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Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 16/02/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168899 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 20 LUGLIO 1934 N. 1404 NELLA PARTE IN CUI SOTTRAE ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI I PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO - INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA A CONOSCERE DELL'APPELLO AL GIUDICE MINORILE DI SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1985-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168899-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 20 LUGLIO 1934 N. 1404 NELLA PARTE IN CUI SOTTRAE ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI I PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO - INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA A CONOSCERE DELL'APPELLO AL GIUDICE MINORILE DI SECONDO GRADO.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 20 luglio 1934 n. 1404, nella parte in cui sottrae alla Competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, anche se intervenuta dopo la sentenza di primo grado del giudice ordinario, fa venir meno la Competenza del giudice dell'impugnazione ordinario a conoscere del gravame, in quanto il principio tempus regit actum trova applicazione nel processo penale, non rispetto all'intero processo, ma alle sue singole fasi e, all'interno di esse, ai loro singoli Atti, ed a ciascuna di questa fattispecie si applicano le norme nuove, ai sensi dello art. 65 delle Disposizioni di attuazione del codice penale con la conseguenza che la fase dell'impugnazione non può seguire il suo corso, come se nulla fosse mutato, e il giudice della impugnazione deve essere individuato in base alla normativa vigente (e non in base a quella dichiarata illegittima), senza che la sua Competenza sia vincolata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Il giudizio di appello, nella parte che riguarda il minore, deve quindi essere attribuito alla cognizione del giudice minorile di secondo grado. (Conf mass n 166290; (Conf mass n 166099; (Conf mass n 165593; (Conf mass n 165412).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)