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Sez. 6, Sentenza n. 1286 del 05/04/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201888 - 01

Pena - Sospensione condizionale | Ricorrenza di una causa di revoca - Possibilità per il P.M. di porre in esecuzione la pena - Prima di provvedimento di revoca del Giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201888-01

Pena - Sospensione condizionale

La pena condizionalmente sospesa (o condonata) non può essere posta in esecuzione dal Pubblico Ministero mediante ordine di carcerazione (o ingiunzione al condannato di costituirsi in carcere) in base alla sussistenza di una causa di revoca, prima che il Giudice abbia eliminato gli effetti del provvedimento concessorio del beneficio con nuovo provvedimento assunto a conclusione di un procedimento diretto all'accertamento dei presupposti per la revoca stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)