisiti tecnici dettagliati concernenti la sicurezza stradale della categoria specifica di macchinari trainati, nella misura in cui tali macchinari non siano già soggetti a dette prescrizioni in base alle norme vigenti.

Taluni aspetti della progettazione e della costruzione delle macchine mobili non stradali sono già oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio5, della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6, della direttiva 2006/42/CE e delle direttive 2014/30/UE7 e 2014/53/UE8 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per quanto riguarda la sicurezza delle macchine mobili, la direttiva 2006/42/CE è il principale atto normativo che si applica a tali macchine quando queste sono immesse sul mercato. Essa stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute riguardanti le funzioni di spostamento fuori strada delle macchine mobili come il rallentamento, l’arresto, la frenata, i posti di guida e i sistemi di ritenuta. Tuttavia, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti in tale direttiva sono pensati unicamente per affrontare l’aspetto della sicurezza nel contesto in cui la macchina esegue lavori, e non quando circola su strade pubbliche.

A causa dell’assenza di norme armonizzate in materia di sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali, gli operatori economici che producono, o rendono disponibili sul mercato, le macchine mobili non stradali sostengono costi notevoli connessi alle diverse prescrizioni normative vigenti nei vari Stati membri. La sicurezza stradale di tali macchine, inoltre, non è garantita in modo uniforme in tutto il territorio dell’Unione. Pertanto, è opportuno stabilire norme armonizzate a livello di Unione in materia di sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali.

Ai fini dello sviluppo e del funzionamento del mercato interno, si ritiene appropriato stabilire un sistema armonizzato di omologazione e un sistema di omologazione individuale per la sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali destinate alla circolazione su strade pubbliche.

Scopo del presente regolamento è affrontare i rischi associati alla prevista circolazione delle macchine mobili non stradali sulle strade pubbliche. Pertanto, le macchine mobili non stradali che in pratica non sono destinate a circolare sulle strade pubbliche dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

Dal momento che lo scopo del presente regolamento è affrontare i rischi derivanti dalla circolazione stradale delle macchine mobili non stradali progettate e costruite al fine di eseguire lavori e non per il trasporto di persone, animali o merci, tranne nella misura in cui trasportano materiali che contribuiscono al loro funzionamento, è opportuno che il presente regolamento non si applichi alle macchine la cui unica funzione è il trasporto di persone, animali o merci. Tutti i tipi di nuovi dispositivi di mobilità personale, come monopattini elettrici con guida in piedi e seduta, cicli elettrici a pedali con pedalata assistita, comprese le biciclette elettriche a pedalata assistita e quelle destinate al trasporto di carichi commerciali, veicoli autobilanciati, compresi i trasportatori personali autobilanciati e gli hoverboard, monocicli elettrici, skateboard elettrici e tavole «one-wheel», non sono dunque contemplati dal presente regolamento.

Dato che lo scopo del presente regolamento è disciplinare la circolazione stradale delle macchine mobili non stradali progettate e costruite al fine di eseguire lavori e non di trasportare i lavoratori, anche le macchine mobili dotate di più di tre posti a sedere, compreso quello del conducente, sono escluse dal suo ambito di applicazione. Qualsiasi spazio dovrebbe essere considerato posto a sedere se è progettato per essere utilizzato quando la macchina mobile non stradale circola sulle strade pubbliche e se può essere ragionevolmente utilizzato in quanto tale e permette a una donna adulta del quinto percentile di sedersi.

Il presente regolamento dovrebbe riguardare solo le macchine mobili non stradali destinate alla circolazione su strade pubbliche e immesse sul mercato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e che sono macchine mobili non stradali nuove prodotte da un fabbricante stabilito nell’Unione o macchine mobili non stradali, nuove o usate, importate da un paese terzo.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle macchine mobili non stradali destinate a circolare sulle strade pubbliche indipendentemente dal loro sistema di propulsione e dovrebbe pertanto applicarsi anche alle macchine elettriche e ibride. Non dovrebbe pregiudicare i requisiti di sicurezza elettrica relativi ai motori elettrici di cui al regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio9.

Le macchine mobili non stradali lente costituiscono la maggior parte del mercato delle macchine mobili non stradali. Alcuni Stati membri hanno inoltre stabilito un limite di velocità di 40 km/h per la circolazione stradale delle macchine mobili non stradali. Inoltre, dal momento che i rischi per la sicurezza stradale sono proporzionali alla velocità di percorrenza delle strade, non sarebbe coerente da parte di un quadro che affronta i rischi per la sicurezza relativi alle sole macchine mobili non stradali, e non ai veicoli usuali, avere ad oggetto macchine mobili non stradali veloci o macchine mobili non stradali che non superano i 6 km/h. È opportuno dunque che il presente regolamento non si applichi alle macchine mobili aventi una velocità massima di progetto non superiore a 6 km/h o superiore a 40 km/h.

In alcuni casi specifici ben definiti i fabbricanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere se utilizzare i regimi nazionali, l’omologazione UE o l’omologazione individuale UE. Date le particolarità dei prototipi di macchine mobili non stradali destinate a essere utilizzate su strada sotto la responsabilità del fabbricante per eseguire specifici programmi di prove di sviluppo o prove sul campo, delle macchine mobili non stradali progettate e costruite o adattate per essere utilizzate dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e delle macchine mobili non stradali utilizzate principalmente nelle cave o negli aeroporti, è opportuno concedere ai fabbricanti di tali macchine flessibilità in relazione al regime di omologazione che richiedono.

Ciò può valere anche per le piccole e medie imprese che producono macchine mobili non stradali in numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione non superiore (per anno e per Stato membro) a 70 unità per tipo.

Sebbene gli Stati membri abbiano la facoltà di istituire regimi nazionali per le macchine mobili non stradali di cui ai considerando 13 e 14, gli Stati membri che non hanno istituito un siffatto regime dovrebbero imporre ai fabbricanti di dette macchine mobili non stradali di conformarsi al presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri che hanno istituito un regime nazionale dovrebbero consentire ai fabbricanti di scegliere di conformarsi al presente regolamento per beneficiare della libera circolazione.

Poiché in alcuni casi le macchine mobili non stradali, a causa delle loro dimensioni eccessive, non consentirebbero una sufficientemente manovrabilità sulle strade pubbliche o, per effetto di massa, carico per asse o pressione sul terreno eccessivi, potrebbero danneggiare la superficie delle strade pubbliche o altre infrastrutture stradali o poiché dispongono di sistemi di guida interamente automatizzati per l’uso su strada, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di vietare la circolazione di tali macchine sulle strade pubbliche o la loro immatricolazione, anche se omologate conformemente al presente regolamento. Al fine di garantire un elevato livello di armonizzazione per le macchine mobili non stradali in tutta l’Unione, è importante che gli Stati membri vietino la circolazione sulle strade pubbliche solo a un numero limitato di macchine. Pertanto, sia gli Stati membri che la Commissione dovrebbero fissare valori soglia sufficientemente elevati per consentire al maggior numero possibile di macchine omologate di circolare sulle strade pubbliche nel territorio dell’Unione.

Al fine di ridurre al minimo i rischi di lesioni per le persone e di danni alle infrastrutture stradali quando una macchina mobile non stradale circola sulle strade pubbliche, è opportuno stabilire requisiti tecnici. I requisiti tecnici dovrebbero includere elementi relativi alla sicurezza stradale come l’integrità della struttura del veicolo, la velocità massima di progetto, il regolatore di velocità, i dispositivi di limitazione della velocità e il tachimetro, i dispositivi di frenatura, lo sterzo, il campo visivo, le masse e le dimensioni. I requisiti tecnici dovrebbero tenere conto delle sinergie tra la funzione della macchina e la funzione di uso su strada della macchina mobile non stradale. Affinché tali requisiti tecnici restino sufficientemente adeguate alle esigenze future, la Commissione può stabilire norme per prescrizioni supplementari derivanti dai progressi tecnici e scientifici, quali i sistemi di assistenza alla guida e i sistemi di guida automatizzati e comandati a distanza.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici, è opportuno che il presente regolamento consenta l’uso nelle macchine mobili non stradali di componenti ed entità tecniche indipendenti omologati conformemente al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 o al regolamento (UE) 2018/858.

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di approvvigionamento e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che sul mercato siano messe a disposizione solo macchine mobili non stradali conformi al presente regolamento. È pertanto necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di approvvigionamento e distribuzione.

Per fare in modo che la procedura di controllo della conformità della produzione, che costituisce uno dei pilastri del sistema di omologazione UE, sia correttamente applicata e funzioni adeguatamente, è opportuno che i fabbricanti siano sottoposti a regolari verifiche da parte dell’autorità competente o di un servizio tecnico designato a tale fine e in possesso delle qualifiche necessarie. Il tasso di campionamento per tali verifiche dovrebbe essere proporzionato ai volumi di produzione in questione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro autorità di omologazione e le loro autorità di vigilanza del mercato dispongano delle risorse necessarie, ad esempio risorse di bilancio, umane e materiali sufficienti, compreso personale competente in numero sufficiente, nonché delle sufficienti competenze, procedure e altre modalità in atto per esercitare i poteri loro conferiti a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che le norme sulla vigilanza del mercato e sul controllo dei prodotti che entrano nel mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 si applicano alle macchine mobili non stradali di cui al presente regolamento e, in relazione agli aspetti affrontati o disciplinati dai requisiti tecnici in esso contenuti, modificano l’allegato I di tale regolamento al fine di includervi i riferimenti del presente regolamento.

È opportuno che per le macchine mobili non stradali vi sia un operatore economico stabilito nell’Unione cui le autorità di vigilanza del mercato possano rivolgere richieste, incluse richieste di informazioni sulla conformità di un prodotto al presente regolamento, e che possa collaborare con le autorità di vigilanza del mercato provvedendo affinché siano adottate immediate azioni correttive in caso di non conformità. Gli operatori economici che dovrebbero svolgere tali compiti sono il fabbricante o un rappresentante autorizzato incaricato a tal fine dal fabbricante. Durante il periodo in cui è titolare di un’omologazione UE o di un’omologazione individuale UE ai sensi del presente regolamento, il fabbricante dovrebbe garantire che sia sempre nominato un rappresentante autorizzato.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della procedura di omologazione UE e di omologazione individuale UE nonché di talune disposizioni amministrative di cui al presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Un maggiore coordinamento fra le autorità nazionali tramite lo scambio di informazioni e valutazioni coordinate sotto la direzione di un’autorità di coordinamento è fondamentale per garantire un livello costantemente elevato di sicurezza e di tutela della salute nel mercato interno. Ciò consente anche un uso più efficiente delle limitate risorse nazionali. A tale fine dovrebbe essere istituito, per gli Stati membri e la Commissione, un forum consultivo per lo scambio di informazioni sull’applicazione con l’obiettivo di promuovere le migliori prassi, scambiare informazioni e coordinare le attività connesse all’applicazione del presente regolamento. Data l’istituzione di tale forum e considerati i suoi compiti, non è opportuno istituire un gruppo di cooperazione amministrativa distinto, come disposto dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020. È opportuno tuttavia considerare il forum come un gruppo di cooperazione amministrativa ai fini della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti di cui all’articolo 29 di tale regolamento.

Per integrare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo a: la metodologia per determinare i valori soglia applicabili relativamente alle dimensioni e alla massa eccessive, ai carichi per asse o alla pressione media di contatto a terra delle macchine mobili non stradali; all’applicabilità degli elementi deli requisiti tecnici; alla previsione di requisiti tecnici dettagliati, procedure e metodi di prova; alle prove virtuali; e alle disposizioni relative alla conformità della produzione e norme in materia di servizi tecnici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201613. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

È opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del presente regolamento e, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, riesamini, ove necessario, la possibilità di presentare una proposta legislativa o di estendere il periodo transitorio per l’omologazione nazionale.

Al fine di consentire agli Stati membri, alle autorità nazionali e agli operatori economici di prepararsi all’applicazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento, è opportuno fissare una data di applicazione successiva alla sua data di entrata in vigore. È altresì necessario stabilire un periodo transitorio durante il quale i fabbricanti abbiano la possibilità di scegliere se conformarsi al presente regolamento e beneficiare della libera circolazione oppure conformarsi alle prescrizioni nazionali applicabili in materia di omologazione.

Al fine di agevolare l’attuazione delle disposizioni armonizzate del presente regolamento, dopo la sua entrata in vigore gli Stati membri dovrebbero astenersi, durante il periodo transitorio, dall’adottare nuove regolamentazioni tecniche nazionali per l’omologazione di macchine mobili non stradali circolanti sulle strade pubbliche che non siano in linea con quelle stabilite nel presente regolamento. Il periodo transitorio dovrebbe applicarsi solo per gli Stati membri che, durante tale periodo, dispongono di regolamentazioni tecniche nazionali già in vigore o nuove per l’omologazione delle macchine mobili non stradali circolanti sulle strade pubbliche.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Di conseguenza, esso dovrebbe essere interpretato e applicato in relazione a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, che include il diritto al rispetto del proprio domicilio, conformemente all’articolo 7 della Carta.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’adozione di requisiti tecnici e prescrizioni amministrative e di procedure armonizzate per l’omologazione UE e l’omologazione individuale UE delle macchine mobili non stradali nuove destinate alla circolazione su strade pubbliche, nonché di norme e procedure per la vigilanza del mercato di tali macchine, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici, prescrizioni amministrative e procedure per l’omologazione UE, l’omologazione individuale UE e l’immissione sul mercato di tutte le macchine mobili non stradali nuove destinate alla circolazione sulle strade pubbliche.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme e procedure per la vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle macchine mobili non stradali («veicoli di categoria U») immesse sul mercato e destinate a circolare, occasionalmente o regolarmente, sulle strade pubbliche con o senza conducente.

2. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) alle macchine mobili non stradali con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;

  2. b) alle macchine mobili non stradali con velocità massima di progetto non superiore a 6 km/h;

  3. c) alle macchine mobili non stradali dotate di più di tre posti a sedere, compreso il posto a sedere del conducente;

  4. d) alle macchine di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/42/CE destinate principalmente al trasporto di una o più persone, di uno o più animali, o di merce diversa dagli strumenti o dai mezzi ausiliari necessari allo svolgimento del lavoro, dai materiali risultanti dal lavoro oppure necessari per il suo svolgimento o per il deposito intermedio, o dai materiali trasportati nei cantieri;

  5. e) ai veicoli, anche a motore, i trattori, i rimorchi, i veicoli a due o tre ruote, i quadricicli e le attrezzature intercambiabili trainate che rientrano esclusivamente nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14 o del regolamento (UE) 2018/858;

  6. f) alle macchine mobili non stradali immesse sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione prima del 29 gennaio 2028.

3. Per le seguenti macchine mobili non stradali, il fabbricante può decidere di richiedere l’omologazione UE, richiedere l’omologazione individuale UE, o di conformarsi alla normativa nazionale applicabile, se del caso:

  1. a) macchine mobili non stradali il cui numero di unità per tipo non supera 70 all’anno e in ciascuno Stato membro;

  2. b) prototipi di macchine mobili non stradali destinate a essere utilizzate su strada sotto la responsabilità del fabbricante per eseguire specifici programmi di prove di sviluppo o prove sul campo, se appositamente progettati e costruiti a tal fine;

  3. c) macchine mobili non stradali progettate e costruite per essere utilizzate principalmente in cave, porti o infrastrutture aeroportuali;

  4. d) veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «macchina mobile non stradale»: le macchine mobili semoventi dotate di un sistema di propulsione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, progettate e costruite al fine di eseguire lavori;

  2. 2) «nuova macchina mobile non stradale»: una macchina mobile non stradale che non è mai stata immessa sul mercato dell’Unione;

  3. 3) «sistema»: insieme di dispositivi combinati per svolgere una o più funzioni specifiche in una macchina mobile non stradale e che sottostà ai requisiti tecnici;

  4. 4) «sistema di guida completamente automatizzato»: sistema di guida di una macchina mobile non stradale progettato e costruito perché la macchina si muova autonomamente senza alcuna supervisione da parte del conducente;

  5. 5) «componente»: dispositivo destinato a far parte di una macchina mobile non stradale che può essere omologato indipendentemente da tale macchina;

  6. 6) «entità tecnica indipendente»: dispositivo omologabile separatamente destinato a far parte di una macchina mobile non stradale;

  7. 7) «omologazione UE»: la certificazione, da parte di un’autorità di omologazione, della conformità di un tipo di macchina mobile non stradale alle disposizioni applicabili del presente regolamento;

  8. 8) «omologazione individuale UE»: la certificazione, da parte di un’autorità di omologazione, della conformità di una determinata macchina mobile non stradale, sia essa unica o meno, alle disposizioni applicabili del presente regolamento;

  9. 9) «autorità di vigilanza del mercato»: l’autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio dello Stato membro in questione;

  10. 10) «autorità di omologazione»: l’autorità di uno Stato membro, da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di una macchina mobile non stradale, per il rilascio e l’eventuale ritiro o rifiuto dei certificati di omologazione, che funge da punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri, è responsabile della designazione dei servizi tecnici e deve garantire che il fabbricante rispetti gli obblighi in materia di conformità della produzione;

  11. 11) «autorità nazionale»: autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipi alla vigilanza del mercato, al controllo di frontiera o all’immatricolazione delle macchine mobili non stradali in uno Stato membro e che ne è responsabile;

  12. 12) «servizio tecnico»: organismo o ente indipendente che un’autorità di omologazione designa come laboratorio presso il quale effettuare le prove, oppure come organismo di valutazione della conformità presso il quale effettuare valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni, a nome dell’autorità di omologazione, sebbene tali funzioni possano essere svolte anche dall’autorità di omologazione stessa;

  13. 13) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che fabbrica macchine mobili non stradali o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

  14. 14) «rappresentante del fabbricante ai fini della vigilanza del mercato»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, debitamente nominata dal fabbricante, svolge i compiti di cui all’articolo 9;

  15. 15) «rappresentante del fabbricante per l’omologazione UE»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione debitamente nominata dal fabbricante sulla base di un accordo per assolvere tutti gli obblighi del fabbricante relativi all’omologazione UE e alle pertinenti procedure, compresi i compiti di cui agli articoli 18, 19 e 22; tale accordo deve essere presentato su richiesta dell’autorità di omologazione;

  16. 16) «importatore»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato macchine mobili non stradali fabbricate in paesi terzi;

  17. 17) «distributore»: concessionario o qualsiasi altra persona fisica o giuridica inserita nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato macchine mobili non stradali;

  18. 18) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante del fabbricante ai fini della vigilanza del mercato, l’importatore o il distributore;

  19. 19) «immissione sul mercato»: la messa a disposizione di una macchina mobile non stradale per la prima volta nell’Unione;

  20. 20) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di una macchina mobile non stradale per la distribuzione o l’uso sul mercato nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

  21. 21) «entrata in circolazione»: il primo uso nell’Unione, conforme allo scopo per cui è stata progettata, di una macchina mobile non stradale;

  22. 22) «immatricolazione»: l’autorizzazione amministrativa per l’entrata in servizio nell’Unione, a fini di circolazione sulle strade pubbliche, di una macchina mobile non stradale, che comporta l’identificazione della macchina e il rilascio di un numero di serie permanente o temporaneo, noto come numero di immatricolazione;

  23. 23) «certificato di omologazione UE»: il documento emesso dall’autorità di omologazione che certifica che un determinato tipo di macchina mobile non stradale è omologato conformemente al presente regolamento;

  24. 24) «certificato di omologazione individuale UE»: il documento emesso dall’autorità di omologazione che certifica che una determinata macchina mobile non stradale è omologata individualmente conformemente al presente regolamento;

  25. 25) «certificato di conformità»: il documento emesso dal fabbricante che, come disposto nel presente regolamento, certifica che una macchina mobile non stradale è prodotta conformemente al tipo di macchina mobile non stradale omologato;

  26. 26) «tipo di macchina mobile non stradale»: un determinato gruppo di macchine mobili non stradali, comprensivo delle varianti di tali macchine e delle relative versioni, che condividono almeno gli aspetti essenziali seguenti:

    1. a) fabbricante;

    2. b) designazione del tipo stabilita dal fabbricante;

    3. c) caratteristiche essenziali di progettazione e di costruzione;

    4. d) telaio a trave centrale, telaio a longheroni o telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali);

  27. 27) «variante»: macchine mobili non stradali appartenenti allo stesso tipo che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno gli aspetti seguenti, ove applicabile:

    1. a) concezione della struttura della carrozzeria o tipo di carrozzeria;

    2. b) fase di completamento;

    3. c) sistema di propulsione (motore a combustione interna, ibrido, elettrico, ibrido-elettrico o altro);

    4. d) principio di funzionamento;

    5. e) assi motori (numero, posizione, interconnessione);

    6. f) trasmissione (tipo);

    7. g) strutture protettive;

    8. h) assi frenati (numero);

  28. 28) «versione di una variante»: i veicoli che consistono di una combinazione di caratteristiche riportate nel fascicolo di omologazione;

  29. 29) «requisiti tecnici»: requisiti tecnici di cui all’articolo 16;

  30. 30) «fascicolo di omologazione»: il fascicolo di omologazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4;

  31. 31) «titolare dell’omologazione UE»: la persona fisica o giuridica che ha richiesto l’omologazione UE e a cui è stato rilasciato il certificato di omologazione UE;

  32. 32) «macchina mobile non stradale che presenta un rischio grave»: macchina mobile non stradale che, in base a un’adeguata valutazione dei rischi che tenga conto della natura del pericolo e della probabilità che si materializzi, presenta un rischio grave in relazione alla sua circolazione sicura su strade pubbliche e agli altri aspetti oggetto del presente regolamento;

  33. 33) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di una macchina mobile non stradale già messa a disposizione dell’utilizzatore;

  34. 34) «metodo di prova virtuale»: simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare che una macchina mobile non stradale soddisfa i requisiti tecnici senza ricorrere all’uso di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente reale;

  35. 35) «posto a sedere»: qualsiasi spazio, su una macchina mobile non stradale, in grado di alloggiare una persona seduta.

Art. 4 Categoria di veicoli delle macchine mobili non stradali

Ai fini del presente regolamento, tutte le macchine mobili non stradali omologate a norma del presente regolamento appartengono alla seguente categoria di veicoli: «categoria U».

Capo II. Obblighi

Art. 5 Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità competenti in materia di omologazione e vigilanza del mercato conformemente al presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’istituzione e la designazione di tali autorità.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di omologazione e le loro autorità di vigilanza del mercato dispongano delle risorse necessarie per il corretto svolgimento dei propri compiti.

3. La notifica delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato comprende nome, indirizzo, indirizzo elettronico e settori di competenza. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato.

4. Gli Stati membri consentono la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione, l’entrata in circolazione o la circolazione su strade pubbliche esclusivamente di macchine mobili non stradali conformi al presente regolamento.

5. Per gli aspetti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione, l’entrata in circolazione o la circolazione su strade pubbliche di macchine mobili non stradali ad esso conformi.

6.

In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono limitare o vietare la circolazione su strade pubbliche o l’immatricolazione di macchine mobili non stradali omologate conformemente al presente regolamento che soddisfano uno dei criteri seguenti:

  1. a) a causa delle dimensioni eccessive, la macchina non consente una sufficiente manovrabilità sulle strade pubbliche;

  2. b) a causa di massa, carico per asse o pressione sul terreno eccessivi, la macchina potrebbe danneggiare la superficie delle strade pubbliche o di altre infrastrutture stradali;

  3. c) a causa del suo sistema di guida completamente automatizzato o comandato a distanza per l’uso su strada, la macchina è soggetta a restrizioni nell’ambito della normativa nazionale sulla circolazione stradale.

Per integrare il presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 che stabiliscano la metodologia per determinare i valori soglia, da definire mediante gli atti di esecuzione di cui al terzo comma del presente paragrafo, per quanto riguarda la massa massima a pieno carico della macchina mobile non stradale su strada, il carico massimo per asse o la pressione massima sul terreno, oltre i quali le dimensioni, il peso e la massa di tale macchina mobile non stradale sono considerati eccessivi ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b).

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono tali valori soglia conformemente a detta metodologia. Tali valori soglia possono differire per i diversi gruppi di macchine mobili non stradali interessate.

7. Gli Stati membri organizzano ed eseguono attività di vigilanza del mercato e controlli delle macchine mobili non stradali che entrano nel mercato conformemente ai capi IV, V e VII del regolamento (UE) 2019/1020.

8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato siano autorizzate, conformemente al diritto nazionale, a esercitare i poteri loro conferiti a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020.

Art. 6 Obblighi delle autorità di omologazione

1. Le autorità di omologazione garantiscono che i fabbricanti che richiedono un’omologazione UE adempiono agli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per le macchine mobili non stradali conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

3. Le autorità di omologazione svolgono le loro funzioni ai sensi del presente regolamento in modo indipendente e imparziale. Collaborano in modo efficace ed efficiente e si scambiano le informazioni rilevanti per il loro ruolo e le loro funzioni.

4. Al fine di consentire alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare controlli, le autorità di omologazione mettono a loro disposizione le informazioni necessarie relative all’omologazione delle macchine mobili non stradali che sono oggetto dei controlli di verifica della conformità. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni contenute nel certificato di omologazione UE e nei relativi allegati. Le autorità di omologazione forniscono senza indebito ritardo tali informazioni alle autorità di vigilanza del mercato.

5. Ove sia stata informata, a norma del capo X, che vi è il sospetto che una macchina mobile non stradale comporti un grave rischio o non sia conforme, l’autorità di omologazione prende tutte le misure necessarie per riesaminare l’omologazione rilasciata e, se del caso, correggere o ritirare l’omologazione in base ai motivi e alla gravità delle irregolarità dimostrate.

Art. 7 Obblighi generali dei fabbricanti

1. I fabbricanti garantiscono che le macchine mobili non stradali che immettono sul mercato appartengono a un tipo per il quale è stata rilasciata un’omologazione UE e sono progettate e fabbricate in conformità a tale tipo, o hanno ricevuto un’omologazione individuale UE.

2.

I fabbricanti garantiscono che le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi immesse sul mercato rechino la targhetta e la marcatura regolamentari prescritte dal presente regolamento e siano accompagnate dal relativo certificato di conformità.

I fabbricanti garantiscono altresì che per le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi immesse sul mercato i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori siano redatti conformemente al presente regolamento.

3. Ai fini della vigilanza del mercato, i fabbricanti stabiliti al di fuori dell’Unione designano un rappresentante unico stabilito nell’Unione, che può coincidere con il rappresentante di cui all’articolo 18 o essere un rappresentante aggiuntivo. Il rappresentante del fabbricante incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato di cui all’articolo 9.

4. I fabbricanti appongono il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale che immettono sul mercato oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento della macchina. L’indirizzo fornito dal fabbricante indica un unico recapito a cui tale fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.

5. I fabbricanti sono responsabili dinanzi all’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione di una macchina mobile non stradale.

6. I fabbricanti fanno in modo che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie rimanga conforme al tipo omologato. Si tiene conto, conformemente al capo V, delle modifiche apportate alla progettazione o alle caratteristiche di una macchina mobile non stradale e delle modifiche delle prescrizioni a cui tale macchina è dichiarata conforme.

7. I fabbricanti fanno in modo che, mentre una macchina mobile non stradale per la quale è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE è sotto la loro responsabilità ed è destinata a essere messa a disposizione sul mercato, le condizioni di deposito o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.

8. I fabbricanti garantiscono che le loro macchine mobili non stradali non sono progettate per incorporare strategie o altri mezzi che alterino le prestazioni registrate durante le procedure di prova in modo tale da determinarne la non conformità al presente regolamento quando operano in condizioni che ci si può ragionevolmente aspettare in caso di funzionamento normale.

Art. 8 Obblighi specifici dei fabbricanti

1.

I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale per cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale macchina, a ritirarla o a richiamarla, a seconda dei casi, e a informare l’utilizzatore tramite della non conformità.

Il fabbricante informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE o l’omologazione individuale UE indicando i dettagli relativi alla non conformità e alle misure adottate.

2. I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina, indicando i dettagli relativi a tale rischio e qualsiasi misura correttiva adottata. I fabbricanti informano immediatamente l’utilizzatore o di tale rischio grave e delle misure correttive adottate con mezzi adeguati.

3. I fabbricanti tengono il fascicolo di omologazione e una copia dei certificati di conformità a disposizione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dopo l’immissione sul mercato di una macchina mobile non stradale.

4.

Un fabbricante fornisce a un’autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di questa e per il tramite dell’autorità di omologazione, una copia del certificato di omologazione UE o del certificato di omologazione individuale UE tradotto in una lingua facilmente comprensibile per tale autorità.

I fabbricanti collaborano con le autorità nazionali in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020 per eliminare i rischi presentati dalle loro macchine mobili non stradali che sono state immesse sul mercato, immatricolate o che sono entrate in circolazione.

5.

I fabbricanti esaminano eventuali reclami da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti le macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato.

In caso di reclamo motivato, i fabbricanti informano immediatamente i distributori e gli importatori.

I fabbricanti tengono un registro dei reclami di cui al primo comma, comprendente una descrizione del problema e le informazioni necessarie a individuare il tipo di macchina mobile non stradale interessato.

Art. 9 Obblighi dei rappresentanti del fabbricante in materia di vigilanza del mercato

1. Il rappresentante del fabbricante incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente ai rappresentanti di svolgere i compiti seguenti:

  1. a) accedere al fascicolo informativo di cui all’articolo 19 e ai certificati di conformità;

  2. b) fornire a un’autorità di omologazione o a un’autorità di vigilanza del mercato, a seguito di una sua richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE a norma del presente regolamento;

  3. c) collaborare con le autorità di omologazione o con le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa conformemente al capo X del presente regolamento riguardo alle macchine mobili non stradali che rientrano nel loro mandato;

  4. d) informare immediatamente il fabbricante in merito ai reclami e alle segnalazioni concernenti i rischi, i presunti incidenti o i problemi di non conformità relativi alle macchine mobili non stradali oggetto del mandato;

  5. e) porre fine al mandato senza sanzioni se il fabbricante agisce in contrasto con gli obblighi che gli derivano dal presente regolamento.

2. Il rappresentante del fabbricante ai fini della vigilanza del mercato che ponga fine al mandato per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera e), informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE o l’omologazione individuale UE.

Art. 10 Obblighi generali degli importatori

1. Gli importatori garantiscono che le macchine mobili non stradali che immettono sul mercato appartengono a un tipo per il quale è stata rilasciata un’omologazione UE e sono conformi a tale tipo o hanno ricevuto un’omologazione individuale UE.

2.

Gli importatori garantiscono che le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE da essi immesse sul mercato rechino la targhetta e la marcatura regolamentari previste dal presente regolamento e che siano accompagnate dal certificato di conformità.

Gli importatori garantiscono altresì che per le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi immesse sul mercato i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori siano redatti conformemente al presente regolamento e che gli obblighi stabiliti all’articolo 7, paragrafi 3 e 4, siano rispettati ove applicabili.

3. Gli importatori appongono il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della macchina. L’indirizzo fornito dall’importatore indica un unico recapito a cui tale importatore può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.

4. Gli importatori garantiscono che, mentre una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE è sotto la loro responsabilità ed è destinata a essere messa a disposizione sul mercato, le condizioni di deposito o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità alle disposizioni applicabili del presente regolamento.

Art. 11 Obblighi specifici degli importatori

1. Gli importatori non mettono a disposizione sul mercato macchine mobili non stradali non conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento fino a quando tali macchine non sono state rese conformi.

2. Gli importatori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale macchina, a ritirarla o a richiamarla, a seconda dei casi.

3.

Gli importatori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente il fabbricante, le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno immesso sul mercato la macchina o in cui questa è entrata in circolazione.

L’importatore informa altresì tali autorità in merito ad ogni provvedimento preso e fornisce informazioni relative al rischio grave e alle eventuali misure correttive adottate dal fabbricante.

4. Per un periodo di 10 anni dalla data in cui la macchina mobile non stradale è stata immessa sul mercato, gli importatori conservano una copia del certificato di conformità a disposizione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato e fanno in modo che, se ne viene fatta richiesta, il fascicolo di omologazione possa essere messo a disposizione di tali autorità.

5. Gli importatori forniscono alle autorità nazionali che presentano una richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di una macchina mobile non stradale in una lingua facilmente comprensibile per tali autorità. Gli importatori collaborano con dette autorità, su loro richiesta, per qualsiasi misura adottata al fine di eliminare i rischi derivanti dalle macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato.

6. Gli importatori tengono un registro dei reclami e dei richiami relativi alle macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato e tengono informati i loro distributori in merito a tali reclami e richiami.