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Sez. L, Sentenza n. 3625 del 15/06/1985 (Rv. 441221 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDENTE IL SOLO COMPORTO SECCO CON PROLUNGAMENTO IN CASO DI RICADUTA - EQUIPARAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA AL COMPORTO SECCO SENZA PROLUNGAMENTO - LEGITTIMITÀ - DEFINIZIONE DEL MAGGIOR ARCO DI TEMPO PER IL COMPORTO PER SOMMATORIA CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO DI DURATA DEI CONTRATTI COLLETTIVI CALCOLATO A RITROSO DAL RECESSO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441221-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDENTE IL SOLO COMPORTO SECCO CON PROLUNGAMENTO IN CASO DI RICADUTA - EQUIPARAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA AL COMPORTO SECCO SENZA PROLUNGAMENTO - LEGITTIMITÀ - DEFINIZIONE DEL MAGGIOR ARCO DI TEMPO PER IL COMPORTO PER SOMMATORIA CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO DI DURATA DEI CONTRATTI COLLETTIVI CALCOLATO A RITROSO DAL RECESSO - AMMISSIBILITÀ.*

Ove la normativa contrattuale collettiva contempli solo il comporto secco con possibilità di prolungamento in ipotesi di ricaduta nella stessa malattia entro un certo tempo dalla ripresa del servizio (come fa, nella specie, l'art. 19 C.C.n.L. 16 luglio 1979 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata) è conforme alle regole di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e seg.) la decisione del giudice del merito di ritenere il comporto per sommatoria - non espressamente previsto dalle parti - essendo questo uguale al comporto secco senza prolungamento alcuno, essendo questo riservato alla eccezionale e specifica ipotesi della ricaduta; nonché, in via di integrazione secondo equità, definire il maggior arco di tempo in cui far funzionare il comporto per sommatoria con riferimento ad un arco di un triennio, quale normale durata dei contratti collettivi, calcolato preferibilmente a ritroso dalla data di comunicazione del recesso. (V 3437/84, mass n 435447; (V 3207/84, mass n 435249; (V 2698/84, mass n 434741; (V 1853/84, mass n 433921; (V 4328/83, mass n 429232; (V 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)