Sez. L, Sentenza n. 388 del 20/01/1982 (Rv. 418083 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - ACCORDI AZIENDALI - CLAUSOLA PREVEDENTE, A FAVORE DEGLI STIPENDIATI SOGGETTI ALLA RITENUTA DI RICCHEZZA MOBILE CAT. D, LA CORRESPONSIONE DA COSIDDETTA INDENNITÀ DI RICCHEZZA MOBILE - NULLITÀ ASSOLUTA - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - ACCORDI AZIENDALI - CLAUSOLA PREVEDENTE, A FAVORE DEGLI STIPENDIATI SOGGETTI ALLA RITENUTA DI RICCHEZZA MOBILE CAT. D, LA CORRESPONSIONE DA COSIDDETTA INDENNITÀ DI RICCHEZZA MOBILE - NULLITÀ ASSOLUTA - CONSEGUENZE.*
La clausola di accordi aziendali (nella specie, art. 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 fra l'azienda delle tranvie urbane di Napoli ed i suoi dipendenti) la quale prevede, a favore degli stipendiati soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile cat. D, la corresponsione di un'indennità mensile pari al 4, 30% della quota di Competenza, soggetta alla tassazione stessa, viola la norma di ordine pubblico di cui all'art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (T.U. Delle leggi sulle imposte dirette), che, contestualmente al pagamento del tributo, pone a carico del sostituto d'imposta l'Obbligo della rivalsa nei confronti del debitore costituito, ed è, perciò, affetta da nullità assoluta, opponibile anche dai terzi e rilevabile d'ufficio anche in Sede di legittimità, quando il motivo di nullità sia già acquisito agli Atti del processo e non siano necessarie ulteriori indagini di fatto. Ne consegue che la cosiddetta indennità di ricchezza mobile prevista dalla clausola suddetta (la cui nullità, derivando anche dall'illiceità della causa, rende improduttivo di ogni effetto, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., anche l'avvenuta corresponsione di fatto dell'emolumento) non può costituire una legittima attribuzione patrimoniale data in corrispettivo di una prestazione lavorativa o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro e non è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita né rientra fra le componenti della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. (V 407/81, mass n 410874; (V 406/81, mass n 410872; (V 394/81, mass n 410857; (V 381/81, mass n 410845; (V 5816/80, mass n 409638; (V 3439/79, mass n 399853; (V 1018/79, mass n 397214).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)