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Sez. 5, Sentenza n. 26606 del 26/04/2018 Cc. (dep. 11/06/2018) Rv. 273304 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Designazione del sostituto - Formalità previste dall'art. 96, comma 2, cod. proc. pen. - Necessità - Sussistenza - Delega orale - Validità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273304-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

La designazione del sostituto da parte del difensore va effettuata con le formalità previste dall'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., e non può quindi essere fatta con delega "orale".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)