Sez. 3, Sentenza n. 11372 del 10/11/2015 Cc. (dep. 17/03/2016) Rv. 266481 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - "Attualità" del pericolo di commissione di ulteriori reati - Nozione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., impone la dimostrazione, in termini quantomeno di elevata probabilità, della immediata, o comunque cronologicamente vicina, sussistenza delle condizioni necessarie affinché si presenti l'occasione di commettere l'illecito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)