Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre ulteriori provvidenze per la ricostruzione delle zone del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Per il completamento, nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, e' autorizzata la spesa di lire 87 miliardi.2
2. Tale stanziamento dovra' essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, provvedendo - ove tecnicamente possibile - alla riduzione delle previsioni progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalita' delle opere stesse.
3. Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione nei comuni di cui al primo comma, per la demolizione e lo sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumita', nonche' per gli interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' autorizzata la spesa di lire 65 miliardi. Nella realizzazione delle opere dovra' tenersi conto delle esigenze di ciascun comune in rapporto allo stato della ricostruzione.
4. La somma complessiva di lire 152 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo e' stanziata sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 27 miliardi per l'anno 1978, di lire 45 miliardi per l'anno 1979 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.
Art. 2
1. Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:
"Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati e' istituita una commissione composta:
dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;
da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;
dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;
da un rappresentante della sezione autonoma dello ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;
da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;
da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune".
Art. 3
1. Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' sostituito dai seguenti:
"La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonche' il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.
2. Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonche' all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo.
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1981, N. 64).
Art. 4 - bis
1. Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.
2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo e' commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178. Per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo e' commisurato alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.
3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unita' immobiliari diverse dalle abitazioni e' pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalita' dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64, il costo di intervento per la determinazione del contributo e' fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64.
6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
Art. 4 - ter
1. ARTICOLO SOSTITUITO DAL PRECEDENTE ART. 4-BIS COME DISPOSTO DAL D.L. 26 GENNAIO 1987, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1987, N. 120.
Art. 4 - quater
1. Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari e' concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:
a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;
b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
d) per opere necessarie alla funzionalita' del lotto e dell'immobile.
2. Il contributo suppletivo e', concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178.
Art. 4 - quinquies
1. In riferimento ai benefici previsti dal presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo presentate ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1968, n. 241, salva la facolta' prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della legge. 5 febbraio 1970, n. 21, come modificato dall'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504. Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario e' concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorche' l'immobile sia stato oggetto di piu' trasferimenti .
Art. 4 - sexies
1. In caso di decesso del proprietario danneggiato, i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto d'uso di una unita' immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite che non sia erede.
2. E' consentita agli aventi diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, la ricostruzione delle unita' immobiliari, ubicate in zone da trasferire, su area propria o comunque disponibile, purche' sita nell'ambito del comune.
3. E' consentita la ricostruzione sullo stesso lotto di piu' unita' immobiliari, anche se non appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso le superfici potranno essere accorpate in un unico fabbricato.
Art. 5
1. All'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' aggiunto il seguente comma:
"Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'immobile sinistrato alla data del sisma, possono chiedere il contributo di cui al primo comma e procedere al ripristino dell'immobile stesso, salvo il diritto di proprieta', qualora il proprietario non vi abbia per qualsiasi motivo provveduto nel termine relativo".
Art. 6
1. Coloro che hanno titolo ad usufruire dei benefici di cui all'art. 5 del presente decreto devono presentare la relativa domanda all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.2