Sez. 5, Sentenza n. 3098 del 14/12/2005 Cc. (dep. 25/01/2006) Rv. 233746 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Cosiddetta contestazione a catena - Ambito operativo - Reato permanente - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di c.d. contestazione a catena, non opera la disposizione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. in riferimento a fatti successivi alla applicazione della prima misura cautelare (Fattispecie nella quale due successive ordinanze di custodia cautelare erano state adottate in riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. La Corte ha rilevato che il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è di natura permanente ma ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrarlo, sicché i fatti rilevanti ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. sono plurimi. Ne consegue che le condotte susseguenti alla adozione della prima ordinanza cautelare possono legittimare la adozione di una misura non soggetta a retrodatazione, poiché l'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. richiede la unicità del fatto e non l'unicità del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)