Sez. 2, Sentenza n. 26093 del 31/03/2016 Cc. (dep. 22/06/2016) Rv. 267264 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Nozione - Imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato - Equiparazione - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. (Fattispecie in tema di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale che aveva ritenuto sussistere il pericolo di recidiva valorizzando i collegamenti tenuti dall'imputato con esponenti di spicco di determinate cosche mafiose, collegamenti che, non elidendosi facilmente, rendono particolarmente intense le esigenze cautelari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)