Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 24 ottobre 1973, causa 43/72
Epigrafe
Nella causa 43-72,
MERKUR-AUSSENHANDELS-GMBH, con sede in Amburgo, nella persona del suo amministratore, Ludwig Wünsche, con gli avvocati Modest, Heemann, Gündisch, Rauschning, Landry, Röll e Festge, del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Félicien Jansen e la sig.ra Jeanne Jansen-Housse, ufficiali giudiziari, 21, rue Aldringer,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico dr. Peter Gilsdorf, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. E. Reuter, 4, boulevard Royal,
convenuta,
causa avente ad oggetto un'azione di risarcimento,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher (relatore), C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: H. Mayras,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1.
A — Il 12 maggio 1971 il Consiglio emanava, basandosi essenzialmente sull' art. 103 del trattato CEE, il regolamento CEE n. 974/71 (GU n. L 106, pag. 1). Alcune disposizioni venivano poi modificate dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, entrato in vigore il 1o luglio 1972. Tuttavia i fatti che sono alla base della controversia risalgono ad una data anteriore e saranno quindi esaminati esclusivamente alla luce delle disposizioni allora vigenti.
L'art. 1, n. 1, del regolamento 974/71 autorizzava gli Stati membri «se (essi ammettano) per la (propria) moneta, nelle transazioni commerciali un tasso di cambio superiore al limite della fluttuazione autorizzata dalla regolamentazione internazionale», a «riscuotere all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi ed a concedere all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, importi di compensazione», per taluni prodotti, alle condizioni indicate nelle ulteriori disposizioni del regolamento. A termini del n. 2 dello stesso articolo, questa autorizzazione si applica:
«a) ai prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell' organizzazione comune dei mercati agricoli;
b) ai prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lettera a) e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati o sono disciplinati da una regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 235 del trattato».
Inoltre, l'ultimo comma di questo articolo precisa: «Questa facoltà si esercita soltanto se l'applicazione delle misure monetarie di cui al paragrafo 1 dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli».
L'art. 2 disciplina il calcolo degli «importi di compensazione»: al n. 1 ed al n. 2 è così disposto:
«1.
Per i prodotti per i quali sono previste misure d'intervento gli importi di compensazione sono pari agli importi ottenuti applicando ai prezzi la percentuale rappresentante il divario tra:
la parità della moneta nazionale dello Stato membro considerato, dichiarata dal Fondo monetano internazionale e riconosciuta da quest'ultimo,
e
la media aritmetica dei tassi di cambio in contanti, rilevati durante un periodo da determinare, tra detta moneta ed il dollaro degli Stati Uniti d'America.
2. Per gli altri prodotti di cui all'art. 1, gli importi di compensazione sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in, questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto previsto al paragrafo 1, da cui dipendono».
L'art. 4 dispone:
«1. Se la percentuale di cui all'art. 2, paragrafo 1, non supera in alcuno Stato membro il 2,5 % non viene stabilito alcun importo di compensazione.
2. Per i prodotti, per i quali l'importo calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2 è di modesta entità rispetto al loro valore medio, non viene stabilito alcun importo di compensazione».
Ai sensi dell'art. 6, la Commissione è tenuta ad adottare le modalità d'applicazione «che, potrebbero comportare altre deroghe ai regolamenti relativi alla politica agraria comune» che implicano, in particolare la fissazione degli importi di compensazione.
L'art. 7 dispone: «Non può essere fatto uso parziale o temporaneo dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento».
A termini dell'art. 8, il regolamento, doveva entrare in vigore il 12 maggio 1971; la sua efficacia sarebbe venuta meno «a decorrere dal momento in cui tutti gli Stati membri interessati applicano nuovamente la regolamentazione internazionale relativa ai margini di fluttuazione dei tassi di cambio intorno alla parità ufficiale».
Questo regolamento trovava la sua ragion d'essere nelle seguenti considerazioni:
nelle settimane anteriori alla sua adozione «all'interno della Comunità alcuni mercati valutari sono stati perturbati da movimenti speculativi che hanno determinato un afflusso anormale di capitali a breve termine» atto «a provocare … effetti inflazionistici pericolosi per lo sviluppo economico»,
il Consiglio «per metter fine ai movimenti anormali di capitali» aveva espresso «la propria comprensione perché, in taluni casi, gli Stati membri possano allargare per un periodo limitato, i margini di fluttuazione dei tassi di cambio delle loro monete in confronto alle loro parità attuali»;
tali provvedimenti potevano provocare «serie difficoltà per il buon funzionamento del mercato comune», in quanto «gli scambi ai quali si applica il tasso di cambio effettivo possono effettuarsi ad un prezzo che, espresso in moneta nazionale, risulta inferiore ai prezzi d'intervento o di acquisto previsti dalla regolamentazione comunitaria sulla base della parità ufficiale» e che inoltre «da tale situazione possono derivare nello Stato membro interessato una disorganizazione del sistema d'intervento previsto dalla regolamentazione comunitaria e movimenti anormali di prezzi atti a compromettere lo sviluppo normale della congiuntura nel settore agricolo».
B — La Commissione adottava in materia diverse disposizioni d'attuazione, tra cui il regolamento 17 maggio 1971 n. 1014 (GU n. L 110, pag. 10) entrato in vigore il 12 maggio 1971. Gl'«importi di compensazione», di cui all'art. 1 del regolamento n. 974/71, venivano fissati nell'allegato del regolamento stesso per una categoria di prodotti e tra gli altri per «i prodotti trasformati a base di cereali» (allegato I, B); tuttavia nessun prodotto trasformato a base di orzo figurava su questo elenco. Gli «importi di compensazione» s'applicavano solo al commercio estero della Repubblica federale di Germania e del Regno dei Paesi Bassi, giacché, come si sottolineava nel preambolo del regolamento, soltanto questi paesi erano interessati all'autorizzazione contemplata dall'art. 1, n. 1, del regolamento 974/71.
C — Nel regolamento 30 luglio 1971 n. 1687 (GU n. L 173, pag. 1) entrato in vigore il 2 agosto 1971, la Commissione sostituiva gli allegati al regolamento 1014/71 con nuovi allegati; nella rubrica «prodotti trasformati a base di cereali» (allegato I, B) venivano inclusi anche «semole e semolini d'orzo» (voce n. 11.02 A III della tariffa doganale comune).
D — La prevalente attività della ricorrente è l'esportazione di semolini, di semole e di fiocchi d'orzo. Dal 12 maggio al 27 luglio 1971, essa effettuava diverse forniture di tali prodotti ad acquirenti di paesi terzi, richiedendo sistematicamente al competente ufficio della dogana centrale l'importo compensativo previsto per tali operazioni. L'ufficio centrale della dogana, respingeva le domande sostenendo che i prodotti trasformati a base di orzo non erano contemplati dal regolamento 1014/71 e quindi la loro esportazione non poteva fruire di importo compensativo. La ricorrente faceva opposizione a questo provvedimento, e l'ufficio centrale delle dogane si è riservato la pronunzia in merito in attesa della sentenza nella presente causa.
Tra il 13 luglio ed il 21 settembre 1971 aveva luogo uno scambio di corrispondenza tra la ricorrente e la Commissione. Senza celare la propria intenzione di esperire azione di risarcimento, la ricorrente chiedeva alla Commissione di non contravvenire ad un sano principio di logica di includere con effetto retroattivo (sia apportando ulteriori precisazioni, che modificando il regolamento 1687/71) i prodotti trasformati a base d'orzo nell'elenco dei prodotti che potevano fruire dell'importo compensativo. Di conseguenza, sarebbe stato necessario dare istruzioni agli uffici competenti affinché fosse versato alla ricorrente un importo di 198488,18 DM, spettantile per le esportazioni effettuate tra il 12 maggio ed il 27 luglio 1971. La Commissione respingeva la domanda.
2. Il presente ricorso è stato proposto il 1o luglio 1972. La fase scritta si è svolta secondo il rito. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 6 febbraio 1973.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 giugno 1973.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
condannare la Commissione a versarle la somma di DM 50000 con vittoria di spese.
paragrafo 3
La Commissione conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 4
respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese del giudizio;
in subordine: pronunziandosi in via interlocutoria, autorizzare la ricorrente ad esperire tutti i mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari dinanzi ai competenti organi nazionali per ottenere il pagamento degli importi compensativi;
in ulteriore subordine: pronunziandosi in via interlocutoria, riservarsi di statuire sull'ammontare del danno.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Sulla ricevibilità › A — Elusione dell'azione d'annullamento
paragrafo 1
La Commissione, pur riconoscendo che più volte la Corte ha ammesso la ricevibilità d'un ricorso di risarcimento fondato sui presunti vizi di un regolamento, (sentenza 2 dicembre 1971, causa 5-71, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, Racc. 1971, pag. 975 e segg.; sentenza 13 giugno 1972, causa 9 e 11-71, Compagnie d'Approvisionnement ed altri/Commissione, Racc. 1972, pag. 392 e segg.), rinuncia esplicitamente ad ogni eccezione d'irricevibilità, ma formula le più ampie riserve circa la sistematica ricevibilità di tali ricorsi desunta dalla giurisprudenza summenzionata.
paragrafo 2
Nella fattispecie la perplessità è confermata dal fatto che la ricorrente identifica il quantum risarcibile nella somma che le sarebbe spettata a titolo di importi compensativi se il regolamento n. 1678/71 fosse stato integrato come essa auspicava. Una sentenza che accogliesse il ricorso avrebbe gli stessi effetti di una sentenza d'annullamento del regolamento n. 1014/71 o del regolamento n. 1687/71, obiettivo che la ricorrente non può perseguire, non essendo legittimata ad esperire un ricorso d'annullamento. Dunque, una simile sentenza avrebbe in pratica effetto erga omnes, in quanto anche gli altri importatori che si trovano in una situazione analoga potrebbero esperire un' azione di risarcimento altrettanto fondata; del resto, tale sentenza specificherebbe in modo inequivocabile che la Commissione era tenuta ab initio ad includere i prodotti trasformati a base d'orzo nell'elenco dei prodotti soggetti a conguaglio. Poiché la conseguenza naturale di una lesione d'interessi economici è il danno, i singoli che si ritengono lesi dalla presunta illegittimità di un atto normativo, emanato dalla Comunità, in futuro preferiranno ricorrere al mezzo di ricorso di cui agli artt. 178 e 215 del trattato, il che potrebbe avere conseguenze dannose per la Comunità; in realtà, secondo la Commissione, il numero dei ricorsi e delle domande di risarcimento è in netta progressione dal 1971.
paragrafo 3
La ricorrente ribatte che la ricevibilità di questo ricorso è confortata dalla giurisprudenza citata dalla Commissione. Una decisione in senso contrario priverebbe i singoli di ogni tutela giuridica contro l'illegittimità d'un provvedimento legislativo. La finalità del ricorso non riguarda un eventuale jus condendum, ma il semplice risarcimento del danno. L'accoglimento della domanda equivarrebbe unicamente a sancire in via incidentale che si sarebbe dovuto fin dall'inizio stabilire l'importo compensativo per i prodotti trasformati a base d'orzo; la vis rei judicatae della sentenza vincolerebbe solo le parti e si limiterebbe alla pretesa pecuniaria che costituisce l'oggetto del ricorso. La Commissione potrà richiamare l'attenzione delle imprese, che la adiranno per lo stesso motivo, sull'opportunità di esperire anzitutto l'azione dinanzi al giudice nazionale.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Sulla ricevibilità › B — L'interesse tutelabile
paragrafo 1
La Commissione sostiene — e ribadisce di non voler sollevare formali eccezioni d'irricevibilità — che la tutela dei diritti della ricorrente è sufficientemente garantita dalla possibilità di portare a termine il procedimento di opposizione pendente innanzi alle autorità tedesche. È vero che molto probabilmente le autorità respingeranno la domanda, facendo richiamo ai regolamenti della Commissione; resta però, in questo caso, alla ricorrente la risorsa d'impugnare una tale decisione dinanzi al giudice tedesco, che a sua volta può interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia, circa la validità del regolamento in questione.
paragrafo 2
Gli argomenti esposti dalle parti circa il merito della causa, sono riassunti in prosieguo al punto 2. D.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Nel merito › A — Generalità
paragrafo 1
Secondo la Commissione, la Corte si è finora ispirata a criteri liberali nel dichiarare ricevibili i ricorsi di risarcimento fondati sulla presunta illegittimità dei regolamenti comunitari, il che implica quindi che il merito della causa dovrebbe venir vagliato con una certa severità, ad esempio si dovrebbe effettuare una specie di preesame della controversia che potrebbe risparmiare istruttorie e sentenze inutili e — nel caso di controversie in materia di agricoltura — eviterebbe alla Corte di doversi addentrare nei meandri delle organizzazioni del mercato e della loro tecnica. Un tale procedimento sarebbe necessario se si vuole far sì che solo nei casi più importanti sia esperita azione di risarcimento. Nella sentenza 5-71 già richiamata, come nella sentenza 25 ottobre 1972 (Ditta R. & V. Haegeman/Commissione, 96-71, Racc. 1972, pag. 1005 e segg.) affiora una tendenza a limitare in questo senso l'esperimento di azioni di risarcimento.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Nel merito › B — Circa la pretesa illegittimità dei regolamenti controversi › a) Violazione del regolamento n. 974/71 del Consiglio
paragrafo 1
Per la ricorrente è pacifico che i prodotti di trasformazione a base d'orzo appartengono alla categoria dei prodotti di cui all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 974/71, per i quali si poteva riscuotere un importo compensativo. L'art. 7 del regolamento prevede che «non può essere fatto uso parziale o temporaneo» dell' autorizzazione contemplata dallo stesso regolamento; la Commissione inoltre era tenuta a fissare l'entità del conguaglio per tutti i prodotti contemplati al n. 2. Escludendo dal regime i prodotti trasformati a base d'orzo, per il periodo dal 12 maggio al 2 agosto 1971, la Commissione ha violato il regolamento n. 974/71. Siccome questo regolamento aveva tra l'altro per obiettivo la tutela degli operatori economici del settore agricolo contro le conseguenze dannose dei provvedimenti di politica monetaria adottati da taluni Stati membri, la Commissione sarebbe del pari tenuta ad applicare il regolamento alla ricorrente.
paragrafo 2
La Commissione ribatte che il divieto di cui all'art. 7 del regolamento n. 974/71 vale esclusivamente per gli Stati membri; questa interpretazione, a suo avviso, emerge dallo stesso tenore della disposizione come pure dal contesto e dalle finalità del regolamento. Il legislatore ha voluto evitare che gli Stati membri fraintendano i criteri cui si è ispirata la Commissione, mettendo in forse l'efficacia delle disposizioni adottate, e ad esempio concedano l'importo compensativo per alcuni prodotti soltanto, oppure unicamente all'importazione o all'esportazione, oppure, infine, riducano l'entità del conguaglio.
paragrafo 3
Il regolamento autorizzava la Commissione a circoscrivere il numero dei prodotti di cui all'art. 1 e per i quali è previsto un importo compensativo e le ha lasciato su questo punto un largo margine di discrezionalità. Questa facoltà si desume dall'art. 4, e soprattutto dall'ultimo capoverso dell'art. 1, n. 2. A prescindere dal tenore della norma e dall'infelice inserimento nel complesso del regolamento, questa disposizione non riguarda gli Stati membri, ma la Commissione, cui viene così affidato l'incarico di non fissare in maniera automatica l'entità del conguaglio uniformemente per tutti i prodotti considerati, anzi la Commissione deve esaminare in ogni caso singolo se «l'applicazione delle misure monetarie di cui al paragrafo 1 dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli». Se si interpretasse questa disposizione in senso contrario, non si terrebbe conto del fatto che, in virtù del combinato disposto dell'art. 1, n. 1, e dell'art. 7, gli Stati membri hanno soltanto la facoltà di applicare o meno il regime, ma non sono autorizzati a modificare in alcun modo la struttura del sistema.
paragrafo 4
Il regolamento n. 974/71 non mira a tutelare l'agricoltura o il commercio dei prodotti agricoli, ma piuttosto — come si arguisce dalla motivazione — esso intende garantire il buon funzionamento del mercato comune ed uno sviluppo normale della congiuntura nel settore agricolo. I limiti di questa finalità emergono, tra l'altro, dal fatto che il sistema del conguaglio è applicato anche negli scambi intracomunitari, il che li ostacola ulteriormente. Come la Corte ha osserrvato nelle sentenze 9 e 11-71, il legislatore comunitario non è tenuto a salvaguardare gli importatori e gli esportatori dalle eventuali conseguenze dannose della politica monetaria di uno Stato membro. Il fatto, poi, che l'art. 1, n. 2, ultimo capoverso del regolamento n. 974/71 faccia riferimento a perturbazioni negli scambi, non implica necessariamente il contrario; la nozione di perturbazione negli scambi non comprende di per sé ogni pregiudizio alle normali correnti di scambi e nemmeno quindi l'eventuale riduzione degli sbocchi commerciali dell'esportatore.
paragrafo 5
Nell'adottare il regolamento n. 1014/71, la Commissione ha ritenuto opportuno di non fissare l'entità dell'importo compensativo per la maggior parte dei prodotti trasformati. In effetti, dato che l'incidenza del conguaglio sui prezzi di questi prodotti è più modesta dell'incidenza registrata sui prezzi della materia prima, come la Commissione stessa dimostra sulla base dei dati relativi all'orzo ed al semolino d'orzo, era opportuno escludere in linea di massima, questa categoria di prodotti, tenuto conto di quanto dispone l'art. 4, n. 2, del regolamento 974/71. Di regola, la Commissione ha applicato questa disposizione ogniqualvolta in teoria l'importo compensativo risultava inferiore all'1 %, il che per i prodotti derivati dall'orzo non è accaduto. Tuttavia, è opportuno tener presente il principio cui s'ispira questa disposizione (cioè che il pericolo di una «perturbazione negli scambi» è direttamente proporzionale all'incidenza dell'entità del conguaglio) anche nell'applicare l'art. 1, n. 2, ultimo capoverso del regolamento.
paragrafo 6
La Commissione ha tratto spunto dalla scarsa rilevanza delle importazioni nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania di prodotti derivanti dall'orzo, per concluderne che non era il caso di paventare «perturbazioni negli scambi», almeno finché le oscillazioni nei cambi si contenevano entro limiti relativamente modesti.
paragrafo 7
Per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti in questione, nel maggio 1971, il sistema d'intervento non correva pericolo di risentire di una riduzione degli sbocchi. D'altro canto non era il caso di temere che le esportazioni dell'industria tedesca di trasformazione risentissero in misura rilevante della decisione di non concedere conguagli — che per di più erano pittosto modesti — vista la posizione dominante di questa industria sul mercato di diversi paesi terzi, tra cui la Danimarca. È significativo il fatto che la ricorrente non chieda alcun risarcimento per il lucro cessante.
paragrafo 8
La Commissione ammette che in alcuni casi gli esportatori tedeschi si sono trovati notevolmente svantaggiati. Tuttavia non si potrebbe pretendere che le istituzioni comunitarie possano venir chiamate a rispondere dei danni di cui esse non sono responsabili. Un eventuale risarcimento avrebbe potuto tutt'al più essere dettato da ragioni d'equità, però vi si sarebbe opposta la considerazione che la disciplina sarebbe valsa anche per gli scambi intracomunitari, quindi avrebbe accentuato il frazionamento del mercato comune agricolo. D'altra parte, si deve tener conto del carattere necessariamente forfettario dei provvedimenti adottati.
paragrafo 9
La Commissione ha esteso a posteriori ai prodotti in questione il regime dei conguagli in quanto dai rilievi statistici si profilava nettamente una perturbazione. Il divario tra parità ufficiale e corso delle banconote per DM e fiorini nel periodo considerato era salito dal 3 % al 6 % ; per di più era chiaro che questa percentuale di disparità tra i corsi e quindi il sistema di conguaglio, non avevano affatto carattere transitorio.
paragrafo 10
La ricorrente sostiene che la Commissione dà un'interpretazione erronea del regolamento n. 974/71. L'art. 1 autorizza soltanto gli Stati membri ad adottare alcuni provvedimenti, e nell'ultimo comma precisa che «questa facoltà» può esercitarsi solo rispettando le condizioni prescritte; è inevitabile concludere che questo comma riguarda esclusivamente gli Stati membri. L'art. 7 si richiama direttamente all'art. 6, che stabilisce le norme d'attuazione che la Comunità deve adottare; esso riguarda dunque anche la Commissione. Il fatto che il termine «autorizzazione» sia impiegato soltanto all' art. 1 ed all'art. 7 non è in contrasto con questa interpretazione, giacché anche l'art. 6 contempla un'autorizzazione a favore della Commissione.
paragrafo 11
Se la Commissione fosse stata autorizzata, come essa sostiene, ad applicare il regime dei conguagli soltanto a taluni prodotti, cioè non integralmente, gli Stati membri, di riflesso, avrebbero potuto fare soltanto un uso parziale dell'autorizzazione nel porre in atto i provvedimenti della Commissione, contrariamente a quanto previsto dall'art. 7.
paragrafo 12
L'art. 1, ultimo comma, del regolamento 974/71 riguarda soltanto gli Stati membri; infatti — come riconosce la Commissione — ciò risulta dal fatto che il sistema dei conguagli è stata la conseguenza imprevista dei provvedimenti nazionali in campo monetario e quindi se ne doveva tener conto solo nella misura indispensabile alle esigenze del mercato comune. In conseguenza, fin dall'inizio, il Consiglio avrebbe inteso autorizzare gli Stati membri a concedere importi compensati soltanto nei casi in cui i provvedimenti monetari in questione avrebbero potuto provocare le difficoltà previste dalle norme.
paragrafo 13
Il potere discrezionale di cui la Commissione disponeva non era dunque illimitato; in particolare, la Commissione era tenuta a rispettare la sostanza del regolamento n. 974/71. L'art. 4 non ammette altre conclusioni. Questa disposizione limita le facoltà conferite alla Commissione, nel senso che queste non possono venir esercitate nei casi in cui l'incidenza si prospetta irrilevante. È vero che la Commissione poteva liberamente stabilire il limite massimo per l'irrilevanza, tuttavia nel caso dei prodotti in questione — e la Commissione non lo contesta—tale limite era stato superato, quindi era necessario adeguarsi alla norma concedendo l'importo compensativo.
paragrafo 14
Tuttavia, la Commissione avrebbe anche violato il regolamento n. 974/71 nell'ipotesi in cui, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'art. 7 riguardasse soltanto gli Stati membri. In effetti, come la Commissione rileva, essa ha fondato la disciplina controversa soltanto sull'ultimo capoverso dell'art. 1 del regolamento, che, come è stato provato, riguarda esclusivamente gli Stati membri. A rigore, l'esclusione dei prodotti trasformati a base d'orzo si sarebbe potuta giustificare qualora, ai sensi dell'art. 4, n. 2, la Commissione avesse fissato, nell'ambito del potere discrezionale di cui disponeva, il limite massimo dell'incidenza trascurabile ad una aliquota superiore all'1 %. Tuttavia, come essa stessa ammette, non l'ha fatto, il che l'ha dunque vincolata a fissare l'entità del conguaglio per tutti i prodotti per i quali l'incidenza era superiore all'1 %.
paragrafo 15
Del resto, come si rileva dalle sue osservazioni, la Commissione si è lasciata sviare da considerazioni non pertinenti. Essa ha tenuto conto, in primo luogo, degli aspetti dell'importazione a scapito invece di quelli dell'esportazione, trascurando in particolare il fatto che ogni ostacolo posto alle esportazioni dei prodotti trasformati a base d'orzo, avrebbe appesantito a fortiori il collocamento dell'orzo sul mercato interno. In proposito non ha molto peso il fatto che la ricorrente e le ditte che si trovano nelle stesse condizioni abbiano trasformato quantitativi molto ingenti d'orzo importato, in quanto il flusso d'orzo proveniente dai paesi terzi è continuato malgrado gli oneri all'importazione gravanti su di esso, e non è cessata la sua influenza sul mercato interno della Comunità.
paragrafo 16
La Commissione ribatte che, secondo una costante prassi seguita nella Comunità, il termine «autorizzazione» non è stato mai usato nei rapporti tra Consiglio e Commissione; questo termine non corrisponde d'altronde allo spirito del conferimento di competenze di cui all' art. 155 del trattato CEE. Il termine «autorizzazione», invece, è normalmente utilizzato quando si devono autorizzare gli Stati membri ad adottare provvedimenti speciali in deroga ai principi generali del diritto. Questa interpretazione del regolamento n. 974/71 trova anche sostegno nel fatto che l'art. 6, n. 2, dello stesso regolamento ha demandato alla Commissione il compito di fissare l'entità del conguaglio, di adottare cioè un provvedimento che a fortiori è anteriore all' esercizio dell'autorizzazione; è soltanto durante questa seconda fase che si pone il problema dell'applicazione parziale o temporanea.
paragrafo 17
Se la Commissione non fosse stata autorizzata ad escludere dal regime di conguaglio una partita dei prodotti considerati, la sua funzione al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 974/71 si sarebbe ridotta ad un compito quasi matematico. Che questo non fosse l'obiettivo perseguito dal Consiglio si desume dal fatto che la Commissione può anche deliberare «di apportare altre deroghe ai regolamenti relativi alla politica agraria comune» (art. 6, n. 1) e che la fissazione dell'entità del conguaglio doveva attuarsi nell'ambito delle commissioni amministrative, procedimento che presuppone sempre ed esclusivamente che la Commissione disponga di un notevole margine di discrezionalità sul piano economico, come essa stessa dimostra con esempi.
paragrafo 18
Di conserva con la Commissione, il Consiglio ha inserito l'art. 7 nel testo del regolamento durante la seduta che ha preceduto l'adozione del regolamento nella notte tra l'11 ed il 12 maggio 1971, proprio per escludere esplicitamente il rischio che la disposizione venisse applicata selettivamente dagli Stati membri, senza possibilità di controllo da parte della Comunità.
paragrafo 19
La tesi secondo cui l'art. 1, n. 2, ultimo capoverso, del regolamento riguarda esclusivamente la Commissione si trova rafforzata dalla considerazione che sarebbe inconciliabile con l'inequivocabile senso del regolamento lasciare all'arbitrio degli Stati membri l'applicazione pratica della nozione di «perturbazioni negli scambi» e di mettere così a repentaglio l'unità del mercato comune agricolo. La posizione ch'essa occupa nel contesto e l'origine del regolamento indurrebbero a interpretare la disposizione nel senso che, introducendo un criterio selettivo, essa avrebbe dovuto consentire di delimitare la categoria dei prodotti ai quali si applica il regime dell'importo compensativo.
paragrafo 20
Per quanto riguarda la presunta «autoimposizione di un vincolo» da parte della Commissione, la fissazione all'1 % del limite superiore dell'incidenza irrilevante' costituisce solo un criterio «puramente interno» che, d'altra parte, non è stato applicato rigidamente. Tenuto conto della esiguità del periodo in questione (da maggio ad agosto 1971), questa prassi interna non ha potuto acquisire forza vincolante. Questo, tuttavia, è di scarsa rilevanza giacché la disciplina controversa trova già la sua giustificazione sulla base dell'art. 1, n. 2, ultimo capoverso del regolamento n. 974/71.
paragrafo 21
Il fatto che per la Commissione l'importazione abbia costituito un problema di primo piano, è conforme alla tendenza fondamentale dell'organizzazione comune dei mercati dei cereali, in virtù della quale è prescritta in maniera cogente la percezione dei prelievi, mentre le restituzioni all'esportazione sono solo consentite.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Nel merito › B — Circa la pretesa illegittimità dei regolamenti controversi › b) Sulla discriminazione
punto 1
La ricorrente sostiene che l'esclusione temporanea dei prodotti trasformati a base d'orzo dal regime è incompatibile con l'art. 40, n. 3, del trattato CEE, giacché essa provoca una discriminazione a danno degli esportatori tedeschi di questi prodotti, pregiudicati sia nei confronti degli esportatori degli altri Stati membri che non hanno adottato alcun provvedimento monetario, come ad esempio quelli di cui al regolamento n. 974/71, sia nei confronti delle ditte tedesche esportatrici di prodotti per i quali è previsto il conguaglio di cui al regolamento n. 1014/71.
La Commissione sostiene in linea di massima che, secondo le sentenze della Corte, 5, 9 e 11-71, più volte citate, può essere considerata come discriminazione, che può legittimare alla promozione di un ricorso per illecito della Comunità, la «violazione grave d'una norma superiore intesa a tutelare i singoli», ma tale illecito non sussiste nella nostra fattispecie.
punto 2
La ricorrente assume che, l'esclusione dei prodotti trasformati a base d'orzo dal sistema di conguaglio ha indotto gli esportatori tedeschi a ritenere di essere stati vittime di una discriminazione rispetto agli esportatori degli altri Stati membri che non hanno liberato i loro corsi di cambio. Gli esportatori tedeschi hanno dovuto vendere i loro prodotti ad un prezzo più alto rispetto ai concorrenti stranieri, e quindi non hanno più potuto sostenere la loro concorrenza. Una discriminazione di questo genere viola incontestabilmente lo spirito del regolamento n. 974/71, poiché provoca perturbazioni e sfalsa il flusso commerciale.
La Commissione ribatte che la discriminazione criticata colpisce tutti gli esportatori tedeschi e deriva in ultima analisi dai provvedimenti monetari adottati dalla Repubblica federale di Germania, unica responsabile delle loro conseguenze.
A prescindere da ciò, il diniego di concedere conguagli trova la sua plausibile ragione nel fatto che gli esportatori tedeschi del ramo erano in una posizione di gran lunga migliore di quella degli esportatori degli altri Stati membri.
La ricorrente osserva che queste considerazioni della Commissione non sono pertinenti e sono perciò discriminatorie.
punto 3
Secondo la ricorrente, la disciplina adottata inizialmente dalla Commissione implica un'ulteriore discriminazione nei confronti di altri esportatori tedeschi. In primo luogo delle ditte esportatrici di prodotti trasformati a base d'altre specie di cereali, ad esempio semole e semolini di grano tenero, ed altri residui di cereali, che sono stati inclusi fin dall'inizio nel regime dei conguagli.
Inoltre, i prodotti trasformati a base d'orzo costituiscono l'oggetto di una discriminazione rispetto all'orzo greggio. Avendo il regolamento n. 1014/71 contemplato la concessione di importi compensativi all'esportazione d'orzo greggio, è stato possibile vendere questo prodotto ad un prezzo relativamente più basso di quello dei prodotti trasformati che ne derivano, il che ha provocato squilibri nelle normali relazioni tra i prezzi dei due gruppi merceologici. Questa discriminazione è stata ancora accentuata dal fatto che il regolamento 974/71 aveva gravato di conguagli l'importazione d'orzo greggio.
La Commissione ribatte che già nel regolamento n. 1014/71 sono stati fissati i conguagli per taluni prodotti trasformati a base d'altre specie di cereali, in quanto questi prodotti, entro certi limiti, potevano sostituire il prodotto greggio, e l'incidenza dell'importo compensativo per questi prodotti era relativamente alta.
Non vi è discriminazione, giacché, un raffronto tra la lista dei prodotti trasformati a base di cereali, di cui all'allegato a questo regolamento e la corrispondente lista di cui all'allegato al regolamento n. 1687/71, dimostra che i prodotti trasformati erano stati inclusi nel primo regolamento solo a titolo di eccezione. Inoltre è impossibile mettere a confronto le diverse specie di prodotti citati dalla ricorrente, essendo completamente diversi il mercato e la destinazione di questi prodotti.
Come la Commissione illustra ampiamente, lo stesso vale per l'orzo greggio e per i prodotti trasformati a base d'orzo. Il conguaglio ha avuto solo un'incidenza minima, quindi è impossibile sostenere che la posizione di concorrenza dei prodotti trasformati nei confronti dell'orzo greggio fosse nettamente peggiorata.
L'affermazione che era necessario ammetere l'importo compensativo per i prodotti derivanti dall'orzo fin dal maggio 1971 non trova conforto nella considerazione che l'importazione di orzo grezzo era soggetta a prelievo, giacché gli importi percepiti servivano unicamente ad allineare il prezzo del prodotto importato sul livello del prodotto nazionale, ma non costituivano un onere supplementare.
La ricorrente ritiene troppo vaga l'allusione all'incidenza «relativamente alta» del conguaglio sui prodotti trasformati che fin dall'inizio sono stati soggetti ad un regime più favorevole. A prescindere da, ciò, fissando all'1 % il limite massimo dell'incidenza irrilevante, la Commissione si è autovincolata e, per questo motivo, essa era tenuta a comprendere i prodotti trasformati a base d'orzo nel regime dei conguagli con effetto dal maggio 1971. Infine, non corrisponde alla realtà economica il considerare gli effetti del conguaglio soltanto sotto un aspetto relativo. In effetti, fin dal mese di agosto 1971, i conguagli concessi per i prodotti trasformati a base d'orzo ammontavano a DM 10,80 e 15,12 la tonnellata. Il fatto che gli importi compensativi non siano stati inizialmente concessi per questi prodotti ha alterato a fortiori la relazione tra i loro prezzi e quelli dell'orzo greggio, ed ha falsato il flusso commerciale, come dimostra la diminuzione delle esportazioni della ricorrente.
La Commissione tiene ad accentuare che durante la prima fase di applicazione del regolamento n. 974/71, essa non ha normalmente ravvisato la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 1, n. 2, ultimo capoverso del regolamento per i prodotti trasformati a base di cereali. A quel tempo essa considerava la situazione sotto un aspetto globale. La disciplina iniziale poggia comunque su basi obbiettivamente giustificate. Il legislatore può venir incontro agli operatori in virtù di un potere discrezionale maggiore di quello conferitogli per adottare provvedimenti repressivi. Per di più, è possibile dedurre indirettamente dalle sentenze della Corte in materia di responsabilità aquiliana che solo una violazione flagrante del principio di non discriminazione implica la responsabilità dell'organo.
Per la crusca ed altri residui dei cereali, l'incidenza del conguaglio è relativamente elevata, in quanto in pratica essa non varia rispetto alla materia prima. Trattasi di sottoprodotti per i quali, contrariamente a quanto accade per. i prodotti trasformati, non entrano in linea di conto i costi di lavorazione oppure la loro incidenza è pressocché nulla.
Anche se la Commissione nel maggio 1971 avesse fissato nella fattispecie l'importo compensativo, pur se ciò non era necessario, nei confronti della ricorrente non sarebbe insorto alcun diritto, giacché un simile provvedimento non avrebbe messo in forse la logica obiettiva né la funzionalità sistematica della disciplina nel suo complesso.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Nel merito › C — Sull'illecito
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, la Commissione dovrebbe agire con la massima diligenza in questi casi, quindi è sufficiente un illecito obiettivo per far sorgere la presunzione di colpa. La Commissione avrebbe dovuto rendersi conto ch'essa non poteva agire basandosi sull'art. 1, n. 2, ultimo capoverso del regolamento n. 974/71, e ch'era necessario un motivo cogente per allontanarsi dalla prassi abitualmente seguita nell'ambito dell'art. 4, n. 2, del regolamento.
paragrafo 2
Secondo la Commissione la colpa non sussisterebbe nemmeno nell'inconcessa ipotesi di illegitimità del regolamento. Le prime disposizioni avrebbero dovuto venir adottate nel più breve termine e in questa occasione la Commissione avrebbe dovuto accertare se, per numerosi prodotti, vi fosse stato motivo di temere una perturbazione negli scambi.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Nel merito › D — Sul danno
paragrafo 1
La ricorrente assume che il regolamento controverso ha gravemente perturbato lo svolgimento della propria attività. Poiché il regolamento del Consiglio 23 luglio 1968 n. 1052/68 «relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali di riso» (GU n. L 179, pag. 8) ha stabilito il rapporto di conversione 100: 180, il conguaglio per i prodotti in questione avrebbe dovuto essere pari a DM 15,12 per tonnellata. Soltanto se la ricorrente avesse potuto far affidamento su questa somma, le sarebbe stato possibile continuare ad esportare i prodotti trasformati a base d'orzo alle condizioni allora vigenti senza rischiare perdite, ciò e tanto più vero in quanto essa ha sempre stipulato i contratti in sterline inglesi o in dollari USA, parametro usato anche per i contratti da cui era vincolata al momento della liberazione del corso dei cambi — e poi regolarmente adempiuti — e che doveva venir mantenuto anche per i nuovi contratti, in omaggio ad una prassi costante. Il 31 luglio 1970, essa doveva ancora fare forniture all'estero per complessive 10000 tonnellate di prodotti trasformati a base d'orzo da consegnare entro il gennaio 1971. Nel luglio 1971, gli impegni a lunga scadenza erano praticamente inesistenti.
paragrafo 2
Nell'atto introduttivo, la ricorrente valuta il danno subito — di cui chiede solo un risarcimento parziale — in DM 198448,18; come risulta dal conteggio allegato, tale somma corrisponde solo all'ammontare dei conguagli non riscossi per le esportazioni del periodo dal 12 maggio al 2 agosto 1971.
paragrafo 3
L'unica possibilità di risarcimento è quella offerta dal presente ricorso, giacché è probabile che le autorità tedesche respingano il reclamo amministrativo, invocando il vincolo loro imposto dai regolamenti della Commissione.
paragrafo 4
La Commissione ribatte ch'essa non ha nulla da obiettare contro questa valutazione del danno, però si riserva di verificare i contratti prodotti e di accertarne l'esecuzione.
paragrafo 5
Tuttavia, la ricorrente avrebbe potuto evitare il danno trasformando orzo importato da paesi terzi — e forse lo ha fatto — giacché questo accorgimento le avrebbe consentito di avvalersi delle disposizioni relative al «traffico di perfezionamento» (Direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969«relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo», GU n. L 58, pag. 1) il che le avrebbe evitato di sborsare il prelievo sull'orzo grezzo. Questa poteva essere una forma di compensazione per la mancata riscossione dei conguagli. Una misura prudenziale, per tutelarsi contro tale danno, sarebbe stata quella di acuistare orzo greggio nei limiti del possibile prima del 12 maggio 1971 e di impegnarsi ad aquistare orzo greggio di produzione nazionale. La Commissione si è riservata di pronunziarsi a fondo su questi punti.
paragrafo 6
Tenuto conto dei principi enunciati nella sentenza della Corte 14 luglio 1967 (Kampffmeyer ed altri/Commissione, 5, 7 e 13-24-66; Racc. 1967, pagg. 287 e segg.), si deve far in modo che la ricorrente possa percorrere tutto l'iter giurisdizionale interno fino all'ultimo grado. Il caso testé citato si differenzia dalla presente fattispecie in quanto ora l'eventuale vizio dell'atto amministrativo tedesco potrebbe derivare soltanto da un vizio del provvedimento comunitario. Sussiste però una analogia nel senso che le ricorrenti nelle cause soprammenzionate avevano la possibilità di ottenere un rimborso dall'amministrazione tedesca delle somme che avevano indebitamente versate, ed anche nella presente fattispecie la ricorrente potrebbe, nell'ipotesi di vittoria, percepire dal fisco tedesco il conguaglio che le è stato negato, giacché il conguaglio non è a carico della Comunità.
paragrafo 7
Nella replica la ricorrente ribatte che l'adempimento dei contratti già stipulati le ha causato notevoli perdite e per stipulare nuovi contratti essa ha dovuto praticamente accettarne delle nuove. Essa dimostra come, per l'esportazione di 9583 tonnellate di semolino d'orzo sia stato inevitabile accollarsi un deficit di 142000 marchi tedeschi. Il conguaglio teorico, che sarebbe stato pari a 125048 DM, avrebbe invece potuto compensare almeno parzialmente questa perdita.
paragrafo 8
La ricorrente ed i suoi fornitori non erano tenuti a chiedere l'autorizzazione per effettuare il cosidetto «traffico di perfezionamento attivo». Del resto chiunque producesse derivati dei cereali, per i quali la Commissione aveva, fin dall'inizio, fissato conguagli, avrebbe potuto fruire di questa possibilità.
paragrafo 9
L'illegittimità del regolamento n. 1014/71 può essere sancita nel corso di un procedimento giudiziario nazionale, solo facendo ricorso al rinvio pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato CEE. Sarebbe difficile per la ricorrente ottenere con questo mezzo la fissazione dei conguagli a decorrere dal 12 maggio 1971, giacché la Commissione potrebbe eccepire che questa domanda elude i presupposti di ricevibilità di cui agli artt. 173 e 175 del trattato CEE.
paragrafo 10
La Commissione ribatte che non appare probabile che la ricorrente abbia lavorato in perdita; è verosimile che la realtà sia diversa. I punti nebulosi della controversia giustificano comunque la domanda, presentata in subordine dalla Commissione, di riservare la determinazione del quantum nell'ipotesi in cui venga sostanzialmente accolta la domanda di risarcimento.
paragrafo 11
La Commissione espone analiticamente per quali motivi essa non si renda conto delle ragioni per cui la ricorrente non abbia fatto ricorso al «traffico di perfezionamento attivo». È vero ch'essa non era tenuta a farlo, ma se non l'ha fatto ne deve sopportare le conseguenze. È in ogni caso necessario un esame minuzioso dei fatti anche su questo punto.
paragrafo 12
Nelle sentenze già citate, 5, 7 e 13 — 24-66 come nella causa 96-71, la Corte ha sancito il principio secondo cui è impossibile esperire azione di risarcimento contro la Comunità qualora il danno sia rappresentato da una tassa dovuta alle autorità nazionali e qualora la legittimità di questa tassa possa essere impugnata avanti il giudice nazionale. Secondo la Commissione, il principio fondamentale cui si ispira questa sentenza può essere esteso alla presente fattispecie.
paragrafo 13
Se la ricorrente adisce il giudice tedesco, è probabile che quest'ultimo interpelli la Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE. Se poi la sentenza dovesse essere favorevole all'attrice, la Commissione non avrebbe alcuna esitazione e trarne le dovute conseguenze, e a far sì che l'attrice percepisse in natura (e non a titolo di risarcimento) i conguagli che le spettano. Questa soluzione sarebbe preferibile, anche perché in caso di condanna la Comunità dovrebbe versare i conguagli che, ope legis, sono invece a carico degli Stati membri, risultato scarsamente soddisfacente.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Il presente ricorso, proposto il 10 luglio 1972, mira a far condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente un danno di 50000 marchi tedeschi, assertivamente arrecatole dalla Commissione per non aver stabilito, per il periodo dal 12 maggio al 2 agosto 1971, importi compensativi all'esportazione dei prodotti trasformati a base d'orzo, importi contemplati dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1).
punto 2
La Commissione avrebbe così violato sia il regolamento citato, sia il principio di non discriminazione sancito dall'art. 40 del trattato CEE, violazioni di cui la Comunità deve rispondere a mente dell'art. 215, n. 2, del trattato; queste violazioni consisterebbero, vuoi nel fatto che il regolamento 17 maggio 1971, n. 1014/71 (GU n. L 110, pag. 10), entrato in vigore nel periodo summenzionato, non contempla importi compensativi all'esportazione dei prodotti trasformati a base d'orzo, vuoi nel fatto che la Commissione non ha attribuito effetto retroattivo al regolamento 30 luglio 1971, n. 1687 (GU n. L 173, pag. 1), entrato in vigore il 2 agosto 1971, regolamento che istituiva importi compensativi per i citati prodotti.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 3
La Commissione, senza sollevare a questo riguardo un'eccezione formale, esprime dubbi circa la ricevibilità di un'azione di risarcimento che come la Corte ha affermato, fondandosi sulla presunta illegittimità di un regolamento comunitario, sia diretta ad ottenere conseguenze pecuniarie simili o quasi a quelle derivanti dall'annullamento del regolamento di cui sopra, annullamento che la ricorrente non sarebbe legittimata a chiedere.
punto 4
L'azione di danni di cui agli artt. 178 e 215 del trattato è stata istituita come mezzo autonomo, dotato di una particolare funzione nell'ambito del regime delle impugnazioni e subordinato) quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto. Essa differisce dall'azione d'annullamento in quanto tende ad ottenere non già l'eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un'istituzione nell'esercizio dei suoi compiti. L'azione di danni mira unicamente all'accertamento del diritto al risarcimento e, di conseguenza, ad una prestazione destinata a produrre effetti solo nei confronti del ricorrente.
punto 5
La Commissione osserva inoltre che vi è motivo di disporre la remissione della controversia alle autorità amministrative e giudiziarie della Repubblica federale di Germania, giacché il conflitto è sorto a seguito del rifiuto opposto dall' ufficio doganale competente di questo Stato membro, alla domanda della ricorrente che chiedeva il versamento di importi compensativi per esportazioni nei paesi terzi; l'esperimento dell'azione dinanzi alla magistratura interna indurrebbe i tribunali tedeschi ad interpellare la Corte, a norma dell'art. 177 del trattato, circa la validità dei regolamenti nn. 1014 e 1687/71.
punto 6
La Corte è stata adita nei limiti della sua competenza e perciò essa è tenuta ad esaminare la legittimità di questi regolamenti. Sarebbe d'altronde in contrasto con il principio di sana amministrazione della giustizia e con quello dell'economia processuale costringere la ricorrente a far ricorso ai mezzi di diritto interno, e ad attendere così a lungo la sentenza definitiva.
punto 7
La domanda è quindi ricevibile.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 8
Trattandosi di atti normativi che implicano delle scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità per il danno che i singoli possono aver subito in conseguenza di questo atto sussiste, dato quanto dispone l'art. 215, 2o comma, del trattato, unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli. Si deve quindi accertare in primo luogo se una siffatta violazione sussista.
punto 9
Il regolamento n. 974/71 è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2746 (GU n. L 291, pag. 248), entrato in vigore il 1o luglio 1972. Tuttavia, i fatti di cui è causa sono anteriori a questa data, quindi è opportuno pronunciarsi unicamente in base alla versione primitiva del regolamento n. 974/71, unico testo cui ci si dovrà riferire in prosieguo.
punto 10
1. La ricorrente sostiene che la Commissione era tenuta, in linea di principio a stabilire un importo compensativo per tutti i prodotti contemplati nell'art. 1o, n. 2, del regolamento n. 974/71, come le imponeva l'art. 7 dello stesso regolamento secondo cui «non può essere fatto uso parziale… dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento». Quest'ultima disposizione riguarderebbe non solo gli Stati membri, ma anche la Commissione.
punto 11
A mente dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 974/71, uno Stato membro che ha adottato provvedimenti in campo monetario è «autorizzato» a «concedere all' esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, importi di compensazione». L'art. 7, in cui ricorre il termine «autorizzazione», riguarda unicamente gli Stati membri.
punto 12
A mente dell'art. 1, n. 2, ultimo capoverso del regolamento n. 974/71, la facoltà di concedere importi compensativi all'esportazione «si esercita soltanto se l'applicazione delle misure monetarie di cui al paragrafo 1 dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli». La concessione degli importi di cui trattasi è dunque ammessa, per un determinato prodotto, soltanto se il conguaglio è indispensabile ad evitare perturbamenti negli scambi del settore specifico.
punto 13
Dallo spirito e dalla finalità del regolamento n. 974/71 si desume che la decisione in proposito spetta alla Commissione e non agli Stati membri. L'art. 6 infatti lascia chiaramente intravedere che spetta alla Commissione e non agli Stati membri fissare l'entità dell'importo compensativo e, quindi, la Commissione può anche decidere che, in conformità alle prescrizioni del regolamento, non dev'essere previsto alcun conguaglio per un determinato prodotto. Il regolamento n. 974/71 è stato adottato sulla base del quarto punto della risoluzione del Consiglio 9 maggio 1971 concernente la situazione monetaria (GU n. C 58, pag. 1), secondo cui «allo scopo di evitare il ricorso a misure unilaterali dirette a fronteggiare eventuali perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli, il Consiglio adotta senza indugio, conformemente all'art. 103 del trattato, le misure appropriate». L'obiettivo perseguito dal regolamento è quello di evitare «misure unilaterali»; sarebbe quindi un controsenso ammettere che si sia inteso attribuire piena discrezionalità agli Stati membri interessati per decidere se sia necessaria la concessione degli importi di cui è causa, al fine di evitare perturbazioni negli scambi in un determinato settore.
punto 14
Lai Commissione, secondo quanto si desume dalle considerazioni di cui sopra, non è tenuta a concedere importi compensativi per ogni prodotto di cui al regolamento 974/71.
punto 15
2. Secondo la ricorrente, l'obbligo della Commissione di stabilire importi compensativi ab initio, per l'esportazione dei prodotti in causa, si può. dedurre anche dalla prassi costantemente seguita da questa istituzione nell'applicazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento, secondo cui «per i prodotti per i quali l'importo calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2 è di modesta entità rispetto al loro valore medio, non viene stabilito alcun importo di compensazione». La Commissione avrebbe spontaneamente rinunciato a stabilire conguagli solo nell'ipotesi in cui la loro entità fosse stata inferiore all'1 % del valore medio del prodotto. La Commissione avendo cosi limitato, sua sponte, il proprio potere discrezionale, sarebbe stata tenuta a stabilire l'importo compensativo ogni volta che questo limite fosse stato superato, il che, come la Commissione stessa riconosce, è: avvenuto per l'appunto nel caso dei prodotti trasformati a base d'orzo.
punto 16
La Commissione, come si desume dalla sua stessa dichiarazione, lungi dall' attenersi scrupolosamente a questo principio, ab initio se ne è servita soltanto come criterio orientativo, e si è riservata di assumere un orientamento diverso qualora le fosse risultato che, vagliando le circostanze sulla base del proprio potere discrezionale, le peculiarità d'una fattispecie esigessero un diverso atteggiamento.
La Commissione inoltre, in forza dell'art. 1, n. 2, ultimo capoverso del regolamento n. 974/71, doveva astenersi dallo stabilire un importo compensativo se il provvedimento non fosse risultato necessario ad evitare perturbazioni, e ciò a prescindere dall'entità di tale importo in relazione al valore medio del prodotto in oggetto.
punto 17
Il mezzo tratto dalla violazione del regolamento n. 974/71 è dunque infondato.
SENTENZA › In diritto › Sul secondo mezzo
punto 18
La ricorrente assume che, non stabilendo alcun importo compensativo all' esportazione dei prodotti trasformati a base d'orzo, la Commissione ha operato una discriminazione a scapito degli esportatori tedeschi di questi prodotti rispetto agli esportatori di altri Stati membri che non avevano adottato i provvedimenti monetari di cui al regolamento n. 974/71; la discriminazione sarebbe sussistita pure nei confronti degli operatori tedeschi che esportano prodotti che hanno sempre usufruito del regime di conguaglio istituito da detto regolamento.
punto 19
1. Per qanto riguarda il raffronto con gli esportatori d'altri Stati membri, il regolamento n. 974/71, adottato a norma dell'art. 103 del trattato CEE e che sta alla base dei regolamenti nn. 1014 e 1687/71, è un riflesso del fatto che taluni Stati membri, tra cui la Repubblica federale di Germania, avevano allargato i margini di oscillazione dei cambi delle proprie monete in rapporto alle loro parità ufficiali.
punto 20
Se tale allargamento pone gli importatori e gli esportatori dello Stato di cui trattasi in una situazione diversa da quella dei loro colleghi degli altri Stati membri, questa disparità è il frutto, non già di un intervento comunitario, bensì della decisione dello Stato medesimo. Benché i poteri attribuiti dal trattato alle istituzioni comunitarie, e in ispecie dall'art. 103, n. 2, comprendano la facoltà di attenuare, nell'«interesse comune» di cui al n. 1 dello stesso articolo, determinati effetti di un simile provvedimento interno, ciò non implica che dette, istituzioni siano tenute a compensare la totalità di questi effetti qualora essi siano sfavorevoli agli importatori od agli esportatori dello Stato membro di cui trattasi. Autorizzando il Consiglio, senza fargliene obbligo, a «decidere … in merito alle misure adatte alla situazione», l'art. 103 ha infatti attribuito a questa istituzione un ampio potere discrezionale, da esercitarsi in vista dell'«interesse comune», non già nell'interesse particolare d'un gruppo determinato di operatori economici.
punto 21
L'asserita discriminazione, quindi, non sussiste.
punto 22
2. Quanto al raffronto con gli esportatori tedeschi dei prodotti che hanno usufruito ab initio del regime di conguaglio di cui è causa, la diversità di trattamento contestata dalla ricorrente costituirebbe una violazione del principio di non discriminazione soltanto nell'ipotesi in cui risultasse arbitraria.
punto 23
E opportuno anzitutto sottolineare che, per applicare l'art. 1, n. 2, ultimo capoverso, del regolamento 974/71, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in base al quale valuta se i provvedimenti monetari di cui al suddetto regolamento possano provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli. Tenuto conto del carattere di eccezionalità degli importi compensativi, non risulta che la Commissione si sia servita del suo potere in maniera arbitraria.
punto 24
Per di più il regolamento n. 974/71 è in sostanza un provvedimento d'urgenza, se considerato alla luce degli avvenimenti che hanno portato alla sua adozione; la Commissione era tenuta ad adottare in un termine molto breve le modalità d'attuazione, valutando rispettivamente, per ciascuno degli svariati prodotti esaminati, se la loro esclusione dal regime di conguaglio avesse implicato perturbazioni negli scambi di detto prodotto. La Commissione ha dovuto a fortiori procedere ad una valutazione globale, quindi se alcune sue scelte si sono in seguito rivelate discutibili sul piano economico o è emersa l'opportunità di modificarle, cioè non basta a dimostrare l'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione, sempreché sia. pacifico che la; Commissione si è ispirata a considerazioni non palesemente erronee. Dal fascicolo risulta che la Commissione ha proprio agito in questo modo nella valutazione della situazione dei prodotti controversi in rapporto sia a quella degli altri prodotti trasformati a base di cereali sia a quella dell'orzo.
punto 25
Il mezzo tratto dalla pretesa discriminazione è quindi infondato.
punto 26
Dal complesso di queste considerazioni emerge che i regolamenti nn. 1014 e 1687/71 non sono illegittimi. Il ricorso deve quindi essere respinto, senza che sia necessario accertare se sussistano gli altri presupposti della responsabilità aquiliana, di cui all'art. 215, n. 2, del trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 27
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 40, 103, 178 e 215,
visto il regolamento del Consiglio n. 974/71, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU n. L 106, del 12 maggio 1971, pag. 1), in ispecie gli artt. 1, 6 e 7,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee.
LA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Firme
Lecourt
Donner
Sørensen
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Ó Dálaigh
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 ottobre 1973.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt