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Sez. U, Sentenza n. 1550 del 05/02/2002 (Rv. 552086 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Soppressione degli enti mutualistici - Passaggio del personale alle USL - Iscrizione all'INADEL (ora INPDAP) - Trasferimento dal Ministero del tesoro all'INADEL dei contributi per il trattamento di fine rapporto - Eccedenze - Rivalutazione monetaria e interessi legali da ritardo - Azione in giudizio - Ministero del tesoro - Legittimazione passiva - Esclusione - Legittimazione passiva dell'INADEL (ora INPDAP) - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552086-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

In base al sistema risultante dall'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel giudizio promosso dai dipendenti dei soppressi enti mutualistici transitati nelle unità sanitarie locali, per ottenere il pagamento della c.d. eccedenza - derivante dai conteggi effettuati dall'INADEL (ora dall'INPDAP) sulla somma allo stesso versata dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, a titolo di indennità già maturata, una volta determinata la somma necessaria alla ricongiunzione dei servizi utili ai fini del trattamento di fine rapporto - oppure per conseguire gli interessi legali e il risarcimento del maggior danno per il ritardo nel relativo pagamento, passivamente legittimato è sempre l'INADEL (ora l'INPDAP) e non il Ministero del tesoro, dovendo l'attribuzione della legittimazione essere collegata alla struttura del rapporto obbligatorio, come delineato dalla fattispecie astratta prevista dalla legge, a prescindere, quanto all'obbligazione relativa agli accessori, dalla addebitabilità del ritardo all'uno o all'altro soggetto.

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)