Sez. 1, Sentenza n. 11258 del 15/06/2004 (Rv. 573636 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace relativa a domanda di accertamento del credito, proposta senza precisazione del "quantum" - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
La sentenza emessa dal giudice di pace in causa di accertamento di un credito, proposta senza l'indicazione del relativo ammontare, è impugnabile con l'appello, e non con il ricorso per cassazione, in quanto, in tal caso, il valore della causa deve presumersi, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., pari al limite massimo della competenza del giudice adito, previsto dall'art. 7 cod. proc. civ. in lire 5.000.000 (ora euro 2582, 28) ed in lire 30.000.000 (ora euro 15.493, 77) a seconda che si tratti di cause riguardanti beni mobili o di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, dovendo escludersi che tale domanda rientri, a norma dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nella sfera di operatività del giudizio di equità, consentito solo se il valore della causa non ecceda lire 2.000.000 (ora euro 1.032, 91).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)