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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella A.

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 2

1. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'anno finanziario 1979 di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1979, n. 88, e' aumentata di lire 600.000.000.

Art. 3

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 marzo 1979, n. 88, per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' aumentata di lire 500.000.

DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 6

1. L'articolo 13 della legge 13 agosto 1979, n. 380, e' sostituito dal seguente:
"Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite per l'anno finanziario 1979, in lire 161.801.717.245 ed in lire 587.342.857.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1979, dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437; 6 giugno 1974, n. 317; 1 marzo 1975, n. 47; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 16 ottobre 1975, n. 493; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, numero 352; 1 luglio 1977, n. 403".

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 7

1. Le disponibilita' residue esistenti sulle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, numero 102; dalle leggi 8 agosto 1977, n. 573 e n. 629; dal decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1978, n. 75; dal decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, numero 221; dal decreto-legge 6 luglio 1978, numero 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, concernenti il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione per gli anni 1977 e 1978, possono essere utilizzate per integrare le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92 ed alla legge 13 agosto 1979, n. 375, concernenti il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione per l'anno 1979.

DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Art. 9

1. L'articolo 202 della legge 28 marzo 1979, n. 88, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1979 per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutuo-previdenziale, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 " Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario".

Art. 10

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita', del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali e ambientali, sono introdotte, per l'anno finanziario 1979, le variazioni di cui all'annessa tabella B.

DELLE AZIENDE AUTONOME

Art. 11

1. Nei bilanci dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono introdotte, per l'anno finanziario 1979, le variazioni di cui all'annessa tabella C.