Sez. 1, Sentenza n. 48862 del 02/10/2018 Cc. (dep. 25/10/2018) Rv. 274086 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - NOMINA | Designazione del sostituto avvocato- Formalità previste dall'art. 96, comma 2, cod. proc. pen. - Necessità - Sussistenza - Delega orale - Validità - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - NOMINA
La designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega "orale" ai sensi dall'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)