Sez. L, Sentenza n. 1090 del 04/02/1987 (Rv. 450652 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - PROSPETTAZIONE DI INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA DEL GIUDICE DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - PROSPETTAZIONE DI INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA DEL GIUDICE DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
È inammissibile, in Sede di legittimità, la censura con la quale il ricorrente si limiti a prospettare un'interpretazione della disposizione collettiva (di diritto comune), applicabile alla fattispecie, diversa da quella compiutane dall'impugnata sentenza, senza prospettare alcun vizio logico o giuridico della motivazione addotta dal giudice del merito. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva escluso che il prolungamento del periodo di comporto previsto, per l'ipotesi di ricaduta nella stessa malattia, dall'art. 19 del C.C.n.L. 16 luglio 1979, per i lavoratori dell'industria metalmeccanica privata, fosse applicabile anche nell'ipotesi di diversi episodi morbosi). (V 4198/85, mass n 441697; (V 3923/85, mass n 441496; (V 3625/85, mass n 441221; (V 3210/85, mass n 440883; (V 2430/85, mass n 440271; (V 5928/84, mass n 437585).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)