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Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Testo vigente

Art. 53

1. Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, e' accordato in conformita' alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Art. 54

1. L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 33, quando e' corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, e', per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attivita' economiche ed al loro incremento industriale.

Titolo II. Modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6

Capo I. Della prospezione

Art. 56

1. Ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' autorizzare, nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, un'attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, escluse le perforazioni meccaniche fatta eccezione per quelle necessarie per compiere i rilievi geofisici.

2. L'attivita' di cui al comma precedente e' regolata, con gli opportuni adattamenti, dalle norme degli articoli dal 9 al 15 della presente legge e da quelle, in quanto applicabili, contenute nelle leggi minerarie attualmente in vigore.

Capo II. Del permesso di ricerca

Art. 57

1. L'articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunita' economica europea o a societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata.
Il permesso e' rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Con lo stesso decreto e' approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare.
In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la piu' razionale e completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.
A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande.
Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi".

Art. 58

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:
"Il permesso di ricerca non puo' essere accordato per una area superiore a 70 mila ettari.
Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o societa', direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca purche' l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato".

Art. 59

1. L'articolo 6 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"L'area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A ed annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione gia' accordati.
I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.
La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza tra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa".

Art. 61

1. L'articolo 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.
Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso".

Capo III. Della coltivazione

Art. 62

1. L'articolo 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, e' concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacita' produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione a pena di decadenza entro 120 giorni dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.
Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.
La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, e' rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Con lo stesso decreto sono determinate la estensione e la configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione, ne e' fissato il termine di ultimazione ed e' altresi' approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.
La concessione e' regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del permesso".

Art. 63

1. L'articolo 14 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati.
I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi.
Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate piu' concessioni di coltivazione".

Art. 64

1. L'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"La durata della concessione e' di trenta anni.
Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.
La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi".

Art. 65

1. L'articolo 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima.
In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso".

Art. 66

1. L'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.
L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.
Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo".

Art. 67

1. L'articolo 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituto dal seguente:
"Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.
L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 14".

Art. 68

1. L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purche' tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completato entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e' concessa per la durata, alle condizioni e con le modalita' indicate nel citato articolo 34.345

Capo IV. Disposizioni per l'ente nazionale idrocarburi

Art. 69

1. Gli articoli 34 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dal seguente:
"L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi.
Le societa' di cui al comma precedente hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.
I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle societa' di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.
Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge".

Capo V. Disposizioni comuni

Art. 70

1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere accordati anche in contitolarita' fra piu' soggetti, in possesso dei prescritti requisiti. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 27 della presente legge.

Art. 71

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 39 della presente legge si applicano anche per la divulgazione dei dati e delle notizie relative all'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione svolte nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Art. 72

1. L'articolo 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 35.
Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.
Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Fino a quando non sara' stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuera' a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolera', fino alle rispettive scadenze, le attivita' di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Capo VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 73

1. Salvo quanto disposto nei successivi articoli 74, 75, 76, le modifiche e le integrazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, contenute nella presente legge si applicano ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.