Sez. 3, Sentenza n. 12816 del 02/02/2016 Cc. (dep. 30/03/2016) Rv. 266515 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Valenza innovativa - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., non ha carattere innovativo, ma normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui la nozione di attualità è insita in quella di concretezza ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l'applicazione della misura cautelare. (Conf. sent. n. 12828 del 2016, non mass.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)