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Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

Testo vigente

Art. 43 Procedimenti in corso

1. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.3

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili provvedimenti per i quali e' intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorche' sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

3. In ogni caso non sono ripetibili le somme gia' riscosse e restano ferme le altre sanzioni gia' eseguite, ancorche' in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

4. Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.

5. Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalita'. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sara' individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale.

6. La medesima disposizione per determinare l'oblazione e' applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attivita' edificatorie.

Art. 44 Sospensione dei procedimenti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione , quelli penali nonche' quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo.

2. La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia.

4. I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati.

Capo V. Disposizioni finali.

Art. 45

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

Art. 46

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

Art. 47

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

Art. 47-bis Dichiarazioni dei rappresentanti

1. Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari.

Art. 48

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

Art. 49 Sanatorie regionali

1. Coloro che abbiano gia' conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di cui al primo comma dell'articolo 37 della presente legge.

Art. 50 Variazioni di bilancio

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 51 Determinazione delle superfici

1. Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformita' ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977.

2. Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento

3. Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle costruzioni nonche' quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica utilita' o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale.

Art. 52 Iscrizione al catasto

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.17

2. Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.2389

3. Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata a L. 250.000.14567

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI