Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 06/05/2010 Cc. (dep. 08/06/2010) Rv. 247355 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Requisiti di ammissibilità - Indicazione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'opposizione alla richiesta di archiviazione può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale) in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza, ossia l'inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza. ossia l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)