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Sez. 6, Sentenza n. 14995 del 26/03/2014 Ud. (dep. 01/04/2014) Rv. 259359 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime di maggior favore per il reo - Configurabilità - Effetti - Annullamento con rinvio per rideterminazione della pena - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259359-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento il minimo edittale previsto dalla disciplina incostituzionale, corrispondente all'attuale massimo della pena. (Conf. 21609 del 2014 e 21614 del 2014, non mass.).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)