Sez. 2, Sentenza n. 36167 del 03/05/2017 Cc. (dep. 21/07/2017) Rv. 270689 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Obbligo dell'avviso alla persona offesa ex art. 299, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Nozione di delitti commessi con violenza alla persona - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione della nozione di delitti commessi con violenza alla persona e per i quali - ai sensi dell'art. 299, comma secondo bis, cod. proc. pen., sussiste l'obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest'ultima, dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, il giudice deve tener conto - alla luce dei canoni interpretativi emergenti dalla Direttiva 2012/29/UE - in via gradata, della tipologia della parte offesa (se è parte offesa di delitti di tratta di esseri umani, di terrorismo, di criminalità organizzata, di violenza o sfruttamento sessuale, di crimini di odio, di minorenne) o del movente del reato (se si sia trattato di violenza di genere), ovvero del contesto in cui il reato è stato commesso (se si sia trattato di violenza nelle relazioni strette); al di fuori di tali casi, deve valutare se al delitto connotato da violenza si ricolleghi un concreto pericolo di intimidazione, ritorsioni o vittimizzazione secondaria ripetuta, tali da escludere che si tratti di un reato minore o che vi sia un debole rischio di danno per la vittima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/2015 num. 212, Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)