Sez. 5, Sentenza n. 32353 del 16/05/2014 Cc. (dep. 22/07/2014) Rv. 260483 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misure di prevenzione personali - Appartenenti ad associazione mafiosa - Attualità della pericolosità sociale - Onere di motivazione - Contenuto.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione personali nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o alla concreta partecipazione ad attività associative.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 1423 art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)