Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 26 febbraio 1976, causa 65/75
Epigrafe
Nel procedimento 65-75,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal pretore di Padova, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di
RICCARDO TASCA,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del trattato CEE, nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. 308, pag. 1), in inspecie del suo art. 35,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio, il procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
L'art. 14 del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 896 (GU della Repubblica italiana 22. 9. 1947, n. 217) prevede come reato, fra l'altro, il vendere merci a prezzi superiori a quelli massimi fissati sulla base del decreto legislativo stesso.
Il 28 giugno 1974, il Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo CIP) adottava il provvedimento n. 28/1974 (GU della Repubblica italiana 2 luglio 1974, n. 171, pag. 4463). Il n. 1 del provvedimento, «in relazione agli aumenti stabiliti con disposizioni comunitarie ed alla situazione del mercato», fissava, a decorrere dal 1o luglio 1974 e per l'intera orbita del territorio nazionale, i prezzi massimi al consumo per determinate categorie di zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera:
a Lit 355 al kg per lo zucchero raffinato semolato in sacchi di carta da 50 kg;
a Lit. 375 al kg per lo zucchero raffinato in astucci o pacchi da 1 kg, da 1/2 kg e da 2 kg.
Il n. 2 confermava l'entità, precedentemente fissata in Lit. 17,50 per kg, del «compenso massimo per il confezionamento dello zucchero in astucci o pacchi» aventi uno dei pesi indicati al secondo trattino di cui sopra. Il n. 3 fissava «i compensi massimi complessivi per la distribuzione dello zucchero all'ingrosso e al dettaglio» in Lit. 25,70 al kg per le vendite del prodotto sfuso e, rispettivamente, in Lit. 26,70 al kg per le vendite del prodotto in astucci o pacchi, precisando che tali compensi vanno compresi nei prezzi sopraindicati.
Il provvedimento del CIP 13 agosto 1973, n. 39/1974 (GU della Repubblica italiana 16 agosto 1974, n. 214, pag. 5460), indicava gli elementi (ivi comprese talune imposte e tasse) di cui constano i prezzi massimi fissati dal provvedimento n. 28/1974. Essi sono così precisati:
prezzo massimo franco fabbrica: Lit. 323,30 il kg;
prezzo massimo franco deposito grossista nell'intero territorio nazionale: Lit. 329,30 il kg;
compenso massimo per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio: Lit. 25,70 il kg.
I summenzionati provvedimenti sono stati frattanto sostituiti da nuovi provvedimenti.
punto 2
Il signor Tasca è imputato davanti al pretore di Padova, fra l'altro, del reato di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 896, in relazione al provvedimento n. 39/74, per avere, nella sua qualità di socio accomandatario e amministratore della ditta Tasca & C. SAS, venduto ad un connazionale kg 25000 di zucchero semolato, al prezzo di Lit. 387,83 il kg.
Con ordinanza 11 luglio 1975, il giudice a quo ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1. Se l'organizzazione comune nel settore dello zucchero, di cui al regolamento CEE 1009/67, avuto riguardo al regime dei prezzi da essa istituito, osti alla fissazione unilaterale da parte di uno Stato membro di un prezzo massimo di vendita.
2. Se in ogni caso le regole sulla libera circolazione delle merci di cui all'art. 30 del trattato CEE, e per quanto riguarda più particolarmente lo zucchero all'articolo 35 del regolamento CEE 1009/67 — in particolare il divieto di applicare negli scambi intracomunitari misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative — ostino all'adozione di prezzi massimi validi solo per il territorio di uno Stato membro.
3. Se le regole comunitarie sopra citate creino per gli operatori economici comunitari diritti soggettivi tutelabili davanti ai giudici nazionali sì da rendere per loro irrilevante un regime nazionale di prezzi massimi.
Nella motivazione dell'ordinanza, il pretore di Padova osserva, tra l'altro, quanto segue:
Con sentenza 23 gennaio 1975 (causa 31-74, Galli, Racc. 1975, pag. 47) la Corte di giustizia ha affermato che è incompatibile coi regolamenti del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; GU 1967, pag. 2269) e 22 settembre 1966, n. 136 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; GU 1966, pag. 3025), «il regime nazionale che, bloccando i prezzi ed esigendo per le variazioni dei medesimi un'autorizzazione amministrativa, alteri il processo di formazione dei prezzi previsto dalle organizzazioni comuni dei mercati considerati». Tale considerazione si applica altresì al regolamento n. 1009/67, il cui regime dei prezzi è sostanzialmente identico a quello del regolamento n. 120/67. Il regolamento n. 1009/67, infatti, per la formazione dei prezzi di mercato fa appello allo stesso sistema, cioè alla libera contrattazione alla quale è posto un freno solo per evitare che i prezzi da essa risultanti scendano al di sotto del prezzo d'intervento. La fissazione, da parte di uno Stato membro, di un prezzo massimo altera tale sistema.
Anche a voler supporre che le cose stiano diversamente, un siffatto provvedimento è cionondimeno incompatibile con la disciplina comunitaria, per il semplice fatto del venir meno della competenza degli Stati membri in materia. Il pretore desume tale soluzione dalla citata sentenza della Corte, a termini della quale «nei settori disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, specie quando tale organizzazione poggia su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire unilateralmente con norme interne nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune».
I diritti che i singoli traggono dal regolamento n. 1009/67 non vengono meno per effetto di norme nazionali eventualmente emanate nello stesso ambito; il signor Tasca dovrebbe quindi essere assolto.
punto 3
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 22 luglio 1975.
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il signor Tasca, il governo della Repubblica italiana, il governo del Regno Unito, la Commissione ed il Consiglio.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato il governo della Repubblica italiana e la Commissione a rispondere per iscritto a taluni quesiti.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 1. Premesse generali
paragrafo 1
Il governo del Regno Unito osserva che le questioni poste dal giudice a quo vanno esaminate alla luce del fatto che i provvedimenti del CIP di cui è causa rientrano nell'ambito della lotta contro il rialzo dei prezzi, lotta particolarmente doverosa allorquando trattasi di beni di prima necessità, come molti prodotti alimentari.
paragrafo 2
Benché tutti gli Stati membri siano d'accordo sulla necessità di combattere l'inflazione, essi non sono riusciti finora a coordinare le loro economie in maniera sufficientemente stretta perché le misure ant-inflazionistiche da adottarsi possano essere, da uno Stato all'altro, più o meno analoghe. In numerose risoluzioni il Consiglio ha constatato che spetta agli Stati membri coordinare i rispettivi sforzi e volgerli all'interesse comune. Pur riconoscendo che le iniziative assunte in una zona della Comunità possano avere ripercussioni rilevanti su altre zone della medesima, il Consiglio ha ammesso «la natura specifica e mutevole che il problema dell'inflazione riveste nei diversi paesi della Comunità» («the specific and changing nature of the inflation problem throughout the Community»).
paragrafo 3
Gli Stati membri, se non potessero intervenire nella formazione dei prezzi, non potrebbero adempiere gli obblighi ex art. 104 del trattato, vale a dire «garantire l'equilibrio della (loro) bilancia globale dei pagamenti e mantenere la fiducia nella (loro) moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilità del livello dei prezzi», con conseguente pericolo per la loro stabilità finanziaria, alla quale devono vegliare le istituzioni della Comunità (art. 6, n. 2, del trattato CEE).
paragrafo 4
La Commissione comincia col descrivere la situazione esistente negli Stati membri per quanto riguarda i controlli dei prezzi di vendita al consumo dei diversi prodotti agricoli, osservando che ciascuno Stato membro, ad eccezione della Repubblica federale di Germania, ha adottato misure tendenti a controllare tali prezzi di vendita per uno o più prodotti.
paragrafo 5
La Commissione, già nel 1968, aveva presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo al settore del latte e tendente a limitare, per tale prodotto, il potere di controllo degli Stati membri sui prezzi al consumo. Tale proposta è caduta nel vuoto, visto che le delegazioni nazionali hanno sostenuto all'unanimità che in questo campo la competenza spetta in via esclusiva agli Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 2. Sulla prima questione
paragrafo 1
Il signor Tasca osserva che quanto affermato nella sentenza Galli trova applicazione altresì nella presente fattispecie, nonostante il fatto che i provvedimenti nazionali allora in esame riguardassero le fasi della produzione e del commercio all'ingrosso, mentre nel caso di specie la disciplina di cui trattasi si applica a tutte le fasi commerciali. L'essenziale è che il regime dei prezzi istituito dal regolamento n. 1009/67 è sostanzialmente identico a quello sancito dal regolamento n. 120/67. A convalida di questa tesi, il Tasca svolge una disamina particolareggiata dei punti comuni di tali regimi, osservando fra l'altro ch'essi mirano a garantire agli operatori economici un minimo di utile, senza per questo ostare alla realizzazione di un utile maggiore nell'ipotesi — teorica nel momento dell'adozione dei suddetti regolamenti, ma concreta nella presente situazione, caratterizzata da una penuria di zucchero e dall'aumento dei prezzi sul mercato mondiale — in cui i prezzi liberamente praticati sul mercato siano più elevati del prezzo d'entrata fissato dalla Comunità.
paragrafo 2
La disciplina italiana nella materia di cui trattasi è incompatibile con la norma comunitaria, (a) per il fatto che gli Stati membri hanno perso ogni competenza ad intervenire nel settore considerato e (b), comunque, in quanto essa comprometterebbe gli obiettivi e perturberebbe il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
paragrafo 3
a) Ogni organizzazione comune di mercato, per il fatto stesso di aver sostituito le organizzazioni nazionali, va considerata come sufficiente a se stessa.
Per quanto riguarda più specificamente lo zucchero, l'art 16 del regolamento n. 1009/67 (come modificato dal regolamento del Consiglio 23 marzo 1972, n. 607; GU n. L 75, pag. 4) mette a disposizione della Comunità gli strumenti necessari onde evitare il rialzo dei prezzi, vale a dire un prelievo all'esportazione e sovvenzioni all'importazione.
Nella sentenza Galli si è affermato, è vero, che gli Stati membri, in linea di principio, rimangono liberi «di emanare i provvedimenti che ritengano necessari in materia di formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo», in contrasto con quelle della produzione e del commercio all'ingrosso. È tuttavia consentito ritenere che la Corte non abbia inteso pronunciarsi definitivamente in proposito e che il passo summenzionato si spieghi col fatto che la disciplina nazionale di cui trattasi nella causa Galli riguarda solo le fasi della produzione e del commercio all'ingrosso. In effetti, gli elementi seguenti militano a favore della tesi secondo cui non è necessario distinguere le varie fasi commerciali:
L'art. 39, n. 1, lettera e) del trattato dispone che la Comunità è tenuta ad «assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori».
L'art. 3, n. 3 del regolamento del Consiglio 18 novembre 1974, n. 2931 (GU n. L 311, pag. 8), relativo all'istituzione di una sovvenzione all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, obbliga gli aggiudicatari a rispettare un livello massimo di prezzo fissato dalla Comunità, per l'appunto nella' fase del consumo.
Un regime di prezzi istituito nell'ambito di un'organizzazione comune non può venir identificato esclusivamente coi prezzi fissati dalla Comunità. La Corte ha reiteratamente respinto la tesi secondo cui gli Stati membri sono liberi di regolare ogni materia che non abbia costituito oggetto di una espressa disciplina comunitaria.
b) La disciplina comunitaria è diretta a mantenere il reddito dei produttori, mentre i provvedimenti del CIP mirano a ridurlo. Perseguendo quindi unilateralmente uno solo degli obiettivi enunciati all'art. 39 del trattato, lo Stato italiano si è posto in contraddizione con l'azione comunitaria, che si basa su una concezione diversa delle precedenze da stabilire tra questi obiettivi che non seguono tutti lo stesso orientamento. È significativo che il regime delle sovvenzioni all'importazione, istituito dal regolamento n. 2931/74, non sia stato regolato in maniera da ridurre il costo di tutto lo zucchero importato al livello del prezzo d'entrata comunitario, che continua quindi ad assolvere press'a poco la funzione di prezzo massimo. Infine, il fondamento liberistico della disciplina comunitaria in materia di zucchero risulta da numerosi elementi, fra l'altro dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1009/67 a termini del quale «vengono fissati dei prezzi d'intervento derivati tenendo conto delle differenze regionali di prezzo dello zucchero, da prevedere in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato».
paragrafo 4
La fissazione dei prezzi massimi da applicarsi nell'ultima fase commerciale incide automaticamente sui prezzi praticati nelle fasi anteriori; tali prezzi non possono quindi formarsi liberamente, come lascerebbe presumere la disciplina comunitaria.
paragrafo 5
Il governo italiano ritiene che la presente questione vada risolta negativamente.
paragrafo 6
Dalla sentenza Galli non si può desu- mere, né risponde al vero, che gli Stati membri abbiano perduto ogni potere di fissare unilateralmente i prezzi .massimi al consumo dei prodotti considerati. La disciplina nazionale di cui trattasi nella causa Galli ha per oggetto il blocco dei prezzi alla produzione e nella fase del commercio all'ingrosso, mentre nel caso di specie trattasi di una disciplina relativa ai prezzi da applicarsi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, fasi in merito alle quali, nella sentenza Galli, si è affermato il principio secondo cui gli Stati membri rimangono liberi «di emanare i provvedimenti che ritengano necessari in materia di formazione dei prezzi».
paragrafo 7
L'organizzazione comune del settore dello zucchero non è sostanzialmente dissimile da quella relativa ai cereali, oggetto della sentenza Galli. In particolare, pure il regime di prezzi ch'essa ha istituito riguarda solo le fasi della produzione e del commercio all'ingrosso; suo obiettivo fondamentale è altresì quello di assicurare ai produttori «… il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto concerne la loro occupazione e il loro tenore di vita» (2o considerando del regolamento n. 1009/67).
paragrafo 8
Una disciplina nazionale dei prezzi da applicarsi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo è quindi incompatibile col regolamento n. 1009/67 solo nell'ipotesi in cui essa agisca indirettamente sui prezzi determinati da quest'ultimo, ad esempio stabilendo un prezzo massimo al consumo inferiore al prezzo d'intervento o, più in generale, fissando un prezzo massimo in modo tale da incidere sui prezzi comunitari. Il nostro caso non rientra in una siffatta ipotesi, dato che il prezzo massimo fissato dal provvedimento del CIP presuppone un prezzo franco-fabbrica sensibilmente superiore al prezzo d'entrata comunitario e quindi ai prezzi indicativi e d'intervento.
paragrafo 9
Il governo britannico svolge una minuziosa disamina delle sentenze della Corte aventi ad oggetto la compatibilità o meno, con la normativa comunitaria, degli interventi nazionali nella formazione dei prezzi dei prodotti che rientrano in una organizzazione comune dei mercati. Da tutte queste sentenze si può in sostanza trarre la seguente conclusione:
paragrafo 10
Occorre anzitutto tener presenti lo scopo e gli obiettivi dei regolamenti comunitari di cui trattasi, nel contesto del sistema del trattato, e più precisamente dei suoi artt. 38-40.
Ad avviso della Corte, sia gli effetti che gli obiettivi della disciplina nazionale di cui trattasi in un determinato caso, devono essere compatibili con gli obiettivi comunitari.
paragrafo 11
Un provvedimento nazionale che implichi la fissazione dei prezzi massimi di vendita può agevolmente conformarsi agli obiettivi del regolamento n. 1009/67, vale a dire stabilizzare il mercato e garantire ai produttori sicurezza di lavoro nonché un equo tenore di vita, pur evitando la superproduzione. Risulta incompatibile con questo sistema solo la legislazione di uno Stato membro che fissi i prezzi massimi ad un livello avente lo scopo o l'effetto di rendere impossibile il raggiungimento di tali obiettivi.
paragrafo 12
Secondo la Commissione, il principio affermato nella sentenza Galli, secondo cui gli Stati membri non possono più intervenire con atti unilaterali nel sistema della formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune nel settore dei cereali e dei grassi,. vale necessariamente anche nel settore dello zucchero. Ciò è insito nella natura e nella funzione del regime dei prezzi di cui al regolamento n. 1009/67, che si propone di conseguire una completa liberalizzazione degli scambi nell'ambito della Comunità e di regolare in conformità gli scambi extracomunitari.
paragrafo 13
Con la sentenza Galli si è invece ammesso che provvedimenti nazionali in materia di formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo sono in linea di principio compatibili con le norme comunitarie «purché non mettano in pericolo gli obiettivi od il funzionamento dell organizzazione comune di mercato». Onde accertare se il nostro caso rientri in una siffatta ipotesi, occorre detrarre dai prezzi massimi di vendita al consumo fissati dal CIP tutti gli elementi che hanno inciso sul costo del prodotto dal momento in cui quest'ultimo ha lasciato la fabbrica a quello in cui esso è stato venduto al consumatore (spese di distribuzione, imposte e tasse, spese di trasporto, ecc.); si ottiene così il prezzo franco-fabbrica. La Commissione procede a tale operazione pervenendo al risultato che, nel periodo in cui vanno collocati gli eventi di cui è causa, il prezzo franco-fabbrica così calcolato era superiore al prezzo di entrata fissato dalla Comunità e quindi, a fortiori, al prezzo indicativo ed al prezzo d'intervento. I prezzi massimi di cui è causa non sembrano quindi mettere in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato.
paragrafo 14
Ci su può tuttavia chiedere se la giurisprudenza di cui alla sentenza Galli, a prescindere da tali considerazioni, non debba sfociare nella negazione di ogni competenza degli Stati membri per quanto riguarda la fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli. Una siffatta conclusione sembra cionondimeno affrettata, perché la Comunità non ha mai rivendicato una competenza esclusiva in tale settore, competenza il cui esercizio avrebbe serie' implicazioni nel campo politico ed in quello economico.
paragrafo 15
Secondo il Consiglio, gli argomenti per risolvere la prima questione vanno ricercati, in prima luogo, «nella filosofia del regime dei prezzi delle organizzazioni di mercato», e più precisamente dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero e, in secondo luogo, «nella ripartizione delle competenze tra Comunità e Stati membri in materia di politica economica generale».
paragrafo 16
a) L'obiettivo primario del regolamento n. 1009/67 non è la formazione dei prezzi negli affari correnti, intorno al prezzo indicativo, ma piuttosto il mantenimento dell'occupazione e del tenore di vita dei produttori comunitari, nonché la libera circolazione nell'ambito della Comunità. Quanto all'obiettivo di «assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori» (art. 39, n. 1, lettera c) del trattato), se ne è tenuto conto fissando adeguatamente i prezzi indicativi e di entrata.
Tra i prezzi contemplati nel regolamento di cui sopra, soltanto i prezzi d'entrata e d'intervento possono comportare conseguenze giuridiche: per il prezzo d'entrata, pagamento di un prelievo differenziale mobile sulle merci aventi un prezzo d'importazione ad esso inferiore; per il prezzo d'intervento, garanzia della sua corresponsione da parte dell'organismo di intervento in caso di consegna della merce.
Il prezzo indicativo, invece, operando soprattutto nella fase di orientamento della produzione, svolge un ruolo di minore entità nelle fasi ulteriori. Il regolamento n. 1009/67 ha trasferito alla Comunità solo competenze limitate, unicamente per le operazioni di frontiera e per l'intervento. Per l'agricoltura ed il commercio dei prodotti agricoli la Comunità infatti non poteva creare un'organizzazione troppo vincolante, non avendolo fatto per il settore industriale, e ciò tanto meno in considerazione del fatto che il confine tra prodotti agricoli e prodotti industriali è fittizio. Inoltre, dato che la Comunità non è responsabile in via principale nel settore della «politica economica generale», ed in ispecie dei prezzi al minuto e di vendita al consumo, sussisteva il rischio di una soluzione di continuità tra la sua disciplina dei prezzi, se troppo rigida, e quella dei prezzi al minuto. Infine, le divergenze esistenti tra i sistemi economici degli Stati membri, come pure la natura eccedentaria ovvero deficitaria dei rispettivi prodotti, ostano ad ogni disciplina comunitaria uniforme sino ai minimi particolari.
Occorre tuttavia distinguere tra le misure nazionali sui prezzi. Quelle che influiscono sui prezzi d'intervento o di entrata sono comunque illecite. Quelle che possono influire soltanto sui prezzi indicativi, dovrebbero venir considerate perfettamente compatibili con la normativa comunitaria ove non compromettano il buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero. La tesi della sentenza Galli secondo cui gli Stati membri possono emanare «i provvedimenti che ritengano necessari in materia di formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, purché non mettano in pericolo gli obiettivi od il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato» va del pari accolta per le fasi anteriori.
b) L'art. 145 del trattato affida al Consiglio solo un ruolo di coordinatore delle «politiche economiche generali degli Stati membri». Ciò dimostra che, eccettuati i settori nei quali il trattato contempla espressamente per il Consiglio «un potere di decisione» (2o trattino dell'art. 145), numerose attività, in particolare quelle relative ai prezzi in generale, alla moneta, alla congiuntura, all'espansione, rimangono di competenza degli Stati membri. Per questo motivo, inoltre, non si può asserire che le organizzazioni comuni di mercato escludano qualsiasi intervento nazionale nei summenzionati settori.
L'argomentazione di cui alla sentenza Galli, secondo la quale «l'art. 103, che riguarda la politica congiunturale degli Stati membri, non si applica ai settori già divenuti comuni, fra cui l'organizzazione dei mercati agricoli» ha per effetto di limitare fortemente la portata dell'art. 103. Essa implica inoltre un'utilizzazione eccessiva degli artt. 39 e 43 del trattato, poiché nel settore agricolo, anche in occasione di difficoltà congiunturali, la Comunità potrebbe intervenire soltanto sulla base di questi articoli. Il che andrebbe molto al di là del ruolo dell'art. 39, dal momento che questo testo non pone la congiuntura tra gli obiettivi della politica agricola comune, anzi riconosce che «negli Stati membri l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia».
Finché non saranno stati realizzati progressi sulla via dell'Unione economica e monetaria, sussisterà un problema di articolazione tra la politica economica generale, che rimane di competenza degli Stati membri, e la politica agricola comune. «Tale problema andrebbe risolto nel senso della conciliazione tra il necessario rispetto dei sistemi comunitari di organizzazione di mercato e la necessità, non meno imperativa, di non privare gli Stati membri degli strumenti di cui abbisognano per assicurare le loro responsabilità nel settore dell'equilibrio economico generale. Ciò è particolarmente importante in un periodo di crisi».
Laddove fosse accolta la tesi sostenuta dall'imputato nella causa principale, la Comunità potrebbe essere obbligata a completare la propria disciplina dei prezzi, ad esempio proponendosi l'obiettivo di lottare contro l'inflazione, il che creerebbe notevoli difficoltà.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 3. Sulla seconda questione
paragrafo 1
Il signor Tasca fa innanzitutto osservare che la portata di tale questione va al di là del settore agricolo.
paragrafo 2
A termini dell'art. 2, n. 3, lettera d) ed e) della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50/CEE (GU 19 gennaio 1970, n. L 13, pag. 29), «relativa alla soppressione delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del trattato CEE», sono da annoverare fra tali misure quelle che «rendono impossibile un'eventuale maggiorazione di prezzo del prodotto importato corrispondente alle spese ed agli oneri aggiuntivi inerenti all'importazione» o «fissano i prezzi dei prodotti in funzione del prezzo di costo o della qualità dei soli prodotti nazionali ad un livello tale da ostacolare l'importazione». Sul piano pratico, tali disposizioni condannano qualsiasi fissazione dei prezzi da parte delle autorità nazionali, giacché un siffatto provvedimento, a causa della sua rigidità, sarebbe sempre atto — condizione che la Corte ha giudicato sufficiente — perlomeno ad ostacolare l'importazione dei prodotti che, per il fatto di essere gravati da costi di produzione più alti rispetto ai prodotti nazionali, potrebbero venir smerciati nello Stato considerato soltanto a prezzi superiori ai prodotti nazionali. Ciò vale a fortiori qualora gli altri Stati membri abbandonino la formazione dei prezzi al libero gioco della domanda e dell'offerta.
paragrafo 3
Il governo italiano osserva che un regime nazionale di blocco dei prezzi non e, di per sé, contrario alla normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle merci, ed in ispecie alle disposizioni che vietano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative. Una siffatta incompatibilità potrebbe risultare soltanto da circostanze peculiari di una fattispecie; essa sussiste, ad esempio, nell'ipotesi in cui il prezzo massimo venga fissato ad un livello inferiore a quello del prezzo d'entrata. Il caso in esame non rientra in una siffatta ipotesi.
paragrafo 4
Il governo britannico desume dalle sentenze della Corte che una disciplina nazionale, avente incidenza sui prezzi, non ricade affatto automaticamente sotto il divieto di misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di prodotti agricoli. Si deve, in ciascun caso di specie, considerare lo scopo, l'effetto e l'oggetto della disciplina considerata.
paragrafo 5
L'art. 30 del trattato è soggetto ad un certo numero di deroghe, anche al di là di quelle di cui all'art. 36. Ad esempio, l'intervento nel processo di formazione dei prezzi può spesso costituire un elemento della politica congiunturale contemplata dall'art. 103. Benché sia possibile che quest'ultimo non possa giustificare una deroga alle disposizioni speciali contenute nelle norme di organizzazione comune dei mercati, esso si applica cionondimeno nel settore generale disciplinato dal principio sancito dall'art. 30.
paragrafo 6
Taluni accordi stipulati tra la Comunità e Stati terzi prevedono un divieto analogo a quello di cui all'art. 30 del trattato. Orbene, la Comunità non ha mai accettato la tesi secondo cui i regimi di prezzi istituiti nell'ambito di una organizzazione comune dei mercati produrrebbero un effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.
paragrafo 7
La Commissione si è espressa in maniera analoga, senza tuttavia pronunciarsi in maniera concreta sulla compatibilità della disciplina di cui è causa con la norma comunitaria.
paragrafo 8
Una misura nazionale, come quella del caso di specie, può equipararsi ad una restrizione quantitativa solo nell'ipotesi in cui — pur risultando, sul piano formale, applicabile indistintamente sia ai prodotti nazionali che ai prodotti importati — essa viene concepita in maniera da ostacolare le importazioni che in sua mancanza potrebbero concretizzarsi, mentre la vendita di prodotti nazionali non è messa in condizione di svantaggio nelle stesse proporzioni. Tale ipotesi si verifica, ad esempio, allorquando il prezzo fissato risulti inferiore a quello al quale il prodotto importato potrebbe venir esitato, per il fatto che l'autorità nazionale non ha tenuto conto, per i prodotti importati, dei margini commerciali eventualmente diversi o delle spese inerenti alle importazioni. È d'altronde possibile che una misura nazionale, che all'inizio non era atta a compromettere la libera circolazione delle merci, lo divenga in seguito. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora la suddetta misura renda impossibile una maggiorazione del prezzo del prodotto importato corrispondente all'aumento dei costi di produzione intervenuto, per ipotesi, nello Stato membro produttore. La direttiva n. 70/50/CEE, già citata dal signor Tasca (cfr. sopra), trova allora applicazione. Spetta quindi al giudice nazionale raffrontare i prezzi di cui ai provvedimenti del CIP, all'epoca in cui si sono verificati i fatti imputati al signor Tasca, con i prezzi allora registrati sui mercati degli altri Stati membri.
paragrafo 9
Il Consiglio non si pronuncia relativamente alla seconda questione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 4. Sulla terza questione.
paragrafo 1
Il signor Tasca osserva che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tale questione va risolta affermativamente.
paragrafo 2
Il governo italiano riconosce che, qualora un prezzo massimo al consumo fissato dalle autorità nazionali risulti incompatibile con la normativa comunitaria, tale accertamento rientra nella competenza sia del giudice nazionale sia della Commissione.
paragrafo 3
L'art. 30 del trattato crea in capo ai singoli, in forza della norma di cui all'art. 35 del regolamento n. 1009/67, situazioni soggettive che i giudici nazionali sono chiamati a tutelare.
paragrafo 4
Il governo britannico è del parere che, pur se le disposizioni specifiche dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati sono direttamente efficaci, la tesi secondo cui lo stesso dovrebbe dirsi per quanto riguarda l'art. 30 del trattato potrebbe cionondimeno dar luogo a difficoltà.
paragrafo 5
La Commissione ritiene che «quando il potere d'adottare i provvedimenti che si rendono necessari per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei prodotti, che sono oggetto di tali organizzazioni comuni [dei mercati], è riservato alle istituzioni comunitarie o nella misura in cui un provvedimento adottato dalle autorità nazionali costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, i singoli, sottoposti a questi regolamenti comunitari ed all'art. 30 del trattato CEE, non sono tenuti ad osservare le misure unilaterali adottate dagli Stati in questa materia».
paragrafo 6
Il Consiglio non prende posizione relativamente alla terza questione.
paragrafo 7
Conclusa la fase scritta del procedimento, la Corte ha invitato il governo italiano a rispondere per iscritto, prima dell'udienza, quattro quesiti, l'ultimo dei quali è stato contemporaneamente rivolto anche alla Commissione.
paragrafo 8
Le risposte si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 1. Sui primi due quesiti posti dalla Corte
paragrafo 1
Il primo e il secondo quesito erano rispettivamente del seguente tenore:
paragrafo 2
«Che cosa deve intendersi per vendite al consumo ai sensi del provvedimento CIP n. 28/1974? In particolare: i prezzi stabiliti con questo provvedimento si applicano solo alle vendite da parte del rivenditore al minuto al consumatore finale, ovvero anche ad altri negozi? (eventualmente quali?).»
paragrafo 3
«La vendita di un ingente quantitativo di zucchero (ad esempio, 25000 kg di zucchero semolato) può anch'essa costituire una vendita al consumo ai sensi del suddetto provvedimento?».
paragrafo 4
Il governo italiano precisa che i prezzi stabiliti col provvedimento n. 28/1974 si applicano soltanto alle vendite nelle quali acquirente diretto sia il consumatore finale. L'espressione «vendita al consumo» è equivalente all'altra «vendita al minuto». Vanno considerate vendite all'ingrosso quelle effettuate ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, e ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
paragrafo 5
La quantità dei prodotti che costituisce oggetto di una determinata operazione è irrilevante ai fini della distinzione tra «vendite al consumo» e vendite all'ingrosso. Perciò, all'occorrenza, anche un' operazione relativa, come nella fattispecie, a 25000 kg di zucchero semolato può costituire una «vendita al consumo». Il governo italiano ignora, tuttavia, se la vendita attualmente in questione sia stata o meno effettuata ad un consumatore finale.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 2. Sul terzo quesito posto dalla Corte
paragrafo 1
Il governo italiano è stato invitato
paragrafo 2
«a motivare più ampiamente … la sua affermazione secondo cui i provvedimenti CIP nn. 28/1974 e 39/1974 non riguardano le fasi della produzione e del commercio all'ingrosso, mentre il provvedimento n. 39/1974, nel fissare l'entità dei prezzi massimi al consumo, indica, come componenti di questi, dei fattori come il prezzo massimo franco stabilimento, il prezzo massimo a destino franco deposito grossista ed il compenso massimo per la distribuzione all'ingrosso e al minuto.»
paragrafo 3
Il governo italiano risponde che il provvedimento n. 39/1974 è stato adottato, come risulta dal testo, «considerata l'opportunità di indicare la composizione del prezzo dello zucchero di cui al… provvedimento CIP n. 28/1974»; esso non fissa, quindi, prezzi massimi al consumo, né, a fortiori, prezzi franco stabilimento ovvero franco deposito grossista, ma si limita ad indicare tali elementi — come pure il compenso massimo per la distribuzione — quali componenti dei suddetti prezzi massimi.
paragrafo 4
Il provvedimento n. 39/1974 usa espressioni inesatte quando definisce tali componenti come «prezzo massimo franco fabbrica», «prezzo massimo a destino franco deposito grossista» e «compenso massimo per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio». In realtà, si tratta solo di elementi di costo, da prendere in considerazione nel fissare i prezzi massimi al consumo, ma non imposti autoritativamente.
paragrafo 5
Il governo italiano fornisce in allegato un prospetto relativo alla composizione dei prezzi al consumo fissati col provvedimento n. 28/1974, e dal quale risulta, a riprova delle precedenti considerazioni, che il CIP si è basato su un prezzo franco stabilimento molto più elevato del prezzo d'entrata allora vigente in forza delle norme comunitarie.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 3. Sul quarto quesito posto dalla Corte
paragrafo 1
Infine, il governo italiano e la Commissione sono stati invitati ad
paragrafo 2
«esporre più dettagliatamente … in che modo, a loro parere, una disciplina nazionale dei prezzi del tipo di cui è causa possa:
1. influire sulla formazione dei prezzi qual'è contemplata nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
2. su un piano più generale, mettere in pericolo gli obiettivi o il funzionamento della suddetta organizzazione.»
paragrafo 3
Il governo italiano non ha preso posizione su questo punto, mentre la Commissione ha osservato quanto segue, precisando che le sue considerazioni non riguardano il problema della compatibilità dei provvedimenti di cui è causa con l'art. 30 del trattato.
paragrafo 4
L'organizzazione comune del mercato dello zucchero è imperniata su tre prezzi di base: il prezzo indicativo, il prezzo d'entrata e il prezzo d'intervento. Il primo è un prezzo «politico», cioè auspicato, ma non imposto. Al fine di favorirne la realizzazione sul mercato comune, la Commissione si serve di vari mezzi indiretti: pubblicazione del prezzo indicativo stabilito, prelievi all'importazione, interventi sul mercato interno e restituzioni all'esportazione.
paragrafo 5
Prima della sentenza Galli, la posizione della Commissione nei confronti dei provvedimenti adottati unilateralmente da taluni Stati membri in materia di prezzi agricoli era la seguente:
paragrafo 6
Per quanto riguarda i prezzi alla produzione ed al commercio all'ingrosso, gli Stati membri non potevano procedere alla fissazione di prezzi massimi di vendita nella misura in cui tale fissazione pregiudicava o comunque intralciava o rendeva più difficile il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato. Così, la fissazione di un prezzo massimo di vendita inferiore al prezzo d'intervento avrebbe costituito un'infrazione, in quanto avrebbe impedito in maniera diretta il raggiungimento di un livello di prezzo garantito dal diritto comunitario. Lo stesso avrebbe dovuto dirsi ove i prezzi fossero stati fissati ad un livello inferiore al prezzo indicativo, poiché in tal caso il provvedimento nazionale avrebbe ostacolato la realizzazione del prezzo indicativo. Infine, se i prezzi massimi di vendita fossero stati fissati ad un livello superiore al prezzo indicativo, si sarebbe dovuto esaminare caso per caso se il provvedimento nazionale costituisse o meno un intralcio per la realizzazione di questo prezzo.
Per quanto riguarda i prezzi al consumo, gli Stati membri conservavano la facoltà di fissarli, sempreché non vi facessero ostacolo le disposizioni comunitarie adottate nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato considerato.
La Commissione sostiene che, tuttavia, le organizzazioni comuni di mercato estendono potenzialmente il loro campo di applicazione anche alla fase del consumo, il che risulta dall'art. 39, n. 1, lett. e), del trattato, secondo cui la politica agricola comune ha, fra l'altro, lo scopo di «assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori».
Al fine di accertare se un determinato prezzo massimo al consumo, fissato da uno Stato membro, sia compatibile coi prezzi comunitari, si deve stabilire, tenuto conto dei margini medi d'intermediazione, quale sia il livello del prezzo franco stabilimento presupposto dal suddetto prezzo massimo.
paragrafo 7
La sentenza Galli induce la Commissione, in particolare per quanto riguarda la presenta causa, a fare le seguenti considerazioni:
paragrafo 8
Va anzitutto sottolineata la specificità del caso sottoposto all'esame della Corte: lo zucchero, infatti, tra i prodotti agricoli, è quello che mette in maggiore evidenza il nesso esistente tra i prezzi di vendita nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso, da un lato, e quelli praticati nelle fasi del commercio al dettaglio e del consumo, dall'altro. I provvedimenti CIP di cui è causa mettono in luce come, per questo prodotto, in Italia, si possano «indifferentemente controllare i prezzi disciplinando l'una o l'altra fase».
Pur avendo affermato, nelle osservazioni scritte, che il prezzo al consumo fissato col provvedimento n. 28/1974, poichè supponeva un prezzo franco fabbrica superiore al prezzo d'entrata comunitario, non metteva in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la Commissione si rende conto del fatto che tale posizione potrebbe essere criticata. In primo luogo, infatti, la distinzione tra produzione e commercio all'ingrosso, da un lato, e commercio al minuto, dall'altro, manca di rigore. Inoltre, il metodo scelto dalla Commissione per. stabilire la compatibilità dei prezzi in questione con la disciplina comunitaria, metodo consistente nel risalire al prezzo franco stabilimento, potrebbe prestarsi alla critica di essere in contraddizione con la sentenza Galli.
paragrafo 9
Durante la fase orale del procedimento, all'udienza del 16 dicembre 1975, il signor Tasca (rappresentato dall'aw. Donà Viscardini, del foro di Padova), il governo britannico (rappresentato dall'avvocato Gordon Slynn Q. C, incaricato dal Treasury Solicitor), il governo italiano (rappresentato dal vice avvocato dello Stato, Ivo Maria Braguglia), la Commissione (rappresentata dal suo consigliere giuridico signor Cesare Maestripieri) e il Consiglio (rappresentato dal suo consigliere giuridico signorina M. C. Giorgi) hanno sviluppato gli argomenti svolti nella fase scritta.
paragrafo 10
Gli elementi nuovi emersi dal dibattito si possono riassumere come segue:
paragrafo 11
Il Tasca sostiene che le questioni sottoposte alla Corte dal giudice nazionale non riguardano soltanto la fase del consumo. Questa limitazione non risulta dal tenore delle questioni stesse, e l'operazione di cui trattasi, effettuata nei confronti di un utilizzatore professionale, costituiva una vendita all'ingrosso. Le affermazioni del governo italiano sono, del resto, inesatte in quanto tendono a far riconoscere che i provvedimenti nn. 28/1974 e 39/1974 si applicano unicamente alle vendite a consumatori finali, e che il secondo di tali provvedimenti, quando usa espressioni come «prezzo massimo franco fabbrica», si limita ad indicare, senza imporli autoritativamente, taluni elementi di costo. Questa tesi è in contrasto con l'interpretazione data ai provvedimenti dai giudici italiani, ed in particolare con la concezione seguita dal pretore di Padova nella causa principale.
paragrafo 12
Il governo italiano assume che, se è vero che il regolamento n. 1009/67 persegue l'obiettivo di garantire un certo livello dell'occupazione e del tenore di vita dei produttori di zucchero, tale obiettivo viene tuttavia raggiunto grazie alla fissazione del prezzo d'intervento, unico fra i prezzi comunitari ad avere carattere imperativo, ed atto a far sì che il produttore non debba mai produrre in perdita. In altri termini, il regolamento garantisce ai produttori un minimo di guadagno, ma non il profitto massimo ch'essi potrebbero ottenere se fossero liberi di determinare i prezzi al consumo. Rispondendo più precisamente al quarto quesito postogli dalla Corte dopo la conclusione della fase scritta del procedimento, il governo italiano sostiene che la fissazione di prezzi massimi al consumo potrebbe mettere in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione comune solo qualora avvenisse in modo tale da impedire, o rendere più difficile, il conseguimento del suddetto utile minimo.
paragrafo 13
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 gennaio 1976.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 11 luglio 1975, pervenuta in cancelleria il 22 luglio, il pretore di Padova ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 30 dello stesso trattato, nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. 308, pag. 1), ed in ispecie del suo art. 35. Le questioni sono state sollevate nell'ambito del procedimento penale a carico di un operatore economico imputato di contravvenzione al provvedimento n. 39/1974 — adottato dal Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo «CIP») il 13 agosto 1974 (Gazzetta ufficiale n. 214, del 16 agosto 1974) — per aver praticato, nella vendita di 25000 kg di zucchero semolato, un prezzo superiore a quello massimo stabilito dal suddetto provvedimento. La pronunzia pregiudiziale della Corte deve consentire al giudice nazionale di stabilire se le norme della cui violazione si fa carico all'imputato nella causa principale siano o meno compatibili col diritto comunitario.
punto 2
Il provvedimento CIP n. 39/1974 indicava gli elementi di cui constavano i prezzi massimi al consumo dello zucchero di provenienza nazionale ed estera, fissati con provvedimento CIP n. 28/1974, del 28 giugno 1974 (Gazzetta ufficiale n. 171, del 2 luglio 1974), elementi nei quali rientravano, fra l'altro, il «prezzo massimo franco fabbrica», il «prezzo massimo franco deposito grossista» ed il «compenso massimo per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio». Nel procedimento dinanzi a questa Corte è apparsa controversa la questione del se detti provvedimenti, nel loro complesso, abbiano fissato dei prezzi massimi obbligatori solo per le vendite nelle quali acquirente diretto è il consumatore finale, ovvero altresì per le vendite effettuate nelle fasi anteriori del commercio, ed in particolare per quelle effettuate dai produttori di zucchero. Poiché la decisione in merito a questo punto esula dalla competenza di questa Corte, e tenuto conto del fatto che le questioni formulate dal giudice nazionale non fanno distinzioni a seconda delle varie fasi commerciali, le questioni stesse vanno intese nel senso ch'esse si riferiscono, genericamente, alla fissazione di prezzi massimi per le vendite di zucchero, indipendentemente dalla circostanza che tali vendite vengano effettuate da produttori, importatori, grossisti o dettaglianti.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 3
Con la prima questione si chiede alla Corte di pronunciarsi sul se l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, di cui al regolamento n. 1009/67, osti — avuto riguardo al regime di prezzi da essa istituito — alla fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di un prezzo massimo di vendita.
punto 4
Il regolamento n. 1009/67, adottato nell'ambito della politica agricola comune, ha lo scopo di creare un'organizzazione comune di mercato ai sensi dell'art. 40 del trattato CEE. Tale organizzazione, come viene ripetutamente sottolineato nel preambolo del regolamento stesso, è intesa a realizzare, nel settore dello zucchero, un «mercato unico» comunitario, sottoposto ad una gestione comune e ad un unico regime di prezzi.
punto 5
La Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza 23 gennaio 1975, Galli, causa 31/74; Racc. 1975, pag. 47), a proposito di norme interne che stabilivano il blocco dei prezzi di altri prodotti nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso, che «nei settori disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, specie quando tale organizzazione poggia su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire unilateralmente con norme interne nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune», di guisa che «è incompatibile» col diritto comunitario «il regime nazionale che, bloccando i prezzi …, alteri il processo di formazione [dei medesimi] previsto dalle organizzazioni comuni dei mercati considerati». Nella stessa sentenza viene precisato che il regime dei prezzi instaurato da un regolamento agricolo comunitario si applica esclusivamente nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso: «Gli Stati membri rimangono perciò liberi — senza pregiudizio d'altre norme del trattato — di emanare i provvedimenti che ritengono necessari in materia di formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, purché non mettano in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato». Questi principi, a suo tempo elaborati con riguardo ai regolamenti nn. 120/67 e 136/66, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e, rispettivamente, in quello dei grassi, sono altrettanto validi — data l'analogia fra i regimi di prezzi rispettivamente istituiti, in particolare, dal regolamento n. 120/67 e dal regolamento n. 1009/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — anche per l'interpretazione di quest'ultimo regolamento.
punto 6
Sotto il profilo della compatibilità col diritto comunitario dell'imposizione di determinati prezzi da parte delle autorità nazionali, ad una rigida distinzione fra prezzi massimi al consumo e prezzi massimi da applicare in precedenti fasi del commercio si oppone il fatto che, in primo luogo, una disciplina dei prezzi nella fase della vendita al consumatore finale potrebbe ripercuotersi sulla formazione dei prezzi nelle suddette fasi precedenti e, inoltre, i prezzi contemplati dal regime comunitario nel settore dello zucchero non sono stabiliti per vendite determinate, ai commercianti, agli utilizzatori o ai consumatori. Va tuttavia rilevato che, in pratica, una disciplina nazionale in materia di prezzi agricoli, la quale si riferisca alle stesse fasi commerciali contemplate dal regime dei prezzi vigente nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato avrà maggiori probabilità di trovarsi in conflitto con questo regime che non una disciplina da applicare esclusivamente in altre fasi commerciali. Si deve perciò concludere che, indipendentemente dalla fase commerciale considerata, la fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di prezzi massimi per la vendita di zucchero è incompatibile col regolamento n. 1009/67, qualora metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento della suddetta organizzazione, ed in ispecie del suo regime di prezzi.
punto 7
Allo scopo d'indicare al giudice nazionale in quali circostanze potrebbe manifestarsi tale incompatibilità, è opportuno esaminare più da vicino detto regime di prezzi.
punto 8
Secondo l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1009/67, «ogni anno viene fissato per la zona più eccedentaria della Comunità» — costituita da taluni dipartimenti della Francia settentrionale — «un prezzo indicativo per lo zucchero bianco … franco fabbrica…». In forza dell'art. 3, nn. 1 e 2, dello stesso regolamento, per la stessa zona «ogni anno viene fissato un prezzo d'intervento per lo zucchero bianco», mentre «per le altre zone vengono fissati dei prezzi d'intervento derivati tenendo conto delle differenze regionali di prezzo dello zucchero …». A norma del successivo art. 9, n. 1, «gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri … hanno l'obbligo di acquistare … lo zucchero … che [viene loro offerto]» e precisamente «al prezzo d'intervento valido per la zona in cui si trova lo zucchero all'atto della compravendita», mentre l'art. 10 dispone che, in linea di principio, essi «possono vendere lo zucchero sul mercato interno soltanto a prezzi superiori al prezzo d'intervento». In base al combinato disposto dell'art. 4, nn. 1 e 2, e dell'art. 5, n. 1, del regolamento in esame, «per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola …, viene fissato ogni anno … un prezzo minimo delle barbabietole … stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona in questione», ed i produttori di zucchero «hanno l'obbligo, al momento dell'acquisto delle barbabietole destinate alla trasformazione in zucchero, di pagare almeno il [suddetto] prezzo minimo».
punto 9
Nel periodo da prendere in considerazione nella fattispecie, il prezzo d'intervento derivato era stato fissato, per l'Italia, ad un livello superiore a quello del prezzo indicativo. Nell'esaminare la questione sollevata dal giudice nazionale, sarà quindi sufficiente avere riguardo a tale situazione.
punto 10
In siffatte circostanze, la normativa comunitaria mira a garantire, per quanto possibile, ai produttori di zucchero, nelle vendite da essi effettuate nell'ambito della zona per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento derivato, la realizzazione di un prezzo franco partenza stabilimento almeno pari a tale prezzo d'intervento. Altrimenti, infatti, detti produttori potrebbero trovarsi nell'impossibilità di corrispondere ai bieticultori il prezzo minimo delle barbabietole garantito dalla disciplina comunitaria. Di conseguenza, lo Stato membro per il quale il prezzo d'intervento sia stato fissato ad un livello superiore a quello del prezzo indicativo, mette in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dei mercati saccariferi, qualora istituisca un regime di prezzi atto ad impedire, direttamente o indirettamente, che i produttori di zucchero ottengano un prezzo franco partenza stabilimento almeno pari al prezzo d'intervento. Il raggiungimento degli scopi della normativa comunitaria sarà impedito indirettamente qualora lo Stato membro considerato, senza disciplinare i prezzi nella fase della produzione, fissi, per le fasi del commercio all'ingrosso o al minuto, prezzi massimi di vendita talmente bassi da mettere praticamente il produttore nell'impossibilità di vendere al prezzo d'intervento, poiché, se lo facesse, costringerebbe i grossisti o i dettaglianti, vincolati dai suddetti prezzi massimi, a vendere sottocosto.
punto 11
Spetta al giudice nazionale decidere in ogni singola fattispecie, fra l'altro alla luce dei principi suesposti, se i prezzi massimi sui quali esso deve pronunziarsi producano o meno effetti tali da renderli incompatibili con le norme comunitarie in materia di zucchero.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
punto 12
La seconda questione è intesa ad accertare se gli arti. 30 del trattato CEE e 35 del regolamento n. 1009/67, e in particolare il divieto di applicare negli scambi intracomunitari misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, ostino in ogni caso all'adozione di prezzi massimi validi solo per il territorio di uno Stato membro.
punto 13
L'art. 30 del trattato vieta, negli scambi fra Stati membri, qualsiasi misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Tale divieto è ribadito, per quanto riguarda il mercato dello zucchero, dall'art. 35 del regolamento n. 1009/67. Per la sua applicazione, è sufficiente che le misure di cui trattasi siano atte ad ostacolare, direttamente o indirettamente, in modo attuale o potenziale, le importazioni fra Stati membri. Un prezzo massimo, da applicare indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati, pur non costituendo di per sé una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, può tuttavia divenire tale qualora sia fissato ad un livello in ragione del quale lo smercio dei prodotti importati venga reso impossibile, o più difficile di quello dei prodotti nazionali. Pertanto, un prezzo massimo, almeno in quanto si applichi ad un prodotto importato, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, specialmente qualora sia fissato ad un livello talmente basso che — tenuto conto della situazione generale dei prodotti importati rispetto a quella dei prodotti nazionali — gli operatori i quali intendano importare il prodotto di cui trattasi nello Stato membro considerato possano farlo soltanto in perdita.
punto 14
Spetta al giudice nazionale stabilire se tale ipotesi si verifichi nella fattispecie.
SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione
punto 15
Con la terza questione, si chiede alla Corte di pronunziarsi sul se le citate disposizioni del regolamento n. 1009/67 creino per gli operatori economici diritti soggettivi che debbano essere tutelati dagli organi giurisdizionali degli Stati membri, sì da rendere inapplicabile nei confronti degli operatori stessi un regime nazionale di prezzi massimi incompatibile con le suddette disposizioni.
punto 16
Ai sensi dell'art. 189, 2o comma, del trattato, il regolamento «ha portata generale» ed «è … direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri». Di conseguenza, per sua natura e data la sua funzione nel sistema delle fonti del diritto comunitario, esso produce effetti immediati ed è quindi atto a conferire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. La questione va perciò risolta in senso affermativo.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
Le spese sostenute dalla Commissione e dal Consiglio delle Comunità europee, nonché dai governi britannico e italiano, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa penale pendente dinanzi al pretore di Padova, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal pretore di Padova con ordinanza 11 luglio 1975, afferma per diritto:
1o Indipendentemente dalla fase commerciale considerata, la fissazione unilateriale, da parte di uno Stato membro, di prezzi massimi per la vendita di zucchero è incompatibile col regolamento n. 1009/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, qualora metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento di tale organizzazione, ed in ispecie del suo regime di prezzi.
2o Un prezzo massimo, almeno in quanto si applichi ad un prodotto importato, costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, specialmente qualora sia fissato ad un livello talmente basso che — tenuto conto della situazione generale dei prodotti importati rispetto a quella dei prodotti nazionali — gli operatori i quali intendano importare il prodotto di cui trattasi nello Stato membro considerato possano farlo soltanto in perdita.
3o Le disposizioni del regolamento n. 1009/67 cui si riferisce il giudice nazionale producono effetti immediati e sono quindi atte a conferire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
Firme
R. Lecourt
H. Kutscher
A. O'Keeffe
A. M. Donner
J. Mertens de Wilmars
M. Sørensen
A. J. Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 febbraio 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt