Sez. U, Sentenza n. 6706 del 16/06/1993 (Rv. 482789 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere | Sistema ex art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Diritto del lavoratore all'eccedenza dell'indennità di anzianità maturata presso gli enti mutualistici soppressi rispetto alla somma necessaria alla ricongiunzione dei servizi utili presso gli enti di provenienza - Natura - Ripetizione di indebito - Configurabilità - Rivalutazione e interessi sulla detta eccedenza pur se tempestivamente corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Obbligazione dell'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere
Nel sistema delineato dall'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (che prevede l'iscrizione all'I.N.A.D.E.L. dei dipendenti dei soppressi enti mutualistici passati alle U.S.L., con l'obbligo dell'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro di versare a detto Istituto l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di tale iscrizione e con l'obbligo dell'I.N.A.D.E.L. - trattenuta la somma necessaria alla ricongiunzione nel proprio ambito dei servizi riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine rapporto presso gli enti di provenienza - di corrispondere l'eventuale eccedenza al lavoratore interessato non oltre un anno dal versamento operato dal Ministero) il diritto del lavoratore a tale eccedenza si configura non come diritto ad una parte dell'indennità di anzianità già accantonata (che matura solo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ente di destinazione) ma come diritto alla restituzione di un indebito oggettivo relativo a somme versate all'I.N.A.D.E.L. a titolo di contributi dovuti dal datore di lavoro (ossia dall'ente disciolto e per esso dal Ministero) per la ricostruzione della posizione previdenziale dei suoi ex dipendenti ai fini del nuovo trattamento di fine rapporto. Pertanto, il ritardato versamento di detta eccedenza da parte dell'Ufficio liquidazioni, ove ingiustificato e colpevole, determina, benché non ricollegabile ad un'espressa previsione di un termine di adempimento, il diritto del lavoratore alla corresponsione di interessi e rivalutazione sulla relativa somma, pur tempestivamente corrispostagli dall'I.N.A.D.E.L., dipendendo il danno non già dal comportamento dell'ente previdenziale ma da quello del suindicato Ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)