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Sez. 2, Sentenza n. 47559 del 27/11/2012 Ud. (dep. 07/12/2012) Rv. 253941 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Elementi costitutivi - Attività svolta nei confronti del pubblico - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253941-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Integra il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria a norma dell'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in questione nei confronti di chi fornisca a credito merci necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa, praticando prezzi superiori al valore effettivo e concedendo agli acquirenti ripetute dilazioni di pagamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)