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Sez. L, Sentenza n. 4198 del 16/07/1985 (Rv. 441697 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA RIPETUTA ED INTERMITTENTE - MANCANZA DI PREVISIONE CONTRATTUALE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - INTEGRAZIONE GIUDIZIALE IN VIA EQUITATIVA CON NEGAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL COMPORTO - PREVISTA PER IL CASO DELLA RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA ENTRO DUE MESI DALLA RIPRESA DEL LAVORO - CONGRUITÀ.*
Stato
decisa il 1985-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441697-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA RIPETUTA ED INTERMITTENTE - MANCANZA DI PREVISIONE CONTRATTUALE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - INTEGRAZIONE GIUDIZIALE IN VIA EQUITATIVA CON NEGAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL COMPORTO - PREVISTA PER IL CASO DELLA RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA ENTRO DUE MESI DALLA RIPRESA DEL LAVORO - CONGRUITÀ.*

Con riguardo a malattia ripetuta ed intermittente ed in caso di mancata previsione da parte della normativa contrattuale collettiva del comporto per sommatoria è congruamente e logicamente motivata la pronuncia del giudice del merito che in applicazione del criterio integrativo dell'equità abbia negato la maggiorazione del comporto prevista (nella specie dall'art. 19 C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche private) per il caso della ricaduta nella stessa malattia entro due mesi dalla ripresa del lavoro sul rilievo che la più estesa tutela, voluta dalle parti, trovava la sua ragione nella maggiore gravità della ricaduta nella malattia continuativa di tal che a tale evenienza del tutto eccezionale non era assimilabile l'ipotesi della morbilità discontinua. (V 2388/85, mass n 440243; (V 1930/85, mass n 439842; (V 1675/85, mass n 439645; (V 1674/85, mass n 439643; (V 1672/85, mass n 439641).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)