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Sez. 3, Sentenza n. 4328 del 18/04/1995 (Rv. 491843 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE | Sentenze emesse dal conciliatore - Impugnazione - Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491843-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE

Con riguardo al ricorso per Cassazione proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.) il concetto di violazione delle norme di diritto, applicato alla sentenza del conciliatore, non consiste nella semplice negazione o fraintendimento di una disposizione di legge esistente, nell'affermazione di una norma inesistente o nell'applicazione di essa ad un fatto non contemplato, ma contempla sia i casi della violazione o falsa applicazione di norme contenute nella Costituzione, sia quelli della violazione dei principi regolatori della materia. Questi principi non riguardano soltanto il caso in cui il conciliatore abbia deciso richiamandosi espressamente all'equità, ma comprendono anche quelli in cui egli ha richiamato norme di diritto, dichiarando espressamente che queste corrispondono all'equità e quelli in cui ha deciso applicando norme di diritto, senza esprimersi sulla possibilità offertagli di giudicare secondo equità. Anche nel secondo e terzo caso il ricorso per cassazione, infatti, è soggetto alle limitazioni della prima ipotesi (giudizio con riferimento esplicito all'equità), perché non è censurabile in Cassazione, né la valutazione del conciliatore che una certa norma, interpretata in un determinato modo, che comunque faccia salvi i principi costituzionali e rispetti i principi regolatori della materia, corrisponda all'equità, né il giudizio del conciliatore che deve essere sempre verificato alla luce dell'equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)