Sez. 1, Sentenza n. 464 del 22/01/1996 (Rv. 495526 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Concessione ad una parte di depositare memorie e documenti - Mancata assegnazione alla controparte di un congruo termine per eventuali osservazioni - Violazione del principio del contraddittorio - Configurabilità.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI
Quando le parti compromittenti non hanno fissato anteriormente all'inizio del giudizio arbitrale le regole procedimentali, gli arbitri hanno il potere (art. 816 secondo comma cod. civ. nella formulazione anteriore alla legge 5 gennaio 1994 n. 25) di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, purché sia rispettato il principio del contraddittorio, a pena di nullità del lodo. Violazione di tale principio si ha non solo quando gli arbitri decidano immediatamente dopo la chiusura dell'istruzione, senza dare alle parti la possibilità di illustrare le proprie ragioni, ma anche quando, concessa a una parte la facoltà di depositare memorie e documenti, non sia data comunicazione all'altra parte dell'avvenuto deposito né sia assegnato alla stessa un congruo termine per eventuali osservazioni, essendo necessario che sia garantita non solo un'adeguata attività difensiva, ma anche "parità delle armi" tra le parti, in modo che esse possano esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali concesse dagli arbitri (nella specie, per una delle parti, assente per giustificato motivo, consistente in uno sciopero di trasporti, all'udienza fissata per la discussione, e poi rinviata, il termine di dieci giorni per il deposito di memorie e integrazione della documentazione si era ridotto a soli quattro giorni a seguito della comunicazione per posta del provvedimento di assegnazione del termine).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)