Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
a) degli Enti provinciali per il turismo previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 1774, modificata con legge 31 dicembre 1901, n. 1144, e' elevato da lire 3.500 milioni a lire 4.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65, ed a lire 5.900 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;
b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e' elevato da lire 1.355 milioni a lire 1.575 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 1.795 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 2.015 milioni dall'esercizio finanziario 1965-1966;
c) di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e con legge 23 giugno 1961, n. 520, e' elevato da lire 120 milioni a lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, a lire 1.020 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 1.310 milioni, dall'esercizio finanziario 1965-66;
d) di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' diretta ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e' elevato da lire 150 milioni a lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 000 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.
Art. 2
1. E' autorizzata, per l'esercizio Finanziario 1963-64, la spesa di lire 30 milioni, da erogare dal Ministero del turismo e dello spettacolo per attivita' di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione nell'interesse dei settori di competenza del Ministero medesimo, nonche' per il funzionamento di Commissioni, di Comitati e per compensi, indennita' e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di detti Commissioni e Comitati; oltre che per compensi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato.
2. Lo stanziamento di cui e' cenno e' elevato a lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 100 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.
Art. 3
1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'esercizio finanziario 1963-64, degli articoli precedenti si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1964
SEGNI
MORO - CORONA - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE