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Sez. 4, Sentenza n. 34514 del 08/06/2016 Ud. (dep. 05/08/2016) Rv. 267879 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA | Nomina effettuata senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 96 cod. proc. pen. - Validità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267879-01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia". (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da un difensore già incaricato formalmente della difesa dell'imputato in altro processo penale per i medesimi fatti dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)