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Sez. 1, Sentenza n. 35127 del 19/04/2011 Cc. (dep. 28/09/2011) Rv. 250783 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Atto di nomina - Formalità e modalità previste dall'art. 96 cod. proc. pen. - Necessità - Atti equipollenti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250783-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità richieste dall'art. 96, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una dichiarazione di nomina effettuata dall'interessato presso una Stazione dei Carabinieri).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)